Art. 17.
La regione Marche puo' accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dai regolamenti CEE n. 214/79 del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.
La regione Marche puo' accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dai regolamenti CEE n. 214/79 del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.