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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 35 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MARTINELLI, Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ANNALISA NICOLAI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: giudizio di merito di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 11/03/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 12.03.2025, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 16/04/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 16/06/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 07/07/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 08/07/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che, in data 20/12/2021 Parte_1 [...] notificava atto di precetto per la somma di Euro 175.207,45, Controparte_1 eccepiva: 1) carenza di legittimazione attiva, in quanto non sarebbe dimostrato che il credito di BA CA Spa nei confronti di fosse stato effettivamente Parte_1 ceduto al creditore precettante;
2) la cessione sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 58
TUB, poiché sarebbe stata omessa la pubblicazione mediante iscrizione nel registro delle imprese;
3) la cessione non sarebbe perfezionata perché il cessionario non sarebbe iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;
4) nullità del contratto di
2 cessione poiché non sarebbero individuabili i crediti oggetto di cessione;
5) nullità del precetto in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto ottenuto dal concedente dalla vendita dell'immobile.
Chiedeva: di dichiarare nullo il precetto;
di rideterminare l'esatta somma dovuta, compensando il credito con quanto ottenuto dalla vendita dell'immobile. Con vittoria di spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte convenuta, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, allegando: 1) sarebbe autorizzata all'intermediazione finanziaria sin dal CP_1
05/04/2016, come risulterebbe dal provvedimento della BA d'Italia, dall'elenco tenuto dalla stessa e dalla visura camerale (docc. 4 – 6 allegati alla comparsa); 2) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese sarebbero estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incidono sulla circolazione del credito, ma rileverebbero al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente;
3) l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbe idoneo, da solo, a provare la ricomprensione del credito nei confronti di fra quelli oggetto di cessione;
in ogni Pt_1 caso, ogni dubbio sarebbe fugato dalla produzione del contratto di cessione con allegato l'elenco dei nominativi (docc. 7, 8), mentre ulteriore elemento indicativo della cessione sarebbe anche la disponibilità del titolo esecutivo;
4) l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta con opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre la legge n.
124/2017, entrata in vigore il 29/08/2017, non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto il contratto sarebbe stato risolto in data 10/03/2014 e la restituzione dell'immobile sarebbe avvenuta nell'anno 2016.
Chiedeva: il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Circa l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire.
L'opponente eccepisce che non sarebbe provato che il suo debito nei confronti di BA
CA Spa fosse ricompreso fra quelli ceduti ad con la cessione del CP_1
16/11/2019.
Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione: “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
3 un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n.
17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, Cassazione civile sez. III, 22/03/2024,
n.7866).
Al fine di valutare se la creditrice abbia soddisfatto tale onere probatorio occorre analizzare i documenti prodotti.
Con la comparsa di costituzione del 04/07/2022, ha prodotto estratto della CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. n. 3), nella quale veniva esplicitato che BA
CA “ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, a seguito dell' avverarsi delle condizioni sospensive relative agli immobili leasing con efficacia economica al 1° gennaio 2021 ed efficacia giuridica al 20 marzo 2021, un portafoglio di contratti e crediti (i "Rapporti") e beni immobili (i "Beni") che, al 1° gennaio 2021 ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2020 i debitori erano classificati come "in sofferenza",
"inadempienza probabile" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate";
(b) (ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale); (iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata dal Cedente nel periodo compreso tra il 15 marzo 2021 e il 18 marzo 2021 con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato "Hydra Leasing"; (iv) i rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. debitori che alla data del 31 dicembre 2020 risultano classificati "in bonis";
2. leasing Artigiancassa ex l. 240/1981 3. rapporti garantiti dalle seguenti cooperative di garanzie/enti: a. ID DU IC;
b.
4 c. ; d. CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; (b) i contratti di leasing oggetto di cessione presentano le seguenti
[...] caratteristiche: (i) sono denominati in Euro;
(ii) sono regolati dalla legge italiana;
(c)
i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche;
(i) derivano da contratti di leasing (ivi inclusi i contratti sub (b)), ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a); (ii) sono denominati in
Euro; (iii) sono regolati dalla legge italiana;
(d) i beni oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) sono oggetto dei contratti di leasing sub
(b) o dei contratti di leasing sub (c)(i); (ii) sono beni mobili o beni immobili;
(iii) se si tratta di beni immobili, gli stessi sono situati in Italia;
(e) l'elenco dei rapporti e' stato depositato presso il Notaio presso il suo studio sito in Milano, via s. Persona_1
Maria Fulcorina n.2, Rep. 50323, Racc. 23171”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, soprattutto considerando che non è stata data prova dell'avvenuta comunicazione al debitore di essere ricompreso nel portafoglio denominato “Hydra leasing”, non è in grado di dimostrare da sola l'inclusione del credito nei confronti del sig. fra quelli oggetto di cessione. Pt_1
Nella stessa comparsa, veniva prodotto il contratto di cessione (doc. n. 7). Tale contratto, all'art. 2.1, stabilisce che: “nei termini ed alle condizioni del presente contratto, la cedente trasferisce a titolo oneroso, pro soluto ed in blocco alla cessionaria, che acquista, a titolo oneroso, pro soluto ed in blocco dalla cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, tutti i criteri oggettivi indicati nell'allegato 2 (criteri), con efficacia giuridica ed efficacia economica alla data di efficacia economica.
2..1.2 Qualora, alternativamente si rinvengano: (i) beni e rapporti ceduti inclusi nell'allegato 1 (elenco dei rapporti ceduti) ma che non rispondano ai criteri, ovvero (ii) beni
e rapporti che rispondono ai criteri, ma non sono inclusi nell'allegato 1, ciò determinerà
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 (pluralità di beni e rapporti ceduti), fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 (dichiarazioni e garanzie) e 7 (indennizzi)”.
In calce a tale documento è presente un estratto dell'allegato 1, parzialmente cancellato, in cui risulterebbe il nominativo di . Parte_1
Con la comparsa veniva prodotto altresì un “Atto di modifica del 19/03/2021” (doc. n. 8) che, in realtà, non va a fornire ulteriori indicazioni rispetto ai crediti oggetto di cessione.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta ha prodotto: al documento
12 l'allegato 1 al contratto (elenco dei crediti ceduti), che però non risulta leggibile;
gli altri allegati al contratto di cessione (doc. 13); l'elenco rapporti ceduti risultante dal sito di CP_1
(doc. n. 14).
5 A seguito dell'ordine di esibizione emesso dal Giudice con l'ordinanza del 11/12/2023, parte resistente non provvedeva a produrre nuovamente l'elenco dei creditori di cui all'allegato 1 al contratto, ma solo gli altri allegati (già prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 25/11/2022, a documento n. 13), in particolare l'allegato 2 che dovrebbe indicare i criteri di individuazione dei rapporti ceduti.
Occorre evidenziare, tuttavia, che questi documenti non possono costituire prova dell'inclusione del credito fra quelli ceduti col contratto che sarebbe stato concluso fra e BA CA. CP_1
Infatti, il documento di cui alla all'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione non costituisce il contratto di cessione, ma solo una proposta di conclusione del contratto, che doveva essere sottoscritto dal rappresentante della cedente BA CA. Lo stesso deve dirsi per gli allegati di cui al documento 13 (elenco dei rapporti ceduti e criteri). Tali documenti, invece risultano sottoscritti digitalmente solo da , legale rappresentante della Parte_2 società convenuta, come da dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione.
L'atto di modifica al contratto di cessione, di cui al documento n. 8 risulta essere una comunicazione che avrebbe inviato alla società cessionaria, senza neppure la CP_1 sottoscrizione né la prova dell'invio.
L'elenco dei rapporti che sarebbe stato estratto dal sito di oltre ad essere CP_1 documento redatto da parte convenuta, è un mero file pdf riportante una serie di codici, non recante alcuna sottoscrizione, né altra indicazione che possano renderlo riconducibile alla pubblicazione sul sito di né ad altra forma di comunicazione. CP_1
I documenti nn. 18 (recante un mero elenco di codici identificativi di rapporti e nominativi, parzialmente cancellati, già prodotto unitamente al contratto di cessione di cui al doc. n. 7 di cui alla comparsa di costituzione) e 19 (recante gli altri allegati al contratto di cessione, già prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 25/11/2022, a documento n. 13), prodotti in data 12/03/2024, a seguito dell'ordine di esibizione, sono due mere scansioni di fogli cartacei, non recante alcuna sottoscrizione, né alcun elemento in grado di attestare che essi siano effettivamente allegati al contratto di cessione.
Di conseguenza, si deve ritenere non raggiunta la prova che il credito nei confronti di fosse stato ceduto da BA CA ad e l'opposizione deve Parte_1 CP_1 essere accolta.
Essendo tale motivo sufficiente per l'accoglimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritengono tutti gli altri motivi di opposizione assorbiti.
6 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 Euro
260.000 (valore della causa: Euro 175.207,45, in relazione al credito precettato), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della opposizione proposta da , e, Parte_1 Pt_3 per l'effetto, DICHIARA che Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata
contro
; Parte_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere, in favore di , le spese
[...] Parte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Fontana e dell'avv. Massimo Martinelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
7
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 35 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MASSIMO MARTINELLI, Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ANNALISA NICOLAI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
* * * * * * * * * * * * Oggetto: giudizio di merito di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 11/03/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 12.03.2025, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 16/04/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 16/06/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 07/07/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 08/07/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, premesso che, in data 20/12/2021 Parte_1 [...] notificava atto di precetto per la somma di Euro 175.207,45, Controparte_1 eccepiva: 1) carenza di legittimazione attiva, in quanto non sarebbe dimostrato che il credito di BA CA Spa nei confronti di fosse stato effettivamente Parte_1 ceduto al creditore precettante;
2) la cessione sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 58
TUB, poiché sarebbe stata omessa la pubblicazione mediante iscrizione nel registro delle imprese;
3) la cessione non sarebbe perfezionata perché il cessionario non sarebbe iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;
4) nullità del contratto di
2 cessione poiché non sarebbero individuabili i crediti oggetto di cessione;
5) nullità del precetto in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto ottenuto dal concedente dalla vendita dell'immobile.
Chiedeva: di dichiarare nullo il precetto;
di rideterminare l'esatta somma dovuta, compensando il credito con quanto ottenuto dalla vendita dell'immobile. Con vittoria di spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte convenuta, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, allegando: 1) sarebbe autorizzata all'intermediazione finanziaria sin dal CP_1
05/04/2016, come risulterebbe dal provvedimento della BA d'Italia, dall'elenco tenuto dalla stessa e dalla visura camerale (docc. 4 – 6 allegati alla comparsa); 2) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese sarebbero estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incidono sulla circolazione del credito, ma rileverebbero al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente;
3) l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbe idoneo, da solo, a provare la ricomprensione del credito nei confronti di fra quelli oggetto di cessione;
in ogni Pt_1 caso, ogni dubbio sarebbe fugato dalla produzione del contratto di cessione con allegato l'elenco dei nominativi (docc. 7, 8), mentre ulteriore elemento indicativo della cessione sarebbe anche la disponibilità del titolo esecutivo;
4) l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta con opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre la legge n.
124/2017, entrata in vigore il 29/08/2017, non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto il contratto sarebbe stato risolto in data 10/03/2014 e la restituzione dell'immobile sarebbe avvenuta nell'anno 2016.
Chiedeva: il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Circa l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire.
L'opponente eccepisce che non sarebbe provato che il suo debito nei confronti di BA
CA Spa fosse ricompreso fra quelli ceduti ad con la cessione del CP_1
16/11/2019.
Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione: “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
3 un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. n.
17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, Cassazione civile sez. III, 22/03/2024,
n.7866).
Al fine di valutare se la creditrice abbia soddisfatto tale onere probatorio occorre analizzare i documenti prodotti.
Con la comparsa di costituzione del 04/07/2022, ha prodotto estratto della CP_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. n. 3), nella quale veniva esplicitato che BA
CA “ha ceduto al Cessionario pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 TUB, a seguito dell' avverarsi delle condizioni sospensive relative agli immobili leasing con efficacia economica al 1° gennaio 2021 ed efficacia giuridica al 20 marzo 2021, un portafoglio di contratti e crediti (i "Rapporti") e beni immobili (i "Beni") che, al 1° gennaio 2021 ovvero alla diversa data di seguito indicata, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(a) tutti i Rapporti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2020 i debitori erano classificati come "in sofferenza",
"inadempienza probabile" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate";
(b) (ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di cui all'elenco previsto pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale); (iii) i debitori hanno ricevuto una comunicazione inviata dal Cedente nel periodo compreso tra il 15 marzo 2021 e il 18 marzo 2021 con la quale sono stati informati di essere stati inclusi in un portafoglio oggetto di trasferimento denominato "Hydra Leasing"; (iv) i rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie:
1. debitori che alla data del 31 dicembre 2020 risultano classificati "in bonis";
2. leasing Artigiancassa ex l. 240/1981 3. rapporti garantiti dalle seguenti cooperative di garanzie/enti: a. ID DU IC;
b.
4 c. ; d. CP_2 Controparte_3 Controparte_4
; (b) i contratti di leasing oggetto di cessione presentano le seguenti
[...] caratteristiche: (i) sono denominati in Euro;
(ii) sono regolati dalla legge italiana;
(c)
i crediti oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche;
(i) derivano da contratti di leasing (ivi inclusi i contratti sub (b)), ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (a); (ii) sono denominati in
Euro; (iii) sono regolati dalla legge italiana;
(d) i beni oggetto di cessione presentano le seguenti caratteristiche: (i) sono oggetto dei contratti di leasing sub
(b) o dei contratti di leasing sub (c)(i); (ii) sono beni mobili o beni immobili;
(iii) se si tratta di beni immobili, gli stessi sono situati in Italia;
(e) l'elenco dei rapporti e' stato depositato presso il Notaio presso il suo studio sito in Milano, via s. Persona_1
Maria Fulcorina n.2, Rep. 50323, Racc. 23171”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, soprattutto considerando che non è stata data prova dell'avvenuta comunicazione al debitore di essere ricompreso nel portafoglio denominato “Hydra leasing”, non è in grado di dimostrare da sola l'inclusione del credito nei confronti del sig. fra quelli oggetto di cessione. Pt_1
Nella stessa comparsa, veniva prodotto il contratto di cessione (doc. n. 7). Tale contratto, all'art. 2.1, stabilisce che: “nei termini ed alle condizioni del presente contratto, la cedente trasferisce a titolo oneroso, pro soluto ed in blocco alla cessionaria, che acquista, a titolo oneroso, pro soluto ed in blocco dalla cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, tutti i criteri oggettivi indicati nell'allegato 2 (criteri), con efficacia giuridica ed efficacia economica alla data di efficacia economica.
2..1.2 Qualora, alternativamente si rinvengano: (i) beni e rapporti ceduti inclusi nell'allegato 1 (elenco dei rapporti ceduti) ma che non rispondano ai criteri, ovvero (ii) beni
e rapporti che rispondono ai criteri, ma non sono inclusi nell'allegato 1, ciò determinerà
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 (pluralità di beni e rapporti ceduti), fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 (dichiarazioni e garanzie) e 7 (indennizzi)”.
In calce a tale documento è presente un estratto dell'allegato 1, parzialmente cancellato, in cui risulterebbe il nominativo di . Parte_1
Con la comparsa veniva prodotto altresì un “Atto di modifica del 19/03/2021” (doc. n. 8) che, in realtà, non va a fornire ulteriori indicazioni rispetto ai crediti oggetto di cessione.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta ha prodotto: al documento
12 l'allegato 1 al contratto (elenco dei crediti ceduti), che però non risulta leggibile;
gli altri allegati al contratto di cessione (doc. 13); l'elenco rapporti ceduti risultante dal sito di CP_1
(doc. n. 14).
5 A seguito dell'ordine di esibizione emesso dal Giudice con l'ordinanza del 11/12/2023, parte resistente non provvedeva a produrre nuovamente l'elenco dei creditori di cui all'allegato 1 al contratto, ma solo gli altri allegati (già prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 25/11/2022, a documento n. 13), in particolare l'allegato 2 che dovrebbe indicare i criteri di individuazione dei rapporti ceduti.
Occorre evidenziare, tuttavia, che questi documenti non possono costituire prova dell'inclusione del credito fra quelli ceduti col contratto che sarebbe stato concluso fra e BA CA. CP_1
Infatti, il documento di cui alla all'allegato n. 7 alla comparsa di costituzione non costituisce il contratto di cessione, ma solo una proposta di conclusione del contratto, che doveva essere sottoscritto dal rappresentante della cedente BA CA. Lo stesso deve dirsi per gli allegati di cui al documento 13 (elenco dei rapporti ceduti e criteri). Tali documenti, invece risultano sottoscritti digitalmente solo da , legale rappresentante della Parte_2 società convenuta, come da dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione.
L'atto di modifica al contratto di cessione, di cui al documento n. 8 risulta essere una comunicazione che avrebbe inviato alla società cessionaria, senza neppure la CP_1 sottoscrizione né la prova dell'invio.
L'elenco dei rapporti che sarebbe stato estratto dal sito di oltre ad essere CP_1 documento redatto da parte convenuta, è un mero file pdf riportante una serie di codici, non recante alcuna sottoscrizione, né altra indicazione che possano renderlo riconducibile alla pubblicazione sul sito di né ad altra forma di comunicazione. CP_1
I documenti nn. 18 (recante un mero elenco di codici identificativi di rapporti e nominativi, parzialmente cancellati, già prodotto unitamente al contratto di cessione di cui al doc. n. 7 di cui alla comparsa di costituzione) e 19 (recante gli altri allegati al contratto di cessione, già prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 25/11/2022, a documento n. 13), prodotti in data 12/03/2024, a seguito dell'ordine di esibizione, sono due mere scansioni di fogli cartacei, non recante alcuna sottoscrizione, né alcun elemento in grado di attestare che essi siano effettivamente allegati al contratto di cessione.
Di conseguenza, si deve ritenere non raggiunta la prova che il credito nei confronti di fosse stato ceduto da BA CA ad e l'opposizione deve Parte_1 CP_1 essere accolta.
Essendo tale motivo sufficiente per l'accoglimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ritengono tutti gli altri motivi di opposizione assorbiti.
6 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 Euro
260.000 (valore della causa: Euro 175.207,45, in relazione al credito precettato), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della opposizione proposta da , e, Parte_1 Pt_3 per l'effetto, DICHIARA che Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata
contro
; Parte_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
a rifondere, in favore di , le spese
[...] Parte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Fontana e dell'avv. Massimo Martinelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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