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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4018/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, con Parte_1
il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile a far data dal mese successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa del 12.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito la parte censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il ctu sia incorso in insufficienze diagnostiche perché avrebbe omesso di valutare l'incidenza sulla sua deambulazione della coxartrosi e gonartrosi bilaterale, oltre ad evidenziare l'insorgenza di nuove infermità che hanno contribuito ad aggravare il quadro patologico.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 6.3.2024, ha riferito Per_1 di un soggetto di regolare costituzione scheletrica e in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «diabete mellito in trattamento insulinico con complicanze micro-macroangiopatiche; cardiopatia ipertensiva in prima classe NYHA;
disturbo paranoideo della personalità» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità dell'82% fin dall'epoca della domanda amministrativa.
Ha specificato, poi, con riguardo alle altre patologie di interesse valutativo certificate dalla documentazione esaminata, che: «non ha trovato riscontro un'ipoacusia neurosensoriale di entità tale da assumere rilevanza valutativa
(alla visita, percepiva normalmente la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria)», oltre a chiarire che: «non hanno rilevanza nel nostro ambito la piccola ernia iatale da scivolamento e la diverticolosi del colon posto che non si associano ad alcuna ripercussione sulle condizioni generali ed anzi
l'esaminanda presenta addirittura un'obesità di primo grado». Infine, con riferimento al sistema psichico, ha precisato che: «all'esame diretto non ha trovato riscontro nessun decadimento cognitivo importante come documenta la condotta utilitaristica tenuta dall'esaminanda nel corso della visita».
Invero, rispetto a quest'ultimo profilo, il consulente ha specificato che: «l'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto calmo e tranquillo, che ben comprende i motivi della visita ed è pronto ad evidenziare e talvolta ad accentuare i deficit presenti (ad esempio, riferisce di non ricordare il nome della strada dove abita o la data di nascita ma poi si sofferma con dovizia di particolari sulle patologie sofferte, sulle cure che pratica
2 e sugli interventi subiti). Buona, quindi, la memoria ed i poteri di logica e di critica».
Con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla parte a sostegno delle proprie pretese, deve rilevarsi che, con riferimento alle patologie artrosiche, il consulente ha osservato: «assenza di significative alterazioni morfologiche o di limitazioni funzionali a carico delle rimanenti articolazioni. Statica e deambulazione regolari», determinazioni che non possono ritenersi scalfite dalle osservazioni della parte istante che, nella sostanza, si traducono in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dal ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa.
L'iperplasia multinodulare tiroidea e l'iperattività detrusoriale con incontinenza urinaria, infermità richiamate nel corpo del ricorso, neppure possono ritenersi dirimenti per un nuovo accertamento peritale, considerato che la parte nulla ha dedotto circa l'incidenza in concreto delle stesse sulla sua capacità lavorativa generica, tenendo conto, altresì, che l'incontinenza urinaria non è di per sé interesse valutativo, non essendo prevista nelle tabelle di invalidità civile.
Inconferenti sul punto sono, peraltro, i certificati del 15.2.2024 e del 18.5.2024 in quanto mancanti di elementi significativi per indurre lo scrivente a discostarsi dagli esiti del precedente giudizio sommario.
In particolare, quanto al primo, si rileva la presenza dell'infermità fin dal 2019, causa di una struttura tiroidea che all'epoca della visita (febbraio 2024) ha comportato solo una lieve disomogeneità; con riferimento al secondo, si attesta la presenza della patologia senza, però, descrivere alcunché.
Allo stesso modo, il certificato del 3.5.2024, da cui dovrebbe emergere l'operazione oculistica subita dall'istante, è privo di rilievo considerato che da esso non è dato evincere, neppure in via presuntiva, un peggioramento del complesso patologico, trattandosi di mera prescrizione terapeutica, né la parte ha efficacemente argomentato a favore di conclusioni diverse da quelle contestate.
Quanto alla documentazione allegata con le note del 7.3.2025, da essa non emergono situazioni particolarmente significative tali da comportare, nella sostanza, un mutamento del quadro delineato dal consulente d'ufficio circa la mancanza dei requisiti per il beneficio per cui è causa. D'altro canto, in dispregio delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (da ult. Cass. n. 26373 del 2023), la parte non si è minimamente soffermata sulla rilevanza della nuova documentazione, limitandosi a versare in atti sette nuovi certificati, senza alcun riferimento al contenuto diagnostico.
Tutto ciò premesso, dunque, l'opposizione va rigettata.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
3 Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 13.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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