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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte MU FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santena - Via Cavour 39 10026 Santena TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 10419630016
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 03/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13230820 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, per i motivi sopra esplicati, in totale riforma della sentenza della Sezione n. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Tori7 8 no n. 782, pronunciata in data 23.10.2023 e depositata in data 03.11.2023, non notificata, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 120 ID Pratica 13230820 per l'anno 2021emesso per conto del comune di Santena, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto. Vinte le spese che formano specifico punto di appello.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ecc.ma Tribunale, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza In via principale, - confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello avversario;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l.
160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via di estremo subordine. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, - con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza 782\2023 della CGT di primo grado di Torino che aveva accolto il ricorso proposto avverso l'accertamento n. 120 ID Pratica 13230820 per l'anno 2021 emesso per la riscossione del Canone Unico per la diffusione di messaggi pubblicitari su strada provinciale nell'ambito della Città Metropolitana fuori dal centro abitato del comune di Santena.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per errata applicazione delle norme disciplinanti la materia.
A tal fine richiama il tenore del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del comune di Santena, approvato con delibera 10\3\2021 non impugnata, che all'art 3, comma 1 lettera b) prevede: ” Il canone è dovuto per: b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene.
A parere dell'appellante sia le precedenti imposte che il CUP sono caratterizzate dalla territorialità rapportata al comune nel quale erano e sono effettuate le esposizioni pubblicitarie. Anche la Provincia aveva ed ha competenze nell'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari ma non per quanto riguarda la imposta pubblicitaria.
Il Regolamento della Città Metropolitana di Torino prevede che il canone è dovuto come corrispettivo per l'occupazione di suolo mentre, a livello di esposizione pubblicitaria, potrà essere richiesto il solo pagamento del corrispettivo per il rilascio del titolo autorizzativo ( CAPO III del Regolamento).
Richiama l'appellante il punto c) del comma 821 della legge 160\2019 il quale stabilisce che il regolamento deve contenere “i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune”. Specifica che il comma 819 punto b) della citata legge allarga la base imponibile in tema di pubblicità anche a quella visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mentre il comma 818, punto b) espressamente prevede che : “ Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.”
L'appellata nelle proprie difese preliminarmente precisa di svolgere attività di commercializzazione di spazi pubblicitari soggetta ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada salvo per i centri abitati per i quali è competente il comune. Nel caso in esame l'autorizzazione era stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino. ed alla stessa competeva l'esazione del tributo.
Osserva che prima della legge 10\2019 la disciplina vigente prevedeva che sia all'interno del centro abitato, sia all'esterno, su strade provinciali o statali l'imposta era sempre di spettanza del solo Comune. La legge
190 n. 160 ha introdotto una nuova entrata patrimoniale autorizzando Province e Comuni ad istituire un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sulle strade di rispettiva pertinenza.
Non vi è una norma che individui la titolarità del canone in capo al Comune anche quando questi non abbia alcun collegamento con la pubblicità. Nel caso in esame la Città Metropolitana ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione dei cartelli e trattandosi di autorizzazione unica la stessa vale sia per l'installazione che per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Il comma 816 non dà adito a dubbi;
il canone patrimoniale è istituito “limitatamente” alle strade di “pertinenza”. Se la Strada non è di “pertinenza” del Comune l'Ente locale non può istituire e pretendere il pagamento del canone (non sopporta il peso del cartello e non rilascia l'autorizzazione pubblicitaria).
La “pertinenza” delle aree, ossia la “competenza”, è sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L. 160/2019 dove è precisato che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sulla scorta del combinato disposto dell'art. 1 comma 816 e comma 818, i comuni sono dunque titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 (l'inciso si riferisce indistintamente a tutti “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati”).
Le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive difese supportandole con dovizia di argomentazioni e citazioni giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene l'appello meritevole di accoglimento osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato." Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo nel caso specifico alla Città
Metropolitana, quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni
Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi accoglie il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, RE
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 414/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte MU FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santena - Via Cavour 39 10026 Santena TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 10419630016
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 03/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13230820 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, per i motivi sopra esplicati, in totale riforma della sentenza della Sezione n. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Tori7 8 no n. 782, pronunciata in data 23.10.2023 e depositata in data 03.11.2023, non notificata, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 120 ID Pratica 13230820 per l'anno 2021emesso per conto del comune di Santena, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto. Vinte le spese che formano specifico punto di appello.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ecc.ma Tribunale, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza In via principale, - confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello avversario;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l.
160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via di estremo subordine. - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, - con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza 782\2023 della CGT di primo grado di Torino che aveva accolto il ricorso proposto avverso l'accertamento n. 120 ID Pratica 13230820 per l'anno 2021 emesso per la riscossione del Canone Unico per la diffusione di messaggi pubblicitari su strada provinciale nell'ambito della Città Metropolitana fuori dal centro abitato del comune di Santena.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per errata applicazione delle norme disciplinanti la materia.
A tal fine richiama il tenore del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del comune di Santena, approvato con delibera 10\3\2021 non impugnata, che all'art 3, comma 1 lettera b) prevede: ” Il canone è dovuto per: b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene.
A parere dell'appellante sia le precedenti imposte che il CUP sono caratterizzate dalla territorialità rapportata al comune nel quale erano e sono effettuate le esposizioni pubblicitarie. Anche la Provincia aveva ed ha competenze nell'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari ma non per quanto riguarda la imposta pubblicitaria.
Il Regolamento della Città Metropolitana di Torino prevede che il canone è dovuto come corrispettivo per l'occupazione di suolo mentre, a livello di esposizione pubblicitaria, potrà essere richiesto il solo pagamento del corrispettivo per il rilascio del titolo autorizzativo ( CAPO III del Regolamento).
Richiama l'appellante il punto c) del comma 821 della legge 160\2019 il quale stabilisce che il regolamento deve contenere “i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune”. Specifica che il comma 819 punto b) della citata legge allarga la base imponibile in tema di pubblicità anche a quella visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mentre il comma 818, punto b) espressamente prevede che : “ Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.”
L'appellata nelle proprie difese preliminarmente precisa di svolgere attività di commercializzazione di spazi pubblicitari soggetta ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada salvo per i centri abitati per i quali è competente il comune. Nel caso in esame l'autorizzazione era stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino. ed alla stessa competeva l'esazione del tributo.
Osserva che prima della legge 10\2019 la disciplina vigente prevedeva che sia all'interno del centro abitato, sia all'esterno, su strade provinciali o statali l'imposta era sempre di spettanza del solo Comune. La legge
190 n. 160 ha introdotto una nuova entrata patrimoniale autorizzando Province e Comuni ad istituire un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sulle strade di rispettiva pertinenza.
Non vi è una norma che individui la titolarità del canone in capo al Comune anche quando questi non abbia alcun collegamento con la pubblicità. Nel caso in esame la Città Metropolitana ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione dei cartelli e trattandosi di autorizzazione unica la stessa vale sia per l'installazione che per la diffusione dei messaggi pubblicitari. Il comma 816 non dà adito a dubbi;
il canone patrimoniale è istituito “limitatamente” alle strade di “pertinenza”. Se la Strada non è di “pertinenza” del Comune l'Ente locale non può istituire e pretendere il pagamento del canone (non sopporta il peso del cartello e non rilascia l'autorizzazione pubblicitaria).
La “pertinenza” delle aree, ossia la “competenza”, è sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L. 160/2019 dove è precisato che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sulla scorta del combinato disposto dell'art. 1 comma 816 e comma 818, i comuni sono dunque titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 (l'inciso si riferisce indistintamente a tutti “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati”).
Le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive difese supportandole con dovizia di argomentazioni e citazioni giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene l'appello meritevole di accoglimento osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato." Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo nel caso specifico alla Città
Metropolitana, quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni
Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi accoglie il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.