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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
AL OL, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5523/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119825502000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in motivazione.
Resistente/Appellato: come in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1. A.R. S.n.c. di Nominativo_1 ed Nominativo_2 avverso la cartella in epigrafe, emessa per complessivi euro 16.185,11 a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del dpr 633/1972 per IVA relativa all'anno 2016 e decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 7 dovuta alla scadenza del 30/06/2020.
Il ricorrente aveva eccepito la nullità/illegittimità della cartella impugnata dal momento che riteneva di aver provveduto puntualmente ai pagamenti previsti nel piano di rientro e rateizzazione dell'IVA non pagata per l'anno 2016.
Il primo giudice, con la sentenza n.5267/2024, depositata il 19/04/2024, dichiarava parzialmente estinto il giudizio limitatamente alla pretesa riferita al capitale a seguito del pagamento, seppure tardivo, delle rate del piano di rateazione e dei sopravvenuti sgravi parziali prot. n.20232S122536 del 28/02/2023 e prot.
n.2024S99310 del 21/02/2024, e rigettava, per la restante parte, il ricorso, ritenendo dovuto il pagamento delle sanzioni ed interessi sin dal tardivo pagamento della rata n. 7, in scadenza al 30.06.2020, ma versata il 29/09/2020. Compensava le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello Ricorrente_1 S.n.c. di Nominativo_1 ed Nominativo_2.
Con un unico motivo l'appellante lamenta la mancata declaratoria, da parte del primo giudice, della estinzione totale del processo a seguito dell'avvenuto accertamento del pagamento dell'intero debito tributario, illegittimità della decadenza dalla rateizzazione e conseguente illegittimità della rimodulazione di sanzioni e interessi. Censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, trovava piena applicazione la normativa emergenziale ID che aveva sospeso i termini di pagamento dei tributi, compresi i ratei dei piani di rateizzazione approvati.
Concludeva per la riforma parziale della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Si costituiva con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma che, pur condividendo il dispositivo della sentenza impugnata, riteneva apparisse corretta l' interpretazione dell' art.3 ter del Decreto Legge del 21/10/2021 n.146 - effettuata dalla società Ricorrente_1 Snc in sede di appello
- sulla possibilità di posticipare i versamenti non eseguiti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 e pertanto, sotto tale aspetto, appariva corretta la richiesta di parziale riforma della sentenza impugnata.
Non costituita Agenzia Entrate - Riscossione, seppur notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, perché connessi.
L'appellante ritiene che nel caso di specie trovi piena applicazione la normativa emergenziale ID che ha sospeso, in favore dei contribuenti, i termini di pagamento dei tributo ivi compresi i pagamenti delle rate dei piani di rateizzazione approvati, come nel caso di specie, dalle agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 144, DL
n. 34/2020 con proroga al 16/09/2020 anche dei versamenti rateali derivanti da precedenti avvisi bonari e/
o comunicazioni di irregolarità, ecc. Afferma la società che la rata n. 7 risulta quindi essere stata pagata in ritardo solo di pochi giorni e non di tre mesi come erroneamente riportato in sentenza, risultando illegittima pertanto la rimodulazione delle sanzioni e degli interessi.
La normativa di riferimento, ed in particolare l'art.
3-ter del 146/2021 citato anche dall'appellato, ha disposto la rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 1 del predetto articolo prevede che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L'articolo 144 del predetto testo di legge prevede, da un lato, la rimessione in termini dei mancati versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e la data di entrata in vigore del Decreto, dall'altro, la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 maggio 2020.
La moratoria dei versamenti ha una portata generale e riguarda sia le somme dovute in un'unica soluzione, sia le somme oggetto di rateazione. Viene infatti opportunamente richiamato anche l'articolo 3-bis D.Lgs.
462/1997, il quale, si ricorda, concede ai contribuenti la rateizzazione del debito emergente dai controlli in
8 rate trimestrali costanti, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, in 20 rate trimestrali costanti, per importi superiori al suddetto limite.
I nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione ID-19 (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 art. 3, comma 1 e di riammissione automatica ai medesimi piani (art.3 co.2), sono previsti per i piani di dilazione di cui all'art.19 del dpr 602/1973 nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria.
Nel caso di specie la rata n. 7 versata tardivamente dall'appellante aveva scadenza 30.06.2020 e pertanto non ricadeva nelle fattispecie previste dal DL n. 146/2021.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.602, per inadempimento dei pagamenti rateali: se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente - come previsto già prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 159 del 2015 - non decade dalla rateazione.
Il comma 1 del DPR 602/1973 prevede che in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
I successivi commi 5 e 6 dell' art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedono che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi, e che l'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva .
Per quanto riguarda il caso oggetto di contenzioso é pacifico che il versamento della rata n.7, in scadenza il 30/06/2020, sia stato eseguito tardivamente in data 29/09/2020, entro la scadenza della rata successiva
(v. anche pag. 2 controdeduzioni Agenzia Entrate).
Il contribuente ritiene che il primo giudice abbia errato "laddove nella sentenza impugnata non ha dichiarato l'estinzione totale del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, dell'intero debito tributario " (così a pag. 4 dell'atto di appello). Ritiene, pertanto che nessuna maggiorazione delle sanzioni doveva applicarsi nel caso di specie, non essendo intervenuta al riguardo alcuna decadenza del piano di rateazione, e chiede la la riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta il ricorso “limitatamente alla pretesa riferita alle sanzioni ed interessi così come rimodulati”, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Il tardivo pagamento delle somme dovute costituisce pur sempre una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dal momento che il versamento tardivo della rata, effettuato entro la scadenza di quella successiva, pur non comportando la decadenza della rateazione, comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.
Pertanto, premesso che non é applicabile al caso di specie la normativa emergenziale ID per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la censura avente ad oggetto l'illegittimità della sentenza per non aver dichiarato l'estinzione totale del processo a seguito dell'avvenuto pagamento del debito tributario, né possono trovare ingresso nel presente giudizio le richieste dell'appellante riguardo al fatto che "nessuna maggiorazione delle sanzioni doveva applicarsi nel caso di specie" .
Per i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 Snc di Nominativo_1 ed Nominativo_2 così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est.
La Presidente Paola Baldovini LI Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
AL OL, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5523/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119825502000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in motivazione.
Resistente/Appellato: come in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1. A.R. S.n.c. di Nominativo_1 ed Nominativo_2 avverso la cartella in epigrafe, emessa per complessivi euro 16.185,11 a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del dpr 633/1972 per IVA relativa all'anno 2016 e decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 7 dovuta alla scadenza del 30/06/2020.
Il ricorrente aveva eccepito la nullità/illegittimità della cartella impugnata dal momento che riteneva di aver provveduto puntualmente ai pagamenti previsti nel piano di rientro e rateizzazione dell'IVA non pagata per l'anno 2016.
Il primo giudice, con la sentenza n.5267/2024, depositata il 19/04/2024, dichiarava parzialmente estinto il giudizio limitatamente alla pretesa riferita al capitale a seguito del pagamento, seppure tardivo, delle rate del piano di rateazione e dei sopravvenuti sgravi parziali prot. n.20232S122536 del 28/02/2023 e prot.
n.2024S99310 del 21/02/2024, e rigettava, per la restante parte, il ricorso, ritenendo dovuto il pagamento delle sanzioni ed interessi sin dal tardivo pagamento della rata n. 7, in scadenza al 30.06.2020, ma versata il 29/09/2020. Compensava le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello Ricorrente_1 S.n.c. di Nominativo_1 ed Nominativo_2.
Con un unico motivo l'appellante lamenta la mancata declaratoria, da parte del primo giudice, della estinzione totale del processo a seguito dell'avvenuto accertamento del pagamento dell'intero debito tributario, illegittimità della decadenza dalla rateizzazione e conseguente illegittimità della rimodulazione di sanzioni e interessi. Censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, trovava piena applicazione la normativa emergenziale ID che aveva sospeso i termini di pagamento dei tributi, compresi i ratei dei piani di rateizzazione approvati.
Concludeva per la riforma parziale della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Si costituiva con controdeduzioni Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma che, pur condividendo il dispositivo della sentenza impugnata, riteneva apparisse corretta l' interpretazione dell' art.3 ter del Decreto Legge del 21/10/2021 n.146 - effettuata dalla società Ricorrente_1 Snc in sede di appello
- sulla possibilità di posticipare i versamenti non eseguiti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 e pertanto, sotto tale aspetto, appariva corretta la richiesta di parziale riforma della sentenza impugnata.
Non costituita Agenzia Entrate - Riscossione, seppur notificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, perché connessi.
L'appellante ritiene che nel caso di specie trovi piena applicazione la normativa emergenziale ID che ha sospeso, in favore dei contribuenti, i termini di pagamento dei tributo ivi compresi i pagamenti delle rate dei piani di rateizzazione approvati, come nel caso di specie, dalle agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 144, DL
n. 34/2020 con proroga al 16/09/2020 anche dei versamenti rateali derivanti da precedenti avvisi bonari e/
o comunicazioni di irregolarità, ecc. Afferma la società che la rata n. 7 risulta quindi essere stata pagata in ritardo solo di pochi giorni e non di tre mesi come erroneamente riportato in sentenza, risultando illegittima pertanto la rimodulazione delle sanzioni e degli interessi.
La normativa di riferimento, ed in particolare l'art.
3-ter del 146/2021 citato anche dall'appellato, ha disposto la rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il comma 1 del predetto articolo prevede che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L'articolo 144 del predetto testo di legge prevede, da un lato, la rimessione in termini dei mancati versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e la data di entrata in vigore del Decreto, dall'altro, la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 maggio 2020.
La moratoria dei versamenti ha una portata generale e riguarda sia le somme dovute in un'unica soluzione, sia le somme oggetto di rateazione. Viene infatti opportunamente richiamato anche l'articolo 3-bis D.Lgs.
462/1997, il quale, si ricorda, concede ai contribuenti la rateizzazione del debito emergente dai controlli in
8 rate trimestrali costanti, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, in 20 rate trimestrali costanti, per importi superiori al suddetto limite.
I nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione ID-19 (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 art. 3, comma 1 e di riammissione automatica ai medesimi piani (art.3 co.2), sono previsti per i piani di dilazione di cui all'art.19 del dpr 602/1973 nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria.
Nel caso di specie la rata n. 7 versata tardivamente dall'appellante aveva scadenza 30.06.2020 e pertanto non ricadeva nelle fattispecie previste dal DL n. 146/2021.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.602, per inadempimento dei pagamenti rateali: se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente - come previsto già prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 159 del 2015 - non decade dalla rateazione.
Il comma 1 del DPR 602/1973 prevede che in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
I successivi commi 5 e 6 dell' art. 15 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedono che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi, e che l'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva .
Per quanto riguarda il caso oggetto di contenzioso é pacifico che il versamento della rata n.7, in scadenza il 30/06/2020, sia stato eseguito tardivamente in data 29/09/2020, entro la scadenza della rata successiva
(v. anche pag. 2 controdeduzioni Agenzia Entrate).
Il contribuente ritiene che il primo giudice abbia errato "laddove nella sentenza impugnata non ha dichiarato l'estinzione totale del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellante, dell'intero debito tributario " (così a pag. 4 dell'atto di appello). Ritiene, pertanto che nessuna maggiorazione delle sanzioni doveva applicarsi nel caso di specie, non essendo intervenuta al riguardo alcuna decadenza del piano di rateazione, e chiede la la riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta il ricorso “limitatamente alla pretesa riferita alle sanzioni ed interessi così come rimodulati”, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.
Il tardivo pagamento delle somme dovute costituisce pur sempre una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dal momento che il versamento tardivo della rata, effettuato entro la scadenza di quella successiva, pur non comportando la decadenza della rateazione, comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.
Pertanto, premesso che non é applicabile al caso di specie la normativa emergenziale ID per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la censura avente ad oggetto l'illegittimità della sentenza per non aver dichiarato l'estinzione totale del processo a seguito dell'avvenuto pagamento del debito tributario, né possono trovare ingresso nel presente giudizio le richieste dell'appellante riguardo al fatto che "nessuna maggiorazione delle sanzioni doveva applicarsi nel caso di specie" .
Per i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato.
Le spese del grado possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 02, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 Snc di Nominativo_1 ed Nominativo_2 così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est.
La Presidente Paola Baldovini LI Passero