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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente posta in decisione sulle conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Ospedaletto (TN) in data 18 Controparte_1 maggio 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ospedaletto,
1 Parte I, N. 1, Anno 2019, e che dall'unione sono nati a Feltre (BL) i figli minori (il Per_1
Per_ 16 ottobre 2016), (il 29 dicembre 2017) e (il 1 settembre 2019) – ha chiesto Per_3 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile: “2) Affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori. 2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2 Per_3 prevalente presso la madre in 38050 Ospedaletto (TN), Via della Lavina n. 7; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.2) le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. La mancata risposta da parte del genitore alla richiesta di rimborso entro il termine di 8 giorni varrà come silenzio-assenso. Le parti faranno riferimento alle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese. 2.3) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, gli stessi saranno accreditati sul conto corrente della signora nella misura del 100%, in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori. 3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori. 3.1) Nel periodo scolastico i minori, durante la settimana, staranno con i genitori secondo il seguente protocollo: il lunedì e il martedì staranno con la madre mentre il mercoledì e il giovedì con il padre;
durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica, i minori staranno con i genitori a settimane alterne. 3.2) Nei periodi di vacanza estivi, da giugno a settembre, i minori staranno con la madre ogni mattina dalle ore 7.30 alle ore 14.00, nei periodi in cui il padre sarà impegnato con il lavoro. Per il resto i genitori si atterranno al protocollo di cui al punto
2 3.1). 3.3) I genitori si impegneranno a mantenere rapporti costanti e civili al fine di coordinarsi in relazione alle eventuali esigenze specifiche proprie e dei minori e si renderanno disponibili a scambiare giorni e orari in base alle esigenze proprie e dei minori.
3.4) In caso di malattia e staranno con la madre che informerà Per_1 Per_2 Per_3 tempestivamente il padre, il quale si renderà disponibile per gestire la situazione. 3.5)
Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno almeno due/tre settimane di vacanza anche consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro dei genitori. 3.6) I periodi festivi saranno suddivisi equamente ed in modo alternato tra i genitori, per cui i figli staranno per metà del tempo con ciascun genitore, con alternanza anche delle giornate festive ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale e del giorno di Natale che i minori trascorreranno con entrambi i genitori. Il giorno del compleanno dei genitori, i figli resteranno tendenzialmente con il genitore del caso, mentre nel compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di vederli durante la giornata, partecipando alla festa o quant'altro, salvo accordi diversi. 4) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. 4.1) La signora continuerà a risiedere nella casa fu coniugale sita in 38050 Ospedaletto (TN), Via Pt_1 della Lavina n. 7 di sua proprietà che rimarrà assegnata alla medesima, non essendo peraltro gravata da rate di mutuo o da canoni di locazione;
4.2) I mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa, e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo della signora tranne i beni strettamente Pt_1 personali già asportati dal signor 4.3) Il veicolo Fiat Station Wagon targata CP_1
BV713MV di proprietà del signor rimarrà intestato al medesimo ma verrà Pt_2 utilizzato prevalentemente dalla sig.ra (doc. 9 Libretto di circolazione Pt_1 CP_2
mentre il veicolo Fiat Talento targato FJ116FZ intestato alla sig.ra
[...] Pt_1 rimarrà di proprietà della medesima ma verrà utilizzato prevalentemente dal sig. CP_1
(doc. 10 Libretto di circolazione ), i coniugi eventualmente scambieranno CP_3
l'utilizzo dei veicoli in base alle rispettive esigenze;
4.4) Nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento del coniuge.”.
La parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente disoccupata, mentre il sig. lavora CP_1 come magazziniere presso il Ristorante Rifugio Crucolo di Scurelle (TN) con stipendio mensile di circa € 1.050,00. La sig.ra ha rappresentato che il sig. risiede Pt_1 CP_1
3 nell'immobile di sua proprietà sito in via di Roncade n. 5 ad Ospedaletto, gravato da mutuo, mentre ella risiede nella casa coniugale sita in via della Lavina n. 7 ad Ospedaletto, assieme Per_ ad , e al figlio nato da un'altra relazione, Per_1 Per_3 Persona_4
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 23 settembre 2025 è comparso personalmente anche il convenuto sig.
CP_1
In quella sede la ricorrente ha dichiarato che “sono tre anni che stiamo sperimentando questo protocollo, sta andando bene, i bambini si sono abituati a questo regime. Io e mio marito manteniamo in via diretta i figli quando sono con noi”; il convenuto ha dichiarato: “ho ricevuto il ricorso e sono d'accordo sulle condizioni, che sono già sperimentate”.
Alla predetta udienza la parte ricorrente ha rinunciato ai provvedimenti ex art. 473bis.22
c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., integrando la condizione 2.2. come segue: “I genitori provvedono al mantenimento ordinario diretto dei figli”.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della parte ricorrente (come confermate dal convenuto all'udienza del 23 settembre 2025) che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, che le condizioni di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento dei figli minori domandate dalla parte ricorrente possano trovare accoglimento, apparendo corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione richiesta sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, deve osservarsi, da un lato, che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale;
dall'altro lato, che i genitori, entrambi comparsi personalmente all'udienza del 23 settembre 2025, hanno confermato che il regime
4 di visita di cui al ricorso è già di fatto sperimentato da tre anni, sicché appare in questa sede opportuno, nel preminente interesse dei figli minori, confermare il regime già in essere, al fine di garantire loro stabilità, in mancanza di concreti elementi da cui evincere che tale regolamentazione sia pregiudizievole per i minori.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che il convenuto non si è opposto all'accoglimento del ricorso, così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle CP_1 condizioni di cui al ricorso, come integrate alla condizione 2.2. all'udienza del 23 settembre
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 resistente posta in decisione sulle conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Ospedaletto (TN) in data 18 Controparte_1 maggio 2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ospedaletto,
1 Parte I, N. 1, Anno 2019, e che dall'unione sono nati a Feltre (BL) i figli minori (il Per_1
Per_ 16 ottobre 2016), (il 29 dicembre 2017) e (il 1 settembre 2019) – ha chiesto Per_3 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile: “2) Affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori. 2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2 Per_3 prevalente presso la madre in 38050 Ospedaletto (TN), Via della Lavina n. 7; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2.2) le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. La mancata risposta da parte del genitore alla richiesta di rimborso entro il termine di 8 giorni varrà come silenzio-assenso. Le parti faranno riferimento alle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense in merito alla corretta classificazione delle spese. 2.3) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, gli stessi saranno accreditati sul conto corrente della signora nella misura del 100%, in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori. 3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori. 3.1) Nel periodo scolastico i minori, durante la settimana, staranno con i genitori secondo il seguente protocollo: il lunedì e il martedì staranno con la madre mentre il mercoledì e il giovedì con il padre;
durante il fine settimana, dal venerdì alla domenica, i minori staranno con i genitori a settimane alterne. 3.2) Nei periodi di vacanza estivi, da giugno a settembre, i minori staranno con la madre ogni mattina dalle ore 7.30 alle ore 14.00, nei periodi in cui il padre sarà impegnato con il lavoro. Per il resto i genitori si atterranno al protocollo di cui al punto
2 3.1). 3.3) I genitori si impegneranno a mantenere rapporti costanti e civili al fine di coordinarsi in relazione alle eventuali esigenze specifiche proprie e dei minori e si renderanno disponibili a scambiare giorni e orari in base alle esigenze proprie e dei minori.
3.4) In caso di malattia e staranno con la madre che informerà Per_1 Per_2 Per_3 tempestivamente il padre, il quale si renderà disponibile per gestire la situazione. 3.5)
Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno almeno due/tre settimane di vacanza anche consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro dei genitori. 3.6) I periodi festivi saranno suddivisi equamente ed in modo alternato tra i genitori, per cui i figli staranno per metà del tempo con ciascun genitore, con alternanza anche delle giornate festive ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale e del giorno di Natale che i minori trascorreranno con entrambi i genitori. Il giorno del compleanno dei genitori, i figli resteranno tendenzialmente con il genitore del caso, mentre nel compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di vederli durante la giornata, partecipando alla festa o quant'altro, salvo accordi diversi. 4) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. 4.1) La signora continuerà a risiedere nella casa fu coniugale sita in 38050 Ospedaletto (TN), Via Pt_1 della Lavina n. 7 di sua proprietà che rimarrà assegnata alla medesima, non essendo peraltro gravata da rate di mutuo o da canoni di locazione;
4.2) I mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa, e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo della signora tranne i beni strettamente Pt_1 personali già asportati dal signor 4.3) Il veicolo Fiat Station Wagon targata CP_1
BV713MV di proprietà del signor rimarrà intestato al medesimo ma verrà Pt_2 utilizzato prevalentemente dalla sig.ra (doc. 9 Libretto di circolazione Pt_1 CP_2
mentre il veicolo Fiat Talento targato FJ116FZ intestato alla sig.ra
[...] Pt_1 rimarrà di proprietà della medesima ma verrà utilizzato prevalentemente dal sig. CP_1
(doc. 10 Libretto di circolazione ), i coniugi eventualmente scambieranno CP_3
l'utilizzo dei veicoli in base alle rispettive esigenze;
4.4) Nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento del coniuge.”.
La parte ricorrente ha dedotto di essere attualmente disoccupata, mentre il sig. lavora CP_1 come magazziniere presso il Ristorante Rifugio Crucolo di Scurelle (TN) con stipendio mensile di circa € 1.050,00. La sig.ra ha rappresentato che il sig. risiede Pt_1 CP_1
3 nell'immobile di sua proprietà sito in via di Roncade n. 5 ad Ospedaletto, gravato da mutuo, mentre ella risiede nella casa coniugale sita in via della Lavina n. 7 ad Ospedaletto, assieme Per_ ad , e al figlio nato da un'altra relazione, Per_1 Per_3 Persona_4
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 23 settembre 2025 è comparso personalmente anche il convenuto sig.
CP_1
In quella sede la ricorrente ha dichiarato che “sono tre anni che stiamo sperimentando questo protocollo, sta andando bene, i bambini si sono abituati a questo regime. Io e mio marito manteniamo in via diretta i figli quando sono con noi”; il convenuto ha dichiarato: “ho ricevuto il ricorso e sono d'accordo sulle condizioni, che sono già sperimentate”.
Alla predetta udienza la parte ricorrente ha rinunciato ai provvedimenti ex art. 473bis.22
c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., integrando la condizione 2.2. come segue: “I genitori provvedono al mantenimento ordinario diretto dei figli”.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della parte ricorrente (come confermate dal convenuto all'udienza del 23 settembre 2025) che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, che le condizioni di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento dei figli minori domandate dalla parte ricorrente possano trovare accoglimento, apparendo corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione richiesta sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, deve osservarsi, da un lato, che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale;
dall'altro lato, che i genitori, entrambi comparsi personalmente all'udienza del 23 settembre 2025, hanno confermato che il regime
4 di visita di cui al ricorso è già di fatto sperimentato da tre anni, sicché appare in questa sede opportuno, nel preminente interesse dei figli minori, confermare il regime già in essere, al fine di garantire loro stabilità, in mancanza di concreti elementi da cui evincere che tale regolamentazione sia pregiudizievole per i minori.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che il convenuto non si è opposto all'accoglimento del ricorso, così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle CP_1 condizioni di cui al ricorso, come integrate alla condizione 2.2. all'udienza del 23 settembre
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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