TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1373 /2024
All'udienza del 09/12/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti per parte attrice l'Avv. CONTICELLI SALVATORE e per parte convenuta l'Avv. MONTEROSSO TITO sostituito dall'avv. Giuseppe Giunta.
L'avv. Conticelli si riporta agli atti di causa ed al ricorso introduttivo e chiede che la causa sia decisa con condanna di controparte alle spese di lite da distrarre in favore di esso procuratore che dichiara di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese.
L'avv. Giunta insiste in quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art 171 ter del 30.12.2024 e nella comparsa conclusionale depositata il 22.4.2025. Chiede che la causa sia posta in decisione senza termini.
Il Giudice ritenuto che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione e decisione della causa invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la controversia.
I procuratori concludono quindi come da rispettivi atti introduttivi e discutono la causa.
Il Giudice preso atto della dichiarazione dei procuratori voler rinunciare alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo della eventuale sentenza, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale ad esito di detta camera di consiglio, decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1373 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, attore nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CF , come in Controparte_1 P.IVA_1
atti rappresentata in giudizio con l'Avv. MONTEROSSO TITO, giusta procura in atti, convenuta
e di
(CF: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.5.2024 l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 123/2024 RG dell'intestata , nei di lui CP_3
confronti promossa da al fine di ottenere il pagamento delle somme indicate Controparte_1
nella sentenza 888/2012 resa da questo Tribunale. Allegava a sostegno della opposizione la “I. Prescrizione del credito azionato” per essere decorso il termine di legge tra la data del passaggio in giudicato del titolo azionato e la notifica in data 13.12.2023 dell'atto di precetto sotteso all'esecuzione; il “II. Difetto di legittimazione attiva” per non esservi prova della titolarità del credito de quo in capo alla creditrice pignorante;
la “III.
Inammissibilità del pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.”
Chiedeva quindi “sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 c.p.c., fissando il termine per il giudizio di merito;
- nel merito, dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva in questione per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare dichiarare la prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. del credito azionato dalla società pignorante;
- ritenuti i presupposti di legge, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società pignorante. - sempre nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile il pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. - In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali della presente procedura.”
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dall'opponente, eccepiva la “i) improcedibilita' della opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al terzo pignorato entro il termine disposto dal giudice”; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegava argomentando sul punto, la titolarità del credito per il recupero del quale agiva, evidenziava di aver pignorato le somme dovute dal terzo “nei limiti di legge”.
Chiedeva quindi “All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti. 2) Rigettare in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa. 3) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, il GE con ordinanza riservata del dì 15.7.2024 la accoglieva assegnando al contempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 616 cpc termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione notificato il 13.9.2024 il debitore esecutato ha quindi inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando quanto dedotto ed allegato nel ricorso in opposizione e chiedendo: “- nel merito, ritenere e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa, la prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. del credito azionato dalla società pignorante;
- ritenuti i presupposti di legge, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società pignorante. - sempre nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile e pertanto revocare il pignoramento azionato in danno dell'odierna attrice. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali della presente causa.”
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha eccepito la “I) inammissibil(ita' del) giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. proposto dal debitore che ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione- carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché reiterato ed allegato quanto dedotto nella memoria di costituzione della fase cautelare, rassegnando le conclusioni su indicate.
Non si è costituito il terzo pignorato.
Depositate le memorie previste dall'art 171 ter cpc, ed acquisito ai sensi dell'art. 186 disp. att. cpc il fascicolo dell'opposizione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del giudizio di merito per mancanza di interesse ad agire in capo all'attrice, per essere stata l'esecuzione sospesa in seguito all'accoglimento della istanza cautelare di sospensione dalla stessa proposta in una Pt_1
all'opposizione.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai pacifico nel senso di ritenere “comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva — nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato — all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva” (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 – 01 espressamente richiamata da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021, Rv. 662439 - 01).
Parimenti argomentando con riferimento alle ragioni del debitore opponente, non vi è motivo di escludere l'interesse ad agire di quest'ultimo nell'ipotesi in cui -sospesa l'esecuzione a seguito dell'opposizione dallo stesso proposta- egli instauri il giudizio di merito al fine di ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del diritto dell'opposto ad agire in executivis.
Nel merito si osserva quanto segue. La debitrice opponente ha contestato la titolarità del credito per il recupero del quale è stato instaurata l'esecuzione forzata 123/2024 in capo alla con riferimento alla inclusione CP_1
dello stesso nel contratto di cessione indicato dalla creditrice.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 391/2025), che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Ne consegue che, laddove come nel caso in esame, “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023)”
(cfr. Cass, n. 28335/2025).
Ebbene ritiene il Tribunale che la creditrice opposta ha depositato in atti una serie di documenti dai quali è possibile evincere la titolarità del credito per il recupero del quale ha agito.
In particolare l'intervento eseguito dalla NZ SA MO nella esecuzione immobiliare n. 192/07 RG EI di questo Tribunale quale cessionaria da parte della Controparte_4
del credito indicato nella sentenza 888/2012 (giusta contratto del 14.6.2010), in quanto non
[...]
contestato dalla debitrice costituisce idonea prova della intervenuta cessione di detto credito da a prima (cessione di ramo di azienda del 24.6.2002) e da Parte_2 Controparte_4
quest'ultima, alla stessa NZ SA MO (cessione di crediti del 14.6.2010).
Quest'ultima società risulta poi aver ceduto il credito alla con Controparte_5
contratto del 26.01.2015 il quale ha riguardato “tutti i crediti pecuniari, unitamente ai relativi interessi e accessori maturati e maturandi, anche di mora, di cui era titolare il Cedente alla data del 31 dicembre 2014 aventi le seguenti caratteristiche: (i) crediti classificati in sofferenza che sono stati in precedenza oggetto di cessione al Cedente da parte delle societa' del Gruppo bancario
[...]
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7; e (ii) tutti i crediti classificati in CP_5
sofferenza, completamente ammortati e come tali iscritti nelle scritture contabili obbligatorie del
Cedente alla data del 31 dicembre 2014 (i "Crediti Ceduti")”.
Il credito contestato ha dette caratteristiche in quanto certamente in sofferenza alla data indicata essendo stata resa la sentenza che lo ha accertato nella sua misura definitiva, il 30.10.2012.
Quanto alla cessione dal all'odierna convenuta -giusta contratto Controparte_5
del 5.2.2020- tenuto conto della categoria dei crediti ceduti come in detto contratto individuati (id est “crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti")”- considerato che il credito accertato nel titolo azionato deriva da un contratto di conto corrente con apertura di credito assimilato quanto agli effetti ad un contratto di finanziamento (ai sensi dell'art 1842 cod. civ. infatti, “l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”) “aperto in data
15.01.2004” (cfr. titolo esecutivo) e giudizialmente accertato con sentenza del 2012, deve ritenersi che essa comprenda anche il credito in contestazione.
In tale direzione conducono anche ulteriori elementi indiziari costituiti dal possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, dalla indicazione negli atti del processo dello specifico numero identificativo del cliente (da questi non contestato), dal deposito dell'elenco degli NDG relativi a tutti i crediti ceduti comprensivo di quelli riferiti all'attrice e da quest'ultima non specificamente contestati, dalla mancata opposizione avverso l'atto di precetto pur notificato alla debitrice ad istanza della stessa . CP_6
Dal complessivo tenore delle risultanze documentali acquisite è quindi possibile affermare che il credito per il recupero del quale si agisce in via esecutiva è ricompreso tra quelli oggetto delle superiori cessioni ed oggi nella titolarità della del cui diritto ad agire in CP_1
executivis non può quindi allo stato dubitarsi. Ciò posto in punto di legittimazione della opposta e di titolarità del credito controverso da parte della stessa, si rileva con riferimento alle ulteriori ragioni dell'opposizione l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente.
Ed invero non è tra le parti contestato (e risulta comunque documentalmente provato) che la creditrice cedente NZ SA MO sia intervenuta -proprio in forza della sentenza
888/2012- nella esecuzione immobiliare 192/2007 promossa dal nei confronti Controparte_4
dell'odierna attrice.
Detto intervento è stato depositato in data 31.01.2013 e la procedura esecutiva risulta essersi conclusa nell'udienza del 28.5.2015 con l'approvazione del progetto di distribuzione.
Sul punto è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che in tema di prescrizione,
l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (cfr. Cassazione civile, 9 maggio 2019, n.
12239).
Nel caso in esame poiché l'esecuzione forzata si è svolta secondo l'iter che le è proprio e si è conclusa -a seguito della vendita del compendio pignorato- con la ripartizione tra i creditori del ricavato dalla vendita, si è prodotto l'effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione con la conseguenza che il dies a quo va individuato proprio nella data di approvazione del su indicati progetto di distribuzione.
Ne deriva che alla data di notifica dell'atto di precetto (5.12.2023) il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso.
Non risulta riproposta nel presente giudizio l'eccezione -inserita nel ricorso in opposizione- inerente la “III. Inammissibilità del pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545
c.p.c.” la quale deve pertanto intendersi abbandonata.
L'opposizione va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 88,000,00), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 2.126,50 per la fase decisoria) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1373/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con riferimento alla procedura Parte_1
esecutiva n. 123/2024 RG EM di questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di , in persona del Sindaco pro Parte_1 CP_6
tempore come in atti rappresentata, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1373 /2024
All'udienza del 09/12/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti per parte attrice l'Avv. CONTICELLI SALVATORE e per parte convenuta l'Avv. MONTEROSSO TITO sostituito dall'avv. Giuseppe Giunta.
L'avv. Conticelli si riporta agli atti di causa ed al ricorso introduttivo e chiede che la causa sia decisa con condanna di controparte alle spese di lite da distrarre in favore di esso procuratore che dichiara di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese.
L'avv. Giunta insiste in quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art 171 ter del 30.12.2024 e nella comparsa conclusionale depositata il 22.4.2025. Chiede che la causa sia posta in decisione senza termini.
Il Giudice ritenuto che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione e decisione della causa invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la controversia.
I procuratori concludono quindi come da rispettivi atti introduttivi e discutono la causa.
Il Giudice preso atto della dichiarazione dei procuratori voler rinunciare alla presenza in udienza per la lettura del dispositivo della eventuale sentenza, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale ad esito di detta camera di consiglio, decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1373 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, attore nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CF , come in Controparte_1 P.IVA_1
atti rappresentata in giudizio con l'Avv. MONTEROSSO TITO, giusta procura in atti, convenuta
e di
(CF: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.5.2024 l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 123/2024 RG dell'intestata , nei di lui CP_3
confronti promossa da al fine di ottenere il pagamento delle somme indicate Controparte_1
nella sentenza 888/2012 resa da questo Tribunale. Allegava a sostegno della opposizione la “I. Prescrizione del credito azionato” per essere decorso il termine di legge tra la data del passaggio in giudicato del titolo azionato e la notifica in data 13.12.2023 dell'atto di precetto sotteso all'esecuzione; il “II. Difetto di legittimazione attiva” per non esservi prova della titolarità del credito de quo in capo alla creditrice pignorante;
la “III.
Inammissibilità del pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.”
Chiedeva quindi “sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 c.p.c., fissando il termine per il giudizio di merito;
- nel merito, dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva in questione per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare dichiarare la prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. del credito azionato dalla società pignorante;
- ritenuti i presupposti di legge, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società pignorante. - sempre nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile il pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. - In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali della presente procedura.”
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dall'opponente, eccepiva la “i) improcedibilita' della opposizione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al terzo pignorato entro il termine disposto dal giudice”; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, allegava argomentando sul punto, la titolarità del credito per il recupero del quale agiva, evidenziava di aver pignorato le somme dovute dal terzo “nei limiti di legge”.
Chiedeva quindi “All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti. 2) Rigettare in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa. 3) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, il GE con ordinanza riservata del dì 15.7.2024 la accoglieva assegnando al contempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 616 cpc termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione notificato il 13.9.2024 il debitore esecutato ha quindi inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando quanto dedotto ed allegato nel ricorso in opposizione e chiedendo: “- nel merito, ritenere e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa, la prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. del credito azionato dalla società pignorante;
- ritenuti i presupposti di legge, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società pignorante. - sempre nel merito, ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile e pertanto revocare il pignoramento azionato in danno dell'odierna attrice. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali della presente causa.”
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha eccepito la “I) inammissibil(ita' del) giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. proposto dal debitore che ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione- carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonché reiterato ed allegato quanto dedotto nella memoria di costituzione della fase cautelare, rassegnando le conclusioni su indicate.
Non si è costituito il terzo pignorato.
Depositate le memorie previste dall'art 171 ter cpc, ed acquisito ai sensi dell'art. 186 disp. att. cpc il fascicolo dell'opposizione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del giudizio di merito per mancanza di interesse ad agire in capo all'attrice, per essere stata l'esecuzione sospesa in seguito all'accoglimento della istanza cautelare di sospensione dalla stessa proposta in una Pt_1
all'opposizione.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai pacifico nel senso di ritenere “comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva — nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato — all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva” (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 – 01 espressamente richiamata da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021, Rv. 662439 - 01).
Parimenti argomentando con riferimento alle ragioni del debitore opponente, non vi è motivo di escludere l'interesse ad agire di quest'ultimo nell'ipotesi in cui -sospesa l'esecuzione a seguito dell'opposizione dallo stesso proposta- egli instauri il giudizio di merito al fine di ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del diritto dell'opposto ad agire in executivis.
Nel merito si osserva quanto segue. La debitrice opponente ha contestato la titolarità del credito per il recupero del quale è stato instaurata l'esecuzione forzata 123/2024 in capo alla con riferimento alla inclusione CP_1
dello stesso nel contratto di cessione indicato dalla creditrice.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 391/2025), che ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Ne consegue che, laddove come nel caso in esame, “non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023)”
(cfr. Cass, n. 28335/2025).
Ebbene ritiene il Tribunale che la creditrice opposta ha depositato in atti una serie di documenti dai quali è possibile evincere la titolarità del credito per il recupero del quale ha agito.
In particolare l'intervento eseguito dalla NZ SA MO nella esecuzione immobiliare n. 192/07 RG EI di questo Tribunale quale cessionaria da parte della Controparte_4
del credito indicato nella sentenza 888/2012 (giusta contratto del 14.6.2010), in quanto non
[...]
contestato dalla debitrice costituisce idonea prova della intervenuta cessione di detto credito da a prima (cessione di ramo di azienda del 24.6.2002) e da Parte_2 Controparte_4
quest'ultima, alla stessa NZ SA MO (cessione di crediti del 14.6.2010).
Quest'ultima società risulta poi aver ceduto il credito alla con Controparte_5
contratto del 26.01.2015 il quale ha riguardato “tutti i crediti pecuniari, unitamente ai relativi interessi e accessori maturati e maturandi, anche di mora, di cui era titolare il Cedente alla data del 31 dicembre 2014 aventi le seguenti caratteristiche: (i) crediti classificati in sofferenza che sono stati in precedenza oggetto di cessione al Cedente da parte delle societa' del Gruppo bancario
[...]
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7; e (ii) tutti i crediti classificati in CP_5
sofferenza, completamente ammortati e come tali iscritti nelle scritture contabili obbligatorie del
Cedente alla data del 31 dicembre 2014 (i "Crediti Ceduti")”.
Il credito contestato ha dette caratteristiche in quanto certamente in sofferenza alla data indicata essendo stata resa la sentenza che lo ha accertato nella sua misura definitiva, il 30.10.2012.
Quanto alla cessione dal all'odierna convenuta -giusta contratto Controparte_5
del 5.2.2020- tenuto conto della categoria dei crediti ceduti come in detto contratto individuati (id est “crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento, sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti")”- considerato che il credito accertato nel titolo azionato deriva da un contratto di conto corrente con apertura di credito assimilato quanto agli effetti ad un contratto di finanziamento (ai sensi dell'art 1842 cod. civ. infatti, “l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”) “aperto in data
15.01.2004” (cfr. titolo esecutivo) e giudizialmente accertato con sentenza del 2012, deve ritenersi che essa comprenda anche il credito in contestazione.
In tale direzione conducono anche ulteriori elementi indiziari costituiti dal possesso da parte della cessionaria del titolo esecutivo, dalla indicazione negli atti del processo dello specifico numero identificativo del cliente (da questi non contestato), dal deposito dell'elenco degli NDG relativi a tutti i crediti ceduti comprensivo di quelli riferiti all'attrice e da quest'ultima non specificamente contestati, dalla mancata opposizione avverso l'atto di precetto pur notificato alla debitrice ad istanza della stessa . CP_6
Dal complessivo tenore delle risultanze documentali acquisite è quindi possibile affermare che il credito per il recupero del quale si agisce in via esecutiva è ricompreso tra quelli oggetto delle superiori cessioni ed oggi nella titolarità della del cui diritto ad agire in CP_1
executivis non può quindi allo stato dubitarsi. Ciò posto in punto di legittimazione della opposta e di titolarità del credito controverso da parte della stessa, si rileva con riferimento alle ulteriori ragioni dell'opposizione l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente.
Ed invero non è tra le parti contestato (e risulta comunque documentalmente provato) che la creditrice cedente NZ SA MO sia intervenuta -proprio in forza della sentenza
888/2012- nella esecuzione immobiliare 192/2007 promossa dal nei confronti Controparte_4
dell'odierna attrice.
Detto intervento è stato depositato in data 31.01.2013 e la procedura esecutiva risulta essersi conclusa nell'udienza del 28.5.2015 con l'approvazione del progetto di distribuzione.
Sul punto è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che in tema di prescrizione,
l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (cfr. Cassazione civile, 9 maggio 2019, n.
12239).
Nel caso in esame poiché l'esecuzione forzata si è svolta secondo l'iter che le è proprio e si è conclusa -a seguito della vendita del compendio pignorato- con la ripartizione tra i creditori del ricavato dalla vendita, si è prodotto l'effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione con la conseguenza che il dies a quo va individuato proprio nella data di approvazione del su indicati progetto di distribuzione.
Ne deriva che alla data di notifica dell'atto di precetto (5.12.2023) il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso.
Non risulta riproposta nel presente giudizio l'eccezione -inserita nel ricorso in opposizione- inerente la “III. Inammissibilità del pignoramento per superamento dei limiti di cui all'art. 545
c.p.c.” la quale deve pertanto intendersi abbandonata.
L'opposizione va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€ 88,000,00), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 7.051,50 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 2.126,50 per la fase decisoria) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1373/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con riferimento alla procedura Parte_1
esecutiva n. 123/2024 RG EM di questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di , in persona del Sindaco pro Parte_1 CP_6
tempore come in atti rappresentata, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
Euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo