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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 26044/2022 promossa da:
(Avv.ti D'Innocenzo Federica e Parte_1
Federico Hernandez)
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (con propri Controparte_1 funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c);
, in persona del Controparte_2
tempore; CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, ritualmente notificato, la parte vricorrente in epigrafe, dipendente del in qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto l'accertamento CP_2 dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi Pa confronti dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della con l'assegno di sede spettantegli quale docente in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto dei ricorrenti alla loro restituzione.
La peculiarità della vicenda processuale impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione (come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna il a restituire al ricorrente gli importi Controparte_4 trattenuti a titolo di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
- spese compensate.
Roma, 6 marzo 2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 26044/2022 promossa da:
(Avv.ti D'Innocenzo Federica e Parte_1
Federico Hernandez)
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (con propri Controparte_1 funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c);
, in persona del Controparte_2
tempore; CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, ritualmente notificato, la parte vricorrente in epigrafe, dipendente del in qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto l'accertamento CP_2 dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi Pa confronti dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della con l'assegno di sede spettantegli quale docente in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto dei ricorrenti alla loro restituzione.
La peculiarità della vicenda processuale impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione (come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna il a restituire al ricorrente gli importi Controparte_4 trattenuti a titolo di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
- spese compensate.
Roma, 6 marzo 2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
Paola Farina
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