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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 9642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9642 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ER IL, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/11/2024 della Corte di appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9642 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano -competente in ragione di quanto disposto dall'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.- rigettava la richiesta di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza emessa il 27 ottobre 2023 dal Tribunale di Pavia. Con separata ordinanza (impugnata con lo stesso ricorso), per la quale si è formato separato fascicolo processuale (n. 41279/2024), la stessa Corte dichiarava inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dall'imputato avverso detta sentenza. 2. Avverso l'ordinanza che rigettava l'istanza di restituzione nel termine, ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore all'uopo nominato, l'inosservanza della legge processuale (art. 175, commi 1 e 4, 665 cod. proc. pen.); i vizi di motivazione riferibili alla svalutazione della rappresentata forza maggiore che ha determinato il superamento del termine perentorio di impugnazione;
la nullità e l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, deliberata senza tener conto della istanza di restituzione nel termine (artt. 546 e 665 cod. proc. pen.). L'ultimo motivo afferisce alla decisione di inammissibilità dell'appello, impugnata con lo stesso ricorso, che ha dato luogo alla formazione di autonomo fascicolo (n. 41279/2024), sarà pertanto trattato nell'ambito della separata procedura. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. Secondo il chiaro disposto dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., che detta le regole sulla competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, "Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa."; tuttavia l'articolato procede disciplinando i casi a seconda della fase di pendenza del procedimento e, all'ultimo periodo, così dispone: "Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". Correttamente, dunque, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto la propria competenza a decidere sulla istanza, attesa la sua competenza a decidere sull'impugnazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso rivela infondatezza manifesta altrettale. L'avaria del sistema informatico privato, che il ricorrente assume essersi verificata pochi minuti prima della mezzanotte dell'Il marzo 2024 (ultimo giorno utile per la presentazione dell'atto di appello) e che avrebbe ineluttabilmente impedito la tempestiva proposizione dell'impugnazione, non Corte riveste, ad avviso della di merito il carattere della forza maggiore, giacché al malfunzionamento del sistema informatico usato dal difensore poteva ovviarsi utilizzando, per tempo, altro idoneo presidio informatico. La Corte argomenta inoltre sulla portata non decisiva e non conducente delle evidenze offerte dall'istante in riferimento alla tempestività dell'intervento tecnico riparatorio. 2.2.1. La motivazione della Corte territoriale appare ineccepibile, avendo evidenziato il difetto della forza maggiore in un caso in cui il superamento del termine perentorio per l'impugnazione è stato causato da un evidente difetto di diligente avvedutezza del difensore. Questa Corte (Sez. 3, n. 29322. del 20/06/2024, Li Shenghe, Rv. 286831)., in fattispecie consimile, ha già ritenuto non ricorrere il requisito della forza maggiore, posto che il malfunzionamento del sistema informatico in uso al difensore non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Collegio condivide la logica ed il rigore esegetico che sostengono la richiamata decisione e ritiene pertanto incensurabile il provvedimento impugnato. 2.3. L'ultimo motivo di ricorso censura la diversa decisione che ha dichiarato l'inammissibilità del proposto appello a cagione della sua intempestività; si è detto che per questo segmento di impugnazione è stato formato separato fascicolo processuale. Detti motivi saranno, pertanto, scrutinati nell'ambito del diverso procedimento formato, con separata decisione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9642 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano -competente in ragione di quanto disposto dall'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.- rigettava la richiesta di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza emessa il 27 ottobre 2023 dal Tribunale di Pavia. Con separata ordinanza (impugnata con lo stesso ricorso), per la quale si è formato separato fascicolo processuale (n. 41279/2024), la stessa Corte dichiarava inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dall'imputato avverso detta sentenza. 2. Avverso l'ordinanza che rigettava l'istanza di restituzione nel termine, ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore all'uopo nominato, l'inosservanza della legge processuale (art. 175, commi 1 e 4, 665 cod. proc. pen.); i vizi di motivazione riferibili alla svalutazione della rappresentata forza maggiore che ha determinato il superamento del termine perentorio di impugnazione;
la nullità e l'illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, deliberata senza tener conto della istanza di restituzione nel termine (artt. 546 e 665 cod. proc. pen.). L'ultimo motivo afferisce alla decisione di inammissibilità dell'appello, impugnata con lo stesso ricorso, che ha dato luogo alla formazione di autonomo fascicolo (n. 41279/2024), sarà pertanto trattato nell'ambito della separata procedura. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. Secondo il chiaro disposto dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., che detta le regole sulla competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, "Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa."; tuttavia l'articolato procede disciplinando i casi a seconda della fase di pendenza del procedimento e, all'ultimo periodo, così dispone: "Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". Correttamente, dunque, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto la propria competenza a decidere sulla istanza, attesa la sua competenza a decidere sull'impugnazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso rivela infondatezza manifesta altrettale. L'avaria del sistema informatico privato, che il ricorrente assume essersi verificata pochi minuti prima della mezzanotte dell'Il marzo 2024 (ultimo giorno utile per la presentazione dell'atto di appello) e che avrebbe ineluttabilmente impedito la tempestiva proposizione dell'impugnazione, non Corte riveste, ad avviso della di merito il carattere della forza maggiore, giacché al malfunzionamento del sistema informatico usato dal difensore poteva ovviarsi utilizzando, per tempo, altro idoneo presidio informatico. La Corte argomenta inoltre sulla portata non decisiva e non conducente delle evidenze offerte dall'istante in riferimento alla tempestività dell'intervento tecnico riparatorio. 2.2.1. La motivazione della Corte territoriale appare ineccepibile, avendo evidenziato il difetto della forza maggiore in un caso in cui il superamento del termine perentorio per l'impugnazione è stato causato da un evidente difetto di diligente avvedutezza del difensore. Questa Corte (Sez. 3, n. 29322. del 20/06/2024, Li Shenghe, Rv. 286831)., in fattispecie consimile, ha già ritenuto non ricorrere il requisito della forza maggiore, posto che il malfunzionamento del sistema informatico in uso al difensore non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Collegio condivide la logica ed il rigore esegetico che sostengono la richiamata decisione e ritiene pertanto incensurabile il provvedimento impugnato. 2.3. L'ultimo motivo di ricorso censura la diversa decisione che ha dichiarato l'inammissibilità del proposto appello a cagione della sua intempestività; si è detto che per questo segmento di impugnazione è stato formato separato fascicolo processuale. Detti motivi saranno, pertanto, scrutinati nell'ambito del diverso procedimento formato, con separata decisione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3.1. La pronta risoluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025.