Decreto cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RC Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche:
a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e SUAP del Comune di -OMISSIS-ha disposto "ai sensi dell'art. 19 - comma 3 della L. n. 241/1990 la sospensione immediata dell'attività … fino alla completa eliminazione delle condizioni di non conformità urbanistica e dell'avvio delle procedure relative all'attività presso questo SUAP di questo Comune”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. RC EN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/-OMISSIS- del -OMISSIS- il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e SUAP del Comune di-OMISSIS- ha disposto “ ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. n. 241/90 la sospensione immediata dell'attività … fino alla completa eliminazione delle condizioni di non conformità urbanistica e dell'avvio delle procedure relative all'attività presso questo SUAP di questo Comune ”.
Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) la società ricorrente ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati: “ I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 19 DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’) ”; “ II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 19 DELLA L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’) ”; “ III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 9 BIS COMMA 1 BIS D.P.R. N. 380/2001; ART. 3 COMMA 1, LETTERA E) D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’) ”; “ IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 14 bis della L.R.C. n. 54/1974; 9 BIS COMMA 1 BIS D.P.R. N. 380/2001; ART. 3 COMMA 1, LETTERA E) D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’) ”.
Con decreto monocratico n. -OMISSIS- (pubblicato in data -OMISSIS-il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del-OMISSIS-.
Si è costituito il Comune di Pagani ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data -OMISSIS- la ricorrente ha depositato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Comune ha poi revocato “ la sospensione dell’attività … emessa ai sensi dell’art. 19 co. 3 della L. 241/90 ” nei confronti della ricorrente (di cui all’impugnato provvedimento prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/-OMISSIS- del-OMISSIS-).
Nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-è stato sentito il difensore presente per la società ricorrente, il quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, tenuto conto dell’avvenuto ritiro del provvedimento impugnato ed a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
RC EN, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC EN | PI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.