CASS
Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7204 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 12.07.2021, aveva condannato AB OV alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 99, 612, comma 2 e 339, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di Ennaker Naima, locataria di un immobile di proprietà della famiglia AB, nei confronti della quale il prevenuto aveva profferito le seguenti parole:" io ti ammazzo a te e a tuo figlio e poi vado a trovare i tuoi fratelli in ospedale e li ammazzo;
devi andare via e lasciare la casa", impugnando nel contempo un mattone, che minacciava di gettare contro di lei e il figlio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di indicare i criteri di determinazione della pena base e degli aumenti relativi alle ritenute circostanze aggravanti, nonostante la prospettazione dei rilievi difensivi dell'appellante al riguardo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, a fronte di un motivo di appello che ne denunciava l'integrale inattendibilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza, contestata in appello, della circostanza aggravante, di cui all'art. 612, co. 2, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 2.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto solo con riferimento al quarto motivo di impugnazione e rigettato nel resto. Con conclusioni scritte del 12.10.2022, l'avv. Vittorio Di Pietro, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. 5. Infondato appare il primo motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale ha integrato la motivazione relativa alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, omessa dal giudice di primo grado, esercitando il potere di integrazione della motivazione mancante che la giurisprudenza di legittimità con orientamento assolutamente dominante riconosce al giudice di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735). A tanto la corte territoriale ha provveduto attraverso un puntuale richiamo dei parametri contemplati dall'art. 133, c.p., e, in particolare, della spiccata capacità a delinquere dell'imputato (messa in luce dai numerosi e gravi precedenti penali esistenti a carico dell'AB), nonché della particolare gravità del fatto, "avendo il prevenuto minacciato persino il figlio disabile della persona offesa" (cfr. p. 7). Senza tacere, peraltro, che, trattandosi di pena prossima alla media edittale, in considerazione della ritenuta circostanza aggravante, di cui all'art. 612, co. 2, c.p., nella determinazione della entità del trattamento sanzionatorio non era nemmeno necessaria una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). 6. Del pari è infondato il secondo motivo di ricorso, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Tali dichiarazioni, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi 2 testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Nel solco della decisione delle Sezioni Unite si inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia, da un lato, la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Cass., sez. V, n. 1666 dell'8.7.2014, rv. 261730); dall'altro, che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (cfr. Cass., sez. V, n. 21135 del 26.3.2019, rv. 275312). Orbene di tali principi ha fatto buon governo la corte territoriale, nella ricostruzione della dinamica degli eventi, attraverso una motivazione che appare affatto manifestamente illogica o contraddittoria. Essa, infatti, è fondata sulle dichiarazioni della Ennaker, che la corte territoriale, nonostante alcune sbavature e imprecisioni della narrazione, su cui il giudice di appello si è specificamente soffermato, attribuendole in parte anche alla precaria padronanza della lingua italiana da parte di quest'ultima, ha ritenuto logiche e lineari, prive di intenti calunniatori, non solo perché la mancata costituzione di parte civile esclude intenti speculativi, ma anche perché risulta evidente che l'imputato vantasse astio e rancore nei confronti della persona offesa, poiché la stessa, da circa un anno, occupava l'abitazione in modo assolutamente abusivo, senza versare nulla a titolo di canone locatizio, sicché è assolutamente inverosimile sostenere che l'AB si fosse recato dalla Ennaker, come da lui sostenuto, al solo fine di parlare dei rumori che provenivano dall'abitazione e non anche in un'ottica litigiosa e conflittuale (cfr. pp. 4- 6). 3 Si tratta, giova evidenziare, di ragionamento valutativo dotato di intrinseca coerenza logica, dunque, in quanto tale non scrutinabile in sede di legittimità. 7. Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso. Nel qualificare come minaccia grave la condotta dell'AB, avendo egli utilizzato pacificamente a titolo di arma impropria un oggetto con finalità contundente per intimorire la vittima, anche se non identificato con assoluta certezza in un mattone, estendendo la minaccia al figlio minore disabile della persona offesa e ai parenti di quest'ultima, in un contesto caratterizzato da un'elevata conflittualità, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio Come affermato, infatti, dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Non può non rilevarsi, pertanto, la completezza dell'apparato motivazionale, con cui il giudice di merito ha correttamente qualificato in termini di minaccia grave le minacce di morte rivolte dall'imputato all'indirizzo della persona offesa e dei suoi congiunti, tenendo nel dovuto conto il contesto in cui vennero pronunciate, caratterizzato dalla particolare violenza verbale di tali espressioni, dalla insistenza con cui erano state più volte profferite e dall'esibizione di un oggetto contundente, in modo da evidenziarne l'idoneità minatoria, insita nella rappresentazione di un male particolarmente intenso consistente in gravi conseguenze in danno della integrità fisica dei soggetti presi di mira 4 dall'AB, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621; Cass., Sez. V, n. 8193 del 14/01/2019, rv. 275889). 8. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto. Come è noto, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Rv. 251833). La giurisprudenza ha, inoltre chiarito come sia configurabile anche la cd. provocazione per accumulo, ma, con orientamento assolutamente condivisibile, ha chiarito come ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 51237 5 del 04/07/2014, Rv. 261728; Sez. 1, n. 28292 del 09/05/2017, Rv. 270272). Non appare, pertanto, revocabile in dubbio, come ritenuto correttamente dalla corte territoriale, che le plurime minacce di morte rivolte dall'AB siano una reazione eccessiva e inadeguata rispetto all'offesa derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile (che, peraltro, non apparteneva nemmeno al prevenuto, ma ad AB Raimondo) e dalla necessità per il legittimo proprietario di adire l'autorità giudiziaria per ottenerne la restituzione. 9. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.10.2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7204 Anno 2023 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 12.07.2021, aveva condannato AB OV alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 99, 612, comma 2 e 339, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di Ennaker Naima, locataria di un immobile di proprietà della famiglia AB, nei confronti della quale il prevenuto aveva profferito le seguenti parole:" io ti ammazzo a te e a tuo figlio e poi vado a trovare i tuoi fratelli in ospedale e li ammazzo;
devi andare via e lasciare la casa", impugnando nel contempo un mattone, che minacciava di gettare contro di lei e il figlio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di indicare i criteri di determinazione della pena base e degli aumenti relativi alle ritenute circostanze aggravanti, nonostante la prospettazione dei rilievi difensivi dell'appellante al riguardo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, a fronte di un motivo di appello che ne denunciava l'integrale inattendibilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza, contestata in appello, della circostanza aggravante, di cui all'art. 612, co. 2, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 2.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto solo con riferimento al quarto motivo di impugnazione e rigettato nel resto. Con conclusioni scritte del 12.10.2022, l'avv. Vittorio Di Pietro, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. 5. Infondato appare il primo motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale ha integrato la motivazione relativa alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, omessa dal giudice di primo grado, esercitando il potere di integrazione della motivazione mancante che la giurisprudenza di legittimità con orientamento assolutamente dominante riconosce al giudice di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735). A tanto la corte territoriale ha provveduto attraverso un puntuale richiamo dei parametri contemplati dall'art. 133, c.p., e, in particolare, della spiccata capacità a delinquere dell'imputato (messa in luce dai numerosi e gravi precedenti penali esistenti a carico dell'AB), nonché della particolare gravità del fatto, "avendo il prevenuto minacciato persino il figlio disabile della persona offesa" (cfr. p. 7). Senza tacere, peraltro, che, trattandosi di pena prossima alla media edittale, in considerazione della ritenuta circostanza aggravante, di cui all'art. 612, co. 2, c.p., nella determinazione della entità del trattamento sanzionatorio non era nemmeno necessaria una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). 6. Del pari è infondato il secondo motivo di ricorso, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Tali dichiarazioni, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi 2 testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Nel solco della decisione delle Sezioni Unite si inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia, da un lato, la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Cass., sez. V, n. 1666 dell'8.7.2014, rv. 261730); dall'altro, che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (cfr. Cass., sez. V, n. 21135 del 26.3.2019, rv. 275312). Orbene di tali principi ha fatto buon governo la corte territoriale, nella ricostruzione della dinamica degli eventi, attraverso una motivazione che appare affatto manifestamente illogica o contraddittoria. Essa, infatti, è fondata sulle dichiarazioni della Ennaker, che la corte territoriale, nonostante alcune sbavature e imprecisioni della narrazione, su cui il giudice di appello si è specificamente soffermato, attribuendole in parte anche alla precaria padronanza della lingua italiana da parte di quest'ultima, ha ritenuto logiche e lineari, prive di intenti calunniatori, non solo perché la mancata costituzione di parte civile esclude intenti speculativi, ma anche perché risulta evidente che l'imputato vantasse astio e rancore nei confronti della persona offesa, poiché la stessa, da circa un anno, occupava l'abitazione in modo assolutamente abusivo, senza versare nulla a titolo di canone locatizio, sicché è assolutamente inverosimile sostenere che l'AB si fosse recato dalla Ennaker, come da lui sostenuto, al solo fine di parlare dei rumori che provenivano dall'abitazione e non anche in un'ottica litigiosa e conflittuale (cfr. pp. 4- 6). 3 Si tratta, giova evidenziare, di ragionamento valutativo dotato di intrinseca coerenza logica, dunque, in quanto tale non scrutinabile in sede di legittimità. 7. Infondato deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso. Nel qualificare come minaccia grave la condotta dell'AB, avendo egli utilizzato pacificamente a titolo di arma impropria un oggetto con finalità contundente per intimorire la vittima, anche se non identificato con assoluta certezza in un mattone, estendendo la minaccia al figlio minore disabile della persona offesa e ai parenti di quest'ultima, in un contesto caratterizzato da un'elevata conflittualità, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio Come affermato, infatti, dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Non può non rilevarsi, pertanto, la completezza dell'apparato motivazionale, con cui il giudice di merito ha correttamente qualificato in termini di minaccia grave le minacce di morte rivolte dall'imputato all'indirizzo della persona offesa e dei suoi congiunti, tenendo nel dovuto conto il contesto in cui vennero pronunciate, caratterizzato dalla particolare violenza verbale di tali espressioni, dalla insistenza con cui erano state più volte profferite e dall'esibizione di un oggetto contundente, in modo da evidenziarne l'idoneità minatoria, insita nella rappresentazione di un male particolarmente intenso consistente in gravi conseguenze in danno della integrità fisica dei soggetti presi di mira 4 dall'AB, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621; Cass., Sez. V, n. 8193 del 14/01/2019, rv. 275889). 8. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto. Come è noto, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi;
b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati;
c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Rv. 251833). La giurisprudenza ha, inoltre chiarito come sia configurabile anche la cd. provocazione per accumulo, ma, con orientamento assolutamente condivisibile, ha chiarito come ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 51237 5 del 04/07/2014, Rv. 261728; Sez. 1, n. 28292 del 09/05/2017, Rv. 270272). Non appare, pertanto, revocabile in dubbio, come ritenuto correttamente dalla corte territoriale, che le plurime minacce di morte rivolte dall'AB siano una reazione eccessiva e inadeguata rispetto all'offesa derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile (che, peraltro, non apparteneva nemmeno al prevenuto, ma ad AB Raimondo) e dalla necessità per il legittimo proprietario di adire l'autorità giudiziaria per ottenerne la restituzione. 9. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.10.2022.