TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5505
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2023
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione del principio dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la fissazione dei tetti di spesa sia un atto autoritativo regionale volto all'equilibrio finanziario e alla razionalizzazione della spesa pubblica, esercitato con ampio potere discrezionale. Il sistema VSM, pur modificando il precedente, è considerato legittimo in quanto rientra nella discrezionalità della Regione e non appare irrazionale. La remunerazione pubblica opera come sovvenzione e non garantisce la copertura integrale dei costi fissi, in linea con i vincoli normativi e di bilancio.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dei principi costituzionali di tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buona amministrazione (art. 97 Cost.)

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, dato che la ricorrente ha preso atto delle precisazioni della Regione sull'applicazione uniforme del metodo VSM anche alle strutture pubbliche.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto la ricorrente ha dichiarato di non voler replicare alle argomentazioni della Regione in relazione alla remunerazione COVID, oggetto di successiva determina.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dei principi di trasparenza.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché le carenze procedurali sono state dedotte genericamente senza specificare quali osservazioni fossero state presentate e quale incidenza avrebbero potuto avere.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    La parte relativa alla mancata remunerazione degli accessi non seguiti da ricovero è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto la ricorrente ha preso atto delle precisazioni della Regione sull'esclusione della remunerazione solo per accessi con codice 6. La restante parte della censura, relativa alla riduzione dei finanziamenti, è stata rigettata nel merito per le medesime ragioni esposte nel primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 sexies comma 1 del d.lgs. 502/1992. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

    Il motivo è stato rigettato. Il Tribunale ha chiarito che la Regione, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha finanziato maggiormente i DEA di II livello per la loro maggiore complessità. Ha inoltre evidenziato che il precedente DCA del 2014 prevedeva un finanziamento aggiuntivo per i DEA di II livello legato all'indice di dispersione specialistica, che portava il finanziamento totale a una somma superiore a quella attuale, dimostrando un riconoscimento della maggiore complessità anche nel sistema precedente. Pertanto, le determinazioni regionali sono considerate coerenti con la valorizzazione sia del numero di accessi sia della complessità delle prestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5505
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5505
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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