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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 186/2024
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AN EN e SA MA ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti FRANCO TOFACCHI, RAFFAELLA MELCHIONDA e ANTONELLA
LONCIARI resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Giudice del Lavoro di Trieste Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale:
1) Accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione organizzativa B di cui al CCNL 1998/01 e successivi rinnovi a decorrere dal 9.2.2018 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto.
2) Condannarsi la convenuta a corrispondere tutte le differenze retributive eventualmente dovute tra quanto percepito e quanto spettante in ragione delle mansioni svolte e successivamente in dipendenza della pronuncia sub 1) a decorrere dal 9.11.2017 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con accessori di legge.
3) Con vittoria di spese”.
Con memoria depositata il 5 luglio 2024 si è costituita in giudizio
[...] sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove testimoniali e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29 ottobre
2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è dipendente della società convenuta dal 1° gennaio 2008, Pt_1 attualmente inquadrato in qualità di Capo Cantoniere nel livello B1 del CCNL ANAS, secondo la concorde posizione delle parti, dopo aver ricoperto dal 10 luglio 2008 al
30 aprile 2020 il profilo di Assistente Lavori, sempre con posizione organizzativa ed economica B1, assegnato dal 10 luglio 2008 al Centro Manutenzioni di Trieste e
Gorizia e, dal 4 marzo 2014, assegnato al 2° Nucleo del centro. Con determinazione del 6 novembre 2017, risulta essere stato assegnato dal Direttore Generale quale
Assistente Lavori, oltre che nel proprio nucleo di assegnazioni, anche al 3° nucleo, sino al rientro del sig. – ma in realtà poi protrattosi per ulteriori 4 Persona_1 mesi dopo il suo rientro - e, dal 9 novembre del medesimo anno, per lo specifico cantiere da avviare sulla S.R. n. 14 della (strada costiera), avente ad CP_1 oggetto i “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta massi
Pag. 2 di 14 dal km 140+280 al km 140+380 lato sx, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza e potenziamento infrastrutturale della Strada Regionale”, aperto dall'11 novembre
2017 e rimosso il 22 maggio 2018.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, il sig. era quotidianamente Pt_1 presente in cantiere a tempo pieno, in assenza di altri dipendenti di
[...]
e svolgeva attività di sorveglianza della corretta Controparte_1 esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice rispetto al capitolato d'appalto (comunicando all'ufficio lo stato di avanzamento dei lavori e l'esecuzione di ogni intervento di iniezione, segnalando eventuali irregolarità, partecipando alle riunioni con il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e il geologo, presenziando alle operazioni di prelievo); inoltre era responsabile della regolare viabilità presso il cantiere.
Secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente, tali attività sarebbero tipiche non dell'Assistente ai lavori, ma dell'Ispettore di cantiere, come confermato dal fatto che egli era chiamato a sottoscrivere tutta la documentazione tecnica dei lavori con tale qualifica.
Per tutto il mese di maggio 2018 il sig. veniva poi investito del Pt_1 compito di sorveglianza dei lavori di messa in sicurezza del muro in pietrame svolti nel medesimo tratto di strada ove sorgeva il cantiere.
Inoltre, il 13 dicembre 2017 il ricorrente veniva nominato Ispettore di
Cantiere per i “Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e
Gorizia”, per tutti e tre i nuclei del Centro Manutenzioni, protrattisi fino al giugno
2019; in forza di tale incarico, egli avrebbe svolto attività di verifica della corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice , assistendo al prelievo dei campioni di conglomerato bituminoso poi inviati al laboratorio per le analisi.
Il sig. ha dunque affermato che dal 9 novembre 2017 al 22 maggio Pt_1
2018 ha svolto ininterrottamente e quotidianamente le mansioni previste per l'Ispettore di cantiere, inquadrabile nella fascia B, superiore a quella B1, riconosciuta dal 2008 a oggi, prima come Assistente Lavori e poi come Capo
Pag. 3 di 14 , così come dal giugno 2018 al giugno 2019, seppur non Parte_2 quotidianamente, maturando dunque, ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 51 CCNL ANAS, le relative differenze retributive e il diritto al definivo superiore inquadramento.
La parte resistente ha invece rilevato che, per quanto riguarda il primo dei due cantieri, il ricorrente si sarebbe limitato a sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, segnalando eventuali anomalie al
Direttore Operativo e al Direttore dei Lavori;
che non sarebbe stato presente al cantiere, aperto il 14 novembre 2017 e rimosso il 10 maggio 2018, quotidianamente e per tutta la durata del suo turno di lavoro;
che egli avrebbe assunto il ruolo di Assistente ai lavori solo dal 20 marzo al 10 maggio 2018, per 51 giorni;
che non avrebbe comunque svolto le attività tipiche dell'Ispettore di cantiere, così come definite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, limitandosi ad un ruolo di sorveglianza, essendo il riferimento documentale emergente dagli atti prodotti dalla parte ricorrente un'indicazione meramente atecnica.
Relativamente al secondo cantiere, anche in tal caso di qualifica di Ispettore di Cantiere è stata conferita al lavoratore in via meramente convenzionale, senza attribuzione delle connesse attività e responsabilità, ma al solo fine di consentirgli di esercitare le attività di Assistente ai Lavori su tutta la rete di competenza del
Centro di Manutenzione e non solo sul tronco stradale del 2° Nucleo a cui era assegnato;
egli si è limitato a verificare la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto, essendo presente in cantiere del tutto occasionalmente.
La domanda di inquadramento superiore del sig. non può essere Pt_1 accolta.
Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26
Pag. 4 di 14 marzo 2003, n. 4508). Più nello specifico, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942).
Pertanto “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In sostanza, il prestatore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che
“abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle
Pag. 5 di 14 declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001,
n. 11125).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato e complesso diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in compiti che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzino per l'attribuzione di una sostanziale medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale ricollega il superiore inquadramento (si veda, sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2001, n. 6238). D'altronde, “nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).
Sulla base di tali principi, occorre innanzitutto richiamare le declaratorie della contrattazione collettiva di settore relative al livello formalmente attribuito al sig. all'epoca di cui è causa e a quello qui rivendicato. Pt_1
Per la fascia B1 la declaratoria contrattuale prevede le seguenti caratteristiche:
"Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. E' possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo."
Nello specifico, il profilo di Assistente ai lavori – attribuito al ricorrente fino al 30 aprile 2020 – è così descritto:
Pag. 6 di 14 "a) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni di ordinaria manutenzione alle quali è direttamente ed occasionalmente preposto, interviene personalmente, anche in corso d'opera, sulla base della normativa e delle direttive ricevute.
c) Collabora nelle indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici nell'ambito del nucleo di manutenzione.
d) Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere.
e) Collabora con le professionalità superiori alla tenuta della documentazione prescritta relativa all'esecuzione di particolari lavorazioni.
f) Espleta la propria attività nell'ambito del cantiere relativo al nucleo di manutenzione di appartenenza."
La declaratoria relativa alla superiore fascia B è, invece, la seguente:
“Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale.
Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
La descrizione dell'Assistente tecnico inquadrabile in questa fascia è la seguente:
"a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso
l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza.
c) Svolge attività di supporto nella progettazione
d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini.
e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnico-contabile.
f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR
554/99:
- collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.
Pag. 7 di 14 – presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
– verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
– verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
– assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
– predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori."
Dalle declaratorie del CCNL, può affermarsi che la principale differenza tra i due livelli è rinvenibile nel fatto che il lavoratore di fascia B assume responsabilità, ancorché limitate, ma dirette;
circostanza che invece non è prevista per la fascia inferiore;
inoltre è previsto un maggiore coinvolgimento non solo nella sorveglianza dell'opera, ma anche nella sua progettazione e/o negli aspetti relativi alla contabilità del cantiere.
Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi comuni Testimone_1
e nonché l'ulteriore teste di parte Testimone_2 Testimone_3 ricorrente, , e l'ulteriore teste di parte resistente, . Testimone_4 Testimone_5
Le testimonianze di tali ultimi due lavoratori escussi non ha, invero, fornito alcun contributo probatorio, dato che entrambi non hanno saputo riferire nulla in ordine allo svolgimento dei due cantieri di cui è causa.
Per quanto riguarda il cantiere sulla S.R. n. 14 della (strada CP_1 costiera), avente ad oggetto i “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta massi dal km 140+280 al km 140+380 lato sx, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza e potenziamento infrastrutturale della Strada Regionale”, aperto dall'11 novembre 2017 e rimosso il 22 maggio 2018, rilevano in particolare
Pag. 8 di 14 le dichiarazioni di e di poiché gli altri Testimone_1 Testimone_3 testimoni non avevano prestato attività diretta in tale cantiere.
collega del ricorrente anche all'epoca dei fatti, quando era Testimone_1 assistente del 1° Nucleo del Centro Manutenzioni, e che rivestiva il ruolo di
Direttore Operativo su tale cantiere, ha riferito che il sig. era presente Pt_1 quotidianamente in cantiere per tutto il suo orario lavorativo (mentre lui andava una volta a settimana) da novembre 2017 alla fine dei lavori, nel maggio 2018; compilava il giornale dei lavori e aveva il compito di controllare i lavori:
“Lui controllava lo stato di avanzamento dei lavori e lo comunicava al direttore operativo o al direttore dei lavori, comunicava se c'erano delle variazioni, delle anomalie. Una volta è successo che sono andato in cantiere, con il sig. Pt_1 abbiamo preso dei materiali, credo tra cui una piastra e un bullone, li abbiamo portati in laboratorio e abbiamo scoperto che erano diversi da quelli dei capitolati. Il
Direttore Lavori prevede che i dipendenti facciano questo tipo di verifiche. Queste verifiche erano coordinate e decise dal Direttore dei Lavori, che era il geometra
[...] fino a dicembre e poi è diventato il geom. , che già da CP_2 Controparte_3
Cont prima era anche responsabile unico del procedimento. Quando si era lì in cantiere e ci riunivano tutti lì c'era anche il sig. Il sig. era presente da Pt_1 Pt_1 quello che ricordo alle operazioni di prelievo dei materiali, c'ero anch'io, come ho detto nel caso di prima. Nei pressi del cantiere c'era la segnaletica di cantiere, essendo un collega, se vedeva un cartello malmesso o caduto lo sistemava o lo segnalava al direttore dei lavori e/o all'impresa esecutrice e, da quello che so il CSE, il perito , con il Direttore dei lavori decidevano dove e quale segnaletica Testimone_4 mettere. Poi se il CSE non va in cantiere tutti i giorni, quindi se il sig. vedeva che Pt_1 qualche luce non andava o qualche cartello era caduto, avrà sistemato anche lui la segnaletica o l'avrà segnalata. È macroscopico che lui doveva avvisare. Se il cantiere viene impostato male, è responsabilità del CSE. Il sig. ha sottoscritto Pt_1 documentazione tecnica come Ispettore di cantiere, come quella indicata al capitolo
20 del ricorso introduttivo. Con riguardo ai documenti contabili o ai documenti di trasporto dei materiali o degli strumenti utilizzati in cantiere, non so se il sig. li Pt_1
Pag. 9 di 14 verificasse. Le bolle comunque sono in cantiere, sono legate ai materiali. Di sicuro venivano inviati anche alla Direzione lavori, che li controllava. Di sicuro il sig. Pt_1 non predisponeva i documenti di trasporto. Non ricordo se il sig. abbia mai Pt_1 chiamato per verificare se i documenti corrispondessero al materiale, potrebbe essere, comunque c'eravamo anche noi spesso in cantiere e anche il geologo”.
Il teste che aveva seguito la progettazione e Testimone_3
l'assistenza della direzione lavori per le problematiche di carattere geologico e geostatico, ha dichiarato, in ordine all'attività svolta in tale cantiere dal sig. Pt_1
“Sicuramente avevo degli scambi con il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza. Non ricordo se fosse presente anche il sig. a questi incontri. In Pt_1 particolare ricordo un confronto con l'impresa per i golfari, che sono degli anelli in testa ai chiodi della parete dove venivano fatte passare delle funi e ricordo che il prodotto proposto dall'impresa non era stato accettato dalla Direzione Lavori, anche dopo interlocuzione con me, ed è stato poi utilizzato un altro golfaro. Non ricordo proprio se c'era o meno il sig. Quando andavo in cantiere sicuramente era Pt_1 presente qualcuno di FVG Strade, ma non ricordo quale figura. Ricordo che l'impresa aveva proposto delle piastre metalliche più piccole rispetto a quelle indicate nel progetto e che però non sono state accettate dal Direttore Lavori. L'impresa proponeva materiali al Direttore Lavori, che eventualmente chiedeva consiglio ai suoi assistenti e in quell'occasione mi è stato chiesto un parere e secondo me quelle piastre non andavano bene ed infatti non le hanno utilizzate. Non ricordo se in questa occasione il sig. abbia avuto un ruolo”. Pt_1
Per quanto riguarda la documentazione, risulta che il sig. abbia Pt_1 redatto il giornale dei lavori – circostanza non contestata peraltro dalla parte resistente – (doc. 11 ric.), sia stato presente ad operazioni di prelievo di materiale
(doc. 12 ric.), abbia sottoscritto la documentazione relativa ai disegni di compatibilità e ai relativi allegati, con indicazione del ruolo di “Ispettore di
Cantiere” (doc. 13 ric.), fosse stato richiesto di essere presente a delle operazioni di misurazione (doc. 14 ric.).
Pag. 10 di 14 Relativamente al cantiere “Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di
Trieste e Gorizia”, per tutti e tre i nuclei del Centro Manutenzioni, protrattisi fino al giugno 2019, in relazione al quale il sig. risulta essere stato nominato il 13 Pt_1 dicembre 2017 come Ispettore di Cantiere (doc. 15 ric.), il teste ha Tes_1 dichiarato:
“il sig. da quello che so ha partecipato a tutto il cantiere. Lui era in Pt_1 servizio. Non credo che in tutto l'anno lui abbia lavorato tutti i giorni tutto il giorno su quel cantiere, perché non c'era da fare tutti i giorni in cantiere, per esempio se per una settimana la ditta non asfaltava. Anche nella commessa precedente c'è stato un periodo in cui non c'era stato per dieci giorni. Il cantiere non è durato da giugno
2018 a giugno 2019. Sarà iniziato a giugno 2018 e sarà finito circa a dicembre 2018.
Dopo di ché abbiamo deciso di fare un test di prova dei materiali prima di fare il collaudo, mi pare a giugno 2019. C'è sicuramente una fase ex post di controllo della documentazione e dei materiali, di tipo tecnico-amministrativo-contabile. Mi pare che il sig. AZ fosse stato nominato ispettore di cantiere in questo cantiere. Lui, come altri colleghi che lavoravano come assistenti ai lavori, anzi come sorveglianti, in quella commessa, doveva verificare la corretta esecuzione dei lavori, per quanto di competenza. Se aveva dei dubbi su come venivano svolti i lavori, chiamava il
Direttore operativo o il Direttore dei Lavori. Io ero il Direttore operativo di questo cantiere. Il lavoro è un po' complesso, perché si intersecano la gestione delle singole commesse, con la gestione della rete ordinaria. Può succedere che qualche prelievo
d'asfalto l'avesse fatto qualche sorvegliante che non era nella commessa, nell'appalto. Ma anche su questi punti ci sono i verbali di prelievo e si può vedere chi li ha firmati”.
Il teste ha riferito: “ero il Direttore Lavori della commessa. Il sig. Tes_2 era stato nominato Ispettore di cantiere. Lì c'è stata una nomina per mandare Pt_1 in gara il lotto;
poi i lavori fisicamente sono durati circa 3 mesi, mi pare con sospensione intermedia, ma non lavorando tutti i tre mesi. La ditta aveva un tempo mi pare di tre mesi per completare i lavori, non so poi quanti giorni abbia
Pag. 11 di 14 effettivamente lavorato. Tra la gara, svolgimento dei lavori con sospensione e controlli di esecuzione dell'opera e collaudo può essere che i tempi si siano dilungati, ma non è stato un anno di tutto effettivo lavoro. L'effettiva verifica dei lavori viene fatta tramite dei laboratori, che verificano la correttezza dei materiali posati nei cantieri;
il sig. sorvegliava il cantiere, stava lì, se vedeva qualcosa di anormale Pt_1
o palesemente fuori luogo comunicava all'Ufficio Direzione Lavori, a me e al sig. che era Direttore Operativo. Sottolineo che non era sempre presente tutti i Tes_1 giorni del lavoto”; e ancora: “Il sig. AZ in questo cantiere ha lavorato come
Ispettore Lavori, ma il suo lavoro principale era di assistente lavori nel II nucleo. In questo cantiere, lui è stato impiegato fisicamente qualche giornata, ha seguito due tratti del secondo nucleo, una notte a San Giorgio e ha assistito il mio collega Tes_1 mi pare una giornata o forse due per il prelievo dei materiali per i controlli, all'esito dei lavori, dei carotaggi su punti e tratti che erano stati decisi da me come Direzione lavori. Se ha fatto altro io non lo ricordo”.
Per quanto riguarda le risultanze documentali, il sig. risulta essere Pt_1 stato presente alle operazioni di prelievo dell'asfalto per i successivi controlli di laboratorio (cfr. docc. 16 e 17 ric.).
Ebbene, dall'istruttoria è emerso con chiarezza che il ricorrente certamente si occupava, per entrambi i cantieri, di sorvegliare la corretta esecuzione degli stessi, con presenza giornaliera e partecipazione alle operazioni di verifica dei materiali.
Seppur tali attività paiano essere possibili anche per l'Ispettore di cantiere di fascia B, secondo le declaratorie sopra riportate, ciò che però non è emerso in alcun modo è una responsabilità propria e diretta, seppur limitata, rispetto ad attività di tipo istruttorio o di supporto per il cantiere. Egli, infatti, si limitava a riportare al Direttore dei Lavori o al Direttore Operativo le anomalie riscontrate e seguiva le indicazioni ricevute dagli stessi;
inoltre, in particolare per quanto riguarda il primo cantiere, in cui egli era presente con continuità, non risulta alcuna costante attività di controllo della documentazione o della contabilità da parte del sig. o di verifica delle forniture di materiali. Pt_1
Pag. 12 di 14 Al riguardo, il libro giornale redatto si limitava a riportare l'attività quotidiana del cantiere e, pertanto, pare essere un adempimento connesso ad un'attività di sorveglianza materiale delle operazioni, senza, lo si ripete, alcuna responsabilità specifica e diretta al riguardo in capo al lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione dei disegni di compatibilità, non è emerso nel corso dell'istruttoria il significato di tale sottoscrizione (una presa visione, una paternità degli stessi, un assenso..) e neppure dei documenti in questione nella progettazione e nello svolgimento del cantiere, con la conseguenza che, in assenza di altri elementi indicanti un'ingerenza ancorché limitata del sig. nella realizzazione e nel controllo del cantiere, non può trarsi, da solo tali Pt_1 sottoscrizioni, la sussistenza di una responsabilità diretta a suo carico.
Per quanto riguarda il secondo cantiere, seppure vi sia stata un'esplicita nomina ad Ispettore di cantiere, dall'istruttoria non è emersa un'attività corrispondente alla relativa declaratoria del CCNL (in particolare ciò è emerso chiaramente dalle dichiarazioni del teste “Lui, come altri colleghi che Tes_1 lavoravano come assistenti ai lavori, anzi come sorveglianti, in quella commessa, doveva verificare la corretta esecuzione dei lavori, per quanto di competenza”); inoltre, è emerso che si è trattata di un'attività occasionale e non portata avanti con continuità che, secondo il teste , avrebbe impiegato il ricorrente solo per Tes_5 qualche giornata (sul punto, il teste on ha invece riferito nulla di preciso Tes_1 sulla presenza del ricorrente nel cantiere).
Dalla complessiva istruttoria, dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia dimostrato di avere svolto un'attività riconducibile al superiore livello di inquadramento qui rivendicato.
Per questi motivi
, la domanda di superiore inquadramento non può essere accolta, con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo, considerando il valore indeterminabile e la bassa complessità della
Pag. 13 di 14 controversia, nonché il fatto che sono state svolte le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trieste, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 186/2024
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AN EN e SA MA ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti FRANCO TOFACCHI, RAFFAELLA MELCHIONDA e ANTONELLA
LONCIARI resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Giudice del Lavoro di Trieste Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale:
1) Accertarsi il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione organizzativa B di cui al CCNL 1998/01 e successivi rinnovi a decorrere dal 9.2.2018 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto.
2) Condannarsi la convenuta a corrispondere tutte le differenze retributive eventualmente dovute tra quanto percepito e quanto spettante in ragione delle mansioni svolte e successivamente in dipendenza della pronuncia sub 1) a decorrere dal 9.11.2017 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con accessori di legge.
3) Con vittoria di spese”.
Con memoria depositata il 5 luglio 2024 si è costituita in giudizio
[...] sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove testimoniali e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29 ottobre
2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. è dipendente della società convenuta dal 1° gennaio 2008, Pt_1 attualmente inquadrato in qualità di Capo Cantoniere nel livello B1 del CCNL ANAS, secondo la concorde posizione delle parti, dopo aver ricoperto dal 10 luglio 2008 al
30 aprile 2020 il profilo di Assistente Lavori, sempre con posizione organizzativa ed economica B1, assegnato dal 10 luglio 2008 al Centro Manutenzioni di Trieste e
Gorizia e, dal 4 marzo 2014, assegnato al 2° Nucleo del centro. Con determinazione del 6 novembre 2017, risulta essere stato assegnato dal Direttore Generale quale
Assistente Lavori, oltre che nel proprio nucleo di assegnazioni, anche al 3° nucleo, sino al rientro del sig. – ma in realtà poi protrattosi per ulteriori 4 Persona_1 mesi dopo il suo rientro - e, dal 9 novembre del medesimo anno, per lo specifico cantiere da avviare sulla S.R. n. 14 della (strada costiera), avente ad CP_1 oggetto i “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta massi
Pag. 2 di 14 dal km 140+280 al km 140+380 lato sx, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza e potenziamento infrastrutturale della Strada Regionale”, aperto dall'11 novembre
2017 e rimosso il 22 maggio 2018.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, il sig. era quotidianamente Pt_1 presente in cantiere a tempo pieno, in assenza di altri dipendenti di
[...]
e svolgeva attività di sorveglianza della corretta Controparte_1 esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice rispetto al capitolato d'appalto (comunicando all'ufficio lo stato di avanzamento dei lavori e l'esecuzione di ogni intervento di iniezione, segnalando eventuali irregolarità, partecipando alle riunioni con il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e il geologo, presenziando alle operazioni di prelievo); inoltre era responsabile della regolare viabilità presso il cantiere.
Secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente, tali attività sarebbero tipiche non dell'Assistente ai lavori, ma dell'Ispettore di cantiere, come confermato dal fatto che egli era chiamato a sottoscrivere tutta la documentazione tecnica dei lavori con tale qualifica.
Per tutto il mese di maggio 2018 il sig. veniva poi investito del Pt_1 compito di sorveglianza dei lavori di messa in sicurezza del muro in pietrame svolti nel medesimo tratto di strada ove sorgeva il cantiere.
Inoltre, il 13 dicembre 2017 il ricorrente veniva nominato Ispettore di
Cantiere per i “Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e
Gorizia”, per tutti e tre i nuclei del Centro Manutenzioni, protrattisi fino al giugno
2019; in forza di tale incarico, egli avrebbe svolto attività di verifica della corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice , assistendo al prelievo dei campioni di conglomerato bituminoso poi inviati al laboratorio per le analisi.
Il sig. ha dunque affermato che dal 9 novembre 2017 al 22 maggio Pt_1
2018 ha svolto ininterrottamente e quotidianamente le mansioni previste per l'Ispettore di cantiere, inquadrabile nella fascia B, superiore a quella B1, riconosciuta dal 2008 a oggi, prima come Assistente Lavori e poi come Capo
Pag. 3 di 14 , così come dal giugno 2018 al giugno 2019, seppur non Parte_2 quotidianamente, maturando dunque, ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 51 CCNL ANAS, le relative differenze retributive e il diritto al definivo superiore inquadramento.
La parte resistente ha invece rilevato che, per quanto riguarda il primo dei due cantieri, il ricorrente si sarebbe limitato a sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, segnalando eventuali anomalie al
Direttore Operativo e al Direttore dei Lavori;
che non sarebbe stato presente al cantiere, aperto il 14 novembre 2017 e rimosso il 10 maggio 2018, quotidianamente e per tutta la durata del suo turno di lavoro;
che egli avrebbe assunto il ruolo di Assistente ai lavori solo dal 20 marzo al 10 maggio 2018, per 51 giorni;
che non avrebbe comunque svolto le attività tipiche dell'Ispettore di cantiere, così come definite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, limitandosi ad un ruolo di sorveglianza, essendo il riferimento documentale emergente dagli atti prodotti dalla parte ricorrente un'indicazione meramente atecnica.
Relativamente al secondo cantiere, anche in tal caso di qualifica di Ispettore di Cantiere è stata conferita al lavoratore in via meramente convenzionale, senza attribuzione delle connesse attività e responsabilità, ma al solo fine di consentirgli di esercitare le attività di Assistente ai Lavori su tutta la rete di competenza del
Centro di Manutenzione e non solo sul tronco stradale del 2° Nucleo a cui era assegnato;
egli si è limitato a verificare la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto, essendo presente in cantiere del tutto occasionalmente.
La domanda di inquadramento superiore del sig. non può essere Pt_1 accolta.
Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26
Pag. 4 di 14 marzo 2003, n. 4508). Più nello specifico, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942).
Pertanto “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In sostanza, il prestatore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che
“abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle
Pag. 5 di 14 declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001,
n. 11125).
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato e complesso diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in compiti che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzino per l'attribuzione di una sostanziale medesima attività di base. In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale ricollega il superiore inquadramento (si veda, sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2001, n. 6238). D'altronde, “nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).
Sulla base di tali principi, occorre innanzitutto richiamare le declaratorie della contrattazione collettiva di settore relative al livello formalmente attribuito al sig. all'epoca di cui è causa e a quello qui rivendicato. Pt_1
Per la fascia B1 la declaratoria contrattuale prevede le seguenti caratteristiche:
"Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. E' possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo."
Nello specifico, il profilo di Assistente ai lavori – attribuito al ricorrente fino al 30 aprile 2020 – è così descritto:
Pag. 6 di 14 "a) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni di ordinaria manutenzione alle quali è direttamente ed occasionalmente preposto, interviene personalmente, anche in corso d'opera, sulla base della normativa e delle direttive ricevute.
c) Collabora nelle indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici nell'ambito del nucleo di manutenzione.
d) Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere.
e) Collabora con le professionalità superiori alla tenuta della documentazione prescritta relativa all'esecuzione di particolari lavorazioni.
f) Espleta la propria attività nell'ambito del cantiere relativo al nucleo di manutenzione di appartenenza."
La declaratoria relativa alla superiore fascia B è, invece, la seguente:
“Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale.
Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
La descrizione dell'Assistente tecnico inquadrabile in questa fascia è la seguente:
"a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso
l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza.
c) Svolge attività di supporto nella progettazione
d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con Enti o privati cittadini.
e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnico-contabile.
f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del DPR
554/99:
- collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.
Pag. 7 di 14 – presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
– verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
– verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
– assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
– predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori."
Dalle declaratorie del CCNL, può affermarsi che la principale differenza tra i due livelli è rinvenibile nel fatto che il lavoratore di fascia B assume responsabilità, ancorché limitate, ma dirette;
circostanza che invece non è prevista per la fascia inferiore;
inoltre è previsto un maggiore coinvolgimento non solo nella sorveglianza dell'opera, ma anche nella sua progettazione e/o negli aspetti relativi alla contabilità del cantiere.
Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi comuni Testimone_1
e nonché l'ulteriore teste di parte Testimone_2 Testimone_3 ricorrente, , e l'ulteriore teste di parte resistente, . Testimone_4 Testimone_5
Le testimonianze di tali ultimi due lavoratori escussi non ha, invero, fornito alcun contributo probatorio, dato che entrambi non hanno saputo riferire nulla in ordine allo svolgimento dei due cantieri di cui è causa.
Per quanto riguarda il cantiere sulla S.R. n. 14 della (strada CP_1 costiera), avente ad oggetto i “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta massi dal km 140+280 al km 140+380 lato sx, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza e potenziamento infrastrutturale della Strada Regionale”, aperto dall'11 novembre 2017 e rimosso il 22 maggio 2018, rilevano in particolare
Pag. 8 di 14 le dichiarazioni di e di poiché gli altri Testimone_1 Testimone_3 testimoni non avevano prestato attività diretta in tale cantiere.
collega del ricorrente anche all'epoca dei fatti, quando era Testimone_1 assistente del 1° Nucleo del Centro Manutenzioni, e che rivestiva il ruolo di
Direttore Operativo su tale cantiere, ha riferito che il sig. era presente Pt_1 quotidianamente in cantiere per tutto il suo orario lavorativo (mentre lui andava una volta a settimana) da novembre 2017 alla fine dei lavori, nel maggio 2018; compilava il giornale dei lavori e aveva il compito di controllare i lavori:
“Lui controllava lo stato di avanzamento dei lavori e lo comunicava al direttore operativo o al direttore dei lavori, comunicava se c'erano delle variazioni, delle anomalie. Una volta è successo che sono andato in cantiere, con il sig. Pt_1 abbiamo preso dei materiali, credo tra cui una piastra e un bullone, li abbiamo portati in laboratorio e abbiamo scoperto che erano diversi da quelli dei capitolati. Il
Direttore Lavori prevede che i dipendenti facciano questo tipo di verifiche. Queste verifiche erano coordinate e decise dal Direttore dei Lavori, che era il geometra
[...] fino a dicembre e poi è diventato il geom. , che già da CP_2 Controparte_3
Cont prima era anche responsabile unico del procedimento. Quando si era lì in cantiere e ci riunivano tutti lì c'era anche il sig. Il sig. era presente da Pt_1 Pt_1 quello che ricordo alle operazioni di prelievo dei materiali, c'ero anch'io, come ho detto nel caso di prima. Nei pressi del cantiere c'era la segnaletica di cantiere, essendo un collega, se vedeva un cartello malmesso o caduto lo sistemava o lo segnalava al direttore dei lavori e/o all'impresa esecutrice e, da quello che so il CSE, il perito , con il Direttore dei lavori decidevano dove e quale segnaletica Testimone_4 mettere. Poi se il CSE non va in cantiere tutti i giorni, quindi se il sig. vedeva che Pt_1 qualche luce non andava o qualche cartello era caduto, avrà sistemato anche lui la segnaletica o l'avrà segnalata. È macroscopico che lui doveva avvisare. Se il cantiere viene impostato male, è responsabilità del CSE. Il sig. ha sottoscritto Pt_1 documentazione tecnica come Ispettore di cantiere, come quella indicata al capitolo
20 del ricorso introduttivo. Con riguardo ai documenti contabili o ai documenti di trasporto dei materiali o degli strumenti utilizzati in cantiere, non so se il sig. li Pt_1
Pag. 9 di 14 verificasse. Le bolle comunque sono in cantiere, sono legate ai materiali. Di sicuro venivano inviati anche alla Direzione lavori, che li controllava. Di sicuro il sig. Pt_1 non predisponeva i documenti di trasporto. Non ricordo se il sig. abbia mai Pt_1 chiamato per verificare se i documenti corrispondessero al materiale, potrebbe essere, comunque c'eravamo anche noi spesso in cantiere e anche il geologo”.
Il teste che aveva seguito la progettazione e Testimone_3
l'assistenza della direzione lavori per le problematiche di carattere geologico e geostatico, ha dichiarato, in ordine all'attività svolta in tale cantiere dal sig. Pt_1
“Sicuramente avevo degli scambi con il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza. Non ricordo se fosse presente anche il sig. a questi incontri. In Pt_1 particolare ricordo un confronto con l'impresa per i golfari, che sono degli anelli in testa ai chiodi della parete dove venivano fatte passare delle funi e ricordo che il prodotto proposto dall'impresa non era stato accettato dalla Direzione Lavori, anche dopo interlocuzione con me, ed è stato poi utilizzato un altro golfaro. Non ricordo proprio se c'era o meno il sig. Quando andavo in cantiere sicuramente era Pt_1 presente qualcuno di FVG Strade, ma non ricordo quale figura. Ricordo che l'impresa aveva proposto delle piastre metalliche più piccole rispetto a quelle indicate nel progetto e che però non sono state accettate dal Direttore Lavori. L'impresa proponeva materiali al Direttore Lavori, che eventualmente chiedeva consiglio ai suoi assistenti e in quell'occasione mi è stato chiesto un parere e secondo me quelle piastre non andavano bene ed infatti non le hanno utilizzate. Non ricordo se in questa occasione il sig. abbia avuto un ruolo”. Pt_1
Per quanto riguarda la documentazione, risulta che il sig. abbia Pt_1 redatto il giornale dei lavori – circostanza non contestata peraltro dalla parte resistente – (doc. 11 ric.), sia stato presente ad operazioni di prelievo di materiale
(doc. 12 ric.), abbia sottoscritto la documentazione relativa ai disegni di compatibilità e ai relativi allegati, con indicazione del ruolo di “Ispettore di
Cantiere” (doc. 13 ric.), fosse stato richiesto di essere presente a delle operazioni di misurazione (doc. 14 ric.).
Pag. 10 di 14 Relativamente al cantiere “Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di
Trieste e Gorizia”, per tutti e tre i nuclei del Centro Manutenzioni, protrattisi fino al giugno 2019, in relazione al quale il sig. risulta essere stato nominato il 13 Pt_1 dicembre 2017 come Ispettore di Cantiere (doc. 15 ric.), il teste ha Tes_1 dichiarato:
“il sig. da quello che so ha partecipato a tutto il cantiere. Lui era in Pt_1 servizio. Non credo che in tutto l'anno lui abbia lavorato tutti i giorni tutto il giorno su quel cantiere, perché non c'era da fare tutti i giorni in cantiere, per esempio se per una settimana la ditta non asfaltava. Anche nella commessa precedente c'è stato un periodo in cui non c'era stato per dieci giorni. Il cantiere non è durato da giugno
2018 a giugno 2019. Sarà iniziato a giugno 2018 e sarà finito circa a dicembre 2018.
Dopo di ché abbiamo deciso di fare un test di prova dei materiali prima di fare il collaudo, mi pare a giugno 2019. C'è sicuramente una fase ex post di controllo della documentazione e dei materiali, di tipo tecnico-amministrativo-contabile. Mi pare che il sig. AZ fosse stato nominato ispettore di cantiere in questo cantiere. Lui, come altri colleghi che lavoravano come assistenti ai lavori, anzi come sorveglianti, in quella commessa, doveva verificare la corretta esecuzione dei lavori, per quanto di competenza. Se aveva dei dubbi su come venivano svolti i lavori, chiamava il
Direttore operativo o il Direttore dei Lavori. Io ero il Direttore operativo di questo cantiere. Il lavoro è un po' complesso, perché si intersecano la gestione delle singole commesse, con la gestione della rete ordinaria. Può succedere che qualche prelievo
d'asfalto l'avesse fatto qualche sorvegliante che non era nella commessa, nell'appalto. Ma anche su questi punti ci sono i verbali di prelievo e si può vedere chi li ha firmati”.
Il teste ha riferito: “ero il Direttore Lavori della commessa. Il sig. Tes_2 era stato nominato Ispettore di cantiere. Lì c'è stata una nomina per mandare Pt_1 in gara il lotto;
poi i lavori fisicamente sono durati circa 3 mesi, mi pare con sospensione intermedia, ma non lavorando tutti i tre mesi. La ditta aveva un tempo mi pare di tre mesi per completare i lavori, non so poi quanti giorni abbia
Pag. 11 di 14 effettivamente lavorato. Tra la gara, svolgimento dei lavori con sospensione e controlli di esecuzione dell'opera e collaudo può essere che i tempi si siano dilungati, ma non è stato un anno di tutto effettivo lavoro. L'effettiva verifica dei lavori viene fatta tramite dei laboratori, che verificano la correttezza dei materiali posati nei cantieri;
il sig. sorvegliava il cantiere, stava lì, se vedeva qualcosa di anormale Pt_1
o palesemente fuori luogo comunicava all'Ufficio Direzione Lavori, a me e al sig. che era Direttore Operativo. Sottolineo che non era sempre presente tutti i Tes_1 giorni del lavoto”; e ancora: “Il sig. AZ in questo cantiere ha lavorato come
Ispettore Lavori, ma il suo lavoro principale era di assistente lavori nel II nucleo. In questo cantiere, lui è stato impiegato fisicamente qualche giornata, ha seguito due tratti del secondo nucleo, una notte a San Giorgio e ha assistito il mio collega Tes_1 mi pare una giornata o forse due per il prelievo dei materiali per i controlli, all'esito dei lavori, dei carotaggi su punti e tratti che erano stati decisi da me come Direzione lavori. Se ha fatto altro io non lo ricordo”.
Per quanto riguarda le risultanze documentali, il sig. risulta essere Pt_1 stato presente alle operazioni di prelievo dell'asfalto per i successivi controlli di laboratorio (cfr. docc. 16 e 17 ric.).
Ebbene, dall'istruttoria è emerso con chiarezza che il ricorrente certamente si occupava, per entrambi i cantieri, di sorvegliare la corretta esecuzione degli stessi, con presenza giornaliera e partecipazione alle operazioni di verifica dei materiali.
Seppur tali attività paiano essere possibili anche per l'Ispettore di cantiere di fascia B, secondo le declaratorie sopra riportate, ciò che però non è emerso in alcun modo è una responsabilità propria e diretta, seppur limitata, rispetto ad attività di tipo istruttorio o di supporto per il cantiere. Egli, infatti, si limitava a riportare al Direttore dei Lavori o al Direttore Operativo le anomalie riscontrate e seguiva le indicazioni ricevute dagli stessi;
inoltre, in particolare per quanto riguarda il primo cantiere, in cui egli era presente con continuità, non risulta alcuna costante attività di controllo della documentazione o della contabilità da parte del sig. o di verifica delle forniture di materiali. Pt_1
Pag. 12 di 14 Al riguardo, il libro giornale redatto si limitava a riportare l'attività quotidiana del cantiere e, pertanto, pare essere un adempimento connesso ad un'attività di sorveglianza materiale delle operazioni, senza, lo si ripete, alcuna responsabilità specifica e diretta al riguardo in capo al lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione dei disegni di compatibilità, non è emerso nel corso dell'istruttoria il significato di tale sottoscrizione (una presa visione, una paternità degli stessi, un assenso..) e neppure dei documenti in questione nella progettazione e nello svolgimento del cantiere, con la conseguenza che, in assenza di altri elementi indicanti un'ingerenza ancorché limitata del sig. nella realizzazione e nel controllo del cantiere, non può trarsi, da solo tali Pt_1 sottoscrizioni, la sussistenza di una responsabilità diretta a suo carico.
Per quanto riguarda il secondo cantiere, seppure vi sia stata un'esplicita nomina ad Ispettore di cantiere, dall'istruttoria non è emersa un'attività corrispondente alla relativa declaratoria del CCNL (in particolare ciò è emerso chiaramente dalle dichiarazioni del teste “Lui, come altri colleghi che Tes_1 lavoravano come assistenti ai lavori, anzi come sorveglianti, in quella commessa, doveva verificare la corretta esecuzione dei lavori, per quanto di competenza”); inoltre, è emerso che si è trattata di un'attività occasionale e non portata avanti con continuità che, secondo il teste , avrebbe impiegato il ricorrente solo per Tes_5 qualche giornata (sul punto, il teste on ha invece riferito nulla di preciso Tes_1 sulla presenza del ricorrente nel cantiere).
Dalla complessiva istruttoria, dunque, non può dirsi che il ricorrente abbia dimostrato di avere svolto un'attività riconducibile al superiore livello di inquadramento qui rivendicato.
Per questi motivi
, la domanda di superiore inquadramento non può essere accolta, con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Parte_1 deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo, considerando il valore indeterminabile e la bassa complessità della
Pag. 13 di 14 controversia, nonché il fatto che sono state svolte le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trieste, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
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