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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del GOP dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 943/2014, promossa da
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1946, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Libertà n. 251, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione e, a seguito di intervento volontario, dalla signora (c.f. Parte_2 [...]
), dichiaratasi erede elettivamente domiciliata in Messina, via S. Sebastiano, 14 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di intervento
ATTRICE contro
già denominata Controparte_1 Controparte_2
“ ” ai sensi della L.R. 8/2014, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Gullo per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Patti (Me), Via
Kennedy n. 3
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora , Parte_1 proprietaria di un terreno sito nel Comune di Librizzi, c/da Santa Venera, in catasto al foglio
19 particelle 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 201, 220, 46, 48, 124,199, 218, e titolare dell'omonima Azienda Agricola, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
, oggi , evidenziando di aver Controparte_2 Controparte_4 subito ingenti danni a fondi e fabbricati posti a valle della strada provinciale 126 a causa della cattiva regimentazione delle acque meteoriche. Riferiva che, a seguito di un periodo di piogge particolarmente copiose, nei mesi di gennaio/febbraio 2010 cominciarono a ravvisarsi i primi danni ai fondi di sua proprietà. Le acque meteoriche, miste a detriti e fango, provenienti dalla zona a monte delle strade e dai terreni collaterali si erano raccolti lungo la strada creando una sorta di fiume che tracimando lateralmente verso valle sui terreni della propria azienda aveva provocato uno smottamento del terreno. A causa delle piogge e del suddetto fenomeno franoso, i terreni e le colture, il fabbricato principale e i fabbricati minori, come i muri di sostegno/contenimento e le stradelle interpoderali, avevano subito ingenti lesioni, come documentate nella perizia tecnica redatta nel 2011 e nella integrazione peritale redatta nel 2013, depositate in atti. Rilevava che la documentazione fotografica allegata alla perizia integrativa del 2013 dimostrava in modo inequivocabile la portata dei danni e la connessione degli stessi alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche sulla SP 126 e che il muretto d'argine di protezione e il cunettone per la raccolta delle acque meteoriche, ivi ritratti, erano stati realizzati successivamente agli eventi dannosi sopra descritti ed erano stati, comunque, non risolutivi perché non sufficienti a regimentare adeguatamente l'ingente deflusso di piogge provenienti nel periodo invernale dalla strada provinciale. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della
, quale Ente proprietario e custode della strada provinciale, Controparte_2 per i danni subiti dagli immobili di sua proprietà e che per l'effetto venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti per un ammontare complessivo di € 917.415,00, di cui: €
49.415,00 per le spese già sostenute per i lavori di somma urgenza effettuati per arginare i danni più impellenti arrecati al noccioleto, al vigneto, al frutteto ed alle altre colture;
€
320.000,00 per i danni arrecati ai muri di sostegno esistenti delimitanti i fabbricati, i terreni e le stradelle interpoderali e la strada interpoderale maggiore che attraversa l;
€ Pt_3
400.000,00 per i danni al fabbricato principale e ai piccoli fabbricati rurali;
€ 98.000,00 per la realizzazione ed il posizionamento di gabbioni metallici per opere di contenimento;
€
50.000,00 per oneri di progettazione e saggi vari. Ed ancora, al fine di evitare il ripetersi del denunciato evento e ulteriori danni, chiedeva che venissero poste in essere tutte le misure opportune e necessarie di manutenzione, drenaggio, riparazione e pendenza per il consolidamento e la messa in sicurezza dei terreni a valle della strada provinciale.
Con comparsa depositata il 25.09.2014 si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e/o di competenza del
[...]
Tribunale Ordinario di Patti in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche ex 140 RD
1775/1933; in via gradata rilevava l'assenza di responsabilità dell perché i Controparte_5 danni lamentati erano stati determinati da un evento eccezionale che aveva interrotto ogni nesso eziologico, il che escludeva ogni responsabilità sia ai sensi dell'art 2051 che ai sensi dell'art 2043 cpc. Eccepiva peraltro la responsabilità concorrente della stessa parte attrice nella causazione del danno per aver posto in essere un'attività imprenditoriale senza protezione e perché le acque provenivano da una strada di proprietà dell'attrice stessa. Rilevava che la perizia di parte non aveva efficacia probatoria e che l'attrice avrebbe dovuto procedere ad un accertamento ex art 696 cpc nel contraddittorio con le parti. Chiedeva il rigetto delle domande e in subordine l'imputazione dei danni, eventualmente accertati, nei limiti del giusto con esclusione dei danni che si sarebbero potuti evitare se l'attrice avesse usato l'ordinaria diligenza e/o per quelli verificatisi in concorso
Il Giudice designato, con provvedimento del 21.11.2014, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2014, ritenuta la giurisdizione del G.O. in ordine alla controversia in esame - non trattandosi di procedimento sulla demanialità delle acque o sui corsi delle stesse né di controversia su provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche ma, più semplicemente, di azione di responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c. - disponeva per il prosieguo dinanzi a sé concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Depositate le istanze istruttorie, ammessa ed espletata la prova per testi, veniva disposta ctu al fine di accertare se i terreni di proprietà dell'attrice e i fabbricati ivi insistenti avessero subìto, in conseguenza delle precipitazioni meteoriche avvenute nel periodo temporale indicato dalle parti (settembre - febbraio 2010), i danni lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo, come documentati nelle perizie dalla stessa depositate;
se tali danni fossero causalmente riconducibili alla cattiva regimentazione delle acque e al loro sversamento dalla SP 126, posta a monte dell , sui terreni in questione oppure Pt_3 fossero conseguenza di eventi meteorici di eccezionale gravità in alcun modo prevedibili ed evitabili;
di individuare le opere strettamente necessarie per l'eliminazione delle cause e per il ripristino dello status quo ante, determinandone i costi e quantificando i danni subiti.
Seguivano alcuni rinvii per il deposito della ctu, audizione parti, esame e chiarimenti.
Rimessa la causa in istruttoria, il giudice invitava il ctu a dare delucidazioni su alcuni aspetti della relazione;
il consulente chiedeva termine ed inviava la bozza supplementare alle parti ma poi comunicava di non poter replicare alle osservazioni di parte attrice per problemi di salute. Acquisita dalle parti la bozza del consulente veniva fissata udienza per la loro audizione. Quindi veniva fissata udienza per la decisione a seguito di trattazione scritta.
All'esito della scadenza del termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza, la causa veniva posta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente va delibata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del
Tribunale adito, sollevata dalla , in favore del Tribunale Controparte_4
Regionale delle Acque, ai sensi dell'articolo 140 del R.D. n.1775/1933, rispetto alla quale si condivide quanto già ritenuto dal giudice titolare del tempo, “trattandosi non di procedimento sulla demanialità delle acque o sui corsi delle stesse né di controversia su provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche ma, più semplicemente di azione di responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c” (ordinanza del 21.11.2014).
Nel merito, le domande sono fondate, nei termini di cui si dirà.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno allegando l'incuria ed il difetto di CP_ manutenzione della strada provinciale 126 di proprietà dell convenuto con particolare riferimento all'assenza di adeguate opere di regimentazione e di smaltimento delle acque meteoriche. Trattasi quindi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c.. a norma del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Secondo tale norma, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui che ha potere effettivo su di essa. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi estranei e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Alla luce di ciò spetta all'attore offrire la prova del danno e del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla stessa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito (Cass., Sez. 2, 29/11/2006, n. 25243) inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. n. 5808/2019). La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso – all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità ex sé un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, poiché relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, i c.d. dati pluviometrici (Cass., n.
2482/2018).
Nel caso in esame, l'attore ha dimostrato con i propri testi di avere subito dei danni in forza delle precipitazioni meteoriche e del nesso di causalità con il bene della Pubblica
Amministrazione.
Il teste dipendente dell'azienda ha riferito come vero Testimone_1 Pt_1 lo sversamento delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale n. 126, nel periodo gennaio-febbraio 2010, per averli verificati personalmente riferendo di crepe nella casa, nel piazzale, di muri lesionati, ma di non poterne quantificare, che “ci sono stati un poco di danni anche in campagna e nel noccioleto… ma non posso affermare quante piante di nocciole sono state danneggiate”; il teste incaricato della Testimone_2
quale consulente di parte nel giugno 2010 “anche se i fatti si sono verificati prima” Pt_4 ha dichiarato che “le acque meteoriche avevano creato una sorta di corsia preferenziale verso al proprietà della e a nulla serviva un'unica griglia presente perché era piena Pt_1 di terra e che “le acque scendendo hanno distrutto le piante presenti nelle varie rasole e i muretti a secco scendendo verso valle, distruggendo diversi ettari. Le rasole colpite sono almeno cinque o sei per il resto mi riporto a quanto scritto nella mia consulenza” riferendo poi che “i lavori eseguiti dalla Provincia non sono stati di notevole importanza, perché è stata solo una miglioria solo minima”; egli ha aggiunto anche “che nel 2010 a seguito della tracimazione delle acque si sono verificati danni modestissimi a livello di lesione dell'immobile, che poi nel 2012 ho potuto vedere che si sono allargati”. Anche il teste
, operaio della ditta , ha confermato lo sversamento delle acque Testimone_3 Pt_1 riferendo che nella strada provinciale non esistono pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche idonei allo scopo;
precedentemente ce n'era uno solo, piccolo e comunque non sufficiente allo scopo e ha detto di ricordare “che nel febbraio gennaio 2010 vi fu una brutta burrasca di acqua ma non esagerata rispetto ad altre volte. Anche in altre occasioni l'acqua si è riversata nel terreno ma non posso dire se in altre occasioni vi sono stati danni;
confermo comunque che nel periodo gennaio febbraio 2010 ci sono stati danni”.
Il ctu, ha potuto accertare, tenuto conto della distanza di anni dai lamentati episodi che, verosimilmente, all'epoca dell'evento piovoso, da questo punto di raccolta, le acque meteoriche, in parte si riversavano lungo la strada vicinale e nella cunetta di scolo esistente posta lungo il bordo destro di essa, ed in parte, vista la mancanza dell'attuale muretto in cemento, si riversavano sul fondo posto a valle di proprietà della ricorrente, precisando tuttavia che le acque che potevano invadere il fondo dell , per la Controparte_6 presenza dell'adiacente strada vicinale, che avrebbe fatto di per sé da canale di scolo, erano presumibilmente di limitata portata,.. che certamente la pioggia caduta ha creato problemi all'area di riferimento, riversandosi nei fondi posti a valle della S.P. 126. Ovviamente, visto la
“eccezionalità” dell'evento piovoso, oltre allo scorrimento lungo la S. P. e vicinale, le acque fluivano anche sui terreni a valle della S.P. 126, e per saturazione idrica del substrato attivo, provocavano il ruscellamento superficiale che ha, inevitabilmente, eroso il terreno che, per la sua conformazione orografica, aveva dei punti di raccolta d'acqua predefiniti (impluvi) e dove
l'acqua si è raccolta in modo del tutto naturale;
… considerata anche la “
contro
-pendenza” nel tratto ove oggi è presente il muretto in cc, che all'epoca dell'evento non esisteva, defluivano obbligatoriamente e per la maggiore quantità, nella strada vicinale e nel canale di scolo ivi esistente ed in minima parte si riversavano nel fondo della ricorrente che, unitamente all'acqua di ruscellamento della pioggia battente venivano raccolte negli impluvi naturali esistenti. Il danno lamentato, alle colture ed ai fossi di scolo descritti nella perizia di parte, potrebbe essere riconducibile al ruscellamento superficiale delle acque avvenuto sul suolo di parte ricorrente e alle acque provenienti dal tratto della S.P. 126 dove originariamente mancava il muretto in cc. Entrambi gli scoli, hanno contribuito in minima parte al danno causato, ad eccezione di quelli lamentati sul fabbricato abitativo (p.lla 358), che dista dalla S.P. 126 ben circa 170,00 mt. e con una conformazione orografica del terreno
a monte di esso, che di fatto lo ripara dai fenomeni sopra indicati Da quanto sopra relazionato, si può affermare, a distanza di oltre dieci anni dall'evento, che le precipitazioni meteoriche avvenute nel periodo temporale indicato dalle parti (settembre – febbraio 2010), hanno presumibilmente causato dei danni nelle parte sottostante della S.P. 126, precisamente nella p.lla 99 e tali danni possono essere riconducibili alla erosione di parte del substrato agrario lungo i fossati, delle aree di raccolta naturale delle acque e delle zone limitrofe coltivate a noccioleto poste a valle della S.P. 126.
Riguardo al nesso di causalità il consulente ha riferito che il tratto di Strada
Provinciale che corre lungo il confine Est con il fondo della ricorrente, posto a quota maggiore rispetto a detto fondo, non era, e non è, dotato di opere per la regimazione delle acque meteoriche, quali pozzetti di confluenza, tombini e/o cunette laterali di raccolta, tubazioni di allontanamento, per cui l'acqua piovana, raccogliendosi sulla porzione di Strada
Provinciale, nel tratto dove oggi è presente il muretto in c.c., (vds Allegato N. 3 e N. 4), tracimava nel fondo della ricorrente e, a causa della mancanza di assorbimento del terreno
(imbibizione), aggravata dalla quantità di pioggia battente caduta nell'unità di superficie, creava danni.
Da ultimo ha evidenziato che “le opere strettamente necessarie per l'eliminazione delle cause”, sono state già realizzate e sui luoghi sono rappresentate dal muretto in c.c. con sovrastante rete metallica, posto sul margine destro (valle) della Strada, a confine con la parte ricorrente. Tale opera, che a parere del sottoscritto riveste carattere di “strettamente necessaria”, sembra assolvere la sua funzione in quanto, successivamente alla sua realizzazione e al successivo verificarsi di ulteriori eventi meteorologici di una certa portata che hanno colpito la provincia di Messina, negli anni seguenti al periodo settembre – febbraio 2010, non si conoscono segnalazioni e/o di disagi patiti nelle aree interessate.
Se quindi può ritenersi, in forza delle deposizioni testimoniali e della espletata ctu, che l'evento meteorico lamentato abbia causato dei danni e che nella causazione dei danni abbia contribuito l'assenza di un idoneo sistema di regimentazione delle acque, dal canto suo, l'ente convenuto non ha, invece, dato prova del “caso fortuito” ovvero di quell'elemento imprevisto e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale, nei termini sopra specificati. La avrebbe dovuto dimostrare, per superare la Controparte_4 presunzione di colpa a proprio carico, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr. Cass., n. 13222/16) in virtù del carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta.
Anche volendo considerare le precipitazioni di carattere eccezionale, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che il caso fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza (Cass. 5267/1991)
Sul punto, la Suprema Corte si è pronunciata affermando che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Cass.,
n. 5267/1991). Una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno;
ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito (Cass., n. 5658/2010). Il soggetto custode del bene dal quale è derivato il danno deve dimostrare che le piogge in questione sono state “da sole causa sufficiente” dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane;
il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione sono state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero ugualmente verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia. La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, dunque, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Conclusivamente la deve ritenersi responsabile dei Controparte_4 danni subiti dall'attore.
Riguardo al quantum, non può tuttavia accogliersi la quantificazione operata dall'attrice, non avendosi un riscontro oggettivo né prova certa della loro riferibilità esclusiva all'evento lamentato. Sul punto non può che affidarsi alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che nella prima ctu depositata il 14.08.2021, ha riscontrato e quantificato i danni in complessivi € 15.850,00 come ivi specificati.
La somma indicata dal c.t.u., in quanto debito di valore, è suscettibile di rivalutazione, dalla data del deposito della prima ctu sino ad oggi. Dalla pubblicazione della sentenza, si trasformerà in debito di valuta e produrrà interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07). Nella specie, nessuna specifica richiesta è pervenuta in tal senso dagli attori, né
è stata allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini risarcitori e, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna somma a titolo di interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1) dichiara la responsabile dei danni subiti dal Controparte_4 terreno dell'attrice sito in Librizzi, c/da Santa Venera, in catasto al foglio 19 particelle 92, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 128, 201, 220, 46, 48, 124,199, 218;
2) condanna la convenuta al pagamento della somma di 15.850,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione dalla del deposito della ctu e interessi legali della data di pubblicazione della sentenza;
3) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della
[...]
; Controparte_4
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.568,53 (di cui 491,53 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Patti, 02.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Adriana Lionti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del GOP dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 943/2014, promossa da
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1946, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Libertà n. 251, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione e, a seguito di intervento volontario, dalla signora (c.f. Parte_2 [...]
), dichiaratasi erede elettivamente domiciliata in Messina, via S. Sebastiano, 14 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di intervento
ATTRICE contro
già denominata Controparte_1 Controparte_2
“ ” ai sensi della L.R. 8/2014, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Gullo per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Patti (Me), Via
Kennedy n. 3
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora , Parte_1 proprietaria di un terreno sito nel Comune di Librizzi, c/da Santa Venera, in catasto al foglio
19 particelle 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 201, 220, 46, 48, 124,199, 218, e titolare dell'omonima Azienda Agricola, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la
, oggi , evidenziando di aver Controparte_2 Controparte_4 subito ingenti danni a fondi e fabbricati posti a valle della strada provinciale 126 a causa della cattiva regimentazione delle acque meteoriche. Riferiva che, a seguito di un periodo di piogge particolarmente copiose, nei mesi di gennaio/febbraio 2010 cominciarono a ravvisarsi i primi danni ai fondi di sua proprietà. Le acque meteoriche, miste a detriti e fango, provenienti dalla zona a monte delle strade e dai terreni collaterali si erano raccolti lungo la strada creando una sorta di fiume che tracimando lateralmente verso valle sui terreni della propria azienda aveva provocato uno smottamento del terreno. A causa delle piogge e del suddetto fenomeno franoso, i terreni e le colture, il fabbricato principale e i fabbricati minori, come i muri di sostegno/contenimento e le stradelle interpoderali, avevano subito ingenti lesioni, come documentate nella perizia tecnica redatta nel 2011 e nella integrazione peritale redatta nel 2013, depositate in atti. Rilevava che la documentazione fotografica allegata alla perizia integrativa del 2013 dimostrava in modo inequivocabile la portata dei danni e la connessione degli stessi alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche sulla SP 126 e che il muretto d'argine di protezione e il cunettone per la raccolta delle acque meteoriche, ivi ritratti, erano stati realizzati successivamente agli eventi dannosi sopra descritti ed erano stati, comunque, non risolutivi perché non sufficienti a regimentare adeguatamente l'ingente deflusso di piogge provenienti nel periodo invernale dalla strada provinciale. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della
, quale Ente proprietario e custode della strada provinciale, Controparte_2 per i danni subiti dagli immobili di sua proprietà e che per l'effetto venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti per un ammontare complessivo di € 917.415,00, di cui: €
49.415,00 per le spese già sostenute per i lavori di somma urgenza effettuati per arginare i danni più impellenti arrecati al noccioleto, al vigneto, al frutteto ed alle altre colture;
€
320.000,00 per i danni arrecati ai muri di sostegno esistenti delimitanti i fabbricati, i terreni e le stradelle interpoderali e la strada interpoderale maggiore che attraversa l;
€ Pt_3
400.000,00 per i danni al fabbricato principale e ai piccoli fabbricati rurali;
€ 98.000,00 per la realizzazione ed il posizionamento di gabbioni metallici per opere di contenimento;
€
50.000,00 per oneri di progettazione e saggi vari. Ed ancora, al fine di evitare il ripetersi del denunciato evento e ulteriori danni, chiedeva che venissero poste in essere tutte le misure opportune e necessarie di manutenzione, drenaggio, riparazione e pendenza per il consolidamento e la messa in sicurezza dei terreni a valle della strada provinciale.
Con comparsa depositata il 25.09.2014 si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e/o di competenza del
[...]
Tribunale Ordinario di Patti in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche ex 140 RD
1775/1933; in via gradata rilevava l'assenza di responsabilità dell perché i Controparte_5 danni lamentati erano stati determinati da un evento eccezionale che aveva interrotto ogni nesso eziologico, il che escludeva ogni responsabilità sia ai sensi dell'art 2051 che ai sensi dell'art 2043 cpc. Eccepiva peraltro la responsabilità concorrente della stessa parte attrice nella causazione del danno per aver posto in essere un'attività imprenditoriale senza protezione e perché le acque provenivano da una strada di proprietà dell'attrice stessa. Rilevava che la perizia di parte non aveva efficacia probatoria e che l'attrice avrebbe dovuto procedere ad un accertamento ex art 696 cpc nel contraddittorio con le parti. Chiedeva il rigetto delle domande e in subordine l'imputazione dei danni, eventualmente accertati, nei limiti del giusto con esclusione dei danni che si sarebbero potuti evitare se l'attrice avesse usato l'ordinaria diligenza e/o per quelli verificatisi in concorso
Il Giudice designato, con provvedimento del 21.11.2014, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2014, ritenuta la giurisdizione del G.O. in ordine alla controversia in esame - non trattandosi di procedimento sulla demanialità delle acque o sui corsi delle stesse né di controversia su provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche ma, più semplicemente, di azione di responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c. - disponeva per il prosieguo dinanzi a sé concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Depositate le istanze istruttorie, ammessa ed espletata la prova per testi, veniva disposta ctu al fine di accertare se i terreni di proprietà dell'attrice e i fabbricati ivi insistenti avessero subìto, in conseguenza delle precipitazioni meteoriche avvenute nel periodo temporale indicato dalle parti (settembre - febbraio 2010), i danni lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo, come documentati nelle perizie dalla stessa depositate;
se tali danni fossero causalmente riconducibili alla cattiva regimentazione delle acque e al loro sversamento dalla SP 126, posta a monte dell , sui terreni in questione oppure Pt_3 fossero conseguenza di eventi meteorici di eccezionale gravità in alcun modo prevedibili ed evitabili;
di individuare le opere strettamente necessarie per l'eliminazione delle cause e per il ripristino dello status quo ante, determinandone i costi e quantificando i danni subiti.
Seguivano alcuni rinvii per il deposito della ctu, audizione parti, esame e chiarimenti.
Rimessa la causa in istruttoria, il giudice invitava il ctu a dare delucidazioni su alcuni aspetti della relazione;
il consulente chiedeva termine ed inviava la bozza supplementare alle parti ma poi comunicava di non poter replicare alle osservazioni di parte attrice per problemi di salute. Acquisita dalle parti la bozza del consulente veniva fissata udienza per la loro audizione. Quindi veniva fissata udienza per la decisione a seguito di trattazione scritta.
All'esito della scadenza del termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza, la causa veniva posta in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente va delibata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del
Tribunale adito, sollevata dalla , in favore del Tribunale Controparte_4
Regionale delle Acque, ai sensi dell'articolo 140 del R.D. n.1775/1933, rispetto alla quale si condivide quanto già ritenuto dal giudice titolare del tempo, “trattandosi non di procedimento sulla demanialità delle acque o sui corsi delle stesse né di controversia su provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche ma, più semplicemente di azione di responsabilità ex art. 2043 o 2051 c.c” (ordinanza del 21.11.2014).
Nel merito, le domande sono fondate, nei termini di cui si dirà.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno allegando l'incuria ed il difetto di CP_ manutenzione della strada provinciale 126 di proprietà dell convenuto con particolare riferimento all'assenza di adeguate opere di regimentazione e di smaltimento delle acque meteoriche. Trattasi quindi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c.. a norma del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Secondo tale norma, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui che ha potere effettivo su di essa. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi estranei e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Alla luce di ciò spetta all'attore offrire la prova del danno e del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla stessa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito (Cass., Sez. 2, 29/11/2006, n. 25243) inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. n. 5808/2019). La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso – all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità ex sé un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, poiché relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico, i c.d. dati pluviometrici (Cass., n.
2482/2018).
Nel caso in esame, l'attore ha dimostrato con i propri testi di avere subito dei danni in forza delle precipitazioni meteoriche e del nesso di causalità con il bene della Pubblica
Amministrazione.
Il teste dipendente dell'azienda ha riferito come vero Testimone_1 Pt_1 lo sversamento delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale n. 126, nel periodo gennaio-febbraio 2010, per averli verificati personalmente riferendo di crepe nella casa, nel piazzale, di muri lesionati, ma di non poterne quantificare, che “ci sono stati un poco di danni anche in campagna e nel noccioleto… ma non posso affermare quante piante di nocciole sono state danneggiate”; il teste incaricato della Testimone_2
quale consulente di parte nel giugno 2010 “anche se i fatti si sono verificati prima” Pt_4 ha dichiarato che “le acque meteoriche avevano creato una sorta di corsia preferenziale verso al proprietà della e a nulla serviva un'unica griglia presente perché era piena Pt_1 di terra e che “le acque scendendo hanno distrutto le piante presenti nelle varie rasole e i muretti a secco scendendo verso valle, distruggendo diversi ettari. Le rasole colpite sono almeno cinque o sei per il resto mi riporto a quanto scritto nella mia consulenza” riferendo poi che “i lavori eseguiti dalla Provincia non sono stati di notevole importanza, perché è stata solo una miglioria solo minima”; egli ha aggiunto anche “che nel 2010 a seguito della tracimazione delle acque si sono verificati danni modestissimi a livello di lesione dell'immobile, che poi nel 2012 ho potuto vedere che si sono allargati”. Anche il teste
, operaio della ditta , ha confermato lo sversamento delle acque Testimone_3 Pt_1 riferendo che nella strada provinciale non esistono pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche idonei allo scopo;
precedentemente ce n'era uno solo, piccolo e comunque non sufficiente allo scopo e ha detto di ricordare “che nel febbraio gennaio 2010 vi fu una brutta burrasca di acqua ma non esagerata rispetto ad altre volte. Anche in altre occasioni l'acqua si è riversata nel terreno ma non posso dire se in altre occasioni vi sono stati danni;
confermo comunque che nel periodo gennaio febbraio 2010 ci sono stati danni”.
Il ctu, ha potuto accertare, tenuto conto della distanza di anni dai lamentati episodi che, verosimilmente, all'epoca dell'evento piovoso, da questo punto di raccolta, le acque meteoriche, in parte si riversavano lungo la strada vicinale e nella cunetta di scolo esistente posta lungo il bordo destro di essa, ed in parte, vista la mancanza dell'attuale muretto in cemento, si riversavano sul fondo posto a valle di proprietà della ricorrente, precisando tuttavia che le acque che potevano invadere il fondo dell , per la Controparte_6 presenza dell'adiacente strada vicinale, che avrebbe fatto di per sé da canale di scolo, erano presumibilmente di limitata portata,.. che certamente la pioggia caduta ha creato problemi all'area di riferimento, riversandosi nei fondi posti a valle della S.P. 126. Ovviamente, visto la
“eccezionalità” dell'evento piovoso, oltre allo scorrimento lungo la S. P. e vicinale, le acque fluivano anche sui terreni a valle della S.P. 126, e per saturazione idrica del substrato attivo, provocavano il ruscellamento superficiale che ha, inevitabilmente, eroso il terreno che, per la sua conformazione orografica, aveva dei punti di raccolta d'acqua predefiniti (impluvi) e dove
l'acqua si è raccolta in modo del tutto naturale;
… considerata anche la “
contro
-pendenza” nel tratto ove oggi è presente il muretto in cc, che all'epoca dell'evento non esisteva, defluivano obbligatoriamente e per la maggiore quantità, nella strada vicinale e nel canale di scolo ivi esistente ed in minima parte si riversavano nel fondo della ricorrente che, unitamente all'acqua di ruscellamento della pioggia battente venivano raccolte negli impluvi naturali esistenti. Il danno lamentato, alle colture ed ai fossi di scolo descritti nella perizia di parte, potrebbe essere riconducibile al ruscellamento superficiale delle acque avvenuto sul suolo di parte ricorrente e alle acque provenienti dal tratto della S.P. 126 dove originariamente mancava il muretto in cc. Entrambi gli scoli, hanno contribuito in minima parte al danno causato, ad eccezione di quelli lamentati sul fabbricato abitativo (p.lla 358), che dista dalla S.P. 126 ben circa 170,00 mt. e con una conformazione orografica del terreno
a monte di esso, che di fatto lo ripara dai fenomeni sopra indicati Da quanto sopra relazionato, si può affermare, a distanza di oltre dieci anni dall'evento, che le precipitazioni meteoriche avvenute nel periodo temporale indicato dalle parti (settembre – febbraio 2010), hanno presumibilmente causato dei danni nelle parte sottostante della S.P. 126, precisamente nella p.lla 99 e tali danni possono essere riconducibili alla erosione di parte del substrato agrario lungo i fossati, delle aree di raccolta naturale delle acque e delle zone limitrofe coltivate a noccioleto poste a valle della S.P. 126.
Riguardo al nesso di causalità il consulente ha riferito che il tratto di Strada
Provinciale che corre lungo il confine Est con il fondo della ricorrente, posto a quota maggiore rispetto a detto fondo, non era, e non è, dotato di opere per la regimazione delle acque meteoriche, quali pozzetti di confluenza, tombini e/o cunette laterali di raccolta, tubazioni di allontanamento, per cui l'acqua piovana, raccogliendosi sulla porzione di Strada
Provinciale, nel tratto dove oggi è presente il muretto in c.c., (vds Allegato N. 3 e N. 4), tracimava nel fondo della ricorrente e, a causa della mancanza di assorbimento del terreno
(imbibizione), aggravata dalla quantità di pioggia battente caduta nell'unità di superficie, creava danni.
Da ultimo ha evidenziato che “le opere strettamente necessarie per l'eliminazione delle cause”, sono state già realizzate e sui luoghi sono rappresentate dal muretto in c.c. con sovrastante rete metallica, posto sul margine destro (valle) della Strada, a confine con la parte ricorrente. Tale opera, che a parere del sottoscritto riveste carattere di “strettamente necessaria”, sembra assolvere la sua funzione in quanto, successivamente alla sua realizzazione e al successivo verificarsi di ulteriori eventi meteorologici di una certa portata che hanno colpito la provincia di Messina, negli anni seguenti al periodo settembre – febbraio 2010, non si conoscono segnalazioni e/o di disagi patiti nelle aree interessate.
Se quindi può ritenersi, in forza delle deposizioni testimoniali e della espletata ctu, che l'evento meteorico lamentato abbia causato dei danni e che nella causazione dei danni abbia contribuito l'assenza di un idoneo sistema di regimentazione delle acque, dal canto suo, l'ente convenuto non ha, invece, dato prova del “caso fortuito” ovvero di quell'elemento imprevisto e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale, nei termini sopra specificati. La avrebbe dovuto dimostrare, per superare la Controparte_4 presunzione di colpa a proprio carico, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr. Cass., n. 13222/16) in virtù del carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta.
Anche volendo considerare le precipitazioni di carattere eccezionale, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che il caso fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza (Cass. 5267/1991)
Sul punto, la Suprema Corte si è pronunciata affermando che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Cass.,
n. 5267/1991). Una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno;
ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito (Cass., n. 5658/2010). Il soggetto custode del bene dal quale è derivato il danno deve dimostrare che le piogge in questione sono state “da sole causa sufficiente” dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane;
il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione sono state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero ugualmente verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia. La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, dunque, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Conclusivamente la deve ritenersi responsabile dei Controparte_4 danni subiti dall'attore.
Riguardo al quantum, non può tuttavia accogliersi la quantificazione operata dall'attrice, non avendosi un riscontro oggettivo né prova certa della loro riferibilità esclusiva all'evento lamentato. Sul punto non può che affidarsi alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che nella prima ctu depositata il 14.08.2021, ha riscontrato e quantificato i danni in complessivi € 15.850,00 come ivi specificati.
La somma indicata dal c.t.u., in quanto debito di valore, è suscettibile di rivalutazione, dalla data del deposito della prima ctu sino ad oggi. Dalla pubblicazione della sentenza, si trasformerà in debito di valuta e produrrà interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07). Nella specie, nessuna specifica richiesta è pervenuta in tal senso dagli attori, né
è stata allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini risarcitori e, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna somma a titolo di interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
[...]
1) dichiara la responsabile dei danni subiti dal Controparte_4 terreno dell'attrice sito in Librizzi, c/da Santa Venera, in catasto al foglio 19 particelle 92, 93,
95, 96, 97, 98, 99, 128, 201, 220, 46, 48, 124,199, 218;
2) condanna la convenuta al pagamento della somma di 15.850,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione dalla del deposito della ctu e interessi legali della data di pubblicazione della sentenza;
3) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico della
[...]
; Controparte_4
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.568,53 (di cui 491,53 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Patti, 02.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Adriana Lionti)