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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1151 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CHINDEMI C.F._1
SANTA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALIBERTI C.F._2
ROBERTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato
[...] CP_1
a NA (ME) il 16/08/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 03/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 475, Parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 10/11/2015 e Persona_1
, il 01/11/2020; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12556/2023 del 11/07/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I due figli minori, e , ancora di minore Persona_1 Per_2
età, vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente a istruzione, educazione, salute etc. ed eserciteranno la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori si comunicheranno reciprocamente eventuali spostamenti fuori sede insieme ai figli e si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per l'eventuale espatrio con gli stessi.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva
2 della sig.ra , resta alla stessa assegnata, unitamente a tutti i mobili Parte_1
e agli arredi, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50%.
3. Il sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli nella maniera più ampia possibile, CP_1
compatibilmente con le esigenze della madre e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e con il solo obbligo di comunicare alla sig.ra , Parte_1
anche telefonicamente, almeno due giorni prima, i giorni e gli orari di visita.
Ed, in caso di disaccordo, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: a) CP_1
due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita da scuola sino alla cena;
b) i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
c) durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre la settimana di Natale e la settimana di Capodanno;
d) durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
e) periodi più continuativi nei mesi da giugno a settembre e comprendenti settimane alternate, da concordare tra i genitori;
f) i compleanni dei figli alternativamente il pranzo o la cena.
4. Il sig. si obbliga a CP_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di contribuzione al mantenimento Parte_1
dei figli, l'importo complessivo di €. 500,00, cioè €. 250,00 per ogni figlio, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie già indicate dalla sig.ra , e da aggiornarsi Parte_1
annualmente applicando integralmente gli indici ISTAT.
5. Il sig. CP_1
contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (quali per fare alcuni esempi: l'acquisto dei libri e del corredo anno scolastico, viaggi studio o istruzione anche all'estero, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola, ripetizioni scolastiche, frequenza del conservatorio o di scuole formative, dentista, improvviso intervento chirurgico, acquisto di un paio di occhiali da vista o di un apparecchio ortodontico, effettuate tramite SSN, interventi chirurgici,
3 spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, attività sportive/ricreative e relative attrezzature, Viaggi e vacanze, ecc). Per un'esatta distinzione tra spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione i sigg.ri e dichiarano di attenersi alle “Linee Parte_1 CP_1
guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale
NS (Tabella A: Tipizzazione delle spese). Le parti dichiarano espressamente che tutte le spese straordinarie devono essere documentate all'altro coniuge.
6. I sigg.ri e in reciprocità dichiarano di Parte_1 CP_1
non avanzare e di non avere richieste o pretese di mantenimento o di assegno alimentare essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12556/2023 del 11/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei
4 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 03/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 475, Parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
NA (ME) il 20/01/1983, e , nato a [...] CP_1
(ME) il 16/08/1978, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
5 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1151 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CHINDEMI C.F._1
SANTA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALIBERTI C.F._2
ROBERTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nata a [...] il [...], e , nato
[...] CP_1
a NA (ME) il 16/08/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 03/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 475, Parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 10/11/2015 e Persona_1
, il 01/11/2020; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12556/2023 del 11/07/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I due figli minori, e , ancora di minore Persona_1 Per_2
età, vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente a istruzione, educazione, salute etc. ed eserciteranno la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori si comunicheranno reciprocamente eventuali spostamenti fuori sede insieme ai figli e si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per l'eventuale espatrio con gli stessi.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva
2 della sig.ra , resta alla stessa assegnata, unitamente a tutti i mobili Parte_1
e agli arredi, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50%.
3. Il sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli nella maniera più ampia possibile, CP_1
compatibilmente con le esigenze della madre e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e con il solo obbligo di comunicare alla sig.ra , Parte_1
anche telefonicamente, almeno due giorni prima, i giorni e gli orari di visita.
Ed, in caso di disaccordo, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: a) CP_1
due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita da scuola sino alla cena;
b) i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
c) durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre la settimana di Natale e la settimana di Capodanno;
d) durante le feste Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
e) periodi più continuativi nei mesi da giugno a settembre e comprendenti settimane alternate, da concordare tra i genitori;
f) i compleanni dei figli alternativamente il pranzo o la cena.
4. Il sig. si obbliga a CP_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di contribuzione al mantenimento Parte_1
dei figli, l'importo complessivo di €. 500,00, cioè €. 250,00 per ogni figlio, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie già indicate dalla sig.ra , e da aggiornarsi Parte_1
annualmente applicando integralmente gli indici ISTAT.
5. Il sig. CP_1
contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (quali per fare alcuni esempi: l'acquisto dei libri e del corredo anno scolastico, viaggi studio o istruzione anche all'estero, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola, ripetizioni scolastiche, frequenza del conservatorio o di scuole formative, dentista, improvviso intervento chirurgico, acquisto di un paio di occhiali da vista o di un apparecchio ortodontico, effettuate tramite SSN, interventi chirurgici,
3 spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, attività sportive/ricreative e relative attrezzature, Viaggi e vacanze, ecc). Per un'esatta distinzione tra spese straordinarie che necessitano del consenso di entrambi i coniugi e spese straordinarie che prescindono dalla previa concertazione i sigg.ri e dichiarano di attenersi alle “Linee Parte_1 CP_1
guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale
NS (Tabella A: Tipizzazione delle spese). Le parti dichiarano espressamente che tutte le spese straordinarie devono essere documentate all'altro coniuge.
6. I sigg.ri e in reciprocità dichiarano di Parte_1 CP_1
non avanzare e di non avere richieste o pretese di mantenimento o di assegno alimentare essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12556/2023 del 11/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei
4 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 03/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 475, Parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
NA (ME) il 20/01/1983, e , nato a [...] CP_1
(ME) il 16/08/1978, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
5 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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