Versione
19 aprile 1942
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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2680.
(( (Tenuta del registro generale d'ordine).)) ((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine))
(( (Tenuta del registro generale d'ordine).)) ((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine))
Commentari • 5
- 1. Circolare del 12/10/1999 n. 201 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IVMin. Finanze · 12 ottobre 1999 · 223.51028
[…] l\'articolo 2680 c.c. attribuisca il potere di vidimazione del registro […] specifica disciplina prevista dall\'articolo 2680 del codice civile circa il
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 30/05/2025, n. 53Provvedimento: […] La firma digitale del 13.1.2020 - a differenza di quella successivamente apposta - reca l'enunciazione dei “motivi” della sottoscrizione effettuata dal responsabile del Servizio tributi: “vidimazione rendiconto”. Essa è leggibile sia sul file depositato sia mediante il “pannello firma”, sub “dettagli firma”. Tale dicitura soddisfa i requisiti d'una valida attestazione di conformità: il termine “vidimazione” va infatti interpretato, secondo buona fede e in conformità agli usi linguistici invalsi anche in altri settori dell'ordinamento (art. 620 c.c.; art. 2680 c.c.), nel senso di “certificazione dell'autenticità” del documento.Leggi di più...
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