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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:25 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
IL RO, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento per IMU maturata nell'anno di imposta 2016 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Il Comune di San Ferdinando di P., costituiva, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria dep. il 10.12.2024 la ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio in ragione della transazione conclusa con l'ente impositore e della rateizzazione di quanto effettivamente dovuto, come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non avendo le parti alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione sul merito della vicenda in ragione della transazione conclusa dalla ricorrente con l'ente impositore e della rateizzazione di quanto effettivamente dovuto, come da documentazione prodotta.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:25 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
IL RO, AT
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Ferdinando Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1364 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento per IMU maturata nell'anno di imposta 2016 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Il Comune di San Ferdinando di P., costituiva, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria dep. il 10.12.2024 la ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio in ragione della transazione conclusa con l'ente impositore e della rateizzazione di quanto effettivamente dovuto, come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non avendo le parti alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione sul merito della vicenda in ragione della transazione conclusa dalla ricorrente con l'ente impositore e della rateizzazione di quanto effettivamente dovuto, come da documentazione prodotta.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.