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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Donatella CASABLANCA Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3649/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7734/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Mazzamauro e Marco Parte_1 Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppa Cannizzaro e Cristina Controparte_1 Montagnese ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato telematicamente il 22.11.2023 ed iscritto a ruolo il 23.11.2023 [innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ndr] il ricorrente in epigrafe nominato ndr] esponeva: di prestare da Controparte_1 quasi 15 anni attività lavorativa per con mansioni di “autista Parte_1 conducente di furgone”, prima autista fattorino, presso il Centro Smistamento di Catania, alle dipendenze di varie ditte nazionali avvicendatesi negli appalti di distribuzione postale e segnatamente: dal mese di settembre 2009 al 31.7.2012 con formale prestazione di lavoro autonomo, anche se in realtà prestava attività di lavoro subordinato, con la medesima [... tempistica e le modalità lavorative dei successivi contratti subordinati - per la s.r.l. unip. ; continuativamente e sino al 31.07.2018 per General Trasporti CP_2 Parte_2 di L'UI LÒ s.a.s. (seppur contrattualizzato solo a far data dal 13.09.2012) e dall'01.08.2018 sino ancora ad oggi per D.N.T. s.r.l., il cui legale rappresentante è CP_3
, figlio del primo;
che in realtà, in costanza dell'immutato rapporto di lavoro il
[...] ricorrente ha proseguito la propria attività sempre presso la stessa sede, con l'eterodirezione datoriale esclusiva di , come gli autisti dipendenti diretti della Società, ma, rispetto a Pt_1 costoro, a condizioni contrattuali deteriori;
che il lavoratore ha già contestato tutte le assunzioni, le proroghe ed i contratti tra e le appaltatrici con racc. A/R del 14.06.2023, Pt_1 rimasta priva di riscontro;
che a norma dell'art.29 D.Lgs. n.276/03, “… il contratto di appalto… si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. … 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale … notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo …”; che è onere di produrre i contratti di affidamento del servizio alle Pt_1
Società appaltatrici;
che la specifica tipologia di rapporto di lavoro per cui è causa è già stata oggetto di reiterata verifica giudiziale da parte dei Tribunali e della Corte di legittimità, che ne hanno rilevato la non conformità a diritto, con la motivazione riportata in ricorso;
che il ricorrente espleta da anni la propria attività lavorativa di autista ormai per
[...]
e sul medesimo posto di lavoro, essendo pienamente inserito Parte_1 nell'organizzazione della Società, che quotidianamente ne dirige, organizza e controlla la prestazione lavorativa in via esclusiva, senza che le varie società o cooperative che si sono formalmente succedute negli appalti abbiano mai svolto un ruolo diverso dalle mere fornitrici di manodopera;
che il ricorrente ad inizio di ogni giornata lavorativa deve recarsi presso il Centro Smistamento di , ove ritira le chiavi ed il mezzo di lavoro, ivi Pt_1 permanentemente ubicato e riceve istruzioni sul lavoro giornaliero dai capisquadra o capiturno di , verbalmente e mediante la documentazione di distribuzione e trasporto Pt_1 di (M.P.T. quotidiani, modelli di raccolta, verifica di tempi, orari, carico Parte_1 di lavoro, tragitti); che alcun responsabile o referente delle ditte appaltatrici è mai stato presente presso il C.S. di;
che con tutte le appaltatrici, tranne le ultime - General Pt_1
Trasporti s.a.s. di L'UI LÒ e D.N.T. del figlio - il ricorrente non ha mai CP_3 avuto contatto, se non per i soli adempimenti burocratici iniziali dell'assunzione; che
Pt_1 ha sempre utilizzato il ricorrente per la distribuzione di tutti i prodotti postali impartendo direttive e formazione mediante i propri capisquadra o capiturno ovvero tramite i dipendenti di presenti presso i luoghi ove si svolge il lavoro;
che per l'effettuazione del
Pt_1 giro di lavoro egli riceve dai responsabili di ovvero dagli operativi postali presenti sui
Pt_1 luoghi di lavoro direttive e indicazioni sull'attività da svolgere, sulle modalità di carico del prodotto e sulle priorità del prodotto da trasportare;
che, completato il carico, deve poi recarsi presso il reparto interno di Posta Registrata per il ritiro dei dispacci speciali (mod. n.33 AUT) e indi al reparto transiti, ove sempre i responsabili di o gli operatori ivi presenti gli
Pt_1 consegnano i modelli contenenti le direttive sul giro da fare, orari e luoghi di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia dei veicoli e che hanno natura vincolante, dovendo giustificare il lavoratore eventuali motivi di ritardo sugli ordini di lavoro sempre e solo a , come previsto sui modelli stessi, ovvero ai capisquadra e capoturno;
che il
Pt_1 ricorrente nei singoli Uffici deve poi ritirare il prodotto postale conteggiato mediante il modello 33 OUT di , ritirare il carrello di contenente il prodotto dal Back office,
Pt_1 Pt_1 per poi compilare e firmare il documento che viene controllato e controfirmato dall'operatore postale dell'Ufficio e poi ulteriormente allo scarico da presso il Centro
Pt_1 di arrivo finale e consegna;
che il modello contiene la data e l'orario, la quantità e la diversità del prodotto, i dati e la firma di trasportatore e dell'operatore postale, ai fini della verifica del lavoro da parte di;
che tutta la strumentazione di lavoro è di
Pt_1 Parte_1
tranne il solo veicolo;
che alcun rilevamento delle presenze quotidiane è mai stato
[...] fatto dalle ditte appaltatrici, venendo le stesse riscontrate ogni giorno solo da Pt_1 mediante il foglio di marcia;
che è solo ad impartire tutte le direttive sul lavoro, sulle Pt_1 tratte da seguire, sulle variazioni e le indicazioni operative secondo le procedure di;
Pt_1 che solo verifica la resa della prestazione lavorativa mediante il sistema di tracciatura Pt_1 documentale quotidiano della lavorazione del prodotto, chiudendo il turno di lavoro del ricorrente, mediante i lavoratori di all'uopo addetti, che verificano e scaricano nei Pt_1 terminali societari il lavoro fatto dagli autisti (sia di che esternalizzati) e gli orari-tratte Pt_1 seguiti, nonché mediante un'app di vuotatura delle cassette presente sul cellulare in dotazione al lavoratore. Esposte alcune considerazioni in diritto e richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia il ricorrente concludeva chiedendo di volere:" 1. dichiarare l'illegittimità, irregolarità, non genuinità, nullità e/o annullabilità dell'affidamento del servizio di distribuzione postale, in riferimento al contratto sia societario che di lavoro impugnati, per tutti i motivi calendati in parte narrativa;
2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 32,25 ore settimanali ancora in essere tra il ricorrente e a far data dall'inizio del rapporto di lavoro Parte_1 nell'appalto non genuino o da quell'altra data ritenuta di giustizia, inclusa quella di inizio del lavoro non regolarizzato (01.08.2012);
3. condannare la Società alla riammissione in servizio del ricorrente con le mansioni già svolte di addetto senior al trasporto degli effetti postali, o altra equivalente, livello D senior C.C.N.L. , con trattamento normativo, Pt_1 retributivo, contributivo, di inquadramento e ad ogni effetto di legge identico ai dipendenti diretti della Resistente;
4. condannare a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive maturate a decorrere dalla prima assunzione (settembre 2009) o da quell'altra data di giustizia, sino alla riammissione, pari alla differenza tra il trattamento dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente e quello effettivamente percepito;
5. in subordine e in alternativa al punto 4, condannare la Società al pagamento di un'indennità onnicomprensiva in favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., o in quell'altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, salve le retribuzioni per il periodo successivo;
6. vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. si costituiva in giudizio Parte_1 depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per l'intervenuta decadenza ex art. 6 legge n. 604/66 ed art. 32 legge n. 183/10; 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità (o in ogni caso l'infondatezza per palese insufficienza dello stesso) del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per i motivi ampiamente esposti nella presente memoria;
3) In via principale, nel merito, rigettare la domanda giudiziale proposta dal Ricorrente nei confronti di volta ad Parte_1 accertare l'illiceità degli appalti stipulati tra e le ditte appaltatrici Parte_1 convenute, nonché la costituzione di un rapporto di lavoro con la Società poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per le motivazioni esposte in memoria;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali proposte nei confronti di rigettare la domanda di inquadramento al livello D del Parte_1
CCNL di e limitare la condanna all'inquadramento nel livello E del CCNL di Parte_1
, nonché a quanto strettamente provato dal Ricorrente, ovvero limitare ogni Parte_1 onere in applicazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, al minimo dell'indennità onnicomprensiva, con espressa riserva di chiedere – anche in separato giudizio - la condanna dell' impresa accollataria General Trasporti s.a.s. a rifondere alla resistente quanto eventualmente e denegatamente fosse tenuta a corrispondere al ricorrente. In ogni caso, dichiarare la prescrizione quinquennale di tutti i crediti asseritamente vantati dal Ricorrente con riferimento quanto meno al periodo precedente all'istaurazione del rapporto di lavoro del Ricorrente con la ditta D.N.T. s.r.l. avvenuta in data 1.08.2018. Col favore dei compensi e delle spese del presente giudizio”. In particolare la parte convenuta deduceva: che nell'ambito della propria attività ha appaltato a società terze alcuni Pt_1 servizi accessori al proprio core business, tra cui il trasporto di prodotti postali;
che nell'ambito della provincia di Catania dal 2012 al 31.07.2018, all'esito di apposita Pt_1 procedura ha affidato il servizio di trasporto prodotti postali al Consorzio Multiservizi Integrato (CMI); che nell'ambito dell'Accordo AD così stipulato il servizio è stato subappaltato alla General Trasporti s.a.s. (doc.
3 - AQ CMI e relative estensioni); che nell'ambito delle province di Catania, Enna e Ragusa all'esito di apposita gara di appalto avviata in data 1°marzo 2017 ha affidato il servizio di trasporto di prodotti postali e Pt_1 attività collegate alla General Trasporti L'UI LÒ s.a.s. con validità dal 1° agosto 2018 fino al 30 giugno 2021, per effetto di successive proroghe;
che alla scadenza del predetto accordo, e all'esito di apposita gara di appalto, e il Parte_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese – costituito dalla capogruppo General Trasporti s.a.s. e la ditta individuale hanno sottoscritto l'Accordo AD Lotto Parte_3
1 – CT/EN/RG/SR, con validità fino al 30 giugno 2024; che nell'ambito di tale accordo quadro è stato stipulato un contratto di subappalto con D.N.T. S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo AD;
che nell'ambito di ciascun accordo quadro le ditte accollatarie hanno gestito servizi diversi con i propri autisti;
che anche con la ditta ha stipulato in passato e con riferimento al periodo in contestazione Parte_4 regolari e genuini contratti di appalto;
che i rapporti tra la Società e le ditte appaltatrici sono regolati dagli DI AD e dai relativi allegati;
che negli accordi è indicato l'oggetto dell'appalto, consistente nella <> (art.1 AQ); che i servizi oggetto di appalto sono dettagliatamente indicati nei Capitolati tecnici parte integrante degli DI AD;
che le condizioni di esecuzione del contratto di appalto sono disciplinate tanto negli DI AD quanto nei Capitolati tecnici;
che l'appaltatore è tenuto a fornire i mezzi principali per l'esecuzione del servizio, ossia i furgoni per il trasporto ed altra attrezzatura come carrelli di diversa tipologia, transpallet, ecc. ; che, quanto al personale impiegato negli appalti, negli DI AD è stabilito che le ditte appaltatrici debbano utilizzare
<< personale dotato di necessaria competenza tecnica, opportunamente formato ed addestrato ai vari livelli di collaborazione, in relazione alla mansione svolta ed all'utilizzo delle attrezzature necessarie>> (art.
7.3AQ); che nell'ambito dei suddetti appalti non Pt_1 ha mai interferito nell'organizzazione del lavoro delle società appaltatrici, competendo esclusivamente a queste ultime il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei rispettivi dipendenti;
che le imprese appaltatrici inviano a l'elenco dei mezzi e dei Parte_1 propri dipendenti con la documentazione prevista negli accordi quadro e nei capitolati (carta d'identità, patente, copia del tesserino di riconoscimento); che oltre a tali adempimenti, compete esclusivamente a queste ultime organizzare il servizio assegnando le varie linee, gli orari e i turni ai propri operatori, oltre ai compiti di gestione amministrativa dei relativi rapporti di lavoro rispetto ai quali è estranea;
che le attività Parte_1 oggetto degli accordi quadro sono state organizzate autonomamente dalle imprese accollatarie sulla base di quanto indicato nell'art. 1 dei contratti di appalto e descritto nei modelli MPT – anche detti mod. 36 dal 2010; che i modelli MPT non costituiscono quindi un vincolo organizzativo per il datore di lavoro/appaltatore che resta libero di gestire il servizio distribuendo le varie linee e definendo gli orari dei propri dipendenti;
che al momento del ritiro degli effetti postali l'operatore dell'ente appaltatore sottoscrive il mod. 33 consistente in un documento riepilogativo di tutti i dispacci e che ha valenza di bolla di consegna per il trasporto merci;
che con riferimento alla vuotatura delle cassette, laddove previsto, l'operatore della ditta accollataria provvede alla vuotatura delle cassette di impostazione, dislocate in punti indicati dagli itinerari degli MPT;
che per tale servizio mette a Pt_1 disposizione dell'impresa appaltatrice una app che l'operatore può scaricare sul cellulare in dotazione dall'impresa appaltatrice come previsto nel Capitolato;
che tale strumento costituisce un sistema di controllo della qualità necessario ai fini della corretta applicazione di eventuali penali a carico della ditta appaltatrice per la non corretta esecuzione del contratto;
che il ricorrente non deve giustificare alcun ritardo a . In punto di diritto Pt_1
deduceva: la nullità del ricorso per genericità delle allegazioni;
che in Parte_1 ogni caso il ricorso è insufficiente per l'assenza degli elementi minimi necessari posti a fondamento della domanda;
la decadenza in cui è incorso il ricorrente ex art. 6 L. 604/66 ed art. 32, comma 4 lett. d), L. 183/10; che, con riferimento ai rapporti di lavoro dedotti in ricorso e cessati, la legge n. 183/2010 (art. 32) ha introdotto l'obbligo della tempestiva contestazione, stragiudiziale e giudiziale, delle situazioni che si protraggono nel tempo (che il titolare dell'azione ritenga eventualmente illegittime) prescrivendo l'onere di impugnazione stragiudiziale entro il termine di 60 giorni e di impugnazione giudiziale entro i successivi 270 giorni, quest'ultimo termine ridotto a 180 dalla L. 92/2012; che il ricorrente ha prodotto solo una lettera raccomandata priva di valenza agli effetti preclusivi della decadenza, in quanto nella stessa non è neppure indicata la data di inizio del presunto rapporto di lavoro svolto nel contesto della dedotta interposizione illecita negli appalti di;
che non vi è inoltre alcuna evidenza della continuità dell'applicazione del lavoratore Pt_1 agli appalti di per il periodo dedotto, con la conseguenza che lo stesso dovrà Pt_1 considerarsi decaduto da ogni pretesa relativa ai rapporti di lavoro antecedenti rispetto a quello in essere, essendo decorso il termine decennale prima del deposito del ricorso;
che nel merito non si è verificata un'illecita interposizione di manodopera, essendo intercorsi, tra e le ditte accollatarie, genuini e legittimi contratti di appalto;
che norma Parte_1 dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, elemento sufficiente affinché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è, insieme all'assunzione del rischio d'impresa, l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore che, relativamente agli appalti, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori;
che nell'ambito degli appalti in questione è evidente sia l'autonomia di mezzi e di organizzazione, sia l'assunzione del relativo rischio d'impresa da parte delle ditte appaltatrici;
che non rileva ai fini di quanto dedotto in ricorso che gli itinerari da seguire nell'esecuzione dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto siano prestabiliti nei modelli Mod.36/MPT, in quanto si tratta di modelli concordati con la ditta appaltatrice, sulla scorta delle esigenze della tipologia di servizio richiesto dalla committente ed è quindi naturale che la ditta organizzi il servizio in base a tali modelli che l'operatore dovrà osservare, secondo le direttive di volta in volta date dalla ditta accollataria datrice di lavoro;
che esclusivamente per ragioni di sicurezza l'ingresso del personale non dipendente e/o visitatori nei siti di deve essere autorizzato e registrato;
che in un caso simile il Tribunale Pt_1 di Marsala, con la sentenza citata nella memoria difensiva, ha rigettato un analogo ricorso con la motivazione riportata in memoria;
che non si è mai ingerita nella gestione del Pt_1 personale delle ditte accollatarie, né ha mai impartito ordini e/o direttive nei confronti del ricorrente;
che i modelli MPT (modelli di pianificazione dei trasporti) non stabiliscono la turnazione e gli orari di lavoro dei singoli operatori delle ditte accollatarie che restano decisi esclusivamente dalle appaltatrici;
che in ogni caso è infondata la domanda di inquadramento nel livello D del CCNL di atteso che non sono stati allegati né provati Pt_1 gli elementi posti a base della domanda di inquadramento nel livello richiesto;
che semmai le mansioni di autista addetto al semplice trasporto dei prodotti postali sarebbero semmai riconducibili al livello E;
di eccepire la prescrizione quinquennale con riferimento a qualsiasi pretesa afferente differenze retributive e contributive almeno precedenti all'istaurazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta D.N.T. s.r.l. avvenuta in data 1.08.2018, essendo i precedenti rapporti cessati ed essendo decorso il termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi;
che nessuna somma può inoltre essere riconosciuta al ricorrente a carico di per il periodo in cui lo stesso ha svolto prestazioni di lavoro autonomo a Pt_1 favore della e cioè dal mese di settembre 2009 al 31 luglio 2012”. CP_2
Il Tribunale di Roma decideva la causa con sentenza con cui così provvedeva: “1) dichiara la sussistenza tra e a decorrere dal Controparte_1 Parte_1
13.09.2012 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di
, con orario di 22,30 ore settimanali dal 13.9.2012 al 31.7.2018 e di 27,30 ore Parte_1 settimanali dal 1.8.2018; 2) condanna a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo n.1) del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suindicato arco temporale;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa tra le parti per 1/3 i compensi di lite e pone i 2/3 a carico della società convenuta, che liquida, già operata la compensazione, in complessivi € 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese, oltre iva e cpa”.
Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 31.12.2024.
si è costituito opponendosi e spiegando, a sua volta, appello Controparte_1 incidentale sostenendo l'erroneità della decisione in oggetto per “Mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive discendenti dalla pronuncia. Infrapetizione e violazione dell'art.429, comma III, c.p.c.”.
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale per: Parte_1
“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 32 L. N. 183/2010, PER NON AVER IL GIUDICANTE DICHIARATO LA DECADENZA DEL RICORRENTE … Non avendo il ricorrente all'epoca impugnato in alcun modo la legittimità del rapporto di lavoro e della sua cessazione il giudice de quo avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dall'azione volta alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Si ribadisce nel presente atto l'eccezione di prescrizione sia decennale che quinquennale in cui è incorso il Lavoratore con riferimento a tutte le pretese almeno anteriori al 1.08.2018”;
“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 414 C.P.C. PER NON AVER IL GIUDICE DICHIARATO LA NULLITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO PER ASSOLUTO DIFETTO DI ALLEGAZIONE E PROVA. OMESSA PRONUNCIA SUL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO CHE INCOMBEVA SUL RICORRENTE EX ART. 2697 C.C. … Il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, nella fattispecie, non è stato dedotto né provato con riferimento a circostanze storiche precise e rilevanti … Va ribadito in questa fase che Pt_1 non si è mai ingerita nella gestione del personale delle ditte accollatarie, né ha mai impartito ordini e/o direttive nei confronti dell'Appellato, dei quali d'altronde lo stesso non fornisce alcuna prova anche solo indiziaria (come e-mail o lettere). Di tale evidente carenza la sentenza impugnata non tiene conto, affermando in via apodittica e senza fare riferimento a documenti o prove specifiche prodotte, che la committente controllava “in modo diretto l'osservanza da parte del lavoratore delle direttive sulla prestazione, esigendo la giustificazione dei ritardi e riservandosi la valutazione dei motivi dell'inadempimento.” Ciò, tuttavia, non è supportato da alcun elemento concreto. La documentazione prodotta dimostra semmai l'estraneità di nella gestione del personale delle ditte accollatarie. Pt_1
Come ribadito nelle note conclusive depositate nella prima fase di giudizio …”;
“III. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI EX ART. 118 DISP. ATT.
… Il giudice di prime cure, riporta le testimonianze rese nel precedente richiamato dai testi
, e , i quali hanno confermato: che i servizi di trasporto Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 erano affidati dalla ditta appaltatrice al proprio personale, con il quale i dipendenti di Pt_1 non avevano alcun rapporto diretto;
che la gestione del personale era svolta esclusivamente dalla ditta appaltatrice;
che effettuava solo il controllo degli Pt_1 standard di servizio previsti nel contratto di appalto;
che i responsabili della gestione dell'appalto si interfacciavano con il referente indicato dalle ditte appaltatrici;
che i modelli MPT erano forniti da alle ditte accollatarie e queste ultime li consegnavano Pt_1 ai propri dipendenti (Tribunale di Roma, sez. lav., Sentenza n. 868 del 25.1.2024). Nella sentenza impugnata, tuttavia, il giudicante non spiega il motivo in base al quale tali risultanze non possano essere considerate indicative, nel caso che ci occupa, di un'assenza di eterodirezione da parte della committente, decidendo invece di riproporre la decisione emessa nel precedente richiamato. Le suddette circostanze, in vero, meritavano un approfondimento attraverso lo svolgimento dell'istruttoria orale nel primo grado del giudizio. Non essendosi svolta la prova testimoniale si ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio di motivazione. Pertanto, se ne chiede la riforma, insistendo fin d'ora per l'ammissione della prova articolata nella memoria difensiva del primo grado”;
“IV. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E MANCATA AMMISSIONI DEI MEZZI ISTRUTTORI. OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DECISIVE AI FINI DELLA DECISIONE
… Se il giudice avesse correttamente esaminato e valutato la documentazione fornita da
(in particolare le comunicazioni prodotte sub doc. 13 del fascicolo di primo grado) Pt_1 avrebbe appurato che gli scambi riguardanti l'effettuazione dei servizi oggetto degli appalti avvenivano esclusivamente tra l'appaltatore e la committente , come Pt_1 previsto negli DI AD … Nella memoria, nonché nelle note conclusive del primo grado di giudizio, è stato specificamente evidenziato che: - Tra la Società e le ditte accollatarie sono stati stipulati genuini e legittimi contratti di appalto, all'esito di regolari procedure svoltesi con la piena osservanza di tutte le prescrizioni in materia di trasparenza e regolarità degli appalti pubblici (cfr. pagg. 1 e 2 degli AQ in atti). - Era esclusivamente la ditta appaltatrice ad organizzare il trasporto, assegnando le linee ed i turni al Lavoratore, il quale riceveva direttive e ordini esclusivamente dal proprio datore di lavoro. - Il Lavoratore non era tenuto a giustificare alcun ritardo a , né era soggetto ad alcun controllo sulla Pt_1 prestazione lavorativa o sulle presenze (e non è stata fornita prova del contrario da parte ricorrente in primo grado). - I modelli MPT non stabilivano turni ed orari di lavoro, ma costituivano documenti di trasporto;
venivano concordati con la ditta appaltatrice sulla scorta delle esigenze connesse alla tipologia di servizio richiesto dalla committente ed allegati agli accordi quadro come parte integrane nonché ai buoni di consegna previsti dagli accordi quadro (cfr. doc. 15 MPT), e inviati alle ditte appaltatrici anche nell'eventualità di modifiche del servizio (cfr. doc. 13 Comunicazioni e doc. 15 email modifiche MPT dal 18 luglio). - Lo stesso ricorrente definisce i documenti depositati sub doc. 6 del ricorso come “modelli e documenti di trasporto”. - I modelli MPT non costituiscono un vincolo organizzativo per il datore di lavoro/appaltatore che resta libero di gestire il servizio distribuendo le varie linee e definendo gli orari dei propri dipendenti … Sulla natura dei modelli MPT si è recentemente pronunciata la Corte d'Appello di Palermo in un caso identico a quello di cui si dibatte nel presente giudizio in senso favorevole a . Parte_1
Ponendosi nel solco degli orientamenti già espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 3812/2021 e n. 24386/2020, la Corte territoriale ha escluso che i c.d. modelli MPT possano essere considerati validi indici di eterodirezione e ingerenza da parte di negli appalti Pt_1 afferenti i servizi di trasporto:”;
“V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 3-BIS, D.LGS. 276/2003. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere integrata la fattispecie dell'appalto illecito … Negli DI AD e nei Capitolati è determinato l'oggetto del servizio di trasporto fornito dalle ditte appaltatrici. Come ampiamente esposto nella memoria difensiva di primo grado, è inoltre pacificamente prevista l'assunzione del rischio d'impresa da parte delle ditte appaltatrici, posto che: ➢ è stato pattuito un corrispettivo costituito da “un importo complessivo massimo” per tutti i servizi oggetto dell'appalto, senza possibilità di “avanzare alcuna richiesta di risarcimento qualora gli affidamenti subiscano variazioni” (art. 2 degli AQ) e con facoltà per la committente di effettuare una “decurtazione sull'importo mensile” in caso di prestazione parziale (art. 17 AQ); ➢ sono state accettate le previsioni di ingenti penali in caso di inadempimento e/o ritardo imputabile all'appaltatore (art. 16 AQ); ➢ a carico delle ditte appaltatrici è stata posta la responsabilità per danni (art. 22 AQ,), nonché l'obbligo specifico di osservare la normativa sull'appalto di manodopera (art. 14.2 AQ). Stante l'inesistenza di un corrispettivo garantito e l'impossibilità di una rinegoziabilità dello stesso al variare dei costi di produzione, l'eventuale applicazione di penali, la titolarità dei beni principali (furgoni) attraverso cui il servizio veniva reso, risulta evidente che le ditte accollatarie si siano assunte il rischio economico tipico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1655 c.c Del pari risulta dalla documentazione prodotta l'autonoma organizzazione di mezzi e la gestione del personale da parte delle ditte appaltatrici, È incontestato che i mezzi utilizzati per il trasporto, indispensabili ai fini del servizio oggetto degli appalti, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese appaltatrici che ne curavano la manutenzione e sostenevano i relativi costi e il cui elenco veniva regolarmente fornito dalle ditte a , insieme agli elenchi del Pt_1 personale come previsto negli stessi DI AD (cfr. doc. 25 della memoria del primo grado) … A norma dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, elemento sufficiente affinché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è, insieme all'assunzione del rischio d'impresa, l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore che, relativamente agli appalti, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Dunque, solo se l'appaltante esercita un controllo diretto sui lavoratori dell'appaltatrice, impartendo personalmente le istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'appalto dovrà essere considerato illegittimo. Controllo che, nella fattispecie non sussiste e non è stato dimostrato. Il giudice di prime cure non ha tenuto conto della netta distinzione esistente tra controllo e mero coordinamento o raccordo tra committente e appaltatore, ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza”;
“VI. ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE. La sentenza oggetto di gravame è censurabile per non aver il giudice rilevato l'infondatezza della domanda di inquadramento al livello D del CCNL
… Le attività svolte dal ricorrente corrispondevano esclusivamente alle attività di Pt_1 trasporto oggetto degli appalti, ben diverse e distinte dalle attività amministrative e di distribuzione dei prodotti postali presso il pubblico di cui si occupano i dipendenti di . Pt_1
L'Appellato non ha mai svolto le mansioni dei dipendenti di , tantomeno quelle Pt_1 riconducibili al livello D del CCNL applicato dalla Società, nel quale è inquadrato il personale che, per l'oggetto della prestazione e per l'autonomia richiesta, si discosta dalle mansioni proprie dell'autista addetto al servizio di trasporto di prodotti postali … Le mansioni di autista addetto al semplice trasporto dei prodotti postali sarebbero semmai riconducibili al livello E, laddove sono ricompresi i lavoratori “che operano nel business di base o in attività di supporto a contatto o meno con la clientela con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessivi sulla base di processi definiti e/o istruzioni dettagliate … Non avendo il Lavoratore mai contestato il trattamento economico percepito negli anni dai datori di lavoro, come rilevato dalla scrivente difesa in primo grado, non ha diritto oggi ad alcuna differenza retributiva e contributiva che, peraltro, non quantifica”.
L'appello va rigettato. Sul primo motivo di gravame, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 32 l. n. 183/2010 (rectius art. 39 del D.ls. 81/2015), non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro [estranea al caso di specie non sussistendo alcuna ipotesi di somministrazione ma, al contrario, di appalto n.d.r.] e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Inoltre, è noto, ai fini della dedotta prescrizione, che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e successive conformi (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, giacché nessuna norma vieta alla parte lavoratrice di chiedere e dimostrare che il proprio datore di lavoro effettivo sia diverso da quello che appare formalmente, anche se ciò coinvolge una pubblica amministrazione. In ogni caso, si ribadisce la corretta considerazione del Tribunale secondo cui” Il ricorso risulta sufficientemente determinato ex art. 414 cpc”. Sul 3°, 4° e 5° motivo di gravame si deve tener conto di quanto statuito da questa Corte ex art. 118 disp. att. c,p,c, con sentenza n. 3459/2025, che così condivisibilmente recita:
“10.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'appellato deduce la manifesta infondatezza per essere la sentenza impugnata conforme all'orientamento prevalente della Corte di cassazione e di questo Collegio di merito. In particolare, secondo l'appellato, la sentenza avrebbe fatto corretta applicazione degli indici sintomatici individuati dalla Corte di cassazione per la qualificazione degli appalti non genuini, valorizzando circostanze di fatto quali il ricorso ai MPT di e gli altri documenti di organizzazione esclusiva Parte_1 della prestazione lavorativa del ricorrente. Attraverso detto Modelli, la committente, in via diretta col lavoratore e senza altra intermediazione, per ogni prestazione quotidiana imponeva i tragitti, il contenuto dei trasporti e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, il numero e la successione delle soste intermedie e gli orari di arrivo e di partenza in ciascuna destinazione, controllava l'osservanza scrupolosa da parte del lavoratore ed in modo diretto delle direttive sulla prestazione, esigendo la giustificazione dei ritardi e riservandosi la valutazione dei motivi dell'inadempimento, verificava integralmente l'adempimento da parte del lavoratore mediante il controllo dei propri responsabili e la controfirma a tutte le attività espletate dal ricorrente, le pause effettuate dal lavoratore, parimenti da rendicontare solo a , oltre a registrare ogni giorno la presenza in servizio Pt_1 mediante la compilazione e successiva verifica dei modelli stessi, firmati dal lavoratore e poi oggetto di scarico ed inventario da parte di . 10.2. Anche del secondo motivo di Pt_1 ricorso l'appellato deduce l'inammissibilità ed infondatezza, poiché non conforme alle difese e risultanze di causa ed alla lettura pacificamente fornitane dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Non sarebbe, cioè, vero che il ricorrente abbia mai sostenuto che la proprietà dei carrelli e di quanto necessario per il carico e scarico dei prodotti fosse delle appaltatrici, essendo, invece, pacificamente di esclusiva proprietà di , come del resto Pt_1 confermato dai testimoni. 10.3. L'appellato chiede la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto anche del terzo motivo, poiché correttamente avrebbe il Giudice di primo grado inferito l'assenza di rischio di impresa dai fatti emersi, che avrebbero dimostrato l'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e la riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la previsione di clausole penali per gli inadempimenti della appaltatrice. 10.4. Andrebbe disatteso anche il quarto motivo di ricorso, stante la correttezza dell'inquadramento di destinazione corrispondente alle mansioni effettive operato dal Tribunale, anche con riferimento alle differenze retributive. 11. L'appello è infondato. 12. Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante deduce la genuinità dell'appalto, in quanto ricorrerebbero entrambi i requisiti previsti dalla legge, della autonomia organizzativa e del rischio di impresa. 12.1. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Costante giurisprudenza di legittimità configura come illecita l'interposizione di manodopera vietata, “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27105/2018; Cass. sez. Lav. sent. n. 6343/2013). In ordine poi agli appalti endoaziendali, nei quali sono affidati ad esterni attività inerenti il ciclo produttivo, la Suprema Corte ha ribadito che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro […] opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27231/2018). In ordine poi all'accertamento rimesso al giudice, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass. sez. Lav., sent. n. 7034/2011). 12.2. In definitiva, questo Collegio è chiamato ad accertare se all'appaltatore sia stato affidato un servizio in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti enti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Occorre dunque effettuare un accertamento complesso sulla fattispecie concreta attraverso una verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. (cfr. Cass., sez. Lav., 25 giugno 2020 n. 12551). Tale indagine non può esaurirsi nell'esame documentale dell'Accordo AD stipulato tra e le società appaltatrici (nel 2017, Tra S.r.l. Parte_1
e nel 2021, S.EN.TRA. Sr.l.) di cui lo è stato formalmente dipendente come autista, né Per_1 dei Modelli di Pianificazione dei Trasporti (MPT) che definiscono i termini della prestazione appaltata alle stesse, dovendosi invece effettuare una indagine in concreto sulle modalità con cui la prestazione è stata resa. 12.3. Applicando tali principi al caso di specie, va disatteso il primo motivo di ricorso. L'autonomia organizzativa difetta quando residuano in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Dalle risultanze probatorie è emerso che: - L'organizzazione del lavoro era sostanzialmente in capo al committente: “il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod. 36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti” (Teste ; - A carico della società appaltatrice residuava soltanto Tes_5 la definizione dei turni di lavoro dei propri dipendenti: “Tutta l'organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società. È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata” (Teste - Se è vero che “l'affidamento del servizio Tes_5 alla persona fisica era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi”, ed infatti i responsabili di non avevano “alcun rapporto con le persone fisiche che eseguivano Pt_1 il servizio ma solo con il referente” della appaltatrice, tuttavia il contenuto della prestazione, sotto tutti i profili, era definito da : “I servizi erano prestabili in fase di gara”, con Pt_1
l'indicazione “dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare” e la committente aveva persino “la possibilità di modificare i servizi” (Teste
); - L'attività era sottoposta ad un controllo continuo e penetrante da Persona_2 parte della committente (Teste ); - L'integrazione era tale che lo Persona_2 Per_1
“indossava una divisa di . Aveva un tesserino per accedere ai locali e per Parte_1 svolgere i servizi” (Teste ); - Presso i centri di smistamento (da intendersi Testimone_6 quale luogo di lavoro in quanto base da cui partivano le tratte del servizio postale) erano assenti i referenti dell'appaltatrice: “Non ho mai visto nessuno della società privata sul posto di lavoro” (Teste ). Se ne deduce che , sebbene avesse Testimone_6 Pt_1 formalmente rapporti soltanto con il referente della ditta e non con il singolo autista, esercitava un'ingerenza tale da esaurire qualsiasi autonomia organizzativa della Cooperativa appaltante, in quanto le prestazioni erano definite “a monte” da Pt_1 mediante istruzioni dettagliate ed il loro espletamento era poi oggetto di controllo “a valle” dalla medesima. L'appalto si risolveva, così, in un mero conferimento di manodopera per svolgere una parte delle attività inerenti al servizio postale già predefinite dalla committente, senza alcuna autonomia effettiva in capo all'appaltante, cui residuavano margini di decisione solo in ordine all'organizzazione interna dei turni di lavoro. Come rilevato da questa Corte in precedenti conformi, “la direzione quotidiana del personale impiegato dall'appaltatore da parte della committente, la vincolatività delle direttive contenute nei MPT, il controllo e la pianificazione dei percorsi, la mancanza presso i centri di smistamento di un referente organizzativo da parte del committente, sono tutti elementi che unitariamente considerati sono più che sufficienti a sostenere il carattere simulato e fittizio del contratto di appalto con il formale datore di lavoro”. (Cfr. Corte d'appello di Roma, sez. V Lav., sent. n. 3034/2025 del 7/10/2025; v. anche Corte d'appello di Roma, sez. III Lav., n. 2243/2024 pubbl. il 22.7.2024). 12.4. Con il secondo motivo di ricorso l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione la circostanza che i fattori produttivi indispensabili (quale il sistema informatico gestionale) fossero di proprietà di . La censura è infondata. Il fatto che il sistema informatico Pt_1 gestionale fosse di proprietà di , assunto nella sentenza gravata quale indice Pt_1 probatorio che l'organizzazione fosse sostanzialmente in capo alla committente, non è invero l'unico indice, ma deve cumularsi a tutti gli altri elementi, di cui si è detto sopra, dalla cui prova il Tribunale ha inferito la assenza di autonomia organizzativa in capo alla società appaltatrice. Ove pure la circostanza fosse smentita, ciò non sarebbe sufficiente a controvertere la decisione impugnata. Il che determina l'irrilevanza dell'assunto della appellante. 12.5. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso, attinente al presupposto del rischio di impresa. Infatti, che lo utilizzasse i furgoni della società appaltatrice non è Per_1 sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rischio di impresa, dal momento che tale rischio risulta escluso dal fatto che gli itinerari venissero pianificati dettagliatamente da Pt_1 attraverso i citati moduli. Il rischio d'impresa non consiste nell'assenza di assoluta certezza in ordine al compenso pattuito, poiché questo rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione, compresa quella del lavoratore subordinato, il quale resta esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta, piuttosto, il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto. Di conseguenza, se, come nel caso di specie, il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) il rischio di impresa difetta (Cfr. Corte di appello di Roma, sez. V Lav., n. 3034, cit.). 13. Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento di nel livello D del CCNL per il personale Persona_3 non dirigente di . Invero, il Tribunale ha, sinteticamente ma correttamente, Parte_1 effettuato il giudizio “trifasico” che la giurisprudenza di legittimità richiede al giudice di merito, consistente “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell' individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati delle due indagini” (Cfr. Cass. Sent. n. 6 luglio 2023, n. 19155). Il Giudice, dopo aver diffusamente in sentenza descritto l'attività di autista dello
, ha confrontato il livello D del CCNL per il personale non dirigente di Per_1 Parte_1 con il livello 4S del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto, sussumendo, infine, l'attività dell'odierno appellato nella figura professionale dell'Addetto Operativo Trasporti Senior (CMO, CPO di base), individuata, in particolare, dall'allegato 4 quale figura esemplificativa del livello D. A fronte di ciò l'appellante avrebbe dovuto spiegare sotto quali profili le mansioni di autista non dovrebbero rientrare in quelle dell'addetto al servizio di trasporto di prodotti postali, che peraltro la stessa contrattazione collettiva individua quale figura esemplificativa del livello D di inquadramento, cosicchè il motivo di gravame risulta assolutamente decentrato rispetto alla motivazione del primo giudice. 14. Per quanto sinora detto, vanno confermate le conclusioni del Giudice di primo grado, che ha correttamente escluso la genuinità dell'appalto, in ragione della carenza della autonomia organizzativa e del rischio di impresa in capo alla appaltatrice. L'appello va pertanto respinto”. Sul 6° motivo d'appello così correttamente ha statuito il Tribunale: “deve dichiararsi costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dal 13.9.2012 ed ancora in essere con inquadramento del ricorrente al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di , con orario di 22,30 ore Parte_1 settimanali dal 13.9.2012 al 31.7.2018 e di 27,30 ore settimanali dal 1.8.2018. Al riguardo si osserva che il livello D del CCNL. per il personale non dirigente di è il livello Parte_1 corrispondente alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente, tenuto conto anche della equivalenza del contenuto della declaratoria di inquadramento nel livello 4 S/ 3 del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto (secondo la declaratoria contrattuale rientrano nel livello 3° gli “ autisti, in possesso di patente C, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello super, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore” e nel livello 4° S gli“ - autisti, in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore”). Infatti appartengono al livello D del CCNL per i dipendenti del gruppo i lavoratori “che svolgono attività esecutive Parte_1
e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione”. Nei ruoli di addetto senior rientrano
“Lavoratori che, nei diversi centri di produzione, uffici di recapito e postali e nelle strutture di staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo”. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior;
Addetto CUAS – senior;
Addetto Lavorazioni Interne – senior;
Portalettere – senior;
Addetto Staff – senior. L'allegato 1 individua nel livello D la figura professionale dell'Addetto Operativo Trasporti senior (CMP, CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, che ha pertanto diritto al corrispondente trattamento economico e normativo. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere al Parte_1 ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo n.1) del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suindicato arco temporale”. Ebbene, alla luce di quanto già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 3459/2025 e a fronte delle dettagliate definizioni del Tribunale parte appellante si è limitata a riproporre le questioni già sollevate in primo grado e su cui si è diffusamente pronunciato il medesimo Tribunale con la gravata sentenza, senza specificare le ragioni del proprio dissenso. Fondato, poi, è l'appello incidentale nulla avendo statuito il Tribunale sugli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti ex lege sulle dette differenze retributive dalle singole date di maturazione al saldo. Non si dà luogo a prova per testi perché quelli indicati da parte appellante risultano essere stati escussi con dichiarazioni già condivisibilmente valutate nella pronuncia di questa Corte soprarichiamata ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. Per le su esposte ragioni, l'appello principale va rigettato e quello incidentale accolto, con parziale modifica della sentenza gravata sul punto. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto anche circa le spese del grado, condanna la società appellante a corrispondere all'appellato le differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale dell'appellato al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di , e quello effettivamente percepito nel Parte_1 suindicato arco temporale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Donatella CASABLANCA Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3649/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7734/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Mazzamauro e Marco Parte_1 Monaco Sorge ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppa Cannizzaro e Cristina Controparte_1 Montagnese ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato telematicamente il 22.11.2023 ed iscritto a ruolo il 23.11.2023 [innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ndr] il ricorrente in epigrafe nominato ndr] esponeva: di prestare da Controparte_1 quasi 15 anni attività lavorativa per con mansioni di “autista Parte_1 conducente di furgone”, prima autista fattorino, presso il Centro Smistamento di Catania, alle dipendenze di varie ditte nazionali avvicendatesi negli appalti di distribuzione postale e segnatamente: dal mese di settembre 2009 al 31.7.2012 con formale prestazione di lavoro autonomo, anche se in realtà prestava attività di lavoro subordinato, con la medesima [... tempistica e le modalità lavorative dei successivi contratti subordinati - per la s.r.l. unip. ; continuativamente e sino al 31.07.2018 per General Trasporti CP_2 Parte_2 di L'UI LÒ s.a.s. (seppur contrattualizzato solo a far data dal 13.09.2012) e dall'01.08.2018 sino ancora ad oggi per D.N.T. s.r.l., il cui legale rappresentante è CP_3
, figlio del primo;
che in realtà, in costanza dell'immutato rapporto di lavoro il
[...] ricorrente ha proseguito la propria attività sempre presso la stessa sede, con l'eterodirezione datoriale esclusiva di , come gli autisti dipendenti diretti della Società, ma, rispetto a Pt_1 costoro, a condizioni contrattuali deteriori;
che il lavoratore ha già contestato tutte le assunzioni, le proroghe ed i contratti tra e le appaltatrici con racc. A/R del 14.06.2023, Pt_1 rimasta priva di riscontro;
che a norma dell'art.29 D.Lgs. n.276/03, “… il contratto di appalto… si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. … 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale … notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo …”; che è onere di produrre i contratti di affidamento del servizio alle Pt_1
Società appaltatrici;
che la specifica tipologia di rapporto di lavoro per cui è causa è già stata oggetto di reiterata verifica giudiziale da parte dei Tribunali e della Corte di legittimità, che ne hanno rilevato la non conformità a diritto, con la motivazione riportata in ricorso;
che il ricorrente espleta da anni la propria attività lavorativa di autista ormai per
[...]
e sul medesimo posto di lavoro, essendo pienamente inserito Parte_1 nell'organizzazione della Società, che quotidianamente ne dirige, organizza e controlla la prestazione lavorativa in via esclusiva, senza che le varie società o cooperative che si sono formalmente succedute negli appalti abbiano mai svolto un ruolo diverso dalle mere fornitrici di manodopera;
che il ricorrente ad inizio di ogni giornata lavorativa deve recarsi presso il Centro Smistamento di , ove ritira le chiavi ed il mezzo di lavoro, ivi Pt_1 permanentemente ubicato e riceve istruzioni sul lavoro giornaliero dai capisquadra o capiturno di , verbalmente e mediante la documentazione di distribuzione e trasporto Pt_1 di (M.P.T. quotidiani, modelli di raccolta, verifica di tempi, orari, carico Parte_1 di lavoro, tragitti); che alcun responsabile o referente delle ditte appaltatrici è mai stato presente presso il C.S. di;
che con tutte le appaltatrici, tranne le ultime - General Pt_1
Trasporti s.a.s. di L'UI LÒ e D.N.T. del figlio - il ricorrente non ha mai CP_3 avuto contatto, se non per i soli adempimenti burocratici iniziali dell'assunzione; che
Pt_1 ha sempre utilizzato il ricorrente per la distribuzione di tutti i prodotti postali impartendo direttive e formazione mediante i propri capisquadra o capiturno ovvero tramite i dipendenti di presenti presso i luoghi ove si svolge il lavoro;
che per l'effettuazione del
Pt_1 giro di lavoro egli riceve dai responsabili di ovvero dagli operativi postali presenti sui
Pt_1 luoghi di lavoro direttive e indicazioni sull'attività da svolgere, sulle modalità di carico del prodotto e sulle priorità del prodotto da trasportare;
che, completato il carico, deve poi recarsi presso il reparto interno di Posta Registrata per il ritiro dei dispacci speciali (mod. n.33 AUT) e indi al reparto transiti, ove sempre i responsabili di o gli operatori ivi presenti gli
Pt_1 consegnano i modelli contenenti le direttive sul giro da fare, orari e luoghi di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia dei veicoli e che hanno natura vincolante, dovendo giustificare il lavoratore eventuali motivi di ritardo sugli ordini di lavoro sempre e solo a , come previsto sui modelli stessi, ovvero ai capisquadra e capoturno;
che il
Pt_1 ricorrente nei singoli Uffici deve poi ritirare il prodotto postale conteggiato mediante il modello 33 OUT di , ritirare il carrello di contenente il prodotto dal Back office,
Pt_1 Pt_1 per poi compilare e firmare il documento che viene controllato e controfirmato dall'operatore postale dell'Ufficio e poi ulteriormente allo scarico da presso il Centro
Pt_1 di arrivo finale e consegna;
che il modello contiene la data e l'orario, la quantità e la diversità del prodotto, i dati e la firma di trasportatore e dell'operatore postale, ai fini della verifica del lavoro da parte di;
che tutta la strumentazione di lavoro è di
Pt_1 Parte_1
tranne il solo veicolo;
che alcun rilevamento delle presenze quotidiane è mai stato
[...] fatto dalle ditte appaltatrici, venendo le stesse riscontrate ogni giorno solo da Pt_1 mediante il foglio di marcia;
che è solo ad impartire tutte le direttive sul lavoro, sulle Pt_1 tratte da seguire, sulle variazioni e le indicazioni operative secondo le procedure di;
Pt_1 che solo verifica la resa della prestazione lavorativa mediante il sistema di tracciatura Pt_1 documentale quotidiano della lavorazione del prodotto, chiudendo il turno di lavoro del ricorrente, mediante i lavoratori di all'uopo addetti, che verificano e scaricano nei Pt_1 terminali societari il lavoro fatto dagli autisti (sia di che esternalizzati) e gli orari-tratte Pt_1 seguiti, nonché mediante un'app di vuotatura delle cassette presente sul cellulare in dotazione al lavoratore. Esposte alcune considerazioni in diritto e richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia il ricorrente concludeva chiedendo di volere:" 1. dichiarare l'illegittimità, irregolarità, non genuinità, nullità e/o annullabilità dell'affidamento del servizio di distribuzione postale, in riferimento al contratto sia societario che di lavoro impugnati, per tutti i motivi calendati in parte narrativa;
2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 32,25 ore settimanali ancora in essere tra il ricorrente e a far data dall'inizio del rapporto di lavoro Parte_1 nell'appalto non genuino o da quell'altra data ritenuta di giustizia, inclusa quella di inizio del lavoro non regolarizzato (01.08.2012);
3. condannare la Società alla riammissione in servizio del ricorrente con le mansioni già svolte di addetto senior al trasporto degli effetti postali, o altra equivalente, livello D senior C.C.N.L. , con trattamento normativo, Pt_1 retributivo, contributivo, di inquadramento e ad ogni effetto di legge identico ai dipendenti diretti della Resistente;
4. condannare a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive maturate a decorrere dalla prima assunzione (settembre 2009) o da quell'altra data di giustizia, sino alla riammissione, pari alla differenza tra il trattamento dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente e quello effettivamente percepito;
5. in subordine e in alternativa al punto 4, condannare la Società al pagamento di un'indennità onnicomprensiva in favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., o in quell'altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, salve le retribuzioni per il periodo successivo;
6. vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. si costituiva in giudizio Parte_1 depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere:” 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per l'intervenuta decadenza ex art. 6 legge n. 604/66 ed art. 32 legge n. 183/10; 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità (o in ogni caso l'infondatezza per palese insufficienza dello stesso) del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per i motivi ampiamente esposti nella presente memoria;
3) In via principale, nel merito, rigettare la domanda giudiziale proposta dal Ricorrente nei confronti di volta ad Parte_1 accertare l'illiceità degli appalti stipulati tra e le ditte appaltatrici Parte_1 convenute, nonché la costituzione di un rapporto di lavoro con la Società poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per le motivazioni esposte in memoria;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali proposte nei confronti di rigettare la domanda di inquadramento al livello D del Parte_1
CCNL di e limitare la condanna all'inquadramento nel livello E del CCNL di Parte_1
, nonché a quanto strettamente provato dal Ricorrente, ovvero limitare ogni Parte_1 onere in applicazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, al minimo dell'indennità onnicomprensiva, con espressa riserva di chiedere – anche in separato giudizio - la condanna dell' impresa accollataria General Trasporti s.a.s. a rifondere alla resistente quanto eventualmente e denegatamente fosse tenuta a corrispondere al ricorrente. In ogni caso, dichiarare la prescrizione quinquennale di tutti i crediti asseritamente vantati dal Ricorrente con riferimento quanto meno al periodo precedente all'istaurazione del rapporto di lavoro del Ricorrente con la ditta D.N.T. s.r.l. avvenuta in data 1.08.2018. Col favore dei compensi e delle spese del presente giudizio”. In particolare la parte convenuta deduceva: che nell'ambito della propria attività ha appaltato a società terze alcuni Pt_1 servizi accessori al proprio core business, tra cui il trasporto di prodotti postali;
che nell'ambito della provincia di Catania dal 2012 al 31.07.2018, all'esito di apposita Pt_1 procedura ha affidato il servizio di trasporto prodotti postali al Consorzio Multiservizi Integrato (CMI); che nell'ambito dell'Accordo AD così stipulato il servizio è stato subappaltato alla General Trasporti s.a.s. (doc.
3 - AQ CMI e relative estensioni); che nell'ambito delle province di Catania, Enna e Ragusa all'esito di apposita gara di appalto avviata in data 1°marzo 2017 ha affidato il servizio di trasporto di prodotti postali e Pt_1 attività collegate alla General Trasporti L'UI LÒ s.a.s. con validità dal 1° agosto 2018 fino al 30 giugno 2021, per effetto di successive proroghe;
che alla scadenza del predetto accordo, e all'esito di apposita gara di appalto, e il Parte_1
Raggruppamento Temporaneo di Imprese – costituito dalla capogruppo General Trasporti s.a.s. e la ditta individuale hanno sottoscritto l'Accordo AD Lotto Parte_3
1 – CT/EN/RG/SR, con validità fino al 30 giugno 2024; che nell'ambito di tale accordo quadro è stato stipulato un contratto di subappalto con D.N.T. S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo AD;
che nell'ambito di ciascun accordo quadro le ditte accollatarie hanno gestito servizi diversi con i propri autisti;
che anche con la ditta ha stipulato in passato e con riferimento al periodo in contestazione Parte_4 regolari e genuini contratti di appalto;
che i rapporti tra la Società e le ditte appaltatrici sono regolati dagli DI AD e dai relativi allegati;
che negli accordi è indicato l'oggetto dell'appalto, consistente nella <> (art.1 AQ); che i servizi oggetto di appalto sono dettagliatamente indicati nei Capitolati tecnici parte integrante degli DI AD;
che le condizioni di esecuzione del contratto di appalto sono disciplinate tanto negli DI AD quanto nei Capitolati tecnici;
che l'appaltatore è tenuto a fornire i mezzi principali per l'esecuzione del servizio, ossia i furgoni per il trasporto ed altra attrezzatura come carrelli di diversa tipologia, transpallet, ecc. ; che, quanto al personale impiegato negli appalti, negli DI AD è stabilito che le ditte appaltatrici debbano utilizzare
<< personale dotato di necessaria competenza tecnica, opportunamente formato ed addestrato ai vari livelli di collaborazione, in relazione alla mansione svolta ed all'utilizzo delle attrezzature necessarie>> (art.
7.3AQ); che nell'ambito dei suddetti appalti non Pt_1 ha mai interferito nell'organizzazione del lavoro delle società appaltatrici, competendo esclusivamente a queste ultime il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei rispettivi dipendenti;
che le imprese appaltatrici inviano a l'elenco dei mezzi e dei Parte_1 propri dipendenti con la documentazione prevista negli accordi quadro e nei capitolati (carta d'identità, patente, copia del tesserino di riconoscimento); che oltre a tali adempimenti, compete esclusivamente a queste ultime organizzare il servizio assegnando le varie linee, gli orari e i turni ai propri operatori, oltre ai compiti di gestione amministrativa dei relativi rapporti di lavoro rispetto ai quali è estranea;
che le attività Parte_1 oggetto degli accordi quadro sono state organizzate autonomamente dalle imprese accollatarie sulla base di quanto indicato nell'art. 1 dei contratti di appalto e descritto nei modelli MPT – anche detti mod. 36 dal 2010; che i modelli MPT non costituiscono quindi un vincolo organizzativo per il datore di lavoro/appaltatore che resta libero di gestire il servizio distribuendo le varie linee e definendo gli orari dei propri dipendenti;
che al momento del ritiro degli effetti postali l'operatore dell'ente appaltatore sottoscrive il mod. 33 consistente in un documento riepilogativo di tutti i dispacci e che ha valenza di bolla di consegna per il trasporto merci;
che con riferimento alla vuotatura delle cassette, laddove previsto, l'operatore della ditta accollataria provvede alla vuotatura delle cassette di impostazione, dislocate in punti indicati dagli itinerari degli MPT;
che per tale servizio mette a Pt_1 disposizione dell'impresa appaltatrice una app che l'operatore può scaricare sul cellulare in dotazione dall'impresa appaltatrice come previsto nel Capitolato;
che tale strumento costituisce un sistema di controllo della qualità necessario ai fini della corretta applicazione di eventuali penali a carico della ditta appaltatrice per la non corretta esecuzione del contratto;
che il ricorrente non deve giustificare alcun ritardo a . In punto di diritto Pt_1
deduceva: la nullità del ricorso per genericità delle allegazioni;
che in Parte_1 ogni caso il ricorso è insufficiente per l'assenza degli elementi minimi necessari posti a fondamento della domanda;
la decadenza in cui è incorso il ricorrente ex art. 6 L. 604/66 ed art. 32, comma 4 lett. d), L. 183/10; che, con riferimento ai rapporti di lavoro dedotti in ricorso e cessati, la legge n. 183/2010 (art. 32) ha introdotto l'obbligo della tempestiva contestazione, stragiudiziale e giudiziale, delle situazioni che si protraggono nel tempo (che il titolare dell'azione ritenga eventualmente illegittime) prescrivendo l'onere di impugnazione stragiudiziale entro il termine di 60 giorni e di impugnazione giudiziale entro i successivi 270 giorni, quest'ultimo termine ridotto a 180 dalla L. 92/2012; che il ricorrente ha prodotto solo una lettera raccomandata priva di valenza agli effetti preclusivi della decadenza, in quanto nella stessa non è neppure indicata la data di inizio del presunto rapporto di lavoro svolto nel contesto della dedotta interposizione illecita negli appalti di;
che non vi è inoltre alcuna evidenza della continuità dell'applicazione del lavoratore Pt_1 agli appalti di per il periodo dedotto, con la conseguenza che lo stesso dovrà Pt_1 considerarsi decaduto da ogni pretesa relativa ai rapporti di lavoro antecedenti rispetto a quello in essere, essendo decorso il termine decennale prima del deposito del ricorso;
che nel merito non si è verificata un'illecita interposizione di manodopera, essendo intercorsi, tra e le ditte accollatarie, genuini e legittimi contratti di appalto;
che norma Parte_1 dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, elemento sufficiente affinché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è, insieme all'assunzione del rischio d'impresa, l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore che, relativamente agli appalti, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori;
che nell'ambito degli appalti in questione è evidente sia l'autonomia di mezzi e di organizzazione, sia l'assunzione del relativo rischio d'impresa da parte delle ditte appaltatrici;
che non rileva ai fini di quanto dedotto in ricorso che gli itinerari da seguire nell'esecuzione dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto siano prestabiliti nei modelli Mod.36/MPT, in quanto si tratta di modelli concordati con la ditta appaltatrice, sulla scorta delle esigenze della tipologia di servizio richiesto dalla committente ed è quindi naturale che la ditta organizzi il servizio in base a tali modelli che l'operatore dovrà osservare, secondo le direttive di volta in volta date dalla ditta accollataria datrice di lavoro;
che esclusivamente per ragioni di sicurezza l'ingresso del personale non dipendente e/o visitatori nei siti di deve essere autorizzato e registrato;
che in un caso simile il Tribunale Pt_1 di Marsala, con la sentenza citata nella memoria difensiva, ha rigettato un analogo ricorso con la motivazione riportata in memoria;
che non si è mai ingerita nella gestione del Pt_1 personale delle ditte accollatarie, né ha mai impartito ordini e/o direttive nei confronti del ricorrente;
che i modelli MPT (modelli di pianificazione dei trasporti) non stabiliscono la turnazione e gli orari di lavoro dei singoli operatori delle ditte accollatarie che restano decisi esclusivamente dalle appaltatrici;
che in ogni caso è infondata la domanda di inquadramento nel livello D del CCNL di atteso che non sono stati allegati né provati Pt_1 gli elementi posti a base della domanda di inquadramento nel livello richiesto;
che semmai le mansioni di autista addetto al semplice trasporto dei prodotti postali sarebbero semmai riconducibili al livello E;
di eccepire la prescrizione quinquennale con riferimento a qualsiasi pretesa afferente differenze retributive e contributive almeno precedenti all'istaurazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta D.N.T. s.r.l. avvenuta in data 1.08.2018, essendo i precedenti rapporti cessati ed essendo decorso il termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi;
che nessuna somma può inoltre essere riconosciuta al ricorrente a carico di per il periodo in cui lo stesso ha svolto prestazioni di lavoro autonomo a Pt_1 favore della e cioè dal mese di settembre 2009 al 31 luglio 2012”. CP_2
Il Tribunale di Roma decideva la causa con sentenza con cui così provvedeva: “1) dichiara la sussistenza tra e a decorrere dal Controparte_1 Parte_1
13.09.2012 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di
, con orario di 22,30 ore settimanali dal 13.9.2012 al 31.7.2018 e di 27,30 ore Parte_1 settimanali dal 1.8.2018; 2) condanna a corrispondere al ricorrente le Parte_1 differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo n.1) del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suindicato arco temporale;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa tra le parti per 1/3 i compensi di lite e pone i 2/3 a carico della società convenuta, che liquida, già operata la compensazione, in complessivi € 3.098,00 di cui € 2.694,00 per compensi ed € 404,00 per spese, oltre iva e cpa”.
Avverso tale sentenza del Tribunale di Roma ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 31.12.2024.
si è costituito opponendosi e spiegando, a sua volta, appello Controparte_1 incidentale sostenendo l'erroneità della decisione in oggetto per “Mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle differenze retributive discendenti dalla pronuncia. Infrapetizione e violazione dell'art.429, comma III, c.p.c.”.
Con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale per: Parte_1
“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 32 L. N. 183/2010, PER NON AVER IL GIUDICANTE DICHIARATO LA DECADENZA DEL RICORRENTE … Non avendo il ricorrente all'epoca impugnato in alcun modo la legittimità del rapporto di lavoro e della sua cessazione il giudice de quo avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dall'azione volta alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Si ribadisce nel presente atto l'eccezione di prescrizione sia decennale che quinquennale in cui è incorso il Lavoratore con riferimento a tutte le pretese almeno anteriori al 1.08.2018”;
“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 414 C.P.C. PER NON AVER IL GIUDICE DICHIARATO LA NULLITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO PER ASSOLUTO DIFETTO DI ALLEGAZIONE E PROVA. OMESSA PRONUNCIA SUL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO CHE INCOMBEVA SUL RICORRENTE EX ART. 2697 C.C. … Il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, nella fattispecie, non è stato dedotto né provato con riferimento a circostanze storiche precise e rilevanti … Va ribadito in questa fase che Pt_1 non si è mai ingerita nella gestione del personale delle ditte accollatarie, né ha mai impartito ordini e/o direttive nei confronti dell'Appellato, dei quali d'altronde lo stesso non fornisce alcuna prova anche solo indiziaria (come e-mail o lettere). Di tale evidente carenza la sentenza impugnata non tiene conto, affermando in via apodittica e senza fare riferimento a documenti o prove specifiche prodotte, che la committente controllava “in modo diretto l'osservanza da parte del lavoratore delle direttive sulla prestazione, esigendo la giustificazione dei ritardi e riservandosi la valutazione dei motivi dell'inadempimento.” Ciò, tuttavia, non è supportato da alcun elemento concreto. La documentazione prodotta dimostra semmai l'estraneità di nella gestione del personale delle ditte accollatarie. Pt_1
Come ribadito nelle note conclusive depositate nella prima fase di giudizio …”;
“III. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI EX ART. 118 DISP. ATT.
… Il giudice di prime cure, riporta le testimonianze rese nel precedente richiamato dai testi
, e , i quali hanno confermato: che i servizi di trasporto Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 erano affidati dalla ditta appaltatrice al proprio personale, con il quale i dipendenti di Pt_1 non avevano alcun rapporto diretto;
che la gestione del personale era svolta esclusivamente dalla ditta appaltatrice;
che effettuava solo il controllo degli Pt_1 standard di servizio previsti nel contratto di appalto;
che i responsabili della gestione dell'appalto si interfacciavano con il referente indicato dalle ditte appaltatrici;
che i modelli MPT erano forniti da alle ditte accollatarie e queste ultime li consegnavano Pt_1 ai propri dipendenti (Tribunale di Roma, sez. lav., Sentenza n. 868 del 25.1.2024). Nella sentenza impugnata, tuttavia, il giudicante non spiega il motivo in base al quale tali risultanze non possano essere considerate indicative, nel caso che ci occupa, di un'assenza di eterodirezione da parte della committente, decidendo invece di riproporre la decisione emessa nel precedente richiamato. Le suddette circostanze, in vero, meritavano un approfondimento attraverso lo svolgimento dell'istruttoria orale nel primo grado del giudizio. Non essendosi svolta la prova testimoniale si ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio di motivazione. Pertanto, se ne chiede la riforma, insistendo fin d'ora per l'ammissione della prova articolata nella memoria difensiva del primo grado”;
“IV. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI E MANCATA AMMISSIONI DEI MEZZI ISTRUTTORI. OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DECISIVE AI FINI DELLA DECISIONE
… Se il giudice avesse correttamente esaminato e valutato la documentazione fornita da
(in particolare le comunicazioni prodotte sub doc. 13 del fascicolo di primo grado) Pt_1 avrebbe appurato che gli scambi riguardanti l'effettuazione dei servizi oggetto degli appalti avvenivano esclusivamente tra l'appaltatore e la committente , come Pt_1 previsto negli DI AD … Nella memoria, nonché nelle note conclusive del primo grado di giudizio, è stato specificamente evidenziato che: - Tra la Società e le ditte accollatarie sono stati stipulati genuini e legittimi contratti di appalto, all'esito di regolari procedure svoltesi con la piena osservanza di tutte le prescrizioni in materia di trasparenza e regolarità degli appalti pubblici (cfr. pagg. 1 e 2 degli AQ in atti). - Era esclusivamente la ditta appaltatrice ad organizzare il trasporto, assegnando le linee ed i turni al Lavoratore, il quale riceveva direttive e ordini esclusivamente dal proprio datore di lavoro. - Il Lavoratore non era tenuto a giustificare alcun ritardo a , né era soggetto ad alcun controllo sulla Pt_1 prestazione lavorativa o sulle presenze (e non è stata fornita prova del contrario da parte ricorrente in primo grado). - I modelli MPT non stabilivano turni ed orari di lavoro, ma costituivano documenti di trasporto;
venivano concordati con la ditta appaltatrice sulla scorta delle esigenze connesse alla tipologia di servizio richiesto dalla committente ed allegati agli accordi quadro come parte integrane nonché ai buoni di consegna previsti dagli accordi quadro (cfr. doc. 15 MPT), e inviati alle ditte appaltatrici anche nell'eventualità di modifiche del servizio (cfr. doc. 13 Comunicazioni e doc. 15 email modifiche MPT dal 18 luglio). - Lo stesso ricorrente definisce i documenti depositati sub doc. 6 del ricorso come “modelli e documenti di trasporto”. - I modelli MPT non costituiscono un vincolo organizzativo per il datore di lavoro/appaltatore che resta libero di gestire il servizio distribuendo le varie linee e definendo gli orari dei propri dipendenti … Sulla natura dei modelli MPT si è recentemente pronunciata la Corte d'Appello di Palermo in un caso identico a quello di cui si dibatte nel presente giudizio in senso favorevole a . Parte_1
Ponendosi nel solco degli orientamenti già espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 3812/2021 e n. 24386/2020, la Corte territoriale ha escluso che i c.d. modelli MPT possano essere considerati validi indici di eterodirezione e ingerenza da parte di negli appalti Pt_1 afferenti i servizi di trasporto:”;
“V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 3-BIS, D.LGS. 276/2003. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere integrata la fattispecie dell'appalto illecito … Negli DI AD e nei Capitolati è determinato l'oggetto del servizio di trasporto fornito dalle ditte appaltatrici. Come ampiamente esposto nella memoria difensiva di primo grado, è inoltre pacificamente prevista l'assunzione del rischio d'impresa da parte delle ditte appaltatrici, posto che: ➢ è stato pattuito un corrispettivo costituito da “un importo complessivo massimo” per tutti i servizi oggetto dell'appalto, senza possibilità di “avanzare alcuna richiesta di risarcimento qualora gli affidamenti subiscano variazioni” (art. 2 degli AQ) e con facoltà per la committente di effettuare una “decurtazione sull'importo mensile” in caso di prestazione parziale (art. 17 AQ); ➢ sono state accettate le previsioni di ingenti penali in caso di inadempimento e/o ritardo imputabile all'appaltatore (art. 16 AQ); ➢ a carico delle ditte appaltatrici è stata posta la responsabilità per danni (art. 22 AQ,), nonché l'obbligo specifico di osservare la normativa sull'appalto di manodopera (art. 14.2 AQ). Stante l'inesistenza di un corrispettivo garantito e l'impossibilità di una rinegoziabilità dello stesso al variare dei costi di produzione, l'eventuale applicazione di penali, la titolarità dei beni principali (furgoni) attraverso cui il servizio veniva reso, risulta evidente che le ditte accollatarie si siano assunte il rischio economico tipico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1655 c.c Del pari risulta dalla documentazione prodotta l'autonoma organizzazione di mezzi e la gestione del personale da parte delle ditte appaltatrici, È incontestato che i mezzi utilizzati per il trasporto, indispensabili ai fini del servizio oggetto degli appalti, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese appaltatrici che ne curavano la manutenzione e sostenevano i relativi costi e il cui elenco veniva regolarmente fornito dalle ditte a , insieme agli elenchi del Pt_1 personale come previsto negli stessi DI AD (cfr. doc. 25 della memoria del primo grado) … A norma dell'art. 29 del D.Lgs n. 276/03, elemento sufficiente affinché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è, insieme all'assunzione del rischio d'impresa, l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore che, relativamente agli appalti, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Dunque, solo se l'appaltante esercita un controllo diretto sui lavoratori dell'appaltatrice, impartendo personalmente le istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'appalto dovrà essere considerato illegittimo. Controllo che, nella fattispecie non sussiste e non è stato dimostrato. Il giudice di prime cure non ha tenuto conto della netta distinzione esistente tra controllo e mero coordinamento o raccordo tra committente e appaltatore, ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza”;
“VI. ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE. La sentenza oggetto di gravame è censurabile per non aver il giudice rilevato l'infondatezza della domanda di inquadramento al livello D del CCNL
… Le attività svolte dal ricorrente corrispondevano esclusivamente alle attività di Pt_1 trasporto oggetto degli appalti, ben diverse e distinte dalle attività amministrative e di distribuzione dei prodotti postali presso il pubblico di cui si occupano i dipendenti di . Pt_1
L'Appellato non ha mai svolto le mansioni dei dipendenti di , tantomeno quelle Pt_1 riconducibili al livello D del CCNL applicato dalla Società, nel quale è inquadrato il personale che, per l'oggetto della prestazione e per l'autonomia richiesta, si discosta dalle mansioni proprie dell'autista addetto al servizio di trasporto di prodotti postali … Le mansioni di autista addetto al semplice trasporto dei prodotti postali sarebbero semmai riconducibili al livello E, laddove sono ricompresi i lavoratori “che operano nel business di base o in attività di supporto a contatto o meno con la clientela con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessivi sulla base di processi definiti e/o istruzioni dettagliate … Non avendo il Lavoratore mai contestato il trattamento economico percepito negli anni dai datori di lavoro, come rilevato dalla scrivente difesa in primo grado, non ha diritto oggi ad alcuna differenza retributiva e contributiva che, peraltro, non quantifica”.
L'appello va rigettato. Sul primo motivo di gravame, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 32 l. n. 183/2010 (rectius art. 39 del D.ls. 81/2015), non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro [estranea al caso di specie non sussistendo alcuna ipotesi di somministrazione ma, al contrario, di appalto n.d.r.] e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Inoltre, è noto, ai fini della dedotta prescrizione, che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 e successive conformi (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, giacché nessuna norma vieta alla parte lavoratrice di chiedere e dimostrare che il proprio datore di lavoro effettivo sia diverso da quello che appare formalmente, anche se ciò coinvolge una pubblica amministrazione. In ogni caso, si ribadisce la corretta considerazione del Tribunale secondo cui” Il ricorso risulta sufficientemente determinato ex art. 414 cpc”. Sul 3°, 4° e 5° motivo di gravame si deve tener conto di quanto statuito da questa Corte ex art. 118 disp. att. c,p,c, con sentenza n. 3459/2025, che così condivisibilmente recita:
“10.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'appellato deduce la manifesta infondatezza per essere la sentenza impugnata conforme all'orientamento prevalente della Corte di cassazione e di questo Collegio di merito. In particolare, secondo l'appellato, la sentenza avrebbe fatto corretta applicazione degli indici sintomatici individuati dalla Corte di cassazione per la qualificazione degli appalti non genuini, valorizzando circostanze di fatto quali il ricorso ai MPT di e gli altri documenti di organizzazione esclusiva Parte_1 della prestazione lavorativa del ricorrente. Attraverso detto Modelli, la committente, in via diretta col lavoratore e senza altra intermediazione, per ogni prestazione quotidiana imponeva i tragitti, il contenuto dei trasporti e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, il numero e la successione delle soste intermedie e gli orari di arrivo e di partenza in ciascuna destinazione, controllava l'osservanza scrupolosa da parte del lavoratore ed in modo diretto delle direttive sulla prestazione, esigendo la giustificazione dei ritardi e riservandosi la valutazione dei motivi dell'inadempimento, verificava integralmente l'adempimento da parte del lavoratore mediante il controllo dei propri responsabili e la controfirma a tutte le attività espletate dal ricorrente, le pause effettuate dal lavoratore, parimenti da rendicontare solo a , oltre a registrare ogni giorno la presenza in servizio Pt_1 mediante la compilazione e successiva verifica dei modelli stessi, firmati dal lavoratore e poi oggetto di scarico ed inventario da parte di . 10.2. Anche del secondo motivo di Pt_1 ricorso l'appellato deduce l'inammissibilità ed infondatezza, poiché non conforme alle difese e risultanze di causa ed alla lettura pacificamente fornitane dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Non sarebbe, cioè, vero che il ricorrente abbia mai sostenuto che la proprietà dei carrelli e di quanto necessario per il carico e scarico dei prodotti fosse delle appaltatrici, essendo, invece, pacificamente di esclusiva proprietà di , come del resto Pt_1 confermato dai testimoni. 10.3. L'appellato chiede la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto anche del terzo motivo, poiché correttamente avrebbe il Giudice di primo grado inferito l'assenza di rischio di impresa dai fatti emersi, che avrebbero dimostrato l'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e la riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la previsione di clausole penali per gli inadempimenti della appaltatrice. 10.4. Andrebbe disatteso anche il quarto motivo di ricorso, stante la correttezza dell'inquadramento di destinazione corrispondente alle mansioni effettive operato dal Tribunale, anche con riferimento alle differenze retributive. 11. L'appello è infondato. 12. Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante deduce la genuinità dell'appalto, in quanto ricorrerebbero entrambi i requisiti previsti dalla legge, della autonomia organizzativa e del rischio di impresa. 12.1. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Costante giurisprudenza di legittimità configura come illecita l'interposizione di manodopera vietata, “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27105/2018; Cass. sez. Lav. sent. n. 6343/2013). In ordine poi agli appalti endoaziendali, nei quali sono affidati ad esterni attività inerenti il ciclo produttivo, la Suprema Corte ha ribadito che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro […] opera tutte le volte in cui l' appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. sez. Lav., sent. n. 27231/2018). In ordine poi all'accertamento rimesso al giudice, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass. sez. Lav., sent. n. 7034/2011). 12.2. In definitiva, questo Collegio è chiamato ad accertare se all'appaltatore sia stato affidato un servizio in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti enti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Occorre dunque effettuare un accertamento complesso sulla fattispecie concreta attraverso una verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. (cfr. Cass., sez. Lav., 25 giugno 2020 n. 12551). Tale indagine non può esaurirsi nell'esame documentale dell'Accordo AD stipulato tra e le società appaltatrici (nel 2017, Tra S.r.l. Parte_1
e nel 2021, S.EN.TRA. Sr.l.) di cui lo è stato formalmente dipendente come autista, né Per_1 dei Modelli di Pianificazione dei Trasporti (MPT) che definiscono i termini della prestazione appaltata alle stesse, dovendosi invece effettuare una indagine in concreto sulle modalità con cui la prestazione è stata resa. 12.3. Applicando tali principi al caso di specie, va disatteso il primo motivo di ricorso. L'autonomia organizzativa difetta quando residuano in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Dalle risultanze probatorie è emerso che: - L'organizzazione del lavoro era sostanzialmente in capo al committente: “il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod. 36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti” (Teste ; - A carico della società appaltatrice residuava soltanto Tes_5 la definizione dei turni di lavoro dei propri dipendenti: “Tutta l'organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società. È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata” (Teste - Se è vero che “l'affidamento del servizio Tes_5 alla persona fisica era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi”, ed infatti i responsabili di non avevano “alcun rapporto con le persone fisiche che eseguivano Pt_1 il servizio ma solo con il referente” della appaltatrice, tuttavia il contenuto della prestazione, sotto tutti i profili, era definito da : “I servizi erano prestabili in fase di gara”, con Pt_1
l'indicazione “dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare” e la committente aveva persino “la possibilità di modificare i servizi” (Teste
); - L'attività era sottoposta ad un controllo continuo e penetrante da Persona_2 parte della committente (Teste ); - L'integrazione era tale che lo Persona_2 Per_1
“indossava una divisa di . Aveva un tesserino per accedere ai locali e per Parte_1 svolgere i servizi” (Teste ); - Presso i centri di smistamento (da intendersi Testimone_6 quale luogo di lavoro in quanto base da cui partivano le tratte del servizio postale) erano assenti i referenti dell'appaltatrice: “Non ho mai visto nessuno della società privata sul posto di lavoro” (Teste ). Se ne deduce che , sebbene avesse Testimone_6 Pt_1 formalmente rapporti soltanto con il referente della ditta e non con il singolo autista, esercitava un'ingerenza tale da esaurire qualsiasi autonomia organizzativa della Cooperativa appaltante, in quanto le prestazioni erano definite “a monte” da Pt_1 mediante istruzioni dettagliate ed il loro espletamento era poi oggetto di controllo “a valle” dalla medesima. L'appalto si risolveva, così, in un mero conferimento di manodopera per svolgere una parte delle attività inerenti al servizio postale già predefinite dalla committente, senza alcuna autonomia effettiva in capo all'appaltante, cui residuavano margini di decisione solo in ordine all'organizzazione interna dei turni di lavoro. Come rilevato da questa Corte in precedenti conformi, “la direzione quotidiana del personale impiegato dall'appaltatore da parte della committente, la vincolatività delle direttive contenute nei MPT, il controllo e la pianificazione dei percorsi, la mancanza presso i centri di smistamento di un referente organizzativo da parte del committente, sono tutti elementi che unitariamente considerati sono più che sufficienti a sostenere il carattere simulato e fittizio del contratto di appalto con il formale datore di lavoro”. (Cfr. Corte d'appello di Roma, sez. V Lav., sent. n. 3034/2025 del 7/10/2025; v. anche Corte d'appello di Roma, sez. III Lav., n. 2243/2024 pubbl. il 22.7.2024). 12.4. Con il secondo motivo di ricorso l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione la circostanza che i fattori produttivi indispensabili (quale il sistema informatico gestionale) fossero di proprietà di . La censura è infondata. Il fatto che il sistema informatico Pt_1 gestionale fosse di proprietà di , assunto nella sentenza gravata quale indice Pt_1 probatorio che l'organizzazione fosse sostanzialmente in capo alla committente, non è invero l'unico indice, ma deve cumularsi a tutti gli altri elementi, di cui si è detto sopra, dalla cui prova il Tribunale ha inferito la assenza di autonomia organizzativa in capo alla società appaltatrice. Ove pure la circostanza fosse smentita, ciò non sarebbe sufficiente a controvertere la decisione impugnata. Il che determina l'irrilevanza dell'assunto della appellante. 12.5. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso, attinente al presupposto del rischio di impresa. Infatti, che lo utilizzasse i furgoni della società appaltatrice non è Per_1 sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rischio di impresa, dal momento che tale rischio risulta escluso dal fatto che gli itinerari venissero pianificati dettagliatamente da Pt_1 attraverso i citati moduli. Il rischio d'impresa non consiste nell'assenza di assoluta certezza in ordine al compenso pattuito, poiché questo rischio è connesso ad ogni tipo di prestazione, compresa quella del lavoratore subordinato, il quale resta esposto al risarcimento per eventuali danni causati al datore di lavoro. Il rischio di impresa rappresenta, piuttosto, il rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto. Di conseguenza, se, come nel caso di specie, il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) il rischio di impresa difetta (Cfr. Corte di appello di Roma, sez. V Lav., n. 3034, cit.). 13. Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento di nel livello D del CCNL per il personale Persona_3 non dirigente di . Invero, il Tribunale ha, sinteticamente ma correttamente, Parte_1 effettuato il giudizio “trifasico” che la giurisprudenza di legittimità richiede al giudice di merito, consistente “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell' individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati delle due indagini” (Cfr. Cass. Sent. n. 6 luglio 2023, n. 19155). Il Giudice, dopo aver diffusamente in sentenza descritto l'attività di autista dello
, ha confrontato il livello D del CCNL per il personale non dirigente di Per_1 Parte_1 con il livello 4S del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto, sussumendo, infine, l'attività dell'odierno appellato nella figura professionale dell'Addetto Operativo Trasporti Senior (CMO, CPO di base), individuata, in particolare, dall'allegato 4 quale figura esemplificativa del livello D. A fronte di ciò l'appellante avrebbe dovuto spiegare sotto quali profili le mansioni di autista non dovrebbero rientrare in quelle dell'addetto al servizio di trasporto di prodotti postali, che peraltro la stessa contrattazione collettiva individua quale figura esemplificativa del livello D di inquadramento, cosicchè il motivo di gravame risulta assolutamente decentrato rispetto alla motivazione del primo giudice. 14. Per quanto sinora detto, vanno confermate le conclusioni del Giudice di primo grado, che ha correttamente escluso la genuinità dell'appalto, in ragione della carenza della autonomia organizzativa e del rischio di impresa in capo alla appaltatrice. L'appello va pertanto respinto”. Sul 6° motivo d'appello così correttamente ha statuito il Tribunale: “deve dichiararsi costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato dal 13.9.2012 ed ancora in essere con inquadramento del ricorrente al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di , con orario di 22,30 ore Parte_1 settimanali dal 13.9.2012 al 31.7.2018 e di 27,30 ore settimanali dal 1.8.2018. Al riguardo si osserva che il livello D del CCNL. per il personale non dirigente di è il livello Parte_1 corrispondente alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente, tenuto conto anche della equivalenza del contenuto della declaratoria di inquadramento nel livello 4 S/ 3 del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto (secondo la declaratoria contrattuale rientrano nel livello 3° gli “ autisti, in possesso di patente C, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello super, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore” e nel livello 4° S gli“ - autisti, in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore”). Infatti appartengono al livello D del CCNL per i dipendenti del gruppo i lavoratori “che svolgono attività esecutive Parte_1
e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione”. Nei ruoli di addetto senior rientrano
“Lavoratori che, nei diversi centri di produzione, uffici di recapito e postali e nelle strutture di staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo”. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior;
Addetto CUAS – senior;
Addetto Lavorazioni Interne – senior;
Portalettere – senior;
Addetto Staff – senior. L'allegato 1 individua nel livello D la figura professionale dell'Addetto Operativo Trasporti senior (CMP, CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, che ha pertanto diritto al corrispondente trattamento economico e normativo. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere al Parte_1 ricorrente le differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo n.1) del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suindicato arco temporale”. Ebbene, alla luce di quanto già stabilito da questa Corte con la sentenza n. 3459/2025 e a fronte delle dettagliate definizioni del Tribunale parte appellante si è limitata a riproporre le questioni già sollevate in primo grado e su cui si è diffusamente pronunciato il medesimo Tribunale con la gravata sentenza, senza specificare le ragioni del proprio dissenso. Fondato, poi, è l'appello incidentale nulla avendo statuito il Tribunale sugli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti ex lege sulle dette differenze retributive dalle singole date di maturazione al saldo. Non si dà luogo a prova per testi perché quelli indicati da parte appellante risultano essere stati escussi con dichiarazioni già condivisibilmente valutate nella pronuncia di questa Corte soprarichiamata ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. Per le su esposte ragioni, l'appello principale va rigettato e quello incidentale accolto, con parziale modifica della sentenza gravata sul punto. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto anche circa le spese del grado, condanna la società appellante a corrispondere all'appellato le differenze retributive maturate a decorrere dal 13.09.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale dell'appellato al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di , e quello effettivamente percepito nel Parte_1 suindicato arco temporale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.12.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste