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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1246 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente
tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a San Nicolò a Tordino
(TE), in via Galileo Galilei, n. 118/A, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola
Scarciolla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nato a Controparte_1 C.F._1
Zagan (Polonia) il 2 marzo 1956, elettivamente domiciliato a Teramo, in viale
V. Veneto n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Arnese, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Maria di Giovanni, che lo giusta rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma II e 616 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2016, la società
[...] ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le conclusioni che di Controparte_1 seguito si trascrivono: “NEL MERITO: accogliere l'opposizione proposta dalla ed accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del sig. Parte_1 [...]
a procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti della Controparte_1 [...] per le motivazioni di cui alla presente opposizione, dichiarando nulla, Parte_1 inammissibile e/o illegittima l'esecuzione immobiliare intrapresa dal Sig.
[...]
con “atto di pignoramento immobiliare” del 14.09.2015, Controparte_1 notificato il 18.09.2015. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo, preliminarmente, la riunione del procedimento con quello pendente avanti questo Tribunale ed allibrato al R.G. n. 3193/2015; ha in particolare rassegnato le seguenti conclusioni: “A)-In via preliminare e pregiudiziale: disporre ex art. 273 comma II cpc la rimessione degli atti al presidente perché si provveda alla riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 3193/2015 RG ed assegnato alla cognizione del GU Dott.ssa TT;
B)-Nel merito: rigettare in toto l'avversa opposizione, destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. C)-Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali
(in specie, audizione testimoni ed interrogatorio formale del convenuto).
Con provvedimento del 9 maggio 2024, lo scrivente magistrato, divenuto titolare dell'odierno procedimento in data 12 marzo 2024, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il giorno 21 novembre 2024 al giorno 17 settembre 2024; tuttavia, alla predetta udienza, le parti hanno congiuntamente chiesto ed ottenuto un rinvio per bonario componimento all'udienza del 22 ottobre 2024.
2 Alla predetta udienza del 22 ottobre 2024, lo scrivente magistrato si è riservato in ordine alla richiesta, avanzata da parte opponente, di riunione del presente procedimento con quello di più risalente iscrizione rubricato al R.G.
n. 3193/2015, con udienza fissata al 23 ottobre 2024, per la precisazione conclusioni, e, pertanto, con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, rilevando come fra i due procedimenti vi fosse una connessione, tanto oggettiva piena quanto soggettiva parziale, ha trasmesso gli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di propria spettanza.
Quindi, con provvedimento del 23 ottobre 2024, depositato il giorno successivo, il Presidente di Sezione, ha rimesso i fascicoli all'attenzione dell'altro G.I., il quale, tuttavia, con provvedimento del 24 ottobre 2024, non ha disposto l'invocata riunione ex art. 274 c.p.c. in quanto il procedimento iscritto al R.G. n. 3193/2015 era stato già assunto in decisione il giorno precedente.
Pertanto, all'udienza del 22 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini previsti ex art. 190 c.p.c.
c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie in replica.
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta è tornata a ribadire l'intervenuta perenzione del pignoramento, già invero eccepita in sede di comparsa di costituzione (cfr. p. 16 comparsa di costituzione), riaffermando come “l'odierno giudizio, che parte opponente ha ritenuto di voler coltivare comunque, risulta ai fini dell'esecuzione del tutto inutile, atteso che il pignoramento era perento prima ancora che il G. E. si pronunciasse sulla sospensione del pignoramento”: infatti, dal momento che “il giudizio rubricato al n. 3193/2015 RG di opposizione a precetto era iniziato prima dell'odierna causa, questa difesa ha atteso ad iscrivere a ruolo il pignoramento e onde evitare possibili rivalse per risarcimento del danno pure minacciate da controparte - in quanto su conforme ricorso della
[...] il G. U. aveva fissato l'udienza per pronunciarsi sulla richiesta Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.”, senonché “L'esito di detta udienza, fissata al 18.11.2015, perveniva solo a gennaio 2016 (All. 12) quando, ormai, i termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento erano perenti.” e, “Ciononostante, l'odierno opponente ha coltivato il giudizio di opposizione all'esecuzione, addirittura omettendo
3 di riferire all'udienza del 3.02.2016 sia della perenzione del pignoramento (…)”. (cfr. pagine 4 e 5 comparsa conclusionale, p. 16 comparsa di costituzione).
A tale specifico riguardo, in sede di memoria di Parte_1 replica, ha sostenuto che “non è affatto vero che all'udienza del 03.02.2016 il pignoramento risulta essere perento”, motivando la predetta affermazione e concludendo sul punto che, “A tutto voler concedere, anche qualora si ritenesse di accedere ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, i motivi di opposizione dovranno essere esaminati ai soli fini del regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.” (cfr. p. 2 memoria di replica).
Nella rispettiva memoria di replica, invece, l'opponente è tornato nuovamente a reiterare la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuta perenzione del pignoramento ed ha inoltre dissentito dalle conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 1445/2024 emessa dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento rubricato al R.G. n.
3193/2015 (rispetto al quale non è stata disposta dal relativo titolare la riunione), anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite solo nell'odierno procedimento, e non anche in quello contraddistinto dal R.G. n.
3193/2015, che dimostrerebbero la infondatezza anche della censura avversaria relativa alla inidoneità del mutuo oggetto di causa a fungere da titolo esecutivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Indipendentemente dalla verifica del circostanza secondo cui il pignoramento fosse, già alla data del 3 febbraio 2016, perento, sicuramente ed inesorabilmente lo è alla data odierna, da ciò inevitabilmente conseguendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, la declaratoria de qua, “costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da
4 una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nella fattispecie che oggi ci occupa si è appunto verificata una causa processuale di cessazione nella misura in cui il processo esecutivo si è definito attraverso la perenzione del pignoramento.” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
770 pubblicata il 6 agosto 2018).
Tuttavia, come è noto e come ricordato anche dalla difesa della società opponente nella rispettiva memoria di replica, una pronuncia con cui viene dichiarata la cessata la materia del contendere non esonera certamente il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione
– che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione sommaria del merito della controversia.
Chiarito sin da ora quindi che le considerazioni che ci si accinge a sviluppare sono tutte votate a far emergere la parte - solo virtualmente - soccombente nell'odierno giudizio, osserva il Tribunale che, sulla scorta delle risultanze processuali, l'opposizione spiegata da risulta, Parte_1 recte risulterebbe meritevole di accoglimento, sia pur limitatamente ad uno dei plurimi motivi di opposizione coltivati nell'atto introduttivo, circostanza che merita di essere valorizzata ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Occorre infatti considerare che, a sostegno dell'odierna opposizione,
ha rappresentato che: Parte_1
- con “Atto di precetto di pagamento” del 10 agosto 2015, notificato in data 17 agosto 2015, ha intimato alla “ Controparte_1 [...]
” il pagamento della complessiva somma Parte_2 di € 390.154,22, oltre accessori come per legge, interessi maturati e
5 maturandi dal 18 marzo 2015 al tasso convenzionale sino all'effettivo saldo, oltre spese di notifica dell'atto di precetto, le spese e competenze successive occorrende, in virtù del “Contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria” del 16 dicembre 2013 a rogito del Notaio di Teramo rep. Persona_1
n. 45831 – racc. n. 14516, registrato a Teramo (TE) il 18 dicembre 2013 al n.
2860 – Serie IT, avvisando, l'opponente, nella qualità di terzo datore di ipoteca, che, in caso di inadempimento da parte del suddetto debitore, avrebbe provveduto a sottoporre ad esecuzione forzata i beni concessi in garanzia ipotecaria nel suddetto atto pubblico ed ivi meglio descritti nel
“contratto di appalto privato per l'esecuzione dei lavori edili” del 16 dicembre
2013;
- l'atto di precetto è stato impugnato innanzi al Tribunale di Teramo, così istaurandosi il procedimento rubricato al R.G. n. 3193/2015;
- con “Atto di pignoramento immobiliare” del 14 settembre 2015, notificato in data 18 settembre 2015, ha provveduto Controparte_1 ad assoggettare a pignoramento immobiliare gli immobili di proprietà della società opponente e meglio specificati nel suddetto atto di pignoramento immobiliare del 14 settembre 2015;
- con ricorso in opposizione all'esecuzione del 3 ottobre 2015, Parte_1 ha proposto formale opposizione all'intrapresa esecuzione,
[...] chiedendone preliminarmente l'immediata sospensione e, quindi, concludendo per la declaratoria di nullità, inammissibilità e/o illegittimità della stessa ed il Tribunale di Teramo, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 15 febbraio 2016, depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2015, accoglieva l'istanza di sospensione in parola, fissando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, qui incardinato;
- nello specifico, la società a fondamento dell'odierna Parte_1 opposizione, ha eccepito:
(a) la nullità del contratto di finanziamento azionato dall'opposto per la violazione degli artt. 50 e 58 della Legge Notarile, in ragione dell'intervento in sede di stipula, in qualità di testimone, dell'Avv. Carlo
Natali, in tesi interessato all'atto medesimo, essendo legato da rapporti professionali ad di cui è legale di fiducia, nonché Parte_2
(b) la nullità del medesimo contratto di finanziamento per la violazione
6 dell'art. 55 della Legge Notarile per aver il Notaio rogante omesso – in considerazione della partecipazione all'atto di una parte di nazionalità straniera (il sig. ), che aveva dichiarato Controparte_1 di non conoscere la lingua italiana bensì quella inglese – di accertare mediante mezzi adeguati, l'effettiva conoscenza della lingua inglese da parte dell'Avv. Natali;
(c) la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c., dovendosi il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva qualificare come mutuo di scopo, posto che le somme oggetto di finanziamento, per espressa previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente alla ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto stipulato con sicché – poiché il valore Parte_2 delle somme erogate da (€ 350.000,00) Controparte_1 era nettamente superiore al valore dell'appalto (€ 160.000,00), doveva ritenersi deviata la finalità per la quale il mutuo era stato concesso, con conseguente relativa nullità;
(d) la inidoneità del menzionato negozio di mutuo, stante la sua natura condizionata, a valere quale titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.;
(e) la avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, che, in virtù del principio “simul stabunt simul cadent”, comporta la caducazione del collegato contratto di mutuo e la conseguente nullità dell'atto di precetto;
(f) la sussistenza di gravi motivi tali da giustificare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e della successiva azione esecutiva intrapresa;
(g) in ragione della eccepita nullità del contratto di mutuo, la conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in forza dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 ottobre
2016, si è costituito in giudizio deducendo Controparte_1 in particolare:
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo ex art. 50 della Legge Notarile, in quanto l'esistenza di rapporti professionali tra l'Avv. Natali e il sig. TT non comportava un coinvolgimento del
7 professionista nell'assetto di interessi relativo al contratto di finanziamento stesso;
- parimenti, l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 55 della Legge Notarile, non essendovi alcuna norma che imponga al Notaio di verificare personalmente l'effettivo grado di conoscenza della lingua straniera da parte del testimone, né tale attività di controllo rientrando nelle sue prerogative istituzionali;
- quanto all'eccepita nullità ex art. 1418 c.c., la non ravvisabilità di alcuno sviamento dello scopo contrattualmente previsto, giacché le somme concesse in prestito sarebbero servite al completamento dei lavori relativi all'intero fabbricato, e non solo delle porzioni che sarebbero rimaste in Parte capo a;
- la idoneità del contratto di mutuo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo, in quanto le somme mutuate erano state tutte regolarmente erogate, come risultante dalla documentazione prodotta in atti;
- la non ravvisabilità di alcun collegamento negoziale fra il contratto di appalto ed il negozio di mutuo, in quanto un ipotetico inadempimento del sig. TT non dispiegherebbe alcun effetto sul titolo esecutivo azionato;
- la intervenuta perenzione del pignoramento (per mancata iscrizione a ruolo).
Così sintetizzati i fatti controversi e le difese spiegate dalle parti e passando dunque ad esaminare (sia pur solo, lo si rammenta, ai fini della regolamentazione delle spese di liti in omaggio al criterio della soccombenza virtuale) il merito della controversia, vengono di seguito analizzate le domande proposte dalla opponente, seguendo l'ordine dalla medesima proposto.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 50 della Legge Notarile - i.e. L. n.
89 del 16 febbraio 1913 - del contratto di mutuo del 16 dicembre 2013, deve osservarsi che la predetta disposizione dispone che “I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.”; al riguardo, l'opponente lamenta che uno dei testimoni che ha partecipato all'atto notarile, in specie l'Avv. Carlo Natali, nutrisse un interesse
8 nell'atto, siccome legato ad una delle parti, in specie al sig. Parte_2
a rapporti professionali “e quindi anche economici”.
[...]
Senonché, la predetta argomentazione non coglie nel segno, in quanto risulta fondata su una interpretazione fuorviante della Legge Notarile, non potendosi ravvisare il difetto di imparzialità per il sol fatto che il testimone che ha partecipato all'atto (l'Avv. Natali) abbia prestato la propria attività professionale in favore del sig. TT, in qualità di difensore: invero, ciò che rileva ai fini della nullità ex art. 50 dalla Legge Notarile, è uno specifico interesse nell'affare sotteso all'atto oggetto di stipula, interesse che, dunque, non può affermarsi apoditticamente in ragione dell'attività professionale espletata e che, nel caso di specie, non è stato neppure allegato.
Del resto, la Suprema Corte ha affermato che la ratio sottesa all'art. 50 della
Legge Notarile va rinvenuta nell'esigenza di assicurare l'imparzialità del testimone e, al tempo stesso, la spontaneità della manifestazione di volontà delle parti, con il corollario per cui un interesse semplicemente mediato e indiretto, che non emerga dallo stesso contenuto negoziale, è stato ritenuto irrilevante (cfr. Cass. civ. n. 296 del 30 gennaio 1968, in cui la Cassazione ha ritenuto sussistere l'imparzialità del testimone nonostante questi fosse addirittura un creditore dello stipulante, interessato a che, a seguito del conferimento a terzi di un mandato irrevocabile per la vendita di un immobile, il suo debitore incassasse una somma di denaro da destinarsi per pregressi e separati accordi, al soddisfacimento del credito).
Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione di nullità ex art. 55 della
Legge Notarile, per non aver il Notaio rogante verificato se il teste presente conoscesse la lingua inglese.
In particolare, la disposizione in commento stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.”, interprete che dovrà avere i requisiti necessari per essere testimone, non potrà essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti e dovrà prestare giuramento davanti al Notaio;
prosegue la disposizione de qua stabilendo che “Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.”.
9 Ora, la società opponente afferma che il sig. , Persona_2 parte mutuante nell'atto notarile a fondamento della minacciata azione esecutiva, di nazionalità straniera, non conosceva la lingua italiana, sicché – in ossequio a quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913
– nell'atto è intervenuto un interprete di lingua inglese, lingua conosciuta al contraente straniero mutante;
tuttavia, l'opponente si duole del fatto che il pubblico ufficiale rogante non abbia appurato, mediante verifiche approfondite, che il testimone presente, e cioè l'Avv. Natali, conoscesse effettivamente la lingua straniera, avendo ritenuto a tal fine sufficiente la dichiarazione del medesimo;
secondo l'opponente, al contrario, il Notaio avrebbe dovuto stimolare una verifica da parte dell'interprete, onde appurare se il teste conoscesse effettivamente l'idioma straniero.
Senonché, deve ritenersi sufficiente, ai fini perseguiti dalla Legge Notarile, la dichiarazione resa dal testimone di conoscere la lingua inglese, non essendo imposto al Notaio verificare l'effettivo grado di conoscenza della lingua straniera da parte del teste né, tantomeno, rientrando tale attività di controllo tra i compiti istituzionali propri del notaio, sicché anche la doglianza de qua risulta infondata.
La società opponente eccepisce in terzo luogo la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per sviamento dalla causa tipica : il negozio di finanziamento sarebbe stato destinato alla realizzazione di uno specifico obiettivo, consistente nella realizzazione dei lavori necessari al completamento di un fabbricato residenziale in corso di costruzione a
Castellalto, e andrebbe, quindi, considerato un “mutuo di scopo”, funzionalmente collegato al contratto di appalto stipulato con il sig. contrariamente a quanto pattuito, tuttavia, la somma Parte_2 erogata sarebbe stata utilizzata, a dire dell'opponente, per finalità altre e tanto sarebbe desumibile dalla circostanza che l'importo concesso in finanziamento destinate al completamento del fabbricato (per € 350.000,00) sarebbe nettamente superiore a quello previsto quale corrispettivo del contratto di appalto (€ 160.000,00): in tal modo, il sig. TT avrebbe ottenuto la differenza di € 190.000,00 per finalità diverse, e si sarebbe quindi realizzato, secondo l'opponente, uno sviamento dalla causa prevista dal contratto, tale da comportarne la nullità.
10 L'eccezione non è meritevole di trovare accoglimento: infatti, il contratto di appalto prevede espressamente il completamento del fabbricato “in tutte le sue parti condominiali esterne e interne (sub 19), oltre che delle unità residenziali site al piano secondo (sub 5 e 6) e terzo (sub 7 e 8), le pertinenze ubicate all'esterno del piano terra (parcheggio a raso sub 11 e all'interno del piano seminterrato (box auto sub 12, 17 e 18)” (cfr. doc. 1 fascicolo parte opposta, art. 2); quanto poi al pagamento del corrispettivo, esso è stato così determinato: “il pagamento avverrà da parte della nei confronti della ditta Parte_1 Parte_2
in unica soluzione attraverso il trasferimento di n. 4 unità
[...] immobiliari site al piano terra (sub 1 e 2) e primo (sub 3 e 4) con relativi box auto al piano seminterrato (sub 13, 14, 15 e 16). Il valore delle 4 unità immobiliari da trasferire in corso di costruzione è stato concordato tra le parti in complessivi €
260.000,00 iva esclusa. L'importo contrattuale stimato pattuito a corpo e non a misura
(tutto incluso e nulla escluso) è pari a € 160.000,00 iva esclusa”.
Nel contratto di mutuo, si fa riferimento, invece, alla necessità di completare i lavori e le opere edilizie per rendere agibile l'intero fabbricato e Parte non soltanto quelle che sarebbero rimaste in capo – come esplicitato a pagina 2 del citato negozio nella premessa sub a) che testualmente recita: “il sig. ha chiesto al sig. un Parte_2 Persona_2 finanziamento di € 350.000,00 destinato al completamento dei lavori e delle opere edilizie per rendere agibile un fabbricato ad uso di civile abitazione, attualmente in corso di costruzione...” (cfr. all. d fascicolo parte opposta, pag. 2), con conferente Parte dichiarazione di , la quale si è dichiarata disponibile a concedere, in qualità di terzo datore, ipoteca di primo grado, “avendo interesse al completamento dei lavori e delle opere edilizie su detto immobile...” / cfr. all. d fascicolo parte opposta, pag. 2) – ciò spiegando quindi la differenza degli importi previsti dai contratti oggetto di interesse e da ciò conseguendo la infondatezza della nullità eccepita ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Passando invece alla eccepita inidoneità del contratto di mutuo a dar luogo all'esecuzione, in quanto non costituirebbe valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., deve osservarsi quanto segue.
In termini generali, va premesso che, al fine di verificare se un contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare se lo stesso contenga
11 pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della somma (come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Non inficia tale ragionamento la circostanza che il contratto di mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme ma sia integrato da un successivo atto di erogazione e quietanza, sempre che lo stesso rivesta, peraltro, la forma solenne prescritta dall'art. 474 c.p.c. in tema di titoli esecutivi negoziali.
Ciò detto, nel caso per cui è processo, risulta, dalla documentazione versata in atti, che, in base all'art. 2 del contratto di finanziamento,
l'erogazione dell'importo mutuato è prevista in diverse tranches, la prima delle quali (per un ammontare di € 125.000,00) sarebbe stata accreditata “entro il termine di giorni 15 da oggi, previa prova da fornire dalla parte finanziata che
l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti a garanzia della restituzione del finanziamento”, con meccanismo analogo per la seconda tranche di € 125.000,00
e la terza di € 100.000,00.
Come anticipato, lamenta che non sarebbe stata Parte_1 documentata la traditio della somma mutuata, essendo inesistente la “prova” dell'effettivo pagamento, da ciò conseguente la inidoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva;
al riguardo, l'odierna parte opposta ha documentato l'avvenuta erogazione degli importi previsti in contratto, mediante produzione in giudizio delle rispettive distinte di pagamento del 2 gennaio
2014, del 21 febbraio 2014 e dell'11 aprile 2014.
Ebbene, premesso che, alla luce dell'inequivocabile tenore letterale contratto di mutuo, è pacifica la sua natura condizionata, deve osservarsi che la questione afferente la idoneità del mutuo condizionato a valere quale titolo esecutivo è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024.
12 Tuttavia, preme allo scrivente magistrato evidenziare che la predetta pronuncia di legittimità, il cui contenuto è condiviso da questo Giudice, non si attanaglia perfettamente al caso di specie, dal momento che, mentre nel caso all'attenzione della citata sentenza, la somma mutuata, “effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, era stata da quest'ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa”, con tutto ciò che ne deriva in termini di qualificazione del deposito de quo come deposito irregolare e conseguente obbligo di restituzione (del tantundem eiusdem generis) che “viene indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata”, diversamente, nel caso per cui è processo, è sufficiente leggere il regolamento contrattuale in atti per rendersi conto che lo stesso non prevede alcuna simile pattuizione, non contenendo infatti alcun riferimento a
“svincolo” di somme “depositate” su conto corrente vincolato, ma semmai risultando la possibilità di prelievo della somma data a mutuo subordinata al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo, quali, fondamentalmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria.
Più nello specifico, nel caso di specie, la somma concessa in prestito non è stata ricevuta dal mutuatario e poi nuovamente ri-trasferita da questi al mutuante, non essendo stata proprio immediatamente erogata dal mutuante e tale circostanza, giova ribadirlo, è pacifica: come anticipato, infatti, il pagamento della prima tranche risulta espressamente condizionato alla prova Parte dell'avvenuta costituzione della garanzia prestata da , così come il pagamento delle ulteriori due tranches è subordinato alla verifica dell'esecuzione di determinate opere, specificatamente indicate nel negozio di muto (cfr. art. 2 contratto di finanziamento); pertanto, nel caso di specie, lo svincolo della somma mutuata non è avvenuto contestualmente alla stipula dell'atto, ma richiedeva un successivo atto volontario della parte mutuante, che determinasse l'effettivo trasferimento delle somme in favore della parte mutuataria, con conseguente sorgere dell'obbligazione di restituzione di esse a carico di quest'ultima, con il corollario per cui, sino al momento dell'effettivo verificarsi della condizione e conseguente erogazione delle somme, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
13 Svolta questa precisazione, ritiene il Tribunale che la clausola contrattuale de qua per come congegnata, e quindi la possibilità ivi prevista di prelevare, peraltro, gradualmente e non nella sua interezza, il denaro finanziato condizionata all'assestamento del vincolo ipotecario concesso (con accredito infatti della prima tranche “entro il termine di giorni 15 da oggi, previa prova da fornire dalla parte finanziata che l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti a garanzia della restituzione del finanziamento”) tradisca, a ben vedere, la realità del negozio in esame, risolvendosi, di fatto, in un vincolo di indisponibilità –
e materiale e giuridica – “ai danni” della parte mutuataria, impedendo di ritenere, quanto meno sino alla scadenza del predetto termine, che il mutuatario possa disporre della somma di cui ha chiesto il prestito.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni di quietanza versate in atti dalla parte opposta, rectius le distinte di pagamento prodotte in giudizio dalla stessa prodotte (cfr. documenti nn. 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), non rivestono la forma richiesta dall'art. 474 c.p.c. dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ed inoltre nulla provano, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'opponente, quanto all'effettiva erogazione delle somme, dal momento che i bonifici risultano essere stati effettuati da soggetti estranei alla vicenda per cui è causa, e anche le causali ivi riportate – – in alcun modo riconducono Controparte_2 ai fatti di causa.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il predetto negozio di finanziamento non può valere quale titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'azione esecutiva e quindi ogni altra questione risulta, recte risulterebbe, necessariamente assorbita dalle precedenti considerazioni.
In definitiva, il Tribunale, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, reputa la verosimile fondatezza dell'opposizione spiegata dalla società sia pur limitatamente a questo unico profilo da Parte_1 ultimo evidenziato.
Passando così al governo delle spese di giudizio, queste, come sopra illustrato, seguono sì il criterio della soccombenza virtuale, tuttavia, dal momento che la cessata materia del contendere non esclude la compensazione delle spese (cfr. infatti Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14939/2020, depositata in data
14 luglio 2020, secondo cui “La statuizione di cessazione della materia del
14 contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”), ritiene il Tribunale che (i)
l'accoglimento di uno solo dei plurimi motivi di opposizione, su cui peraltro
è data registrare (ii) l'esistenza di orientamenti ermeneutici contrastanti, nonché (iii) la prosecuzione da parte dell'opponente del presente giudizio
(intrapreso nell'anno 2016) a pignoramento ormai perento concretizzano, tutte insieme, quelle circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto tutto sopra esposto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Quanto alla liquidazione, richiesta dall'opponente, delle spese di lite relative alla fase cautelare, questa avrebbe dovuto essere oggetto di apposito gravame, non potendo essere rimessa in discussione in tale sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1246/2016 fra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per le ragioni esposte in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1246 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente
tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a San Nicolò a Tordino
(TE), in via Galileo Galilei, n. 118/A, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola
Scarciolla, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
(C.F.: ), nato a Controparte_1 C.F._1
Zagan (Polonia) il 2 marzo 1956, elettivamente domiciliato a Teramo, in viale
V. Veneto n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Arnese, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Maria di Giovanni, che lo giusta rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma II e 616 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2016, la società
[...] ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le conclusioni che di Controparte_1 seguito si trascrivono: “NEL MERITO: accogliere l'opposizione proposta dalla ed accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del sig. Parte_1 [...]
a procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti della Controparte_1 [...] per le motivazioni di cui alla presente opposizione, dichiarando nulla, Parte_1 inammissibile e/o illegittima l'esecuzione immobiliare intrapresa dal Sig.
[...]
con “atto di pignoramento immobiliare” del 14.09.2015, Controparte_1 notificato il 18.09.2015. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo, preliminarmente, la riunione del procedimento con quello pendente avanti questo Tribunale ed allibrato al R.G. n. 3193/2015; ha in particolare rassegnato le seguenti conclusioni: “A)-In via preliminare e pregiudiziale: disporre ex art. 273 comma II cpc la rimessione degli atti al presidente perché si provveda alla riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 3193/2015 RG ed assegnato alla cognizione del GU Dott.ssa TT;
B)-Nel merito: rigettare in toto l'avversa opposizione, destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. C)-Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali
(in specie, audizione testimoni ed interrogatorio formale del convenuto).
Con provvedimento del 9 maggio 2024, lo scrivente magistrato, divenuto titolare dell'odierno procedimento in data 12 marzo 2024, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il giorno 21 novembre 2024 al giorno 17 settembre 2024; tuttavia, alla predetta udienza, le parti hanno congiuntamente chiesto ed ottenuto un rinvio per bonario componimento all'udienza del 22 ottobre 2024.
2 Alla predetta udienza del 22 ottobre 2024, lo scrivente magistrato si è riservato in ordine alla richiesta, avanzata da parte opponente, di riunione del presente procedimento con quello di più risalente iscrizione rubricato al R.G.
n. 3193/2015, con udienza fissata al 23 ottobre 2024, per la precisazione conclusioni, e, pertanto, con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2024, lo scrivente magistrato, rilevando come fra i due procedimenti vi fosse una connessione, tanto oggettiva piena quanto soggettiva parziale, ha trasmesso gli atti al Presidente di Sezione per le valutazioni di propria spettanza.
Quindi, con provvedimento del 23 ottobre 2024, depositato il giorno successivo, il Presidente di Sezione, ha rimesso i fascicoli all'attenzione dell'altro G.I., il quale, tuttavia, con provvedimento del 24 ottobre 2024, non ha disposto l'invocata riunione ex art. 274 c.p.c. in quanto il procedimento iscritto al R.G. n. 3193/2015 era stato già assunto in decisione il giorno precedente.
Pertanto, all'udienza del 22 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini previsti ex art. 190 c.p.c.
c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie in replica.
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta è tornata a ribadire l'intervenuta perenzione del pignoramento, già invero eccepita in sede di comparsa di costituzione (cfr. p. 16 comparsa di costituzione), riaffermando come “l'odierno giudizio, che parte opponente ha ritenuto di voler coltivare comunque, risulta ai fini dell'esecuzione del tutto inutile, atteso che il pignoramento era perento prima ancora che il G. E. si pronunciasse sulla sospensione del pignoramento”: infatti, dal momento che “il giudizio rubricato al n. 3193/2015 RG di opposizione a precetto era iniziato prima dell'odierna causa, questa difesa ha atteso ad iscrivere a ruolo il pignoramento e onde evitare possibili rivalse per risarcimento del danno pure minacciate da controparte - in quanto su conforme ricorso della
[...] il G. U. aveva fissato l'udienza per pronunciarsi sulla richiesta Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.”, senonché “L'esito di detta udienza, fissata al 18.11.2015, perveniva solo a gennaio 2016 (All. 12) quando, ormai, i termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento erano perenti.” e, “Ciononostante, l'odierno opponente ha coltivato il giudizio di opposizione all'esecuzione, addirittura omettendo
3 di riferire all'udienza del 3.02.2016 sia della perenzione del pignoramento (…)”. (cfr. pagine 4 e 5 comparsa conclusionale, p. 16 comparsa di costituzione).
A tale specifico riguardo, in sede di memoria di Parte_1 replica, ha sostenuto che “non è affatto vero che all'udienza del 03.02.2016 il pignoramento risulta essere perento”, motivando la predetta affermazione e concludendo sul punto che, “A tutto voler concedere, anche qualora si ritenesse di accedere ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, i motivi di opposizione dovranno essere esaminati ai soli fini del regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.” (cfr. p. 2 memoria di replica).
Nella rispettiva memoria di replica, invece, l'opponente è tornato nuovamente a reiterare la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuta perenzione del pignoramento ed ha inoltre dissentito dalle conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 1445/2024 emessa dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento rubricato al R.G. n.
3193/2015 (rispetto al quale non è stata disposta dal relativo titolare la riunione), anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite solo nell'odierno procedimento, e non anche in quello contraddistinto dal R.G. n.
3193/2015, che dimostrerebbero la infondatezza anche della censura avversaria relativa alla inidoneità del mutuo oggetto di causa a fungere da titolo esecutivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Indipendentemente dalla verifica del circostanza secondo cui il pignoramento fosse, già alla data del 3 febbraio 2016, perento, sicuramente ed inesorabilmente lo è alla data odierna, da ciò inevitabilmente conseguendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, la declaratoria de qua, “costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da
4 una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nella fattispecie che oggi ci occupa si è appunto verificata una causa processuale di cessazione nella misura in cui il processo esecutivo si è definito attraverso la perenzione del pignoramento.” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
770 pubblicata il 6 agosto 2018).
Tuttavia, come è noto e come ricordato anche dalla difesa della società opponente nella rispettiva memoria di replica, una pronuncia con cui viene dichiarata la cessata la materia del contendere non esonera certamente il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione
– che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione sommaria del merito della controversia.
Chiarito sin da ora quindi che le considerazioni che ci si accinge a sviluppare sono tutte votate a far emergere la parte - solo virtualmente - soccombente nell'odierno giudizio, osserva il Tribunale che, sulla scorta delle risultanze processuali, l'opposizione spiegata da risulta, Parte_1 recte risulterebbe meritevole di accoglimento, sia pur limitatamente ad uno dei plurimi motivi di opposizione coltivati nell'atto introduttivo, circostanza che merita di essere valorizzata ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Occorre infatti considerare che, a sostegno dell'odierna opposizione,
ha rappresentato che: Parte_1
- con “Atto di precetto di pagamento” del 10 agosto 2015, notificato in data 17 agosto 2015, ha intimato alla “ Controparte_1 [...]
” il pagamento della complessiva somma Parte_2 di € 390.154,22, oltre accessori come per legge, interessi maturati e
5 maturandi dal 18 marzo 2015 al tasso convenzionale sino all'effettivo saldo, oltre spese di notifica dell'atto di precetto, le spese e competenze successive occorrende, in virtù del “Contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria” del 16 dicembre 2013 a rogito del Notaio di Teramo rep. Persona_1
n. 45831 – racc. n. 14516, registrato a Teramo (TE) il 18 dicembre 2013 al n.
2860 – Serie IT, avvisando, l'opponente, nella qualità di terzo datore di ipoteca, che, in caso di inadempimento da parte del suddetto debitore, avrebbe provveduto a sottoporre ad esecuzione forzata i beni concessi in garanzia ipotecaria nel suddetto atto pubblico ed ivi meglio descritti nel
“contratto di appalto privato per l'esecuzione dei lavori edili” del 16 dicembre
2013;
- l'atto di precetto è stato impugnato innanzi al Tribunale di Teramo, così istaurandosi il procedimento rubricato al R.G. n. 3193/2015;
- con “Atto di pignoramento immobiliare” del 14 settembre 2015, notificato in data 18 settembre 2015, ha provveduto Controparte_1 ad assoggettare a pignoramento immobiliare gli immobili di proprietà della società opponente e meglio specificati nel suddetto atto di pignoramento immobiliare del 14 settembre 2015;
- con ricorso in opposizione all'esecuzione del 3 ottobre 2015, Parte_1 ha proposto formale opposizione all'intrapresa esecuzione,
[...] chiedendone preliminarmente l'immediata sospensione e, quindi, concludendo per la declaratoria di nullità, inammissibilità e/o illegittimità della stessa ed il Tribunale di Teramo, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 15 febbraio 2016, depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2015, accoglieva l'istanza di sospensione in parola, fissando termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, qui incardinato;
- nello specifico, la società a fondamento dell'odierna Parte_1 opposizione, ha eccepito:
(a) la nullità del contratto di finanziamento azionato dall'opposto per la violazione degli artt. 50 e 58 della Legge Notarile, in ragione dell'intervento in sede di stipula, in qualità di testimone, dell'Avv. Carlo
Natali, in tesi interessato all'atto medesimo, essendo legato da rapporti professionali ad di cui è legale di fiducia, nonché Parte_2
(b) la nullità del medesimo contratto di finanziamento per la violazione
6 dell'art. 55 della Legge Notarile per aver il Notaio rogante omesso – in considerazione della partecipazione all'atto di una parte di nazionalità straniera (il sig. ), che aveva dichiarato Controparte_1 di non conoscere la lingua italiana bensì quella inglese – di accertare mediante mezzi adeguati, l'effettiva conoscenza della lingua inglese da parte dell'Avv. Natali;
(c) la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c., dovendosi il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva qualificare come mutuo di scopo, posto che le somme oggetto di finanziamento, per espressa previsione contrattuale, avrebbero dovuto essere destinate esclusivamente alla ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto stipulato con sicché – poiché il valore Parte_2 delle somme erogate da (€ 350.000,00) Controparte_1 era nettamente superiore al valore dell'appalto (€ 160.000,00), doveva ritenersi deviata la finalità per la quale il mutuo era stato concesso, con conseguente relativa nullità;
(d) la inidoneità del menzionato negozio di mutuo, stante la sua natura condizionata, a valere quale titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.;
(e) la avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, che, in virtù del principio “simul stabunt simul cadent”, comporta la caducazione del collegato contratto di mutuo e la conseguente nullità dell'atto di precetto;
(f) la sussistenza di gravi motivi tali da giustificare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e della successiva azione esecutiva intrapresa;
(g) in ragione della eccepita nullità del contratto di mutuo, la conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in forza dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 ottobre
2016, si è costituito in giudizio deducendo Controparte_1 in particolare:
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo ex art. 50 della Legge Notarile, in quanto l'esistenza di rapporti professionali tra l'Avv. Natali e il sig. TT non comportava un coinvolgimento del
7 professionista nell'assetto di interessi relativo al contratto di finanziamento stesso;
- parimenti, l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 55 della Legge Notarile, non essendovi alcuna norma che imponga al Notaio di verificare personalmente l'effettivo grado di conoscenza della lingua straniera da parte del testimone, né tale attività di controllo rientrando nelle sue prerogative istituzionali;
- quanto all'eccepita nullità ex art. 1418 c.c., la non ravvisabilità di alcuno sviamento dello scopo contrattualmente previsto, giacché le somme concesse in prestito sarebbero servite al completamento dei lavori relativi all'intero fabbricato, e non solo delle porzioni che sarebbero rimaste in Parte capo a;
- la idoneità del contratto di mutuo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo, in quanto le somme mutuate erano state tutte regolarmente erogate, come risultante dalla documentazione prodotta in atti;
- la non ravvisabilità di alcun collegamento negoziale fra il contratto di appalto ed il negozio di mutuo, in quanto un ipotetico inadempimento del sig. TT non dispiegherebbe alcun effetto sul titolo esecutivo azionato;
- la intervenuta perenzione del pignoramento (per mancata iscrizione a ruolo).
Così sintetizzati i fatti controversi e le difese spiegate dalle parti e passando dunque ad esaminare (sia pur solo, lo si rammenta, ai fini della regolamentazione delle spese di liti in omaggio al criterio della soccombenza virtuale) il merito della controversia, vengono di seguito analizzate le domande proposte dalla opponente, seguendo l'ordine dalla medesima proposto.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 50 della Legge Notarile - i.e. L. n.
89 del 16 febbraio 1913 - del contratto di mutuo del 16 dicembre 2013, deve osservarsi che la predetta disposizione dispone che “I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.”; al riguardo, l'opponente lamenta che uno dei testimoni che ha partecipato all'atto notarile, in specie l'Avv. Carlo Natali, nutrisse un interesse
8 nell'atto, siccome legato ad una delle parti, in specie al sig. Parte_2
a rapporti professionali “e quindi anche economici”.
[...]
Senonché, la predetta argomentazione non coglie nel segno, in quanto risulta fondata su una interpretazione fuorviante della Legge Notarile, non potendosi ravvisare il difetto di imparzialità per il sol fatto che il testimone che ha partecipato all'atto (l'Avv. Natali) abbia prestato la propria attività professionale in favore del sig. TT, in qualità di difensore: invero, ciò che rileva ai fini della nullità ex art. 50 dalla Legge Notarile, è uno specifico interesse nell'affare sotteso all'atto oggetto di stipula, interesse che, dunque, non può affermarsi apoditticamente in ragione dell'attività professionale espletata e che, nel caso di specie, non è stato neppure allegato.
Del resto, la Suprema Corte ha affermato che la ratio sottesa all'art. 50 della
Legge Notarile va rinvenuta nell'esigenza di assicurare l'imparzialità del testimone e, al tempo stesso, la spontaneità della manifestazione di volontà delle parti, con il corollario per cui un interesse semplicemente mediato e indiretto, che non emerga dallo stesso contenuto negoziale, è stato ritenuto irrilevante (cfr. Cass. civ. n. 296 del 30 gennaio 1968, in cui la Cassazione ha ritenuto sussistere l'imparzialità del testimone nonostante questi fosse addirittura un creditore dello stipulante, interessato a che, a seguito del conferimento a terzi di un mandato irrevocabile per la vendita di un immobile, il suo debitore incassasse una somma di denaro da destinarsi per pregressi e separati accordi, al soddisfacimento del credito).
Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione di nullità ex art. 55 della
Legge Notarile, per non aver il Notaio rogante verificato se il teste presente conoscesse la lingua inglese.
In particolare, la disposizione in commento stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.”, interprete che dovrà avere i requisiti necessari per essere testimone, non potrà essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti e dovrà prestare giuramento davanti al Notaio;
prosegue la disposizione de qua stabilendo che “Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.”.
9 Ora, la società opponente afferma che il sig. , Persona_2 parte mutuante nell'atto notarile a fondamento della minacciata azione esecutiva, di nazionalità straniera, non conosceva la lingua italiana, sicché – in ossequio a quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913
– nell'atto è intervenuto un interprete di lingua inglese, lingua conosciuta al contraente straniero mutante;
tuttavia, l'opponente si duole del fatto che il pubblico ufficiale rogante non abbia appurato, mediante verifiche approfondite, che il testimone presente, e cioè l'Avv. Natali, conoscesse effettivamente la lingua straniera, avendo ritenuto a tal fine sufficiente la dichiarazione del medesimo;
secondo l'opponente, al contrario, il Notaio avrebbe dovuto stimolare una verifica da parte dell'interprete, onde appurare se il teste conoscesse effettivamente l'idioma straniero.
Senonché, deve ritenersi sufficiente, ai fini perseguiti dalla Legge Notarile, la dichiarazione resa dal testimone di conoscere la lingua inglese, non essendo imposto al Notaio verificare l'effettivo grado di conoscenza della lingua straniera da parte del teste né, tantomeno, rientrando tale attività di controllo tra i compiti istituzionali propri del notaio, sicché anche la doglianza de qua risulta infondata.
La società opponente eccepisce in terzo luogo la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per sviamento dalla causa tipica : il negozio di finanziamento sarebbe stato destinato alla realizzazione di uno specifico obiettivo, consistente nella realizzazione dei lavori necessari al completamento di un fabbricato residenziale in corso di costruzione a
Castellalto, e andrebbe, quindi, considerato un “mutuo di scopo”, funzionalmente collegato al contratto di appalto stipulato con il sig. contrariamente a quanto pattuito, tuttavia, la somma Parte_2 erogata sarebbe stata utilizzata, a dire dell'opponente, per finalità altre e tanto sarebbe desumibile dalla circostanza che l'importo concesso in finanziamento destinate al completamento del fabbricato (per € 350.000,00) sarebbe nettamente superiore a quello previsto quale corrispettivo del contratto di appalto (€ 160.000,00): in tal modo, il sig. TT avrebbe ottenuto la differenza di € 190.000,00 per finalità diverse, e si sarebbe quindi realizzato, secondo l'opponente, uno sviamento dalla causa prevista dal contratto, tale da comportarne la nullità.
10 L'eccezione non è meritevole di trovare accoglimento: infatti, il contratto di appalto prevede espressamente il completamento del fabbricato “in tutte le sue parti condominiali esterne e interne (sub 19), oltre che delle unità residenziali site al piano secondo (sub 5 e 6) e terzo (sub 7 e 8), le pertinenze ubicate all'esterno del piano terra (parcheggio a raso sub 11 e all'interno del piano seminterrato (box auto sub 12, 17 e 18)” (cfr. doc. 1 fascicolo parte opposta, art. 2); quanto poi al pagamento del corrispettivo, esso è stato così determinato: “il pagamento avverrà da parte della nei confronti della ditta Parte_1 Parte_2
in unica soluzione attraverso il trasferimento di n. 4 unità
[...] immobiliari site al piano terra (sub 1 e 2) e primo (sub 3 e 4) con relativi box auto al piano seminterrato (sub 13, 14, 15 e 16). Il valore delle 4 unità immobiliari da trasferire in corso di costruzione è stato concordato tra le parti in complessivi €
260.000,00 iva esclusa. L'importo contrattuale stimato pattuito a corpo e non a misura
(tutto incluso e nulla escluso) è pari a € 160.000,00 iva esclusa”.
Nel contratto di mutuo, si fa riferimento, invece, alla necessità di completare i lavori e le opere edilizie per rendere agibile l'intero fabbricato e Parte non soltanto quelle che sarebbero rimaste in capo – come esplicitato a pagina 2 del citato negozio nella premessa sub a) che testualmente recita: “il sig. ha chiesto al sig. un Parte_2 Persona_2 finanziamento di € 350.000,00 destinato al completamento dei lavori e delle opere edilizie per rendere agibile un fabbricato ad uso di civile abitazione, attualmente in corso di costruzione...” (cfr. all. d fascicolo parte opposta, pag. 2), con conferente Parte dichiarazione di , la quale si è dichiarata disponibile a concedere, in qualità di terzo datore, ipoteca di primo grado, “avendo interesse al completamento dei lavori e delle opere edilizie su detto immobile...” / cfr. all. d fascicolo parte opposta, pag. 2) – ciò spiegando quindi la differenza degli importi previsti dai contratti oggetto di interesse e da ciò conseguendo la infondatezza della nullità eccepita ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Passando invece alla eccepita inidoneità del contratto di mutuo a dar luogo all'esecuzione, in quanto non costituirebbe valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., deve osservarsi quanto segue.
In termini generali, va premesso che, al fine di verificare se un contratto di finanziamento posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, occorre verificare se lo stesso contenga
11 pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della somma (come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Non inficia tale ragionamento la circostanza che il contratto di mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme ma sia integrato da un successivo atto di erogazione e quietanza, sempre che lo stesso rivesta, peraltro, la forma solenne prescritta dall'art. 474 c.p.c. in tema di titoli esecutivi negoziali.
Ciò detto, nel caso per cui è processo, risulta, dalla documentazione versata in atti, che, in base all'art. 2 del contratto di finanziamento,
l'erogazione dell'importo mutuato è prevista in diverse tranches, la prima delle quali (per un ammontare di € 125.000,00) sarebbe stata accreditata “entro il termine di giorni 15 da oggi, previa prova da fornire dalla parte finanziata che
l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti a garanzia della restituzione del finanziamento”, con meccanismo analogo per la seconda tranche di € 125.000,00
e la terza di € 100.000,00.
Come anticipato, lamenta che non sarebbe stata Parte_1 documentata la traditio della somma mutuata, essendo inesistente la “prova” dell'effettivo pagamento, da ciò conseguente la inidoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva;
al riguardo, l'odierna parte opposta ha documentato l'avvenuta erogazione degli importi previsti in contratto, mediante produzione in giudizio delle rispettive distinte di pagamento del 2 gennaio
2014, del 21 febbraio 2014 e dell'11 aprile 2014.
Ebbene, premesso che, alla luce dell'inequivocabile tenore letterale contratto di mutuo, è pacifica la sua natura condizionata, deve osservarsi che la questione afferente la idoneità del mutuo condizionato a valere quale titolo esecutivo è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024.
12 Tuttavia, preme allo scrivente magistrato evidenziare che la predetta pronuncia di legittimità, il cui contenuto è condiviso da questo Giudice, non si attanaglia perfettamente al caso di specie, dal momento che, mentre nel caso all'attenzione della citata sentenza, la somma mutuata, “effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, era stata da quest'ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa”, con tutto ciò che ne deriva in termini di qualificazione del deposito de quo come deposito irregolare e conseguente obbligo di restituzione (del tantundem eiusdem generis) che “viene indicato dalle parti come “svincolo” della somma depositata”, diversamente, nel caso per cui è processo, è sufficiente leggere il regolamento contrattuale in atti per rendersi conto che lo stesso non prevede alcuna simile pattuizione, non contenendo infatti alcun riferimento a
“svincolo” di somme “depositate” su conto corrente vincolato, ma semmai risultando la possibilità di prelievo della somma data a mutuo subordinata al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo, quali, fondamentalmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria.
Più nello specifico, nel caso di specie, la somma concessa in prestito non è stata ricevuta dal mutuatario e poi nuovamente ri-trasferita da questi al mutuante, non essendo stata proprio immediatamente erogata dal mutuante e tale circostanza, giova ribadirlo, è pacifica: come anticipato, infatti, il pagamento della prima tranche risulta espressamente condizionato alla prova Parte dell'avvenuta costituzione della garanzia prestata da , così come il pagamento delle ulteriori due tranches è subordinato alla verifica dell'esecuzione di determinate opere, specificatamente indicate nel negozio di muto (cfr. art. 2 contratto di finanziamento); pertanto, nel caso di specie, lo svincolo della somma mutuata non è avvenuto contestualmente alla stipula dell'atto, ma richiedeva un successivo atto volontario della parte mutuante, che determinasse l'effettivo trasferimento delle somme in favore della parte mutuataria, con conseguente sorgere dell'obbligazione di restituzione di esse a carico di quest'ultima, con il corollario per cui, sino al momento dell'effettivo verificarsi della condizione e conseguente erogazione delle somme, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
13 Svolta questa precisazione, ritiene il Tribunale che la clausola contrattuale de qua per come congegnata, e quindi la possibilità ivi prevista di prelevare, peraltro, gradualmente e non nella sua interezza, il denaro finanziato condizionata all'assestamento del vincolo ipotecario concesso (con accredito infatti della prima tranche “entro il termine di giorni 15 da oggi, previa prova da fornire dalla parte finanziata che l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti a garanzia della restituzione del finanziamento”) tradisca, a ben vedere, la realità del negozio in esame, risolvendosi, di fatto, in un vincolo di indisponibilità –
e materiale e giuridica – “ai danni” della parte mutuataria, impedendo di ritenere, quanto meno sino alla scadenza del predetto termine, che il mutuatario possa disporre della somma di cui ha chiesto il prestito.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni di quietanza versate in atti dalla parte opposta, rectius le distinte di pagamento prodotte in giudizio dalla stessa prodotte (cfr. documenti nn. 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), non rivestono la forma richiesta dall'art. 474 c.p.c. dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ed inoltre nulla provano, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell'opponente, quanto all'effettiva erogazione delle somme, dal momento che i bonifici risultano essere stati effettuati da soggetti estranei alla vicenda per cui è causa, e anche le causali ivi riportate – – in alcun modo riconducono Controparte_2 ai fatti di causa.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il predetto negozio di finanziamento non può valere quale titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'azione esecutiva e quindi ogni altra questione risulta, recte risulterebbe, necessariamente assorbita dalle precedenti considerazioni.
In definitiva, il Tribunale, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, reputa la verosimile fondatezza dell'opposizione spiegata dalla società sia pur limitatamente a questo unico profilo da Parte_1 ultimo evidenziato.
Passando così al governo delle spese di giudizio, queste, come sopra illustrato, seguono sì il criterio della soccombenza virtuale, tuttavia, dal momento che la cessata materia del contendere non esclude la compensazione delle spese (cfr. infatti Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14939/2020, depositata in data
14 luglio 2020, secondo cui “La statuizione di cessazione della materia del
14 contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”), ritiene il Tribunale che (i)
l'accoglimento di uno solo dei plurimi motivi di opposizione, su cui peraltro
è data registrare (ii) l'esistenza di orientamenti ermeneutici contrastanti, nonché (iii) la prosecuzione da parte dell'opponente del presente giudizio
(intrapreso nell'anno 2016) a pignoramento ormai perento concretizzano, tutte insieme, quelle circostanze idonee ad integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto tutto sopra esposto, si stima equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Quanto alla liquidazione, richiesta dall'opponente, delle spese di lite relative alla fase cautelare, questa avrebbe dovuto essere oggetto di apposito gravame, non potendo essere rimessa in discussione in tale sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa contraddistinta dal R.G. n. 1246/2016 fra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per le ragioni esposte in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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