Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2633/2016 del R.G.A.C, trattenuta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 26 novembre 2024, e vertente
TRA
- (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paneri Gianfranco e Paneri Alessandro, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dagli Avv.ti Augusta Rocchetti e Maurizio Useli, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA / ATTRICE in riconvenzionale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Armando La Viola, per delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
Barbara Brugnettini, per delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.ti G. F. Paneri e A. D'Erme, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da CP_1
OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 26 novembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti, da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 21 aprile 2016 conveniva in Parte_1 giudizio e rispettivamente CP_1 Controparte_3 Controparte_5
proprietaria, conducente e assicuratrice del veicolo trattore stradale Iveco tg. EB805NF, trainante il semirimorchio tg. AF89603, deducendo: a) in data 21.06.2012, alle ore 02.30 circa, il incaricato da Controparte_3 [...]
era alla guida del veicolo trattore stradale Iveco tg. EB805NF trainante il CP_1
semirimorchio tg. AF89603;
b) dopo la sosta nella piazzola posta sull'Autostrada A1 km 153+942 nel territorio del
Comune di Campogalliano (MO) in direzione Bologna -Milano, il in CP_3
stato di affaticamento e stanchezza dovuta al lungo viaggio notturno affrontato, iniziava la manovra di immissione sulla corsia autostradale con eccessivo slancio senza l'uso degli indicatori di direzione, impegnava la corsia autostradale a 50
Km/h;
c) nell'immettersi ometteva di dare la precedenza all'AUTOBUS EOS tg. SLS-MR181, immatricolato in Germania, assicurato presso Controparte_6
condotto da che sopraggiungeva in corrispondenza dell'uscita
[...] Parte_2
dalla piazzola di sosta a velocità commisurata al limite di legge ed alle condizioni di visibilità e traffico (si veda verbale PS), provocando l'urto tra i due veicoli;
d) che il conducente dell'autobus EOS tg. SLS-MR181 tentava di Parte_2
evitare l'urto con il rimorchio frenando e sterzando verso sinistra, senza riuscire ad evitare la collisione;
e) sul posto interveniva la Polizia Stradale di Modena che redigeva il prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli accertamenti stradali n. 248/12 in atti;
f) in conseguenza del sinistro sono stati riportati innumerevoli danni tra i soggetti coinvolti ed in misura numericamente preponderante tra i passeggeri dell'autobus
EOS tg. SLS-MR181; Contr g) provvedeva per conto dell' e della assicuratrice Parte_1 dell'autobus AachenMünchener Versicherung AG società facente parte del Gruppo
Assicurativo tramite la propria mandataria , all'apertura del Pt_1 CP_7
sinistro n. 000.2012.21040 e alla istruzione del relativo fascicolo;
h) per evitare annose controversie giudiziali, nell'interesse Parte_1
dall'assicurata e della mandante, provvedeva a valutare i danni occorsi ai soggetti danneggiati nel sinistro ed a definirli transattivamente, valutati complessivamente in € 814.236,12 come dettagliati in atti;
i) i pagamenti concordati sono comprovati anche dalla relativa documentazione contabile allegata in atti;
Contr j) che il sinistro era da ritenersi imputabile all'esclusiva responsabilità di (cfr. artt. 2049, 2054) e (cfr. artt. 2054, 2043 cc); Controparte_3
k) detti soggetti sono tenuti a rifondere in via di rivalsa ai sensi dell'art. 141 cod. ass, per quanto corrisposto ai trasportati e danneggiati e/o loro eredi per complessivi €
814.236,12 oltre rivalutazione, interessi e spese;
l) vani rimanevano il tentativo di bonaria definizione della vertenza e l'invito alla negoziazione assistita;
m) con riferimento al sinistro per cui è causa apriva fascicolo n. Controparte_5
3998/2012/380 con espressa riserva di agire per quanto attiene le posizioni di danno ancora in fase di trattazione o definizione, nei confronti dei soggetti indicati in atti;
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo accertare e dichiarare il fatto per cui è causa avvenuto per fatto e colpa della e/o di e CP_1 Controparte_3
conseguentemente condannarli in via solidale e/o alternativa con Controparte_2 al pagamento in favore della conchiudente della somma di € 814.236,12 ovvero al
[...]
risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dalla conchiudente, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nella misura emersa in corso di causa e nel corso della espletanda istruttoria oltre alle spese, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
Con comparsa in data 29 luglio 2016 si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale la in persona del rappresentante legale p.t., quale proprietaria del trattore CP_1 stradale e del semirimorchio, deducendo:
a) che il rapporto della Polizia intervenuta nell'immediatezza del fatto conferma che il sig. dopo aver sostato per circa un'ora nel piazzale di sosta si immetteva sul CP_3 tratto autostradale dopo aver verificato che non sopravvenivano altri veicoli;
b) che il sig. dalla fine della piazzola percorreva prima del tamponamento un CP_3
tratto di metri 158 a circa 48 km/h, ovvero si era posizionato sulla strada di percorrenza da circa due minuti;
c) che il semirimorchio disponeva di tutti i dispositivi luminosi regolari e funzionanti;
d) che l'Autobus viaggiava a velocità sostenuta (100 Km/H) senza avvedersi della manovra di immissione dell'autoarticolato sulla prima corsia di marcia;
e) che la condotta di guida scorretta del conducente l'Autobus è stata dallo stesso implicitamente confessata nelle dichiarazioni spontanee rilasciate ai verbalizzanti;
f) l'ubicazione dei danni del primo impatto, tra lo spigolo destro anteriore dell'autobus e lo spigolo posteriore sinistro del semirimorchio, comprova l'esclusiva responsabilità del conducente l'Autobus;
g) che il sig. prima del sinistro, aveva usufruito di circa un'ora di riposo CP_3 ed è risultato negativo all'esame dell'etilometro;
h) la contraddittorietà della contravvenzione elevata ex art. 40 comma 10 lett.b, smentita dai fatti accertati dai verbalizzanti (punto 7 pag.3);
i) che la contravvenzione elevata ex art.146 comma 2 è diretta conseguenza della regolare manovra del COTTERLI;
j) che la negligenza dell'autista e la violazione della distanza di sicurezza CP_8 ex art.149 co.1,6, del CdS sono le cause esclusive della collisione;
k) che le indagini preliminari per omicidio colposo condotte dalla Procura della
Repubblica di Modena non hanno coinvolto il CP_3
l) che le transazioni con i danneggiati allegate dalla Compagnia attrice non hanno effetti verso la società comparente e sono prive di valore probatorio del quantum debeatur;
m) che a seguito di richiesta risarcitoria della in fase stragiudiziale la CP_1
ha riconosciuto la somma di € 13.500,00, trattenuta Controparte_9
a titolo di acconto;
n) di avere diritto all'integrale refusione di tutti i danni diretti e indiretti (riparazione semirimorchio e veicolo, merce danneggiata, recupero mezzi e merce, trasporto deposito) e del fermo tecnico anche specifico del veicolo danneggiato, come da fatture allegate;
Contr Per quanto dedotto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di del proprietario dell'autobus straniero e del conducente , concludeva chiedendo: il Parte_3
rigetto della domanda proposta dalle , l'accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dalla di accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto , con conseguente condanna dell' al Parte_3 Controparte_4 risarcimento integrale dei danni patrimoniali e a cose, diretti ed indiretti nella misura di €.
34.040,33 al netto dell'offerta ricevuta e trattenuta in acconto, oltre al fermo tecnico specifico ed interessi ut lege, e comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine di accertare e dichiarare l'eventuale concorsualità dei conducenti i mezzi pesanti, comunque dichiarando la tenuta a Controparte_2
Contr mantenere indenne l;
in tutti i casi, la condanna dell' n via riconvenzionale CP_1
al pagamento delle spese di lite anche stragiudiziali.
Si costituiva con comparsa in data 15 settembre 2016 il convenuto sig. CP_3
, deducendo:
[...]
a) la responsabilità esclusiva dell'incidente in capo al conducente dell'autobus Eos, il quale andava a tamponare il trattore stradale Iveco con semirimorchio, entrambi di proprietà della d assicurati con la;
CP_1 CP_2
b) che nessuna responsabilità può essere attribuita al Sig. il quale, dalla CP_3
piazzola di sosta, ove aveva effettuato la prescritta pausa, si è immesso nella prima corsia di marcia dell'autostrada e aveva già impegnato la stessa quanto veniva violentemente tamponato dall'autobus che proveniva da tergo;
c) che a seguito dell'urto il trattore con semirimorchio finiva la sua corsa all'interno della corsia di sosta per le emergenze;
d) che dal verbale della Polizia intervenuta emerge chiaramente che l'incidente si è verificato per tamponamento;
e) che dal verbale risulta una velocità del veicolo tamponato di 40/50 Km/h e uno sbalzo di velocità pari a 70/80, il punto d'urto nella prima corsia di marcia dell'Autostrada A1 a circa 80 mt. dalla linea longitudinale continua che separa la prima corsia da quella di emergenza;
f) che la Polizia contravvenzionava il conducente dell' ai sensi dell'art. 149 Pt_4 comma 1 e 6 C.d.S. per omessa distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo di respingere la domanda attorea ritenendo esclusivo responsabile dell'incidente il conducente dell'bus Eos;
nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea chiedeva di essere manlevato e garantito dalla , regolarmente citata in giudizio, che garantiva Controparte_2
per la responsabilità civile il veicolo condotto. Si costituiva con comparsa in data 20 settembre 2016 la , Controparte_5 deducendo:
a) in via preliminare, di non accettare il contraddittorio sulla documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, della quale contestava cautelativamente la rilevanza, l'utilizzabilità e l'efficacia;
b) che le trattative e le conclusioni transattive poste in essere da parte attrice espletate in assenza del contraddittorio, non sono opponibili nei riguardi della convenuta;
c) che dal rapporto del sinistro redatto dalla Polstrada di Modena Nord emerge chiaramente l'esclusiva responsabilità del conducente l'autobus ; Parte_3
d) l'assenza di manovre di emergenza da parte del conducente l'autobus Sciascia;
e) che la velocità di guida tenuta dal di circa 48 Km/h esclude l'accesso CP_3
repentino sulla carreggiata;
f) che era doveroso il coinvolgimento della convenuta nella formazione degli atti transattivi e nelle valutazioni sia dell'an che del quantum;
g) la violazione dei precetti di cui agli artt. artt. 1915 e segg. cc.
Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda, comunque da respingere perché infondata in fatto ed in diritto e non provata nell'an come nel quantum. Con vittoria di spese di lite in maniera esemplare riconosciuta la temerarietà della citazione.
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa in data 29 dicembre 2016 si costitutiva
l' di seguito in persona del legale Controparte_4 CP_4 rappresentante p.t., deducendo: Contr a) di contestare la versione dei fatti esposta dalla chiamante e aderire alla dinamica proposta dall'attrice Parte_1
b) che il sinistro è imputabile alla esclusiva, o concorrente, responsabilità di CP_1
ex artt. 2049, 2054 c.c., e ex artt.2054,2043; Controparte_3
c) di contestare la contravvenzione elevata al Bus Eos dalla Polizia molte ore dopo il sinistro, priva di riscontro probatorio;
d) la regolare condotta di guida dell'autista del bus Eos;
Contr e) di contestare la perizia fornita da priva di data certa;
f) di contestare l'entità del danno reclamato, il nesso causale e la pertinenza delle singole voci richieste;
Contr g) la legittimazione, sia attiva che passiva, dell' lla gestione del sinistro di causa;
h) che i pagamenti corrisposti ai danneggiati da venivano Parte_1
Contr eseguiti per conto dell i) di ratificare l'operato (atti e pagamenti effettuati e dettagliati in comparsa) ed anche l'azione di rivalsa e/o regresso spiegati da per conto Parte_1
Contr dell' in relazione al sinistro del 21.06.201 per cui è causa;
Concludeva chiedendo: in via principale, respingere le domande proposte da nei CP_1
Contr confronti di e , accertare e dichiarare che il Persona_1 Parte_3
sinistro di causa è avvenuto per fatto e colpa della e/o di;
CP_1 Controparte_3 condannare e/o in via solidale e/o alternativa con CP_1 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
814.236,12 ovvero al risarcimento di tutti i danni subiti, esercitati e/o risarciti dall'attrice
, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti come dettagliati in Parte_1
atti, oltre alle spese, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 24 gennaio 2027 il giudice rimetteva gli atti al Presidente della prima sezione, ritenuto l'oggetto della domanda rientrante nella competenza tabellare della seconda sezione civile.
Riassegnato il fascicolo a nuovo giudice, questi, all' udienza per la comparizione delle parti del 19.6.2018 assegnava i termini di cui all'art 183 comma sei c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei c.p.c. del 12 luglio 2018 la convenuta ribadiva le difese già formulate in sede di comparsa Controparte_5
di costituzione, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei c.p.c. in data 19 luglio 2018 parte attrice nsisteva per la responsabilità esclusiva del conducente il trattore Pt_1
stradale trainante semirimorchio nel sinistro di causa, riteneva infondata l'eccezione della convenuta relativa alla documentazione prodotta da insisteva CP_2 Pt_1
nel proprio diritto ad essere rifusi dai convenuti, per i rispettivi titoli, in via di rivalsa ai sensi dell'art. 141 cod. ass, nonché in ragione dell'art., 1916 c.c per quanto dall'attrice corrisposto ai trasportati e danneggiati e/o loro eredi per complessivi € 814.236,12; Contr rilevava l'intervenuta ratifica da parte dell' ell'azione promossa da Pt_1
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei c.p.c. del 19 luglio 2018 parte Contr convenuta deriva alla versione proposta e propugnata dall'attrice , Parte_1
riteneva il sinistro di causa doversi imputare ad esclusiva e/o prevalente responsabilità del;
ribadiva, nel resto, le difese e le conclusioni già formulate in sede di Controparte_3
comparsa.
Con ordinanza in data 28 ottobre 2019 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2019 sulle istanze istruttorie, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla parte attrice nella prima e nella seconda memoria Parte_1
istruttoria, ad eccezione del capitolo 3), vertente su circostanza generica, del capitolo 6), contenente una domanda di tipo valutativo, del cap. 9), generico, e dei capitoli da 10 a 15) in quanto documentali, con i testi ivi indicati esclusi i terzi trasportati, tenuto conto che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico –
e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato, (il principio non cambia se promosso nei confronti dell'altro danneggiato) e pertanto, è incapace di testimoniare (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 19121 del 17 luglio 2019 che ha confermato la costante giurisprudenza in materia di incapacità testimoniale della vittima Contr di un sinistro stradale); ammetteva per e prove testimoniali articolate nella prima memoria istruttoria, ad eccezione del capitolo 3), vertente su circostanza generica, del capitolo 6), contenente una domanda che induce il teste ad esprimere un giudizio, del capitolo 9), perché generico, e dei capitoli da 10 a 13), in quanto documentali, nonché le prove articolate nella seconda memoria istruttoria, ad eccezione del capitolo 6), valutativo, del capitolo 8), documentale, del capitolo 9), generico, e dei capitoli da 10 a 15), documentali, con i testi ivi indicati ad eccezione dei terzi trasportati;
riteneva Contr inammissibile la prova contraria diretta come articolata dalla (con gli stessi testimoni indicati dalle controparti e sugli stessi capitoli sui quali dovrebbero essere sentiti a prova diretta), nonché la prova per interpello deferita al convenuto conducente, Controparte_3
in quanto avente ad oggetto circostanze non idonee a provocare la confessione;
ritenute parimenti inammissibili le prove per interpello e per testimoni formulate da CP
, per i motivi sopra esposti;
riservando all'esito della prova orale, ogni decisione
[...]
in ordine alle sollecitate consulenze tecniche d'ufficio.
All'udienza del 29 settembre 2020 il testimone di parte attrice l'agente Testimone_1
non compariva a motivo di inderogabili esigenze di servizio.
All'udienza del 16 gennaio 2021 il giudice, rilevato che la parte attrice era incorsa in decadenza nell'indicazione del testimone da escutere per causa alla stessa non imputabile, tenuto conto che la sostituzione del testimone non produce alcun pregiudizio per le controparti né una lesione del diritto di difesa, avendo chiaramente la parte inteso citare l'agente accertatore che ha effettuato i rilievi ed il relativo verbale, come si ricava dai documenti depositati in giudizio nei termini di legge, rimetteva la parte nei termini per la citazione del testimone , rinviava all'udienza del 13 maggio 2021, per Testimone_2
l'esame dei testimoni della parte attrice e della terza chiamata.
All'udienza del 28 settembre 2021 visto l'art. 255 c.p.c. disponeva l'accompagnamento coattivo del testimone , dato atto della ripetuta non giustificata assenza a Testimone_2
rendere testimonianza, sebbene regolarmente intimato.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, visto il D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, il giudice disponeva il differimento della causa dapprima al 17 febbraio 2022, successivamente al 28 giugno 2022, poi al 22 novembre 2022.
All'udienza del 22 novembre 2022 il giudice, dato atto delle ripetute assenze ingiustificate del testimone lo condannava alla pena pecuniaria di euro 300 e rinviava all'udienza Tes_2
del 6.04.2023.
Con comparsa in data 26 febbraio 2023 nell'interesse di si costituiva il Pt_5
procuratore Avv. Alessandro Paneri, congiuntamente e disgiuntamente ad altro difensore, già costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 6 aprile 2023 il procuratore di parte attrice rinunciava Pt_1
all'escussione del teste insisteva solo nell'ammissione delle Ctu cinematico Testimone_2 ricostruttiva della dinamica del sinistro, Ctu medico legale sui soggetti trasportati Contr danneggiati e CTU tecnica sul mezzo di proprietà i procuratori delle altre parti si opponevano alle CTU ritenendo la causa di natura documentale;
il giudice riservava al
Giudice titolare l'eventuale ammissione di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 8 marzo 2024 il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 26 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 4 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, disponeva la trattazione dell'udienza del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni fino al giorno dell'udienza. Con ordinanza in data 27 novembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con comparsa conclusionale in data 24 gennaio 2025 e comparsa conclusionale di replica Contr del 12 febbraio 2025 parte attrice la terza chiamata ribadivano ciascuno Pt_1
la fondatezza della domanda proposta da sia nell'an che nel quantum ed Pt_1
insistevano per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale di replica in data 11 febbraio 2025 della convenuta CP_1
comparsa conclusionale in data 23 gennaio 2025 e comparsa conclusionale di replica del 28 gennaio 2025 del convenuto comparsa conclusionale in data 17 gennaio 2025 e CP_3
comparsa conclusionale di replica in data 17 febbraio 2025 della convenuta CP_2
le parti convenute ribadivano ciascuna le proprie difese, insistevano per l'esclusiva
[...] responsabilità del conducente l' nella determinazione del sinistro, chiedevano CP_10
l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere rigettata. Parte_1
La compagnia propone azione ex art.1916 c.c. al fine di ottenere, il Parte_1
recupero di quanto erogato in via transattiva, pari al complessivo importo di € 814.236,12, ai danneggiati terzi trasportati sul veicolo straniero autobus Eos - quale mandataria per Cont conto dell' – condotto da , a seguito del sinistro avvenuto in data Parte_3
21.06.2012, nel quale decedeva uno dei trasportati, ritenuto da parte attrice riconducibile alla responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, l'autocarro Iveco con semirimorchio.
I convenuti costituiti, e CP_1 Controparte_3 Controparte_5 rispettivamente proprietaria, conducente e assicuratrice del veicolo antagonista, hanno tutti contestato la domanda avanzata da sul presupposto della carenza di Pt_1
responsabilità del conducente e della responsabilità addebitabile, invece, Controparte_3 in via esclusiva, o quantomeno concorrente, al conducente l'Autobus Eos sig. Parte_3
.
[...]
La convenuta inoltre, chiedeva in via riconvenzionale la condanna della terza CP_1 chiamata al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro dal proprio Controparte_4
mezzo e ancora non corrisposti. Gli artt.125 e 126 del d.lgs. n.209/2005 - Codice delle assicurazioni - sanciscono l'obbligo Contr dell' di provvedere alla liquidazione dei sinistri provocati in da veicoli Pt_1
immatricolati in altri Paesi, attribuendo all'ente la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione nonché la legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese di assicurazione. Contr L'azione proposta dall'attrice incaricata dall' nella gestione Parte_1
del sinistro, va ricondotta nell'ambito dell'art. 141 del d.lgs. n.209/2005 che attribuisce all'impresa assicuratrice del vettore che ha corrisposto l'indennizzo al terzo trasportato il diritto di regresso nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile richiamando espressamente l'art. 150, il quale rinvia ad un decreto attuativo concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c.. del fatto costitutivo della pretesa, ovvero che il sinistro è imputabile alla colpa del conducente il veicolo Iveco con semirimorchio, sig. CP_3
.
[...]
È pacifico tra tutte le parti l'accadimento del sinistro in data 22.06.2012, alle ore 02.30 circa, sul tratto dell'Autostrada A1 al km 153+942 direzione nord (Bologna -Milano) nel territorio del Comune di Campogalliano (MO).
Deve premettersi, con riferimento alla contestata utilizzabilità, che il rapporto di Polizia, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, quali, nel caso di sinistro stradale, i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, come risultava al momento del loro intervento;
mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che gli agenti accertano nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
Nella relazione di sinistro stradale prodotta in atti redatta dagli agenti della Polizia
Stradale intervenuti sul posto – Comando di Modena Nord -, avverso la quale non è stata presentata querela di falso, il sinistro è definito come un tamponamento sulla prima corsia di marcia da parte del sull'autocarro Iveco collegato a semirimorchio. CP_11 Dal verbale della Polizia risulta preliminarmente che gli agenti accertavano serene condizioni meteo, buona visibilità, asfalto asciutto e privo di anomalie, tratto autostradale rettilineo, a tre corsie di marcia oltre una di emergenza, condizioni di traffico scarso.
Nella ricostruzione della dinamica è riportato che l'autocarro Iveco con semirimorchio veniva tamponato da tergo dal Bus Eos all'altezza della progressiva Km 153+942; che il punto d'urto si concretizzava lungo la prima corsia di marcia a circa 80 cm. dalla linea longitudinale che la separa dalla corsia di emergenza;
che l'autocarro, prima della collisione, aveva già percorso almeno mt.158 dalla piazzola di sosta dalla quale proveniva, ubicata al Km 154+150.
Dunque, al momento dell'urto, i veicoli circolavano nella stessa direzione, sulla medesima corsia e la collisione avveniva da tergo;
circostanza, questa, confermata dai danni riportati ai mezzi, individuati dagli agenti nella parte spigolare anteriore destra dell'autobus Eos e nella parte spigolare posteriore sinistra del semirimorchio per ingente introflessione.
Si legge ancora nella ricostruzione della dinamica che “in seguito all'urto di ingente entità il complesso veicolare A+ B veniva sospinto in avanti (dato riscontrato anche dalle stampe grafiche della velocità che da una velocità ridotta da 40-50 Km/h passa ad avere uno sbalzo di velocità pari a
70-80 Km/h) dallo stesso veicolo C tamponante che rimaneva agganciato alla struttura del veicolo B lasciando impressa sul piano viabile lungo tutta la 1° corsia di marcia e precisamente nella parte centrare una marcata traccia gommosa sinistrosa e destrorsa che terminava intorno alla chilometrica stradale km 153+600..”.
Nei confronti del conducente il Bus veniva elevata contravvenzione per Pt_6 Pt_3
violazione dell'art.149 primo e sesto comma del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) per non aver tenuto rispetto al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantirgli l'arresto tempestivo e/o di evitare la collisione.
Per consolidata giurisprudenza, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 18708/2021; Cass. n.
13703/2017; Cass. n. 6193/2014).
Nel caso di specie, è rimasta priva di supporto probatorio la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, che l'impatto avveniva per effetto di immissione da parte del trattore stradale IVECO con semirimorchio, dalla area di sosta sull'asse viabile autostradale principale, repentina e non adeguata alle condizioni del luogo.
Nessuna contravvenzione in tal senso è stata elevata al conducente CP_3
Cont La contestualità della manovra di immissione rispetto al sopraggiungere da tergo del e la repentinità dell'immissione sono escluse dai rilievi della Polizia, dai quali risulta che al momento della collisione il trattore stradale IVECO aveva superato di almeno 150 mt. la piazzola di sosta impegnava la prima corsia di marcia dell'autostrada a ca.80 cm dalla linea dalla linea longitudinale che la separa dalla corsia di emergenza e teneva una velocità intorno ai 40-50 Km orari.
Parimenti è da escludersi che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo, rientrando nella ragionevole prevedibilità la presenza di altri veicoli circolanti sul tratto stradale, specie in prossimità di aree di sosta, atteso che la conformazione della strada (tratto rettilineo, ampia visibilità) consentiva, comunque, al conducente del Bus sopraggiungente da tergo l'agevole avvistamento sulla sua traiettoria del mezzo con semirimorchio.
Sul punto si evidenzia come l'art.141 comma secondo del d.lgs. n. 285 del 1992, richiede al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Orbene, ove il conducente avesse mantenuto una idonea distanza di sicurezza dal Pt_3
veicolo che lo precedeva, utilizzato la diligenza e l'attenzione imposta a ciascun utente della strada, richiesta anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, avrebbe potuto evitare la collisione perché la conformazione del tratto stradale a tre corsie di marcia garantiva al Bus uno spazio adeguato a evitare l'impatto, disponendo di due corsie libere alla sua sinistra sul quale spostarsi. Mentre, è lo stesso conducente ad ammettere agli agenti nell'immediatezza del Pt_3
fatto di aver notato solo all'ultimo momento la presenza dell'autoarticolato (vd. verbale di dichiarazioni spontanee); l'assenza di tracce di frenata antecedenti il punto d'urto esclude inoltre che lo stesso abbia posto in essere manovre di emergenza atte ad evitare l'urto.
Quanto alle infrazioni contestate al mezzo tamponato per la violazione degli artt. 174 sesto comma, 40 decimo comma e 146 secondo comma Cod. Strada, (superamento fino al 20% del periodo di guida prescritto dal regolamento CE n. 561/2006; divieto di circolazione sopra le strisce longitudinali) non vi è prova che esse abbiano avuto un'incidenza con- causale rispetto al sinistro dipeso da urto da tergo.
Sul punto si osserva che l'infrazione alle norme sulla circolazione dei veicoli da parte di un conducente, pur importando una sanzione amministrativa per la trasgressione, non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile, con nesso di causalità, alla trasgressione medesima (tra le ultime Cass. n. 8311/2023).
Si aggiunga in ultimo che il procuratore di parte attrice all'udienza del 6 aprile 2023 rinunciava all'escussione dei testimoni ammessi e non comparsi.
In conclusione, alla luce delle risultanze di cui al rapporto della Polizia di Stato Modena ed in applicazione del principio di diritto sopra richiamato in tema di tamponamento da tergo, non avendo il conducente del veicolo tamponante fornito la prova liberatoria idonea ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. ed a comportare un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del veicolo tamponato, la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva in capo al conducente del bus Eos, sig. , ai sensi Pt_3
dell'art. 2054, I comma, c.c.., rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta da parte attrice per la refusione delle somme corrisposte dalla ai terzi trasportati del bus Eos. CP_9
Va conseguentemente accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società Contr per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, la cui sussistenza con riferimento ai danni al semirimorchio emerge dalle fotografie prodotte in atti nel fascicolo di parte e dal Verbale della Polizia stradale intervenuta sui luoghi del sinistro, nel quale si legge: “Ingente introflessione spigolare posteriore nella parte sinistra con relativa perdita parziale del portellone di chiusura con lo squarcio dello stesso telone, gruppo ottico posteriore lato sx divelto con introflessione della barra paraincastro posteriore, danneggiamento ceste di carico con relativa perdita parziale del materiale cartaceo trasportato”. Con riferimento all'importo richiesto, le fatture prodotte in atti riferite a interventi di riparazione, recupero mezzi, perdita materiale trasportato, ammontano a complessivi €
34.040,33.
Tuttavia, deve osservarsi che la documentazione fiscale risulta comprensiva anche di interventi riferiti al veicolo IVECO (2.383,70+1.993,11+1.210,00) indicato dal Verbale della
Polizia come marciante e privo di danni mentre la fattura riferita alla riparazione del semirimorchio riporta l'importo complessivo dell'intervento ma non delle singole voci di intervento, utile ai fini di una verifica di corrispondenza ai costi correnti.
E' pacifico tra le parti e comunque documentato la corresponsione da parte di Pt_1
Contr per conto dell' dell'importo di €. 13.500,00 (di cui € 1.000 per oneri legali), trattenuto Contr dalla società a titolo di acconto del maggior preteso;
Per quanto detto, si ritiene dovuto a titolo di danno patrimoniale il residuo importo quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. nella misura di € 15.000, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non può, invece, riconoscersi il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, che non è danno "in re ipsa" consistente nella mera indisponibilità del mezzo, ma che avrebbe dovuto essere dimostrato dal richiedente attraverso la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. n. 5447/2020), elementi non forniti nel caso di specie.
Le spese di lite, liquidate nella misura media sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M.
n. 147/22, considerato che non è stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza di parte attrice, e della terza chiamata con riferimento alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2633/2016, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e Controparte_3 Controparte_5
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 15.569,00 in favore di ciascuno dei convenuti per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi per il convenuto CP_3 e per la convenuta , in favore dei rispettivi
[...] Controparte_5
procuratori dichiaratisi antistatari;
- accoglie la domanda spiegata in via riconvenzionale da e condanna l' CP_1 CP_4
al pagamento in favore della stessa dell'importo residuo di € 15.000 a titolo di danno
[...]
patrimoniale oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna la terza chiamata l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, € 264 per esborsi oltre spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lì 20 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava