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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro appellato
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7626/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033966053000 RISARC. DANNO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellato si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7626 del 10 giugno 204, la CGT di Roma ha accolto il ricorso di appellato avverso l'avviso di intimazione n. 097 2023 9033966053 000 e riferito a più cartelle esattoriali - precedentemente notificate - mediante le quali il Concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione, provvedeva al recupero di imposte di Registro con conseguente liquidazione anche delle sanzioni.
Lamentava la contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio eccependo la nullità dell'atto per inesistenza del debito iscritto a ruolo dal momento che tutte le cartelle erano oggetto di rottamazione con regolare pagamento delle rate.
L'accoglimento del ricorso è stato determinato dall'avvenuta constatazione da parte del giudice di prime cure dell'offerta di sufficiente prova, documentale e argomentativa, a sostegno delle proprie doglianze da parte della ricorrente che ha provato che le somme richieste con l'atto impugnato, erano state fatte parzialmente oggetto di sospensione da parte del Giudice Ordinario ed in parte oggetto di rateizzazione con regolare pagamento delle rate.
Ha impugnato la sentenza ADER reiterando, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario, atteso che il credito portato sulla cartella di cui trattasi, afferisce ad una sentenza della Corte dei conti avente ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi.
Nel merito, contesta la decisione che ha frettolosamente ritenuto sufficienti i chiarimenti addotti dal ricorrente.
A suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe ignorato la non definitività del giudizio di merito recante il n.
58349/2022 pendente presso il Tribunale civile di Roma, nel quale potrebbe sentirsi rigettare la richiesta di appellato e dichiarata valida ed esigibile la pretesa creditoria, ma, soprattutto, perché non ha compreso le ragioni che hanno portato l'agente della riscossione a notificare l'intimazione di pagamento impugnata, sottovalutando un fatto assolutamente incontrovertibile, ovvero che la cartella in questione è divenuta titolo esecutivo nei confronti di appellato e che l'agente della riscossione, agendo quale adiectis solutionis causa, è mandatario dell'ente impositore al recupero da esso preteso.
L'unico soggetto legittimato a rinunciare alla pretesa creditoria ritiene sia l'ente impositore, il quale, ad oggi, non avendo ricevuto l'intero pagamento della sorte creditoria, non ha inteso procedere allo sgravio della sottesa cartella n. 09720031026836350000.
Pertanto, la Corte non poteva ignorare la legittimità del credito preteso con l'intimazione di pagamento n.
09720239033966053000, portando la questione ad una semplice ripetizione d'indebito; e ciò anche perché con le due ordinanze cautelari indicate da appellato, il Tribunale di Roma nulla ha deciso sul merito del credito preteso con la cartella in questione, bensì ha solo sospeso la fase esecutiva, in considerazione del parziale pagamento da parte dell'ente debitore. Nessuna pronuncia ad oggi è stata emessa in merito alla legittimità del credito preteso, tanto che appellato è stata costretta, proprio al fine di ottenere una sentenza che annullasse tale cartella, ad instaurare la fase di merito che è tuttora pendente.
Tanto rende il credito pienamente legittimo ed esigibile. La circostanza del parziale pagamento della sorte creditoria portata su altra cartella, diversa da quella sottesa all'atto impugnato, non poteva esser rilevante e dirimente nel giudizio che oggi occupa.
Ha controdedotto controparte confutando puntualmente tutte le doglianze dell'appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile atteso che emerge dagli atti di causa, in via del tutto assorbente di qualsivoglia doglianza dell'appellante, che le rate relative al debito de quo, sono state tutte pagate nei termini e quindi tutte le somme richieste con la cartella del 2006 sono ormai versate, altresì, con interessi moratori e spese e che l'indicazione del medesimo in altra cartella configura unicamente una mera duplicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.983,00, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro appellato
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7626/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033966053000 RISARC. DANNO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellato si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7626 del 10 giugno 204, la CGT di Roma ha accolto il ricorso di appellato avverso l'avviso di intimazione n. 097 2023 9033966053 000 e riferito a più cartelle esattoriali - precedentemente notificate - mediante le quali il Concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione, provvedeva al recupero di imposte di Registro con conseguente liquidazione anche delle sanzioni.
Lamentava la contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio eccependo la nullità dell'atto per inesistenza del debito iscritto a ruolo dal momento che tutte le cartelle erano oggetto di rottamazione con regolare pagamento delle rate.
L'accoglimento del ricorso è stato determinato dall'avvenuta constatazione da parte del giudice di prime cure dell'offerta di sufficiente prova, documentale e argomentativa, a sostegno delle proprie doglianze da parte della ricorrente che ha provato che le somme richieste con l'atto impugnato, erano state fatte parzialmente oggetto di sospensione da parte del Giudice Ordinario ed in parte oggetto di rateizzazione con regolare pagamento delle rate.
Ha impugnato la sentenza ADER reiterando, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario, atteso che il credito portato sulla cartella di cui trattasi, afferisce ad una sentenza della Corte dei conti avente ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, su cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi.
Nel merito, contesta la decisione che ha frettolosamente ritenuto sufficienti i chiarimenti addotti dal ricorrente.
A suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe ignorato la non definitività del giudizio di merito recante il n.
58349/2022 pendente presso il Tribunale civile di Roma, nel quale potrebbe sentirsi rigettare la richiesta di appellato e dichiarata valida ed esigibile la pretesa creditoria, ma, soprattutto, perché non ha compreso le ragioni che hanno portato l'agente della riscossione a notificare l'intimazione di pagamento impugnata, sottovalutando un fatto assolutamente incontrovertibile, ovvero che la cartella in questione è divenuta titolo esecutivo nei confronti di appellato e che l'agente della riscossione, agendo quale adiectis solutionis causa, è mandatario dell'ente impositore al recupero da esso preteso.
L'unico soggetto legittimato a rinunciare alla pretesa creditoria ritiene sia l'ente impositore, il quale, ad oggi, non avendo ricevuto l'intero pagamento della sorte creditoria, non ha inteso procedere allo sgravio della sottesa cartella n. 09720031026836350000.
Pertanto, la Corte non poteva ignorare la legittimità del credito preteso con l'intimazione di pagamento n.
09720239033966053000, portando la questione ad una semplice ripetizione d'indebito; e ciò anche perché con le due ordinanze cautelari indicate da appellato, il Tribunale di Roma nulla ha deciso sul merito del credito preteso con la cartella in questione, bensì ha solo sospeso la fase esecutiva, in considerazione del parziale pagamento da parte dell'ente debitore. Nessuna pronuncia ad oggi è stata emessa in merito alla legittimità del credito preteso, tanto che appellato è stata costretta, proprio al fine di ottenere una sentenza che annullasse tale cartella, ad instaurare la fase di merito che è tuttora pendente.
Tanto rende il credito pienamente legittimo ed esigibile. La circostanza del parziale pagamento della sorte creditoria portata su altra cartella, diversa da quella sottesa all'atto impugnato, non poteva esser rilevante e dirimente nel giudizio che oggi occupa.
Ha controdedotto controparte confutando puntualmente tutte le doglianze dell'appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile atteso che emerge dagli atti di causa, in via del tutto assorbente di qualsivoglia doglianza dell'appellante, che le rate relative al debito de quo, sono state tutte pagate nei termini e quindi tutte le somme richieste con la cartella del 2006 sono ormai versate, altresì, con interessi moratori e spese e che l'indicazione del medesimo in altra cartella configura unicamente una mera duplicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e liquida le spese a carico della parte soccombente nella misura di € 1.983,00, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
LA PRESIDENTE RELATRICE