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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 574 2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 20/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Guarino Pt_1
nessuno per la parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Guarino dichiara che a tutt'oggi il convenuto ha pagato l'importo totale di euro 1.200,00 con ultima rata del 28.2.2023. conclude quindi come da ricorso tenuto conto di quanto già versato dal convenuto in corso di causa e non si oppone alla eventuale compensazione delle spese di lite stante la situazione economica del convenuto.
L'avv. Guarino rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 20/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 574 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il
21/04/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.4.2022 l ha convenuto in giudizio il IG. Pt_1
assumendo che: la IG.ra , era titolare CP_1 Parte_2
della pensione cat. INVCIV. n. 07085527, che veniva accreditata sul conto corrente cointestato con il figlio;
dopo il decesso della CP_1
madre, avvenuto in data 27.07.2017, il figlio senza darne comunicazione all' , continuava a percepire la pensione della madre per il periodo Pt_1
08.2017-11.2018, per un totale di € 8.207,44; nel dicembre del 2018
1 l , venuto a conoscenza del decesso della IG.ra , Pt_1 Parte_2
procedeva alla eliminazione del trattamento pensionistico e al calcolo delle somme indebitamente riscosse dal figlio;
con lettera ar del
30.09.2019 e del 16.12.2019 l invitava il restituire la somma Pt_1 CP_1
di € 8.276,10 quali ratei indebitamente riscossi dal 1.8.2017 al 30.11.2018; contestualmente gli uffici sospendevano l'erogazione della NASPI n.
779931/18 di cui il IG. beneficiava in quel periodo e CP_1
successivamente procedevano al recupero di € 2.322,46 mediante compensazione parziale del debito con il maggior credito;
per tali motivi il credito dell'Istituto ammontava ad € 5.953,64. Nel frattempo, il IG CP_1
era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art 316ter cp e condannato dal GIP di Verona con sentenza 584/20. Considerata
l'indebita percezione delle somme innanzi descritte, chiedeva che il IG. venisse condannato a restituire all' la somma di euro CP_1 Pt_1
5.953,64, maggiorata degli interessi da calcolarsi dal dovuto fino all'effettivo pagamento.
Il IG. restava contumace;
tuttavia, si presentava alla prima CP_1
udienza e veniva avvisato dal giudice della necessità di munirsi di un difensore.
L' chiedeva rinvio per un bonario componimento vista la volontà del Pt_1
IG. anifestata alla difesa dell' di pagare. CP_1 Pt_1
Successivamente l chiedeva ulteriori rinvii, deducendo che erano Pt_1
avvenuti dei pagamenti da parte del IG. che, però, da febbraio CP_1
2023, sospendeva ogni pagamento come dichiarato poi dall' . Pt_1
Alla udienza odierna, fissata per la discussione, l dichiarava che ad Pt_1
oggi il IG. aveva corrisposto la minor somma di euro 1200,00 a CP_1
fronte del maggior debito richiesto in ricorso e concludeva quindi per
2 l'accoglimento del ricorso e la condanna del resistente al pagamento dell'importo di euro 5.953,64 a cui dovrà essere sottratta la somma di euro
1200 corrisposta in corso di causa.
La causa veniva dunque decisa con motivazioni contestuali.
*
L'art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 impone l'obbligo di comunicare la morte di qualunque persona entro le 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove la stessa è avvenuta. Tale
comunicazione deve essere fatta da uno dei congiunti, da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, dalla persona informata dell'evento.
Il convenuto era figlio della IG.ra ed, inoltre, era Parte_2
contitolare del conto corrente sul quale venivano accreditati i ratei della pensione cat. INVCIV. n. 07085527 e non ha provato di aver comunicato all' il decesso della madre che avrebbe comportato la sospensione Pt_1
della pensione. Di contro, il resistente ha continuato a percepire per più di un anno la pensione di cui era titolare la madre fino all'importo di euro
8.276,10. Per tale motivo il resistente è stato imputato del reato di cui all'art. 316 ter c.p.c. e condannato dal GIP del Tribunale di Verona.
L' , con lettere ar del 30.09.2019 e del 16.12.2019 (all.ti 1 e 2) ha Pt_1
richiesto al IG. di restituire la somma indebitamente percepita. In CP_1
mancanza della restituzione ha provveduto alla compensazione dei crediti del IG. derivanti dalla percezione a quell'epoca del “reddito di CP_1
cittadinanza”, con il maggior debito di euro 8.276,10, riducendo così
l'importo ad euro 5.953,64 richiesto in ricorso.
Il resistente non ha provato di aver provveduto ad alcuna restituzione,
neppure parziale, delle somme richieste.
3 L' , invece, ha dichiarato che nel corso del giudizio il IG. ha Pt_1 CP_1
corrisposto la complessiva somma di euro 1200,00.
Pertanto, all'attualità, il IG. è debitore nei confronti CP_1
dell' della somma di euro 5.953,64 a cui andrà detratta la somma di Pt_1
euro 1200,00.
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite stante le chiare difficoltà economiche del convenuto e la non opposizione dell' Pt_1
alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara che il IG. , a seguito del decesso della CP_1
madre , ha riscosso indebitamente la somma di € Parte_2
5.953,64 a titolo di ratei di pensione;
2) condanna a restituire all' la medesima somma CP_1 Pt_1
maggiorata degli interessi da calcolarsi dal dovuto fino all'effettivo pagamento, alla quale andrà detratto l'importo di euro 1200,00;
3) spese compensate.
Verona, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 574 2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 20/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Guarino Pt_1
nessuno per la parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Guarino dichiara che a tutt'oggi il convenuto ha pagato l'importo totale di euro 1.200,00 con ultima rata del 28.2.2023. conclude quindi come da ricorso tenuto conto di quanto già versato dal convenuto in corso di causa e non si oppone alla eventuale compensazione delle spese di lite stante la situazione economica del convenuto.
L'avv. Guarino rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 20/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 574 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il
21/04/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Contro
C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.4.2022 l ha convenuto in giudizio il IG. Pt_1
assumendo che: la IG.ra , era titolare CP_1 Parte_2
della pensione cat. INVCIV. n. 07085527, che veniva accreditata sul conto corrente cointestato con il figlio;
dopo il decesso della CP_1
madre, avvenuto in data 27.07.2017, il figlio senza darne comunicazione all' , continuava a percepire la pensione della madre per il periodo Pt_1
08.2017-11.2018, per un totale di € 8.207,44; nel dicembre del 2018
1 l , venuto a conoscenza del decesso della IG.ra , Pt_1 Parte_2
procedeva alla eliminazione del trattamento pensionistico e al calcolo delle somme indebitamente riscosse dal figlio;
con lettera ar del
30.09.2019 e del 16.12.2019 l invitava il restituire la somma Pt_1 CP_1
di € 8.276,10 quali ratei indebitamente riscossi dal 1.8.2017 al 30.11.2018; contestualmente gli uffici sospendevano l'erogazione della NASPI n.
779931/18 di cui il IG. beneficiava in quel periodo e CP_1
successivamente procedevano al recupero di € 2.322,46 mediante compensazione parziale del debito con il maggior credito;
per tali motivi il credito dell'Istituto ammontava ad € 5.953,64. Nel frattempo, il IG CP_1
era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art 316ter cp e condannato dal GIP di Verona con sentenza 584/20. Considerata
l'indebita percezione delle somme innanzi descritte, chiedeva che il IG. venisse condannato a restituire all' la somma di euro CP_1 Pt_1
5.953,64, maggiorata degli interessi da calcolarsi dal dovuto fino all'effettivo pagamento.
Il IG. restava contumace;
tuttavia, si presentava alla prima CP_1
udienza e veniva avvisato dal giudice della necessità di munirsi di un difensore.
L' chiedeva rinvio per un bonario componimento vista la volontà del Pt_1
IG. anifestata alla difesa dell' di pagare. CP_1 Pt_1
Successivamente l chiedeva ulteriori rinvii, deducendo che erano Pt_1
avvenuti dei pagamenti da parte del IG. che, però, da febbraio CP_1
2023, sospendeva ogni pagamento come dichiarato poi dall' . Pt_1
Alla udienza odierna, fissata per la discussione, l dichiarava che ad Pt_1
oggi il IG. aveva corrisposto la minor somma di euro 1200,00 a CP_1
fronte del maggior debito richiesto in ricorso e concludeva quindi per
2 l'accoglimento del ricorso e la condanna del resistente al pagamento dell'importo di euro 5.953,64 a cui dovrà essere sottratta la somma di euro
1200 corrisposta in corso di causa.
La causa veniva dunque decisa con motivazioni contestuali.
*
L'art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 impone l'obbligo di comunicare la morte di qualunque persona entro le 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove la stessa è avvenuta. Tale
comunicazione deve essere fatta da uno dei congiunti, da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, dalla persona informata dell'evento.
Il convenuto era figlio della IG.ra ed, inoltre, era Parte_2
contitolare del conto corrente sul quale venivano accreditati i ratei della pensione cat. INVCIV. n. 07085527 e non ha provato di aver comunicato all' il decesso della madre che avrebbe comportato la sospensione Pt_1
della pensione. Di contro, il resistente ha continuato a percepire per più di un anno la pensione di cui era titolare la madre fino all'importo di euro
8.276,10. Per tale motivo il resistente è stato imputato del reato di cui all'art. 316 ter c.p.c. e condannato dal GIP del Tribunale di Verona.
L' , con lettere ar del 30.09.2019 e del 16.12.2019 (all.ti 1 e 2) ha Pt_1
richiesto al IG. di restituire la somma indebitamente percepita. In CP_1
mancanza della restituzione ha provveduto alla compensazione dei crediti del IG. derivanti dalla percezione a quell'epoca del “reddito di CP_1
cittadinanza”, con il maggior debito di euro 8.276,10, riducendo così
l'importo ad euro 5.953,64 richiesto in ricorso.
Il resistente non ha provato di aver provveduto ad alcuna restituzione,
neppure parziale, delle somme richieste.
3 L' , invece, ha dichiarato che nel corso del giudizio il IG. ha Pt_1 CP_1
corrisposto la complessiva somma di euro 1200,00.
Pertanto, all'attualità, il IG. è debitore nei confronti CP_1
dell' della somma di euro 5.953,64 a cui andrà detratta la somma di Pt_1
euro 1200,00.
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite stante le chiare difficoltà economiche del convenuto e la non opposizione dell' Pt_1
alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara che il IG. , a seguito del decesso della CP_1
madre , ha riscosso indebitamente la somma di € Parte_2
5.953,64 a titolo di ratei di pensione;
2) condanna a restituire all' la medesima somma CP_1 Pt_1
maggiorata degli interessi da calcolarsi dal dovuto fino all'effettivo pagamento, alla quale andrà detratto l'importo di euro 1200,00;
3) spese compensate.
Verona, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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