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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2804/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente sub R.G. 2804/2024 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Parte_1
David Biasetti, domiciliatario,
ricorrente;
e
, contumace, Controparte_1
convenuto;
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c.
CONCLUSIONI
Della ricorrente:
1 “il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in parziale modifica del decreto cron n. 2412/20 dd. 27.6.20 del Tribunale di Bolzano, disponga per i figli minori e l'affidamento super esclusivo alla ricorrente, con Per_1 Per_2
assunzione da parte della stessa in via esclusiva di tutte le decisioni afferenti i medesimi, esercitando in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
In mero subordine che il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo alla ricorrente.
Fermo il resto.
Con vittoria di spese”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ricorreva a questo Parte_2
Tribunale per ottenere modifica parziale del decreto dd. 27.6.2020 emesso da questo Giudice ex art. 337 bis c.p.c. con cui, in particolare, i due figli delle parti, nato il [...] e nata il [...], venivano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori.
Esponeva ripetute condotte violente ed umilianti del convenuto in danno di essa ricorrente e di entrambi i figli ed in particolare di , tali da Per_1
integrare condotta di grave pregiudizio per la prole e giustificare pertanto il chiesto affidamento esclusivo rafforzato.
Deduceva, inoltre, che il convenuto si era reso del tutto irreperibile dal dicembre 2023 - a comprova dell'inesistente interesse che lo stesso nutre per il
2 nucleo familiare – ed era rimasto totalmente inadempiente ai propri obblighi di natura economica, come previsti nel citato decreto.
Il Giudice relatore sentiva – per ragioni di età – unicamente il figlio, che riferiva fatti di tale gravità da consentire di ritenere, da un lato, pienamente fondato il ricorso, dall'altro, del tutto superflua l'audizione della figlia,
vittima quantomeno di violenza assistita.
Di seguito le dichiarazioni di “non ho contatti con mio padre da Per_1
circa un anno;
se lui volesse potrebbe contattarmi. Lui mi aveva scritto a maggio
2024 per vedermi, ma io non ho voluto, perché avremmo sicuramente litigato e poi lui
avrebbe alzato le mani contro di me, come ha già fatto in passato. Ricordo che in
occasione dei fine settimana passati da lui con mia sorella, capitava ogni fine
settimana che lui usasse violenza fisica nei miei confronti, ad esempio, quando
litigavamo tra fratelli, lui mi dava dei calci, mi strattonava o mi afferrava forte per un
braccio o le dita o mi prendeva per i capelli. Mi ricordo in una occasione che mi
afferrò per i capelli e mi sollevò da terra sino a strapparmi una ciocca e per non farsi
scoprire la buttò nel bidone della spazzatura, anche se a me era rimasto il buco in
testa. In un altro episodio ricordo che spingendomi la testa con la mano mi scheggiò
un dente. Io non so perché si comportava così con me;
con mia sorella non è mai stato
violento. Io non gli chiedevo perché, avevo paura di lui.
Ricordo che già da quando andavo alle elementari era violento con me e non so dire
perché.
L'episodio a seguito del quale ho deciso di non volerlo più vedere è accaduto circa un
anno fa, quando senza motivo mi afferrò per il bavero e mi diede una testata talmente
forte che a me e a lui venne un bernoccolo e lui si lacerò pure la pelle.
3 Non sento per nulla il bisogno di vedere mio padre. A scuola vado abbastanza bene.
Non faccio sport. Sono appassionato di go kart e moto.
Così sto bene”.
Ritiene il Collegio che di fronte alla condotta riferita, tale non solo da violare gravemente gli obblighi paterni, ma da sottendere figura del tutto priva di quel minimo di rispetto e trasporto che ogni genitore dovrebbe nutrire nei confronti dei propri figli – capace di ledere gravemente la crescita non solo del figlio direttamente oggetto di inspiegabili atti di cruda violenza,
ma anche la sorella che, seppur non vittima direttamente di analoghi atti,
veniva inevitabilmente convolta nelle angherie subite dal fratello – il ricorso vada accolto e vada disposto l'affidamento nella forma rafforzata, non ritenendosi sufficientemente adeguato il solo affidamento esclusivo.
Tale ultima formula si ritiene inidonea – proprio per la necessaria partecipazione del padre alla vita dei figli – a garantirne la sana crescita lontana da contatti che potrebbero influire in modo nefasto sui minori e consentendo, per contro, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute,
educazione, istruzione, residenza abituale.
La condotta del convenuto non lascia spazio ad interpretazioni:
comportamenti violenti, pregiudizievoli e abusanti, inadempienza degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario oltre ad una distanza dalla famiglia divenuta sostanzialmente irreperibilità, integrano comportamenti che rivelano totale inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
4 L'esito di lite comporta condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta,
modifica
parzialmente il decreto cron n. 2412/20 dd. 27.6.20 del Tribunale di Bolzano e per l'effetto
dispone
l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre Per_1 Per_2 Pt_1
, con assunzione da parte della stessa in via esclusiva di tutte le
[...]
decisioni afferenti i medesimi, esercitando in via esclusiva la responsabilità
genitoriale;
fermo il resto;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che liquida Controparte_1 Parte_1
per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 6.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente sub R.G. 2804/2024 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Parte_1
David Biasetti, domiciliatario,
ricorrente;
e
, contumace, Controparte_1
convenuto;
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c.
CONCLUSIONI
Della ricorrente:
1 “il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in parziale modifica del decreto cron n. 2412/20 dd. 27.6.20 del Tribunale di Bolzano, disponga per i figli minori e l'affidamento super esclusivo alla ricorrente, con Per_1 Per_2
assunzione da parte della stessa in via esclusiva di tutte le decisioni afferenti i medesimi, esercitando in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
In mero subordine che il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo alla ricorrente.
Fermo il resto.
Con vittoria di spese”;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ricorreva a questo Parte_2
Tribunale per ottenere modifica parziale del decreto dd. 27.6.2020 emesso da questo Giudice ex art. 337 bis c.p.c. con cui, in particolare, i due figli delle parti, nato il [...] e nata il [...], venivano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ai genitori.
Esponeva ripetute condotte violente ed umilianti del convenuto in danno di essa ricorrente e di entrambi i figli ed in particolare di , tali da Per_1
integrare condotta di grave pregiudizio per la prole e giustificare pertanto il chiesto affidamento esclusivo rafforzato.
Deduceva, inoltre, che il convenuto si era reso del tutto irreperibile dal dicembre 2023 - a comprova dell'inesistente interesse che lo stesso nutre per il
2 nucleo familiare – ed era rimasto totalmente inadempiente ai propri obblighi di natura economica, come previsti nel citato decreto.
Il Giudice relatore sentiva – per ragioni di età – unicamente il figlio, che riferiva fatti di tale gravità da consentire di ritenere, da un lato, pienamente fondato il ricorso, dall'altro, del tutto superflua l'audizione della figlia,
vittima quantomeno di violenza assistita.
Di seguito le dichiarazioni di “non ho contatti con mio padre da Per_1
circa un anno;
se lui volesse potrebbe contattarmi. Lui mi aveva scritto a maggio
2024 per vedermi, ma io non ho voluto, perché avremmo sicuramente litigato e poi lui
avrebbe alzato le mani contro di me, come ha già fatto in passato. Ricordo che in
occasione dei fine settimana passati da lui con mia sorella, capitava ogni fine
settimana che lui usasse violenza fisica nei miei confronti, ad esempio, quando
litigavamo tra fratelli, lui mi dava dei calci, mi strattonava o mi afferrava forte per un
braccio o le dita o mi prendeva per i capelli. Mi ricordo in una occasione che mi
afferrò per i capelli e mi sollevò da terra sino a strapparmi una ciocca e per non farsi
scoprire la buttò nel bidone della spazzatura, anche se a me era rimasto il buco in
testa. In un altro episodio ricordo che spingendomi la testa con la mano mi scheggiò
un dente. Io non so perché si comportava così con me;
con mia sorella non è mai stato
violento. Io non gli chiedevo perché, avevo paura di lui.
Ricordo che già da quando andavo alle elementari era violento con me e non so dire
perché.
L'episodio a seguito del quale ho deciso di non volerlo più vedere è accaduto circa un
anno fa, quando senza motivo mi afferrò per il bavero e mi diede una testata talmente
forte che a me e a lui venne un bernoccolo e lui si lacerò pure la pelle.
3 Non sento per nulla il bisogno di vedere mio padre. A scuola vado abbastanza bene.
Non faccio sport. Sono appassionato di go kart e moto.
Così sto bene”.
Ritiene il Collegio che di fronte alla condotta riferita, tale non solo da violare gravemente gli obblighi paterni, ma da sottendere figura del tutto priva di quel minimo di rispetto e trasporto che ogni genitore dovrebbe nutrire nei confronti dei propri figli – capace di ledere gravemente la crescita non solo del figlio direttamente oggetto di inspiegabili atti di cruda violenza,
ma anche la sorella che, seppur non vittima direttamente di analoghi atti,
veniva inevitabilmente convolta nelle angherie subite dal fratello – il ricorso vada accolto e vada disposto l'affidamento nella forma rafforzata, non ritenendosi sufficientemente adeguato il solo affidamento esclusivo.
Tale ultima formula si ritiene inidonea – proprio per la necessaria partecipazione del padre alla vita dei figli – a garantirne la sana crescita lontana da contatti che potrebbero influire in modo nefasto sui minori e consentendo, per contro, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute,
educazione, istruzione, residenza abituale.
La condotta del convenuto non lascia spazio ad interpretazioni:
comportamenti violenti, pregiudizievoli e abusanti, inadempienza degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario oltre ad una distanza dalla famiglia divenuta sostanzialmente irreperibilità, integrano comportamenti che rivelano totale inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
4 L'esito di lite comporta condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta,
modifica
parzialmente il decreto cron n. 2412/20 dd. 27.6.20 del Tribunale di Bolzano e per l'effetto
dispone
l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre Per_1 Per_2 Pt_1
, con assunzione da parte della stessa in via esclusiva di tutte le
[...]
decisioni afferenti i medesimi, esercitando in via esclusiva la responsabilità
genitoriale;
fermo il resto;
condanna
al rimborso delle spese di lite di , che liquida Controparte_1 Parte_1
per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 6.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bolzano, lì 16/05/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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