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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7269/2024 r.g.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.7269 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: modifica della condizioni di separazione (contenzioso);
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Giliberti Francesco, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, dall'Avv. Giliberti Francesco, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 07.10.1978 in Napoli con la sig.ra (Atto n. 728, p. II, s. A, sez. A, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio 1978); che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante R.G. 613/2016, alle condizioni stabilite dalle parti;
che in base ai predetti accordi egli era tenuto a versare alla moglie l'importo mensile di euro 300,00, oltre a obbligarsi a provvedere, entro un mese dall'omologa, al trasferimento in favore della moglie, senza alcun corrispettivo, della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Napoli alla piazza S. Maria La Scala n. 10; che nelle more egli era andato in pensione ed erano mutate le sue condizioni patrimoniali, egli non riuscendo più a far fronte alle necessità quotidiane;
pertanto chiedeva la modifica dell'assegno mensile stabilito in sede separativa e per l'effetto disporre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della coniuge nel minore importo di euro 100,00 mensili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 09.09.2024, il giudizio veniva rinviato per mancanza dei termini a comparire all'udienza del 13.01.2025.
All'udienza del 13.01.2025, compariva parte ricorrente con il proprio procuratore nonché la resistente personalmente, la quale dichiarava di essere invalida al 100 % con percezione dell'indennità di accompagnamento per l'importo di euro 1.240,00 mensili e di vivere in un appartamento di sua proprietà, nonché di essere proprietaria anche di un altro piccolo appartamento che le aveva trasferito il marito in sede di separazione, dove viveva attualmente la figlia;
dichiarava di non opporsi alla richiesta del ricorrente di riduzione del mantenimento in suo favore, egli essendo solo percettore di pensione sociale, anche considerato che le sue condizioni economiche le consentivano di provvedere al proprio mantenimento.
All'esito, il Giudice, preso atto della volontà manifestata dalla resistente, la invitava a provvedere alla nomina di un difensore ai fini della sua costituzione in giudizio, con adesione alla domanda del ricorrente, fissando nuova udienza al fine della verifica di tanto al 10.2.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15.01.2025, si costituiva in giudizio CP_1
la quale aderiva alla richiesta formulata dal ricorrente, con previsione a suo favore di un assegno di mantenimento nel ridotto importo di euro 100,00 mensili.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.2.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero la convenuta, costituendosi, ha aderito integralmente alle richieste di parte ricorrente, aderendo alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento nei termini indicati dal ricorrente in ricorso, come sopra descritti.
Atteso che l'accordo raggiunto fra le parti non è contrario a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre a base della decisione.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa n. cron. 4541/2016 del 31.05.2016, R.G. 613/2016, dispone che il sig. versi a Parte_1
favore della sig.ra per il suo mantenimento, l'importo di euro 100,00, mensile, oltre CP_1
rivalutazione ex Istat, a decorrere dal deposito del ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli, 14.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.7269 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: modifica della condizioni di separazione (contenzioso);
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Giliberti Francesco, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, dall'Avv. Giliberti Francesco, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.04.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 07.10.1978 in Napoli con la sig.ra (Atto n. 728, p. II, s. A, sez. A, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio 1978); che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante R.G. 613/2016, alle condizioni stabilite dalle parti;
che in base ai predetti accordi egli era tenuto a versare alla moglie l'importo mensile di euro 300,00, oltre a obbligarsi a provvedere, entro un mese dall'omologa, al trasferimento in favore della moglie, senza alcun corrispettivo, della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Napoli alla piazza S. Maria La Scala n. 10; che nelle more egli era andato in pensione ed erano mutate le sue condizioni patrimoniali, egli non riuscendo più a far fronte alle necessità quotidiane;
pertanto chiedeva la modifica dell'assegno mensile stabilito in sede separativa e per l'effetto disporre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della coniuge nel minore importo di euro 100,00 mensili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 09.09.2024, il giudizio veniva rinviato per mancanza dei termini a comparire all'udienza del 13.01.2025.
All'udienza del 13.01.2025, compariva parte ricorrente con il proprio procuratore nonché la resistente personalmente, la quale dichiarava di essere invalida al 100 % con percezione dell'indennità di accompagnamento per l'importo di euro 1.240,00 mensili e di vivere in un appartamento di sua proprietà, nonché di essere proprietaria anche di un altro piccolo appartamento che le aveva trasferito il marito in sede di separazione, dove viveva attualmente la figlia;
dichiarava di non opporsi alla richiesta del ricorrente di riduzione del mantenimento in suo favore, egli essendo solo percettore di pensione sociale, anche considerato che le sue condizioni economiche le consentivano di provvedere al proprio mantenimento.
All'esito, il Giudice, preso atto della volontà manifestata dalla resistente, la invitava a provvedere alla nomina di un difensore ai fini della sua costituzione in giudizio, con adesione alla domanda del ricorrente, fissando nuova udienza al fine della verifica di tanto al 10.2.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15.01.2025, si costituiva in giudizio CP_1
la quale aderiva alla richiesta formulata dal ricorrente, con previsione a suo favore di un assegno di mantenimento nel ridotto importo di euro 100,00 mensili.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.2.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero la convenuta, costituendosi, ha aderito integralmente alle richieste di parte ricorrente, aderendo alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento nei termini indicati dal ricorrente in ricorso, come sopra descritti.
Atteso che l'accordo raggiunto fra le parti non è contrario a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre a base della decisione.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa n. cron. 4541/2016 del 31.05.2016, R.G. 613/2016, dispone che il sig. versi a Parte_1
favore della sig.ra per il suo mantenimento, l'importo di euro 100,00, mensile, oltre CP_1
rivalutazione ex Istat, a decorrere dal deposito del ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli, 14.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino