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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2871/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088593157000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/12/2024 all'Agenzia delle Entrate SC (d'ora in avanti solo AdER),
Ricorrente_1 ha dedotto che la cartella n. 097 2017 0088593157 000 le era stata tardivamente notificata in violazione dell'art. 36 del dPR n. 600/1973, non era stata preceduta dall'invio dell'avviso di accertamento e della comunicazione di cui all'art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000 e si riferiva, comunque, ad un credito IRPEF ormai prescritto quanto meno per quel che riguardava le sanzioni e gli interessi.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della stessa previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha innanzitutto evidenziato che il pagamento della cartella di cui sopra era stato sollecitato con intimazione n. 097 2024 9089583369 000, notificata il
14/10/2024 e riguardante anche ulteriori cartelle, impugnate dalla Ricorrente_1 con altri sei distinti ricorsi.
Ha pertanto preliminarmente richiesto la riunione dei predetti ricorsi e passando poi nel merito di quello oggetto del presente giudizio, ha obiettato -che l'eccezione di mancata notificazione dell'accertamento a monte e dell'avviso bonario risultava inammissibile per mancata citazione della Agenzia delle Entrate,
-che da parte sua difettava di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi censura concernente la fase anteriore alla consegna dei ruoli,
-che la cartella 097 2017 0088593157 000 era stata ritualmente notificata in data 9/10/2017 e
-che non si era compiuta nessuna prescrizione, in quanto il saldo del credito era stato successivamente richiesto con intimazioni nn. 097 2023 9064382212 000, notificata il 30/8/2023 e 097 2024 9089583369
000, notificata il 24/12/2024
La causa è stata fissata per l'udienza del 23/2/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che a questo punto non si ravvisa la necessità e neppure l'opportunità della richiesta riunione, rileva innanzitutto il giudicante che il ricorso è ammissibile in quanto proposto a causa e contro la sollecitazione del pagamento della cartella effettuata dall'AdER con l'intimazione del 24/10/2024.
L'eccezione di mancata notificazione della comunicazione d'irregolarità e dell'avviso di accertamento è invece inammissibile (presupponendo il suo esame la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non evocata dalla Ricorrente_1), oltre che infondata (in quanto non v'era nessuna necessità del previo invio dei predetti atti) e, in ogni caso, superata dal fatto che malgrado la sua regolare notificazione (v, documentazione prodotta dall'AdER), la Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella 097 2017 0088593157 000, provocando così la cristallizzazione del debito a quella data e, cioè, l'incontestabilità del medesimo per fatti precedenti quali, per esempio, l'inesistenza (anche solo parziale) del credito o la sua intervenuta prescrizione o l'irregolarità della cartella o la notificazione della stessa senza il rispetto degli adempimenti preliminari. Rimane, dunque, unicamente da chiedersi se dopo la notificazione della cartella possa essersi compiuta una qualche prescrizione che, com'è noto, matura in dieci anni per l'IRPEF ed in cinque per le sanzioni e gli interessi.
E la risposta al quesito non può essere che negativa, avendo l'AdER dimostrato di aver sollecitato il saldo della cartella n. 097 2017 0088593157 000 mediante intimazione di pagamento n. 097 2023 9064382212
000, notificata a mezzo posta il 30/8/2023 e, pertanto, in tempo utile ad impedire non soltanto la prescrizione dell'IRPEF, ma pure quella degli accessori, stante la sospensione dei termini disposta in conseguenza dell'emergenza COVID.
Aggiungasi che la Suprema Corte ha di recente stabilito che stante l' equiparabilità delle intimazioni di pagamento agli avvisi di mora, la loro impugnazione costituisce un onere (C. cass. 2025/6436), che ove non adempiuto nei termini decadenziali, determina il consolidamento del credito, precludendo al contribuente di sostenerne in seguito l'inesistenza o la pregressa prescrizione (C. cass. 2025/20476).
Nella fattispecie in esame la Ricorrente_1 non ha non ha non solo provato, ma neppure dedotto di avere impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9064382212 000, rendendo così definitiva la debenza, alla data del 30/8/2023, delle somme con la medesima richieste anche nel caso (peraltro non ricorrente) di possibile tardività della intimazione rispetto al compimento dei termini di prescrizione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco
IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088593157000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2039/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/12/2024 all'Agenzia delle Entrate SC (d'ora in avanti solo AdER),
Ricorrente_1 ha dedotto che la cartella n. 097 2017 0088593157 000 le era stata tardivamente notificata in violazione dell'art. 36 del dPR n. 600/1973, non era stata preceduta dall'invio dell'avviso di accertamento e della comunicazione di cui all'art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000 e si riferiva, comunque, ad un credito IRPEF ormai prescritto quanto meno per quel che riguardava le sanzioni e gli interessi.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della stessa previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha innanzitutto evidenziato che il pagamento della cartella di cui sopra era stato sollecitato con intimazione n. 097 2024 9089583369 000, notificata il
14/10/2024 e riguardante anche ulteriori cartelle, impugnate dalla Ricorrente_1 con altri sei distinti ricorsi.
Ha pertanto preliminarmente richiesto la riunione dei predetti ricorsi e passando poi nel merito di quello oggetto del presente giudizio, ha obiettato -che l'eccezione di mancata notificazione dell'accertamento a monte e dell'avviso bonario risultava inammissibile per mancata citazione della Agenzia delle Entrate,
-che da parte sua difettava di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi censura concernente la fase anteriore alla consegna dei ruoli,
-che la cartella 097 2017 0088593157 000 era stata ritualmente notificata in data 9/10/2017 e
-che non si era compiuta nessuna prescrizione, in quanto il saldo del credito era stato successivamente richiesto con intimazioni nn. 097 2023 9064382212 000, notificata il 30/8/2023 e 097 2024 9089583369
000, notificata il 24/12/2024
La causa è stata fissata per l'udienza del 23/2/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che a questo punto non si ravvisa la necessità e neppure l'opportunità della richiesta riunione, rileva innanzitutto il giudicante che il ricorso è ammissibile in quanto proposto a causa e contro la sollecitazione del pagamento della cartella effettuata dall'AdER con l'intimazione del 24/10/2024.
L'eccezione di mancata notificazione della comunicazione d'irregolarità e dell'avviso di accertamento è invece inammissibile (presupponendo il suo esame la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non evocata dalla Ricorrente_1), oltre che infondata (in quanto non v'era nessuna necessità del previo invio dei predetti atti) e, in ogni caso, superata dal fatto che malgrado la sua regolare notificazione (v, documentazione prodotta dall'AdER), la Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella 097 2017 0088593157 000, provocando così la cristallizzazione del debito a quella data e, cioè, l'incontestabilità del medesimo per fatti precedenti quali, per esempio, l'inesistenza (anche solo parziale) del credito o la sua intervenuta prescrizione o l'irregolarità della cartella o la notificazione della stessa senza il rispetto degli adempimenti preliminari. Rimane, dunque, unicamente da chiedersi se dopo la notificazione della cartella possa essersi compiuta una qualche prescrizione che, com'è noto, matura in dieci anni per l'IRPEF ed in cinque per le sanzioni e gli interessi.
E la risposta al quesito non può essere che negativa, avendo l'AdER dimostrato di aver sollecitato il saldo della cartella n. 097 2017 0088593157 000 mediante intimazione di pagamento n. 097 2023 9064382212
000, notificata a mezzo posta il 30/8/2023 e, pertanto, in tempo utile ad impedire non soltanto la prescrizione dell'IRPEF, ma pure quella degli accessori, stante la sospensione dei termini disposta in conseguenza dell'emergenza COVID.
Aggiungasi che la Suprema Corte ha di recente stabilito che stante l' equiparabilità delle intimazioni di pagamento agli avvisi di mora, la loro impugnazione costituisce un onere (C. cass. 2025/6436), che ove non adempiuto nei termini decadenziali, determina il consolidamento del credito, precludendo al contribuente di sostenerne in seguito l'inesistenza o la pregressa prescrizione (C. cass. 2025/20476).
Nella fattispecie in esame la Ricorrente_1 non ha non ha non solo provato, ma neppure dedotto di avere impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9064382212 000, rendendo così definitiva la debenza, alla data del 30/8/2023, delle somme con la medesima richieste anche nel caso (peraltro non ricorrente) di possibile tardività della intimazione rispetto al compimento dei termini di prescrizione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco
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