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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 40004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40004 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA IO nato a [...] il [...] BA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/3/2024 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE IU, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da BA IO;
udito il difensore, avv. Ferdinando Striano, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Preliminarmente, va disposta la separazione della posizione di GI BA, atteso che il relativo procedimento non è stato fissato, per cui le parti non hanno ricevuto la notifica dell'avviso per la odierna udienza. 1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento reso all'udienza del 27/3/2024 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 21/2/2024, che aveva applicato ad IO BA la misura cautelare della custodia in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40004 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/09/2024 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione con esclusivo riferimento al reato contestato al capo 1). 2.1. Con il primo motivo deduce il travisamento per omissione di risultanze indiziarie e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. Evidenzia come il giudizio di attendibilità di AL AG sia stato erroneamente limitato al tenore dei colloqui da lui stesso registrati - peraltro, analizzati parcellizzandone i contenuti - ed alle sensazioni da lui riferite nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 3/11/2023; che la persona offesa, nel momento in cui ebbe a rendere le dichiarazioni accusatorie, era consapevole di essere indagata in altro procedimento, di talchè era mosso da una captati() benevolentiae nei confronti della stessa polizia giudiziaria che indagava anche nei suoi confronti;
che in ogni caso tutte le risultanze investigative dimostrano l'insussistenza di intenti criminali nella condotta dell'odierno ricorrente, non rinvenendosi nelle sue azioni la violenza o la minaccia per costringere il AG ad acquistare i crediti IVA e, quindi, il fine di procurarsi un ingiusto profitto;
che la condotta, certamente inopportuna, del coindagato AN ST, è espressione di una vanteria o di una millanteria;
che, comunque, entrambi i giudici di merito non hanno valutato la desistenza posta in essere dagli indagati di fonte al rifiuto del AG di acquistare i crediti IVA, attribuendo la mancata realizzazione dell'evento al sequestro del 25/11/2022 della società LHS, facente capo alla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, rilevando come dagli atti non emerga neppure una modalità d'azione che evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, essendo le frasi pronunciate dagli indagati evidente frutto di millanteria. Ritiene, invero, il difensore che le concrete modalità di formulazione della proposta di cessione dei crediti IVA, il rifiuto alla operazione espresso dal AG e la conseguente desistenza impongano di escludere la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. come contestata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, all'uopo osservando come il Tribunale del riesame sia incorso in una macroscopica omissione motivazionale, così come anche il Giudice per le indagini preliminari. Ritiene la difesa che in ogni caso non sussista l'attualità del pericolo, atteso che l'ultimo incontro tra gli indagati e la persona offesa risale al 15/11/2022 e che lo stesso AG, escusso in data 15/12/2022, ha dichiarato di non aver avuto ulteriori contatti con gli indagati. 2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alla 2 ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando come i fatti risalgano al 2022 e rilevando come il fattore tempo costituisca da sempre un momento indefettibile del vaglio cautelare, con la conseguenza che il tempo cosiddetto silente integra l'elemento negativo utile al superamento della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che nel caso di specie l'ultima condotta posta in essere risale al novembre del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi non sono consentiti, in quanto finalizzati ad una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa in sede di legittimità. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come i primi due motivi posti a base del ricorso - che possono essere sintetizzati nella non corretta interpretazione dei dati probatori, sia con riferimento al concorso nel tentativo di estorsione, sia con riferimento alla sussistenza della contestata circostanza aggravante - siano inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza 3 e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Detto altrimenti, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, connma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine al concorso nel tentativo di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., come contestato. In particolare, il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto dei dialoghi registrati dalla persona offesa in occasione dei due incontri del 9 e 15/11/2022 con l'BA ed i suoi coindagati, dai quali emerge evidente la minaccia portata al AG al fine di costringerlo ad acquistare i falsi crediti IVA, con chiari riferimenti alla compagine associativa della quale gli estorsori si vantavano di far parte, circostanza questa che ha conferito alla minaccia una forte carica intimidatoria derivante dal vincolo associativo ostentato, in tal modo integrando anche la circostanza aggravante contestata. Dunque, sotto tale ultimo profilo, il secondo motivo è anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, glissando sulle plurime circostanze di fatto evidenziate dal Tribunale in relazione all'utilizzo del metodo mafioso, quali: il reiterato riferimento ai fratelli, che stanno a Bologna da quarant'anni, che già in passato avevano protetto il AG, il richiamo di un altro episodio estorsivo di cui la persona offesa era rimasta vittima nel 2017, rispetto al quale il ST ricordava che aveva messo a posto la situazione, così come aveva impedito una azione 4 ritorsiva programmata nei confronti del figlio (se fai del male ... vengo giù ti taglio la mano ... ti taglio la mano ... non ti azzardare mai più! - avrebbe intimato il ST ai malintenzionati) e, infine, la presenza di RA GR, indicato come uno dei fratelli presenti sul territorio, dunque, quale soggetto facente parte della criminalità organizzata, che tra l'altro abitava vicino alla casa in collina della persona offesa, con ciò palesando la vicinanza di un potenziale pericolo in caso di mancata adesione alla proposta di cessione dei crediti IVA. Quanto alla ipotizzata desistenza, nel provvedimento impugnato è dato rinvenire una motivazione implicita, posto che il Tribunale dà atto che il sequestro preventivo della LHS s.c.r.I., società facente capo al AG, era avvenuto a pochi giorni dall'incontro tra quest'ultimo e l'AG, incontro che si era concluso lasciando alla persona offesa un po' di tempo per riflettere sulla cessione propostagli (... guardati 'ste carte ... ci vediamo per Natale noi? - aveva affermato il ST), collocandosi, dunque, il sequestro proprio tra la richiesta estorsiva e l'incontro successivo programmato. Ebbene, a fronte di una siffatta motivazione, congrua e scevra da vizi logici, la difesa si è limitata a riproporre una diversa ed alternativa interpretazione del dato indiziario, dotata a suo giudizio di una maggiore plausibilità, che, come sopra evidenziato, non è consentita in questa sede. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che effettivamente sul pericolo di inquinamento probatorio il provvedimento impugnato nulla evidenzia, riscontrandosi sul punto un'assenza grafica di motivazione e come il provvedimento genetico ravvisi il pericolo nella circostanza per cui il AG sarebbe «del tutto sensibile alle influenze minacciose degli indagati nonché "degli amici degli amici" che ben conoscono tutti gli elementi della sua vita compreso composizione famigliare e luogo dove abita. Le minacce, dunque, possono rapidamente passare dal contenuto estorsivo al contenuto favoreggiatrice nei confronti delle indagini». Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che sono state ravvisate anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di talchè la questione sulla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio perde di interesse, tenuto conto che, se anche si dovesse ritenere insussistente, la misura cautelare permarrebbe in ragione del ritenuto pericolo di reiterazione di analoghi reati. In altri termini, qualora il tribunale del riesame abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811 - 5 01). Dunque, le doglianze formulate dal ricorrente, quanto all'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 15980 del 16/4/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02; Sez. 3, n. 35973 del 3/3/2015, Quinag, Rv. 264811 - 01). 1.3. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico. 1.3.1. Invero, quanto alla rilevanza del cosiddetto tempo silente - premesso che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. l'applicazione della misura custodiale intramuraria, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che in relazione al caso concreto i pericula libertatis possano essere soddisfatti con altre misure cautelari meno afflittive - si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione, è stato affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati - alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella, Rv. 285895 - 01; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272 - 01; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023, Gambardella, Rv. 285808 - 01; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comnna 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad 6 esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 - 02). Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; Sezione 5, n. 35848 del 11/6/2018, Trifirò, Rv. 273631 - 01; Sezione 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 - 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sezione 2, n. 6592/2022 cit.; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.). 1.3.2. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto i) ai precedenti penali da cui l'BA risulta gravato, il) alla misura di prevenzione cui era sottoposto, alla circostanza per cui, quando ha delinquito, era stato ammesso al regime di sernilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa in Montecatini Terme, comune dal quale il ricorrente non avrebbe potuto allontanarsi per le due trasferte bolognesi. Ebbene con tale motivazione il difensore non si confronta, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia 7 generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AG IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Dispone la separazione della posizione di BA GI, mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.
udito il difensore, avv. Ferdinando Striano, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Preliminarmente, va disposta la separazione della posizione di GI BA, atteso che il relativo procedimento non è stato fissato, per cui le parti non hanno ricevuto la notifica dell'avviso per la odierna udienza. 1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento reso all'udienza del 27/3/2024 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 21/2/2024, che aveva applicato ad IO BA la misura cautelare della custodia in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40004 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/09/2024 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione con esclusivo riferimento al reato contestato al capo 1). 2.1. Con il primo motivo deduce il travisamento per omissione di risultanze indiziarie e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. Evidenzia come il giudizio di attendibilità di AL AG sia stato erroneamente limitato al tenore dei colloqui da lui stesso registrati - peraltro, analizzati parcellizzandone i contenuti - ed alle sensazioni da lui riferite nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 3/11/2023; che la persona offesa, nel momento in cui ebbe a rendere le dichiarazioni accusatorie, era consapevole di essere indagata in altro procedimento, di talchè era mosso da una captati() benevolentiae nei confronti della stessa polizia giudiziaria che indagava anche nei suoi confronti;
che in ogni caso tutte le risultanze investigative dimostrano l'insussistenza di intenti criminali nella condotta dell'odierno ricorrente, non rinvenendosi nelle sue azioni la violenza o la minaccia per costringere il AG ad acquistare i crediti IVA e, quindi, il fine di procurarsi un ingiusto profitto;
che la condotta, certamente inopportuna, del coindagato AN ST, è espressione di una vanteria o di una millanteria;
che, comunque, entrambi i giudici di merito non hanno valutato la desistenza posta in essere dagli indagati di fonte al rifiuto del AG di acquistare i crediti IVA, attribuendo la mancata realizzazione dell'evento al sequestro del 25/11/2022 della società LHS, facente capo alla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, rilevando come dagli atti non emerga neppure una modalità d'azione che evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, essendo le frasi pronunciate dagli indagati evidente frutto di millanteria. Ritiene, invero, il difensore che le concrete modalità di formulazione della proposta di cessione dei crediti IVA, il rifiuto alla operazione espresso dal AG e la conseguente desistenza impongano di escludere la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. come contestata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, all'uopo osservando come il Tribunale del riesame sia incorso in una macroscopica omissione motivazionale, così come anche il Giudice per le indagini preliminari. Ritiene la difesa che in ogni caso non sussista l'attualità del pericolo, atteso che l'ultimo incontro tra gli indagati e la persona offesa risale al 15/11/2022 e che lo stesso AG, escusso in data 15/12/2022, ha dichiarato di non aver avuto ulteriori contatti con gli indagati. 2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alla 2 ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando come i fatti risalgano al 2022 e rilevando come il fattore tempo costituisca da sempre un momento indefettibile del vaglio cautelare, con la conseguenza che il tempo cosiddetto silente integra l'elemento negativo utile al superamento della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che nel caso di specie l'ultima condotta posta in essere risale al novembre del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi non sono consentiti, in quanto finalizzati ad una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa in sede di legittimità. Premesso che il provvedimento impugnato si fonde e si integra con quello del Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che si completano reciprocamente, si osserva come i primi due motivi posti a base del ricorso - che possono essere sintetizzati nella non corretta interpretazione dei dati probatori, sia con riferimento al concorso nel tentativo di estorsione, sia con riferimento alla sussistenza della contestata circostanza aggravante - siano inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto estranee al sindacato di legittimità, perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa degli elementi contenuti negli atti. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza 3 e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Detto altrimenti, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, connma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine al concorso nel tentativo di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., come contestato. In particolare, il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto dei dialoghi registrati dalla persona offesa in occasione dei due incontri del 9 e 15/11/2022 con l'BA ed i suoi coindagati, dai quali emerge evidente la minaccia portata al AG al fine di costringerlo ad acquistare i falsi crediti IVA, con chiari riferimenti alla compagine associativa della quale gli estorsori si vantavano di far parte, circostanza questa che ha conferito alla minaccia una forte carica intimidatoria derivante dal vincolo associativo ostentato, in tal modo integrando anche la circostanza aggravante contestata. Dunque, sotto tale ultimo profilo, il secondo motivo è anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, glissando sulle plurime circostanze di fatto evidenziate dal Tribunale in relazione all'utilizzo del metodo mafioso, quali: il reiterato riferimento ai fratelli, che stanno a Bologna da quarant'anni, che già in passato avevano protetto il AG, il richiamo di un altro episodio estorsivo di cui la persona offesa era rimasta vittima nel 2017, rispetto al quale il ST ricordava che aveva messo a posto la situazione, così come aveva impedito una azione 4 ritorsiva programmata nei confronti del figlio (se fai del male ... vengo giù ti taglio la mano ... ti taglio la mano ... non ti azzardare mai più! - avrebbe intimato il ST ai malintenzionati) e, infine, la presenza di RA GR, indicato come uno dei fratelli presenti sul territorio, dunque, quale soggetto facente parte della criminalità organizzata, che tra l'altro abitava vicino alla casa in collina della persona offesa, con ciò palesando la vicinanza di un potenziale pericolo in caso di mancata adesione alla proposta di cessione dei crediti IVA. Quanto alla ipotizzata desistenza, nel provvedimento impugnato è dato rinvenire una motivazione implicita, posto che il Tribunale dà atto che il sequestro preventivo della LHS s.c.r.I., società facente capo al AG, era avvenuto a pochi giorni dall'incontro tra quest'ultimo e l'AG, incontro che si era concluso lasciando alla persona offesa un po' di tempo per riflettere sulla cessione propostagli (... guardati 'ste carte ... ci vediamo per Natale noi? - aveva affermato il ST), collocandosi, dunque, il sequestro proprio tra la richiesta estorsiva e l'incontro successivo programmato. Ebbene, a fronte di una siffatta motivazione, congrua e scevra da vizi logici, la difesa si è limitata a riproporre una diversa ed alternativa interpretazione del dato indiziario, dotata a suo giudizio di una maggiore plausibilità, che, come sopra evidenziato, non è consentita in questa sede. 1.2. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che effettivamente sul pericolo di inquinamento probatorio il provvedimento impugnato nulla evidenzia, riscontrandosi sul punto un'assenza grafica di motivazione e come il provvedimento genetico ravvisi il pericolo nella circostanza per cui il AG sarebbe «del tutto sensibile alle influenze minacciose degli indagati nonché "degli amici degli amici" che ben conoscono tutti gli elementi della sua vita compreso composizione famigliare e luogo dove abita. Le minacce, dunque, possono rapidamente passare dal contenuto estorsivo al contenuto favoreggiatrice nei confronti delle indagini». Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che sono state ravvisate anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di talchè la questione sulla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio perde di interesse, tenuto conto che, se anche si dovesse ritenere insussistente, la misura cautelare permarrebbe in ragione del ritenuto pericolo di reiterazione di analoghi reati. In altri termini, qualora il tribunale del riesame abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811 - 5 01). Dunque, le doglianze formulate dal ricorrente, quanto all'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza, anche da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 15980 del 16/4/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 02; Sez. 3, n. 35973 del 3/3/2015, Quinag, Rv. 264811 - 01). 1.3. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico. 1.3.1. Invero, quanto alla rilevanza del cosiddetto tempo silente - premesso che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. l'applicazione della misura custodiale intramuraria, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che in relazione al caso concreto i pericula libertatis possano essere soddisfatti con altre misure cautelari meno afflittive - si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione, è stato affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati - alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella, Rv. 285895 - 01; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272 - 01; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023, Gambardella, Rv. 285808 - 01; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comnna 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad 6 esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 - 02). Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; Sezione 5, n. 35848 del 11/6/2018, Trifirò, Rv. 273631 - 01; Sezione 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 - 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sezione 2, n. 6592/2022 cit.; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.). 1.3.2. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto i) ai precedenti penali da cui l'BA risulta gravato, il) alla misura di prevenzione cui era sottoposto, alla circostanza per cui, quando ha delinquito, era stato ammesso al regime di sernilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa in Montecatini Terme, comune dal quale il ricorrente non avrebbe potuto allontanarsi per le due trasferte bolognesi. Ebbene con tale motivazione il difensore non si confronta, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia 7 generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AG IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Dispone la separazione della posizione di BA GI, mandando alla Cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.