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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3393/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200004188572 IMPOSTA REGIONALE BENZINA
AUTOTRAZIONE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Col ricorso di 1° grado la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione nella persona del dr. Rappresentante_1, esercente l'attività di stoccaggio e deposito commerciale di GPL per uso combustione e per uso autotrazione, impugnava la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione provinciale di Enna in data
07.11.2022 per € 11.324,09.
A fondamento del ricorso deduceva che la cartella si fondava su n. 6 avvisi di accertamento notificati dalla
Regione Calabria con cui veniva intimato e richiesto il pagamento di somme per interessi, sanzioni per un credito, inerente a I.R.B.A. anno 2013 e che ritenendo detti avvisi nulli li impugnava dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti. Pertanto sosteneva la società ricorrente essere illegittima la suddetta cartella per i seguenti motivi:
a) per estensione del giudicato per gli avvisi – N. 419302, N. 396460, N. 396465, giusta sentenze n.2806/2021,
Sez. n. 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria;
- n. 1552/2022, Sez. n. 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
- n. 1550/2022, Sez. n. 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
b) per sospensione dell'esecutività dell'avviso n . 396462, - giusta ordinanza di accoglimento del 30/09/2020, pronunciata nel giudizio avente n.908\19 del Registro Generale Ricorsi dalla Commissione Trib. Prov. Di
Catanzaro; c) per difetto di motivazione e violazione degli artt. 5 e 7 della L. 212/2000, della L 241/1990, e per mancata allegazione degli atti ivi richiamati.
2.-L'Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
3.-La Regione Calabria nel costituirsi in giudizio controdeduceva a tutti i motivi del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4.-Con sentenza n. 953 del 20.11.2023 la CTP di Enna accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava la cartella impugnata relativamente agli avvisi n. 419302 , 396460, 396464, 396465. Confermava per la restante parte e spese compensate.
5.- La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione impugna la SENTENZA N. 953/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia TRIBUTARIA di I grado di Enna, Sezione n. 1, il 20/11/2023, DEPOSITATA IL 27/12/2023,per la riforma parziale contesta:
- L'ILLEGITTIMITA' E LA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 comma 1 - bis, D.Lgs. n. 546/1992 , NONCHE' DELL' art. 295, cod. proc. civ. , ovvero dell' art. 337, cod. proc. civ. alla luce del generale rinvio di cui all' art. 1 , D.Lgs. n. 546/1992;
NEL MERITO:
A) PER ERRORE IN GIUDICANDO COMMESSO DAI GIUDICI DI PRIME CURE, PER AVERE RIGETTATO
IL RICORSO, RIGUARDO:
-L'ILLEGITTIMITA' E LA NULLITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, GENERICITA'
ED ASTRATTEZZA, CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 7 DELLA L. 212/2000, NONCHÉ DELLA L
241/1990, E PER MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI IVI RICHIAMATI, OLTRECHÈ ERRATO NEL
CONTENUTO. In particolare, relativamente all'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE
IMMEDIATA DI SANZIONI – N. 419302, viene intimata e richiesta la somma pari ad € 5.264,09 oltre accessori, evidentemente contrastante con l'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE IMMEDIATA DI
SANZIONI – N. 419302, riportante la richiesta di pagamento della somma complessiva pari ad € 788,41, in ragione di un supposto e non provato credito, inerente a I.R.B.A. anno 2013, interessi, indennità, sanzioni e oneri accessori connessi, e non della come erroneamente indicato nell'odierno atto opposto.
-PER ILLEGITTIMITA' DELL'IRBA E CONTRASTO DEL TRIBUTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA.
6.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria si sono costituiti nel presente giudizio per chiedere il rigetto dell' appello.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
7.-L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. merita accoglimento limitatamente ai motivi riguardanti gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 419303 e n. 396462. La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene fondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'I.R.B.A. (Imposta
Regionale sulla Benzina per Autotrazione) per contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.
- Incompatibilità Comunitaria: L'imposta in oggetto risulta priva di "finalità specifiche" che non siano meramente di bilancio, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
- Obbligo di Disapplicazione: In virtù del primato del diritto unionale, il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna che istituisce o disciplina un tributo in contrasto con le direttive comunitarie.
- Annullamento degli Atti: Conseguentemente, la pretesa tributaria basata sugli avvisi n. 419303 e n. 396462 non può essere mantenuta, rendendo necessaria la riforma della sentenza di primo grado sul punto.
In considerazione della complessità della materia e del riscontrato contrasto del tributo con il diritto dell'Unione
Europea, dichiara le spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 7,accoglie l'appello limitatamente agli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 419303 e n. 396462 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3393/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_2 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420200004188572 IMPOSTA REGIONALE BENZINA
AUTOTRAZIONE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Col ricorso di 1° grado la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione nella persona del dr. Rappresentante_1, esercente l'attività di stoccaggio e deposito commerciale di GPL per uso combustione e per uso autotrazione, impugnava la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione provinciale di Enna in data
07.11.2022 per € 11.324,09.
A fondamento del ricorso deduceva che la cartella si fondava su n. 6 avvisi di accertamento notificati dalla
Regione Calabria con cui veniva intimato e richiesto il pagamento di somme per interessi, sanzioni per un credito, inerente a I.R.B.A. anno 2013 e che ritenendo detti avvisi nulli li impugnava dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti. Pertanto sosteneva la società ricorrente essere illegittima la suddetta cartella per i seguenti motivi:
a) per estensione del giudicato per gli avvisi – N. 419302, N. 396460, N. 396465, giusta sentenze n.2806/2021,
Sez. n. 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria;
- n. 1552/2022, Sez. n. 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
- n. 1550/2022, Sez. n. 5 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
b) per sospensione dell'esecutività dell'avviso n . 396462, - giusta ordinanza di accoglimento del 30/09/2020, pronunciata nel giudizio avente n.908\19 del Registro Generale Ricorsi dalla Commissione Trib. Prov. Di
Catanzaro; c) per difetto di motivazione e violazione degli artt. 5 e 7 della L. 212/2000, della L 241/1990, e per mancata allegazione degli atti ivi richiamati.
2.-L'Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
3.-La Regione Calabria nel costituirsi in giudizio controdeduceva a tutti i motivi del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4.-Con sentenza n. 953 del 20.11.2023 la CTP di Enna accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava la cartella impugnata relativamente agli avvisi n. 419302 , 396460, 396464, 396465. Confermava per la restante parte e spese compensate.
5.- La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione impugna la SENTENZA N. 953/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia TRIBUTARIA di I grado di Enna, Sezione n. 1, il 20/11/2023, DEPOSITATA IL 27/12/2023,per la riforma parziale contesta:
- L'ILLEGITTIMITA' E LA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 comma 1 - bis, D.Lgs. n. 546/1992 , NONCHE' DELL' art. 295, cod. proc. civ. , ovvero dell' art. 337, cod. proc. civ. alla luce del generale rinvio di cui all' art. 1 , D.Lgs. n. 546/1992;
NEL MERITO:
A) PER ERRORE IN GIUDICANDO COMMESSO DAI GIUDICI DI PRIME CURE, PER AVERE RIGETTATO
IL RICORSO, RIGUARDO:
-L'ILLEGITTIMITA' E LA NULLITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, GENERICITA'
ED ASTRATTEZZA, CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 7 DELLA L. 212/2000, NONCHÉ DELLA L
241/1990, E PER MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI IVI RICHIAMATI, OLTRECHÈ ERRATO NEL
CONTENUTO. In particolare, relativamente all'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE
IMMEDIATA DI SANZIONI – N. 419302, viene intimata e richiesta la somma pari ad € 5.264,09 oltre accessori, evidentemente contrastante con l'AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE IMMEDIATA DI
SANZIONI – N. 419302, riportante la richiesta di pagamento della somma complessiva pari ad € 788,41, in ragione di un supposto e non provato credito, inerente a I.R.B.A. anno 2013, interessi, indennità, sanzioni e oneri accessori connessi, e non della come erroneamente indicato nell'odierno atto opposto.
-PER ILLEGITTIMITA' DELL'IRBA E CONTRASTO DEL TRIBUTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA.
6.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria si sono costituiti nel presente giudizio per chiedere il rigetto dell' appello.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
7.-L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. merita accoglimento limitatamente ai motivi riguardanti gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 419303 e n. 396462. La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene fondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'I.R.B.A. (Imposta
Regionale sulla Benzina per Autotrazione) per contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.
- Incompatibilità Comunitaria: L'imposta in oggetto risulta priva di "finalità specifiche" che non siano meramente di bilancio, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
- Obbligo di Disapplicazione: In virtù del primato del diritto unionale, il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna che istituisce o disciplina un tributo in contrasto con le direttive comunitarie.
- Annullamento degli Atti: Conseguentemente, la pretesa tributaria basata sugli avvisi n. 419303 e n. 396462 non può essere mantenuta, rendendo necessaria la riforma della sentenza di primo grado sul punto.
In considerazione della complessità della materia e del riscontrato contrasto del tributo con il diritto dell'Unione
Europea, dichiara le spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 7,accoglie l'appello limitatamente agli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni n. 419303 e n. 396462 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci