TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3056/2021
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Francesco Palumbo per delega degli avv.ti Daniela De LI ed Erica Mosca il quale si riporta a tutti gli atti e ne chiede l'accoglimento con rinuncia alle spese di lite.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Palumbo conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 3056/2021 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(CF. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Roma, Via Savona n. 13A, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(LT) il 18 novembre 1976 e residente in [...], entrambi rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Daniela De LI e Erica Mosca, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Francesco Palumbo sito in Cassino alla Via Torino n. 8;
ATTORE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...]; (C.F. Parte_3
), nato ad [...] il [...], e residente in [...]
Rotondoli n. 20; (C.F. ), nata ad [...] il 7 Parte_4 C.F._5
dicembre 1943 e residente in [...]
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e residente in
[...] C.F._6
Castellammare Di Stabia (NA), Via Savorito n. 28/B; , Parte_6
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]C.F._7
Ausonia (FR), Via Umberto n. 3; , (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il 1° febbraio 1973, e residente in [...]
Settembre n. 1; , (C.F. ), nato a Parte_7 C.F._9
Formia (LT) il 17 marzo 1981, e residente in [...]; Parte_8
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._10
Canada, 5217, Rue Chatelet, Saint-Leonard (EE); , (C.F. C.F._11 Parte_9 pagina 2 di 9 , nato a [...] il [...], e residente in [...] C.F._12
alla Via Ercole n. 6; , (C.F. ), nato a [...] il 10 Parte_10 C.F._13
settembre 1984 e residente in [...]; , (C.F. Parte_11
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Ercole n. 6; , (C.F. ), nato a [...] il 4 Parte_12 C.F._15
maggio 1955 e residente in [...], alla Contrada Corevento n. 19; , (C.F. Parte_13
), nata ad [...] il [...] e residente in [...], alla C.F._16
Contrada Pantana n. 9; , (C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._17
28 dicembre 1933 e residente a [...], alla Contrada Capomazza 3;
[...]
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad CP_4 C.F._18
Ausonia (FR), alla Contrada Corevento n. 19; nato a [...] il [...] e Controparte_5 residente ad Ausonia alla Contrada Corevento n. 13.
CONVENUTI CONTUMACI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con atto di citazione del 17.09.2021, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Controparte_2 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , dinanzi l'intestato Tribunale di Cassino, al fine di ottenere il riconoscimento, CP_3 CP_4
in loro favore la piena proprietà di unità immobiliari site nel Comune di Ausonia, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale. Nello specifico hanno dedotto: che gli attori possiedono uti dominus, da oltre venti anni, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente, le unità immobiliari site nel Comune di Ausonia, frazione di Selvacava, alla Via
Tore snc1, meglio distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Ausonia in provincia di Frosinone: - al
Foglio 1, mappale 493, subalterno 14, piani T., 1° e 2°, cat. A/3, classe 6, vani 7, R.C. euro 278,37 di cui alla planimetria n. T160053; - al Foglio 1, mappale 493, subalterno 15, piani T. e 1°, cat. A/3, classe 6, vani 5,5, R.C. euro 218,72, di cui alla planimetria n. T167787; che il fabbricato complessivamente considerato (distinto attualmente al Foglio 1, mappale 493, attuali subalterni 14 e 15) risulta ubicato planimetricamente sulle originarie particelle n. 280 (corrispondente ad una corte comune), 284, 285, 286 e 351 (sub all. 1 e 3) che, successivamente, sono state soppresse e hanno determinato la formazione dell'attuale mappale 493, suddiviso in plurimi subalterni, che pagina 3 di 9 inizialmente erano i subalterni n. 9, 10, 11 e 12 e che, in seguito a fusione decorrente dal 1° luglio
2011, sono divenuti gli attuali subalterni 14 e 15; che l'intero fabbricato complessivamente considerato oggetto di usucapione e, quindi, distinto al Foglio
1, mappale 493, attuali subalterni 14 e 15, insiste su quota parte delle originarie ex particelle: (i) ex particella 280 per un ingombro di mq. 24,00; (ii) ex particella 284 per un ingombro di mq. 21,00; (iii) ex particella 285 per un ingombro di mq. 45,00; (iv) ex particella 286 (sub. 2) per un ingombro di mq.
15,00; (v) ex particella 351 per un ingombro di mq. 45,00; che tali particelle originarie, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto dominicale, risultano ad oggi riconducibili ai soggetti indicati di seguito:
- per 1/4 a TI De LI, nata ad [...] il [...] e ivi deceduta il 6 febbraio
2007, i cui eredi sono: , nata ad [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Cassino il 7 novembre 2020, i cui eredi a sua volta sono: e Parte_6
; ; Controparte_2 Parte_7
- ; Parte_8
- , nata ad [...] il [...] e deceduta a Cassino il 20 luglio 2015, Persona_2
senza eredi;
- , nata ad [...] il [...] e ivi deceduta il 22 luglio 1999, i cui Persona_3
eredi a sua volta sono: Parte_9 Parte_10 Parte_11
- per 1/4 a nata a [...] - Ausonia il 15 gennaio 1894 e deceduta a Coreno Persona_4
Ausonio in data 2 febbraio 1979, i cui eredi sono: • nata a [...] il 1° Persona_5
dicembre 1928 e deceduta in Ausonia in data 2 agosto 2000, i cui eredi a sua volta sono:
, , nato a [...] il [...] e deceduto in Parte_12 Controparte_5
Coreno Ausonio in data 22 febbraio 1990, senza eredi;
• , nata a [...] Persona_6
Ausonio il 4 agosto 1927 e deceduta in Ausonia in data 8 agosto 1956, la cui unica erede a sua volta è: ; • , nata a [...] il [...], ivi Parte_13 Persona_7
deceduta in data 4 gennaio 2020, i cui eredi a sua volta sono: , , CP_3 CP_4
; Controparte_5
- per 2/4 a nato ad [...] il [...] e ivi deceduto, i cui eredi, come si Persona_8 evince da dichiarazione di successione sono: • nata ad [...] Persona_9
(FR) il 27 giugno 1895 e ivi deceduta, moglie del Sig. e madre della Sig.ra Persona_8
• nata ad [...] il [...] e ivi deceduta, nonna Persona_10 Persona_10
materna e dante causa degli odierni attori, ai quali la stessa particella che occupa è stata attribuita in virtù di dichiarazione di successione di i cui eredi a sua volta sono: Persona_10
pagina 4 di 9 (figlio), nato ad [...] il [...] e ivi deceduto, i cui eredi sono gli Persona_11
odierni attori e , come da dichiarazione di successione dello Parte_1 Parte_2
stesso; nonché , nipote;
, nipote;
Parte_1 Parte_2
- che con riferimanto alla particella 493, subalterno 10, la stessa risulta riconducibile alla proprietà per i diritti di 1/9 ciascuno di: • US • • MA Per_10 Pt_11 Per_10 [...]
Per_1 Per_1
• MA •. NI fu nato ad [...] il 19 Parte_5 Per_10
settembre 1860 ed ivi deceduto, nonno paterno dei suindicati Sigg.ri Controparte_1
• fu Clino De LI, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_13
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto in data 15 dicembre 1937, nonno paterno della Sig.ra a sua volta nonna materna degli attuali attori;
• TI De LI;
Persona_10
• nata a [...]-Ausonia il 15 gennaio 1894 e deceduta a Coreno Ausonio Persona_4 in data 2 febbraio 1979; •. nato ad [...] il [...], e ivi deceduto, Persona_8
padre della Sig.ra e a sua volta nonna materna degli odierni attori Sigg.ri Persona_10
e ; Pt_1 Parte_2
- che in riferimento alla particella 493, subalterno 11, la stessa risulta intestata a
[...]
nata ad [...] il [...] e ivi deceduta, moglie di madre Per_9 Persona_8
della Sig.ra a sua volta nonna materna degli odierni attori e Persona_10 Pt_1 Parte_2
, ai quali la stessa particella è stata attribuita in virtù di dichiarazioni di successione di
[...]
(madre degli attori – deceduta prima della di lei madre Sig.ra Persona_10 Persona_14
e ; Persona_10 Persona_11
- che di conseguenza sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, chiedono che sia dichierata la piena proprietà delle unità immobiliari indicate, e più precisamente, con riferimento alla sola quota parte di ex particelle ed ex subalterni oggi confluiti nella particella n.
493 subalterni 14 e 15 costituenti il fabbricato di Via Tore snc, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
- che hanno avuto da sempre, direttamente e indirettamente, il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico dell'immobile rurale oggetto del presente giudizio e del terreno annesso, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione in relazione al loro possesso o con azioni giudiziarie, né alcuno ha mai rivendicata la proprietà sull'immobile de quo e delle sue pertinenze, godendo in via esclusiva delle unità immobiliari, curando e mantenendo a loro spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa;
- che da certificazione ipocatastale redatta dal notaio si evidenzia che non Persona_15
risultano trascritti atti di acquisto delle predette particelle, nè azioni pregiudizievoli da parte di pagina 5 di 9 terzi volte a rivendicare la proprietà delle predette particelle, pertanto nei registri immobiliari di riferimento non risultano trascritte, nel ventennio precedente alla presente citazione, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;
Per_1
- che per oltre vent'anni la dante causa degli odierni attori nonché gli attori Per_10 stessi, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, apportandovi altresì modifiche strutturali,
- che risulta inoltre provato anche il contratto intestato alla stessa per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di acqua, nonchè la stipula di regolari contratti di locazione ad uso abitativo dell'immobile usucapito;
- che dopo la morte di il possesso uti dominus dell'immobile è proseguito negli Persona_10 eredi e , ai sensi del primo comma dell'art. 1146 c.c., con effetto Pt_1 Parte_2 dall'apertura della successione;
- che pertanto la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente ed è sufficiente che lo stesso provi la propria qualità di successore a titolo universale;
- che quindi sussistono tutti i requisiti e presupposti di legge affinché sia dichiarata acquisita in favore degli attori la piena, assoluta ed esclusiva proprietà (per i diritti di 1/2 ciascuno e complessivamente per l'intero) dell'immobile oggetto del giudizio.
Hanno concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che i Sig.ri
e sono stati nel continuo, pubblico e indisturbato possesso e godimento Parte_1 Parte_2
delle unità immobiliari site nel Comune di Ausonia (FR), frazione di Selvacava, alla Via Tore snc, meglio distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Ausonia in provincia di Frosinone al Foglio 1, mappale 493, subalterno 14, piani T., 1° e 2°, cat. A/3, classe 6, vani 7, R.C. euro 278,37 e al Foglio 1, mappale 493, subalterno 15, piani T. e 1°, cat. A/3, classe 6, vani 5,5, R.C. euro 218,72, dapprima per il possesso ultraventennale della di loro dante causa Sig.ra (nonna materna), con Persona_10
successione legittima apertasi in data 2 maggio 2010 (giusta denuncia di successione n. 302, vol.
9990/11 all'Agenzia delle Entrate di Cassino e accettazione tacita dell'eredità
contro
NA De LI trascritta in data 1 marzo 2013 al n. 3201 R.P.), al cui possesso pacifico, pubblico e ininterrotto deve unirsi, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., il possesso degli stessi Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
che ne sono divenuti possessori uti dominus alla morte della predetta de cuius;
- accertare e
[...] dichiarare, per l'effetto, acquisita in favore dei Sig.ri e , per intervenuta Parte_1 Parte_2
prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari identificate al punto che precede;
- per l'effetto, ordinare altresì la trascrizione
pagina 6 di 9 dell'emananda sentenza, ed ogni conseguente necessario incombente, nei competenti Registri
Immobiliari della Conservatoria della Provincia di Frosinone, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. - Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Non si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Controparte_2 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , sebbene regolarmente citati. Parte_12 Parte_13 CP_3 CP_4
All'udienza del 06.07.2022 il Giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 Parte_3
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_12
, , , mentre nei confronti CP_3 CP_4 Parte_13 Parte_4 Parte_5
è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, in quanto non vi è stata prova
[...]
del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, dal momento che nell'avviso di ricevimento della cad non risulta barrato il motivo della mancato recapito della comunicazione di avvenuto deposito del plico;
per tali ragioni è stata fissata la nuova prima udienza di comparizione per il giorno 7.3.2023.
Con provvedimento del 18.04.2023, è stato interrotto il giudizio per decesso del convenuto contumace avvenuto in data 20.08.2022. CP_3
La causa è stata riassunta da e con ricorso in riassunzione depositato il Parte_1 Parte_2
24.05.2023 ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 20.02.2024.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione all'udienza del 19.03.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La domanda di usucapione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che non vi è prova della legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione per le ragioni che seguono.
A seguito del dichiarato decesso di parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti di CP_3
ed nella qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 CP_3
Parte attrice ha indicato come aventi diritto del de cuius, ed , (già CP_4 Controparte_5
convenuti in giudizio in qualità di eredi della di loro madre, ), senza allegare uno Persona_7
stato di famiglia integrale comprovante la qualità di successibili del de cuius, nè documentazione comprovante l'accettazione dell'eredità da parte di ed , ritenuti eredi di CP_4 Controparte_5
CP_3
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica
(usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (proprietà o comproprietà degli altri soggetti convenuti) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559; Cass. 14.03.1988, n. 2438; Cass. 05.02.1983, n. 966; Cass.
04.12.1982, n. 6606), trattasi dunque di una fattispecie di litisconsorzio necessario.
In particolare, con riferimento al caso di specie, a seguito del decesso di , non è stato CP_3
allegato alcun stato di famiglia integrale dal quale desumere anche solo la qualità di successibili e dunque la legittimazione passive rispetto alla domanda di usucapione proposta.
Inoltre va precisato che, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato, quanto all'onere della prova della qualità di erede del soggetto citato in riassunzione che: “a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020).
Ciò posto si rileva che dalla mancata costituzione in giudizio del soggetto evocato quale successore della parte processuale colpita dall'evento interruttivo della morte non può trarsi un contegno di non contestazione in ordine alla qualità di erede e dunque alla titolarità del rapporto giuridico controverso, dal momento che il principio di non contestazione in base all'art 115 c.p.c. opera solo in relazione alle parti costituite.
Per tale motivo in mancanza di prova della qualità di erede e in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, non può ritenersi provata la titolarità dei beni nei cui confronti è stata proposta domanda di usucapione, venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio necessario.
Non sussiste pertanto ad avviso del giudicante la prova della titolarità del bene oggetto di domanda di usucapione tra i soggetti costituiti ed evocati nel presente giudizio, né sussistono i presupposti per una integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c.
considerato che
l'attrice, che ha instaurato il pagina 8 di 9 giudizio ha espressamente escluso, che vi fossero altri soggetti diversi da quelli evocati in giudizio nella titolarità del bene oggetto di domanda di usucapione e tuttavia di tale circostanza non ha fornito prova;
in ogni caso si rileva che neppure vi è certezza in ordine all'esistenza di altri successibili, dal momento che non è stato allegato uno stato di famiglia integrale dei soggetti ai quali si riferisce la successione.
Per tali motivi la domanda di usucapione deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Nulla per le spese essendo i convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3056/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ; Parte_13 CP_4 Controparte_5
2.rigetta la domanda di usucapione per tutte le causali di cui in motivazione;
3. nulla per le spese.
Cassino 19.03.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3056/2021
Oggi 19 marzo 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Francesco Palumbo per delega degli avv.ti Daniela De LI ed Erica Mosca il quale si riporta a tutti gli atti e ne chiede l'accoglimento con rinuncia alle spese di lite.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa;
terminata la discussione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv.to Palumbo conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 3056/2021 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(CF. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Roma, Via Savona n. 13A, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(LT) il 18 novembre 1976 e residente in [...], entrambi rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Daniela De LI e Erica Mosca, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Francesco Palumbo sito in Cassino alla Via Torino n. 8;
ATTORE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...]; (C.F. Parte_3
), nato ad [...] il [...], e residente in [...]
Rotondoli n. 20; (C.F. ), nata ad [...] il 7 Parte_4 C.F._5
dicembre 1943 e residente in [...]
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e residente in
[...] C.F._6
Castellammare Di Stabia (NA), Via Savorito n. 28/B; , Parte_6
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in [...]C.F._7
Ausonia (FR), Via Umberto n. 3; , (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il 1° febbraio 1973, e residente in [...]
Settembre n. 1; , (C.F. ), nato a Parte_7 C.F._9
Formia (LT) il 17 marzo 1981, e residente in [...]; Parte_8
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in
[...] C.F._10
Canada, 5217, Rue Chatelet, Saint-Leonard (EE); , (C.F. C.F._11 Parte_9 pagina 2 di 9 , nato a [...] il [...], e residente in [...] C.F._12
alla Via Ercole n. 6; , (C.F. ), nato a [...] il 10 Parte_10 C.F._13
settembre 1984 e residente in [...]; , (C.F. Parte_11
), nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Ercole n. 6; , (C.F. ), nato a [...] il 4 Parte_12 C.F._15
maggio 1955 e residente in [...], alla Contrada Corevento n. 19; , (C.F. Parte_13
), nata ad [...] il [...] e residente in [...], alla C.F._16
Contrada Pantana n. 9; , (C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._17
28 dicembre 1933 e residente a [...], alla Contrada Capomazza 3;
[...]
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad CP_4 C.F._18
Ausonia (FR), alla Contrada Corevento n. 19; nato a [...] il [...] e Controparte_5 residente ad Ausonia alla Contrada Corevento n. 13.
CONVENUTI CONTUMACI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con atto di citazione del 17.09.2021, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Controparte_2 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , dinanzi l'intestato Tribunale di Cassino, al fine di ottenere il riconoscimento, CP_3 CP_4
in loro favore la piena proprietà di unità immobiliari site nel Comune di Ausonia, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale. Nello specifico hanno dedotto: che gli attori possiedono uti dominus, da oltre venti anni, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente, le unità immobiliari site nel Comune di Ausonia, frazione di Selvacava, alla Via
Tore snc1, meglio distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Ausonia in provincia di Frosinone: - al
Foglio 1, mappale 493, subalterno 14, piani T., 1° e 2°, cat. A/3, classe 6, vani 7, R.C. euro 278,37 di cui alla planimetria n. T160053; - al Foglio 1, mappale 493, subalterno 15, piani T. e 1°, cat. A/3, classe 6, vani 5,5, R.C. euro 218,72, di cui alla planimetria n. T167787; che il fabbricato complessivamente considerato (distinto attualmente al Foglio 1, mappale 493, attuali subalterni 14 e 15) risulta ubicato planimetricamente sulle originarie particelle n. 280 (corrispondente ad una corte comune), 284, 285, 286 e 351 (sub all. 1 e 3) che, successivamente, sono state soppresse e hanno determinato la formazione dell'attuale mappale 493, suddiviso in plurimi subalterni, che pagina 3 di 9 inizialmente erano i subalterni n. 9, 10, 11 e 12 e che, in seguito a fusione decorrente dal 1° luglio
2011, sono divenuti gli attuali subalterni 14 e 15; che l'intero fabbricato complessivamente considerato oggetto di usucapione e, quindi, distinto al Foglio
1, mappale 493, attuali subalterni 14 e 15, insiste su quota parte delle originarie ex particelle: (i) ex particella 280 per un ingombro di mq. 24,00; (ii) ex particella 284 per un ingombro di mq. 21,00; (iii) ex particella 285 per un ingombro di mq. 45,00; (iv) ex particella 286 (sub. 2) per un ingombro di mq.
15,00; (v) ex particella 351 per un ingombro di mq. 45,00; che tali particelle originarie, a causa dell'omessa stipula di atti di trasferimento del diritto dominicale, risultano ad oggi riconducibili ai soggetti indicati di seguito:
- per 1/4 a TI De LI, nata ad [...] il [...] e ivi deceduta il 6 febbraio
2007, i cui eredi sono: , nata ad [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Cassino il 7 novembre 2020, i cui eredi a sua volta sono: e Parte_6
; ; Controparte_2 Parte_7
- ; Parte_8
- , nata ad [...] il [...] e deceduta a Cassino il 20 luglio 2015, Persona_2
senza eredi;
- , nata ad [...] il [...] e ivi deceduta il 22 luglio 1999, i cui Persona_3
eredi a sua volta sono: Parte_9 Parte_10 Parte_11
- per 1/4 a nata a [...] - Ausonia il 15 gennaio 1894 e deceduta a Coreno Persona_4
Ausonio in data 2 febbraio 1979, i cui eredi sono: • nata a [...] il 1° Persona_5
dicembre 1928 e deceduta in Ausonia in data 2 agosto 2000, i cui eredi a sua volta sono:
, , nato a [...] il [...] e deceduto in Parte_12 Controparte_5
Coreno Ausonio in data 22 febbraio 1990, senza eredi;
• , nata a [...] Persona_6
Ausonio il 4 agosto 1927 e deceduta in Ausonia in data 8 agosto 1956, la cui unica erede a sua volta è: ; • , nata a [...] il [...], ivi Parte_13 Persona_7
deceduta in data 4 gennaio 2020, i cui eredi a sua volta sono: , , CP_3 CP_4
; Controparte_5
- per 2/4 a nato ad [...] il [...] e ivi deceduto, i cui eredi, come si Persona_8 evince da dichiarazione di successione sono: • nata ad [...] Persona_9
(FR) il 27 giugno 1895 e ivi deceduta, moglie del Sig. e madre della Sig.ra Persona_8
• nata ad [...] il [...] e ivi deceduta, nonna Persona_10 Persona_10
materna e dante causa degli odierni attori, ai quali la stessa particella che occupa è stata attribuita in virtù di dichiarazione di successione di i cui eredi a sua volta sono: Persona_10
pagina 4 di 9 (figlio), nato ad [...] il [...] e ivi deceduto, i cui eredi sono gli Persona_11
odierni attori e , come da dichiarazione di successione dello Parte_1 Parte_2
stesso; nonché , nipote;
, nipote;
Parte_1 Parte_2
- che con riferimanto alla particella 493, subalterno 10, la stessa risulta riconducibile alla proprietà per i diritti di 1/9 ciascuno di: • US • • MA Per_10 Pt_11 Per_10 [...]
Per_1 Per_1
• MA •. NI fu nato ad [...] il 19 Parte_5 Per_10
settembre 1860 ed ivi deceduto, nonno paterno dei suindicati Sigg.ri Controparte_1
• fu Clino De LI, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_13
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto in data 15 dicembre 1937, nonno paterno della Sig.ra a sua volta nonna materna degli attuali attori;
• TI De LI;
Persona_10
• nata a [...]-Ausonia il 15 gennaio 1894 e deceduta a Coreno Ausonio Persona_4 in data 2 febbraio 1979; •. nato ad [...] il [...], e ivi deceduto, Persona_8
padre della Sig.ra e a sua volta nonna materna degli odierni attori Sigg.ri Persona_10
e ; Pt_1 Parte_2
- che in riferimento alla particella 493, subalterno 11, la stessa risulta intestata a
[...]
nata ad [...] il [...] e ivi deceduta, moglie di madre Per_9 Persona_8
della Sig.ra a sua volta nonna materna degli odierni attori e Persona_10 Pt_1 Parte_2
, ai quali la stessa particella è stata attribuita in virtù di dichiarazioni di successione di
[...]
(madre degli attori – deceduta prima della di lei madre Sig.ra Persona_10 Persona_14
e ; Persona_10 Persona_11
- che di conseguenza sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, chiedono che sia dichierata la piena proprietà delle unità immobiliari indicate, e più precisamente, con riferimento alla sola quota parte di ex particelle ed ex subalterni oggi confluiti nella particella n.
493 subalterni 14 e 15 costituenti il fabbricato di Via Tore snc, per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
- che hanno avuto da sempre, direttamente e indirettamente, il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico dell'immobile rurale oggetto del presente giudizio e del terreno annesso, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione in relazione al loro possesso o con azioni giudiziarie, né alcuno ha mai rivendicata la proprietà sull'immobile de quo e delle sue pertinenze, godendo in via esclusiva delle unità immobiliari, curando e mantenendo a loro spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa;
- che da certificazione ipocatastale redatta dal notaio si evidenzia che non Persona_15
risultano trascritti atti di acquisto delle predette particelle, nè azioni pregiudizievoli da parte di pagina 5 di 9 terzi volte a rivendicare la proprietà delle predette particelle, pertanto nei registri immobiliari di riferimento non risultano trascritte, nel ventennio precedente alla presente citazione, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;
Per_1
- che per oltre vent'anni la dante causa degli odierni attori nonché gli attori Per_10 stessi, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, apportandovi altresì modifiche strutturali,
- che risulta inoltre provato anche il contratto intestato alla stessa per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di acqua, nonchè la stipula di regolari contratti di locazione ad uso abitativo dell'immobile usucapito;
- che dopo la morte di il possesso uti dominus dell'immobile è proseguito negli Persona_10 eredi e , ai sensi del primo comma dell'art. 1146 c.c., con effetto Pt_1 Parte_2 dall'apertura della successione;
- che pertanto la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente ed è sufficiente che lo stesso provi la propria qualità di successore a titolo universale;
- che quindi sussistono tutti i requisiti e presupposti di legge affinché sia dichiarata acquisita in favore degli attori la piena, assoluta ed esclusiva proprietà (per i diritti di 1/2 ciascuno e complessivamente per l'intero) dell'immobile oggetto del giudizio.
Hanno concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che i Sig.ri
e sono stati nel continuo, pubblico e indisturbato possesso e godimento Parte_1 Parte_2
delle unità immobiliari site nel Comune di Ausonia (FR), frazione di Selvacava, alla Via Tore snc, meglio distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Ausonia in provincia di Frosinone al Foglio 1, mappale 493, subalterno 14, piani T., 1° e 2°, cat. A/3, classe 6, vani 7, R.C. euro 278,37 e al Foglio 1, mappale 493, subalterno 15, piani T. e 1°, cat. A/3, classe 6, vani 5,5, R.C. euro 218,72, dapprima per il possesso ultraventennale della di loro dante causa Sig.ra (nonna materna), con Persona_10
successione legittima apertasi in data 2 maggio 2010 (giusta denuncia di successione n. 302, vol.
9990/11 all'Agenzia delle Entrate di Cassino e accettazione tacita dell'eredità
contro
NA De LI trascritta in data 1 marzo 2013 al n. 3201 R.P.), al cui possesso pacifico, pubblico e ininterrotto deve unirsi, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., il possesso degli stessi Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
che ne sono divenuti possessori uti dominus alla morte della predetta de cuius;
- accertare e
[...] dichiarare, per l'effetto, acquisita in favore dei Sig.ri e , per intervenuta Parte_1 Parte_2
prescrizione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari identificate al punto che precede;
- per l'effetto, ordinare altresì la trascrizione
pagina 6 di 9 dell'emananda sentenza, ed ogni conseguente necessario incombente, nei competenti Registri
Immobiliari della Conservatoria della Provincia di Frosinone, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. - Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Non si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Controparte_2 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , sebbene regolarmente citati. Parte_12 Parte_13 CP_3 CP_4
All'udienza del 06.07.2022 il Giudice ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 Parte_3
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_12
, , , mentre nei confronti CP_3 CP_4 Parte_13 Parte_4 Parte_5
è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, in quanto non vi è stata prova
[...]
del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, dal momento che nell'avviso di ricevimento della cad non risulta barrato il motivo della mancato recapito della comunicazione di avvenuto deposito del plico;
per tali ragioni è stata fissata la nuova prima udienza di comparizione per il giorno 7.3.2023.
Con provvedimento del 18.04.2023, è stato interrotto il giudizio per decesso del convenuto contumace avvenuto in data 20.08.2022. CP_3
La causa è stata riassunta da e con ricorso in riassunzione depositato il Parte_1 Parte_2
24.05.2023 ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 20.02.2024.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione all'udienza del 19.03.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La domanda di usucapione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che non vi è prova della legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla titolarità dei beni oggetto della domanda di usucapione per le ragioni che seguono.
A seguito del dichiarato decesso di parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti di CP_3
ed nella qualità di eredi di CP_4 Controparte_5 CP_3
Parte attrice ha indicato come aventi diritto del de cuius, ed , (già CP_4 Controparte_5
convenuti in giudizio in qualità di eredi della di loro madre, ), senza allegare uno Persona_7
stato di famiglia integrale comprovante la qualità di successibili del de cuius, nè documentazione comprovante l'accettazione dell'eredità da parte di ed , ritenuti eredi di CP_4 Controparte_5
CP_3
pagina 7 di 9 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica
(usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (proprietà o comproprietà degli altri soggetti convenuti) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (cfr. Cass. 08.06.1994, n. 5559; Cass. 14.03.1988, n. 2438; Cass. 05.02.1983, n. 966; Cass.
04.12.1982, n. 6606), trattasi dunque di una fattispecie di litisconsorzio necessario.
In particolare, con riferimento al caso di specie, a seguito del decesso di , non è stato CP_3
allegato alcun stato di famiglia integrale dal quale desumere anche solo la qualità di successibili e dunque la legittimazione passive rispetto alla domanda di usucapione proposta.
Inoltre va precisato che, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato, quanto all'onere della prova della qualità di erede del soggetto citato in riassunzione che: “a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020).
Ciò posto si rileva che dalla mancata costituzione in giudizio del soggetto evocato quale successore della parte processuale colpita dall'evento interruttivo della morte non può trarsi un contegno di non contestazione in ordine alla qualità di erede e dunque alla titolarità del rapporto giuridico controverso, dal momento che il principio di non contestazione in base all'art 115 c.p.c. opera solo in relazione alle parti costituite.
Per tale motivo in mancanza di prova della qualità di erede e in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, non può ritenersi provata la titolarità dei beni nei cui confronti è stata proposta domanda di usucapione, venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio necessario.
Non sussiste pertanto ad avviso del giudicante la prova della titolarità del bene oggetto di domanda di usucapione tra i soggetti costituiti ed evocati nel presente giudizio, né sussistono i presupposti per una integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c.
considerato che
l'attrice, che ha instaurato il pagina 8 di 9 giudizio ha espressamente escluso, che vi fossero altri soggetti diversi da quelli evocati in giudizio nella titolarità del bene oggetto di domanda di usucapione e tuttavia di tale circostanza non ha fornito prova;
in ogni caso si rileva che neppure vi è certezza in ordine all'esistenza di altri successibili, dal momento che non è stato allegato uno stato di famiglia integrale dei soggetti ai quali si riferisce la successione.
Per tali motivi la domanda di usucapione deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Nulla per le spese essendo i convenuti rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3056/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 Controparte_2 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ; Parte_13 CP_4 Controparte_5
2.rigetta la domanda di usucapione per tutte le causali di cui in motivazione;
3. nulla per le spese.
Cassino 19.03.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 9 di 9