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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 567 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Torchiaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla Via Santa Chiara n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
pagina 1 di 7 E
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova, alla Via Mazzini n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso ed elettivamente domiciliato in Corigliano – Rossano, in Piazza Santi Anargiri, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello - opposizione all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Rossano, il CP_1
, l' e la Controparte_5 Parte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria ovvero, in via
[...]
pagina 2 di 7 gradata, la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 0000290310 del 07.06.2022, relativamente alle sottese ingiunzioni di pagamento n. 267153 del 02.11.2012, n. 87403 del
18.03.2016, n. 336043 del 14.11.2016, n. 19364 del 20.02.2018, e al verbale di Polizia Stradale n.
70/13098524.
L'attore, in particolare, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti, la propria carenza di legittimazione passiva,
l'erronea applicazione degli interessi, la mancata indicazione analitica del calcolo dei predetti interessi, la duplicazione delle somme richieste per l'anno 2010, la mancata indicazione dei responsabili del procedimento del ruolo e della cartella.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare la domanda, poiché Parte_1 inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e di accertare la legittimità dell'atto impugnato;
in via subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite ovvero di compensarle.
3. Verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione, il Giudice di Pace di Rossano, dichiarata la contumacia dell' e della , Controparte_2 Controparte_4 fatte precisare le conclusioni all'udienza del 07.11.2023, emetteva la sentenza n. 46/2024 (R.G. n.
494/2022) del 06.02.2024, con la quale, dichiarando la nullità della domanda nei confronti delle parti contumaci, dichiarava l'inesigibilità dei crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello che chiedeva, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta in primo grado e di dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Motivi di appello erano: “a) Mancata pronuncia delle spese in ordine a Controparte_5
” e “B) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al valore
[...] probatorio della documentazione prodotta”.
5. Si costituiva nel giudizio di appello , che chiedeva di confermare la sentenza CP_1 di primo grado e di condannare l'appellante per lite temeraria.
6. Si costituiva nel giudizio di appello l' , chiedendo di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata.
7. Si costituiva nel giudizio di appello il , che chiedeva, in via Controparte_5 preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di confermare la sentenza impugnata;
in via principale, di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto.
pagina 3 di 7 8. Nonostante la rituale notifica in rinnovazione - disposta con l'ordinanza del 19.02.2025 - dell'atto di appello, non intendeva costituirsi in giudizio la e, pertanto, con Controparte_4 ordinanza del 18.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e il fascicolo d'ufficio di primo grado;
all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 06.11.2025, in cui veniva trattenuta in decisione.
***
10. Orbene, nel merito, per quanto riguarda il primo motivo di appello, si ritiene corretta la decisione del Giudice di prime cure, che ha condannato l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite, atteso che l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del
Giudice di primo grado, risulta maturata in relazione alle attività di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Invero, l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di prime cure, risulta intervenuta tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento e l'intimazione di pagamento impugnata.
A tal proposito, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07, 10528/17, 8295/2018 e
16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021) e che “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della pagina 4 di 7 legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n. 36390/2022).
11. Il secondo motivo di appello va, invece, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
A tal proposito, preliminarmente, si segnala che il d.lgs. 149/2022, come modificato dal d.lgs.
164/2024, ha disposto che l'atto di appello deve indicare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico” il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Inoltre, tali censure vanno riferite a “ciascuno dei motivi” e non alla complessiva motivazione dell'appello, in quanto ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, e devono, altresì, essere oggetto di argomentazioni, che ne spieghino la rilevanza in vista della riforma della decisione appellata.
Orbene, nel paragrafo relativo al predetto motivo di appello parte appellante deduce 1) la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure dell'intimazione di pagamento n.
0000240832 del 03.07.2017, asseritamente notificata il 19.08.2017; 2) la prova della ritualità della notifica perfezionata per compiuta giacenza;
3) l'omessa valutazione dell'eccezione, sollevata da essa appellate, della mancata opposizione agli atti presupposti.
Ebbene, in merito alle doglianze di cui ai punti 1) e 2), si rileva che l'atto di appello non precisa il capo della decisione impugnata e non indica con precisione la rilevanza delle doglianze denunciate ai fini della decisione.
Invero, non risulta allegata la conseguenza derivante dall'eventuale considerazione da parte del
Giudice di primo grado dell'intimazione di pagamento del 03.07.2018 e dall'eventuale accoglimento della tesi del perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza, atteso che, come si è visto, l'opponente nel giudizio di primo grado contesta diverse ingiunzioni di pagamento, notificate in tempi diversi e concernenti crediti afferenti ad annualità diverse, e il Giudice di prime cure, accerta l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in tempi diversi, per diverse ragioni. Parte appellante non allega in modo specifico in che modo dette doglianze inciderebbero sulla ritenuta intervenuta prescrizione relativa alle singole ingiunzioni di pagamento impugnate.
pagina 5 di 7 La deduzione 3) risulta parimente inammissibile, non avendo parte appellante indicato in che modo l'omessa considerazione della mancata opposizione agli atti presupposti abbia avuto rilevanza sulla decisione impugnata, neanche indicando quali fossero i detti atti presupposti.
12. Infine, si segnala che la questione di inammissibilità della sentenza posta alla base del presente provvedimento non doveva essere segnalata ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente statuito che “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un provvedimento di "assegnazione" di beni mobili nell'ambito di una procedura immobiliare, in quanto esso, anche se illegittimo, non si sottrae all'ordinario regime di impugnazione ai sensi della norma suddetta, né alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo ha adottato)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11738/2018).
13. Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la gravata sentenza va confermata.
14. Si rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da
, attesa la mancanza dei presupposti soggettivi. CP_1
15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione dell'inammissibilità rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_1
;
[...]
pagina 6 di 7 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Castrovillari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 567 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Torchiaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla Via Santa Chiara n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
pagina 1 di 7 E
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova, alla Via Mazzini n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso ed elettivamente domiciliato in Corigliano – Rossano, in Piazza Santi Anargiri, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello - opposizione all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Rossano, il CP_1
, l' e la Controparte_5 Parte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria ovvero, in via
[...]
pagina 2 di 7 gradata, la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 0000290310 del 07.06.2022, relativamente alle sottese ingiunzioni di pagamento n. 267153 del 02.11.2012, n. 87403 del
18.03.2016, n. 336043 del 14.11.2016, n. 19364 del 20.02.2018, e al verbale di Polizia Stradale n.
70/13098524.
L'attore, in particolare, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti, la propria carenza di legittimazione passiva,
l'erronea applicazione degli interessi, la mancata indicazione analitica del calcolo dei predetti interessi, la duplicazione delle somme richieste per l'anno 2010, la mancata indicazione dei responsabili del procedimento del ruolo e della cartella.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare la domanda, poiché Parte_1 inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e di accertare la legittimità dell'atto impugnato;
in via subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite ovvero di compensarle.
3. Verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione, il Giudice di Pace di Rossano, dichiarata la contumacia dell' e della , Controparte_2 Controparte_4 fatte precisare le conclusioni all'udienza del 07.11.2023, emetteva la sentenza n. 46/2024 (R.G. n.
494/2022) del 06.02.2024, con la quale, dichiarando la nullità della domanda nei confronti delle parti contumaci, dichiarava l'inesigibilità dei crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello che chiedeva, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta in primo grado e di dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Motivi di appello erano: “a) Mancata pronuncia delle spese in ordine a Controparte_5
” e “B) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al valore
[...] probatorio della documentazione prodotta”.
5. Si costituiva nel giudizio di appello , che chiedeva di confermare la sentenza CP_1 di primo grado e di condannare l'appellante per lite temeraria.
6. Si costituiva nel giudizio di appello l' , chiedendo di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata.
7. Si costituiva nel giudizio di appello il , che chiedeva, in via Controparte_5 preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di confermare la sentenza impugnata;
in via principale, di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto.
pagina 3 di 7 8. Nonostante la rituale notifica in rinnovazione - disposta con l'ordinanza del 19.02.2025 - dell'atto di appello, non intendeva costituirsi in giudizio la e, pertanto, con Controparte_4 ordinanza del 18.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
9. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e il fascicolo d'ufficio di primo grado;
all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 06.11.2025, in cui veniva trattenuta in decisione.
***
10. Orbene, nel merito, per quanto riguarda il primo motivo di appello, si ritiene corretta la decisione del Giudice di prime cure, che ha condannato l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite, atteso che l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del
Giudice di primo grado, risulta maturata in relazione alle attività di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Invero, l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di prime cure, risulta intervenuta tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento e l'intimazione di pagamento impugnata.
A tal proposito, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07, 10528/17, 8295/2018 e
16685/2019)” (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021) e che “Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della pagina 4 di 7 legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui” (Cass civ., sez. I, sent. n. 36390/2022).
11. Il secondo motivo di appello va, invece, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
A tal proposito, preliminarmente, si segnala che il d.lgs. 149/2022, come modificato dal d.lgs.
164/2024, ha disposto che l'atto di appello deve indicare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico” il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunziate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Inoltre, tali censure vanno riferite a “ciascuno dei motivi” e non alla complessiva motivazione dell'appello, in quanto ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, e devono, altresì, essere oggetto di argomentazioni, che ne spieghino la rilevanza in vista della riforma della decisione appellata.
Orbene, nel paragrafo relativo al predetto motivo di appello parte appellante deduce 1) la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure dell'intimazione di pagamento n.
0000240832 del 03.07.2017, asseritamente notificata il 19.08.2017; 2) la prova della ritualità della notifica perfezionata per compiuta giacenza;
3) l'omessa valutazione dell'eccezione, sollevata da essa appellate, della mancata opposizione agli atti presupposti.
Ebbene, in merito alle doglianze di cui ai punti 1) e 2), si rileva che l'atto di appello non precisa il capo della decisione impugnata e non indica con precisione la rilevanza delle doglianze denunciate ai fini della decisione.
Invero, non risulta allegata la conseguenza derivante dall'eventuale considerazione da parte del
Giudice di primo grado dell'intimazione di pagamento del 03.07.2018 e dall'eventuale accoglimento della tesi del perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza, atteso che, come si è visto, l'opponente nel giudizio di primo grado contesta diverse ingiunzioni di pagamento, notificate in tempi diversi e concernenti crediti afferenti ad annualità diverse, e il Giudice di prime cure, accerta l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in tempi diversi, per diverse ragioni. Parte appellante non allega in modo specifico in che modo dette doglianze inciderebbero sulla ritenuta intervenuta prescrizione relativa alle singole ingiunzioni di pagamento impugnate.
pagina 5 di 7 La deduzione 3) risulta parimente inammissibile, non avendo parte appellante indicato in che modo l'omessa considerazione della mancata opposizione agli atti presupposti abbia avuto rilevanza sulla decisione impugnata, neanche indicando quali fossero i detti atti presupposti.
12. Infine, si segnala che la questione di inammissibilità della sentenza posta alla base del presente provvedimento non doveva essere segnalata ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente statuito che “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un provvedimento di "assegnazione" di beni mobili nell'ambito di una procedura immobiliare, in quanto esso, anche se illegittimo, non si sottrae all'ordinario regime di impugnazione ai sensi della norma suddetta, né alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo ha adottato)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11738/2018).
13. Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la gravata sentenza va confermata.
14. Si rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da
, attesa la mancanza dei presupposti soggettivi. CP_1
15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione dell'inammissibilità rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_1
;
[...]
pagina 6 di 7 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Castrovillari, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7