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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1436/2025 RG, introdotta da
(PITIGLIANO (GR), 19/12/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BONIFAZI LUCA;
(CIVITAVECCHIA (RM), 30/07/1980), con Parte_2
il patrocinio dell'avv. BONIFAZI LUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Civitavecchia (RM) - atto n.37, P. 2 S. A, Registro Stato
Civile del Comune di Civitavecchia, Atti di matrimonio, dell'anno 2016; che i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione era nata la figlia , nata a [...] il Persona_1
17.12.2014, convivente presso l'indirizzo di residenza dei genitori unitamente al figlio di primo letto della Sig.ra , nato il Persona_2
16.07.2009 a Civitavecchia;
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
la figlia , minorenne, verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e sarà collocata con la mamma, nella casa in cui ha sempre vissuto, in Via Vincenzo Fusco n.5 ,
Civitavecchia;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Persona_1
salvo diverso accordo tra i coniugi in relazione alle necessità, nei
[...]
fine settimana , alternati con la mamma, per la metà delle feste natalizie e per la metà delle feste pasquali. In estate la figlia potrà trascorrere con il padre le vacanze per due settimane non consecutive;
la casa coniugale sarà assegnata alla moglie, pur essendo di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistata in regime di comunione legale dal marito, il quale entro un mese dalla data del decreto di omologa della separazione ultimerà l'asporto dei suoi beni personali e nello stesso termine richiderà il trasferimento di residenza in altra abitazione;
e) il marito corrisponderà alla moglie, la somma di € 500,00
(cinquecento/00) mensili quale contributo di mantenimento ed €300,00 quale contributo di mantenimento per la figlia minorenne, da versare entrambi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base alle variazioni rilevate dall' ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati e da corrispondersi mediante bonifico bancario alla Sig.ra ; Parte_1
f) entrambi i coniugi sosterranno le spese straordinarie di natura sanitaria extramutualistiche, scolastiche e sportive della figlia nella misura del 50% ciascuno, applicandosi in ogni caso il protocollo in materia di famiglia adottato presso l'intestato Tribunale;
g)a definizione dei reciproci rapporti e quale pattuizione essenziale ai fini della soluzione della lite, il Sig. si impegna a Parte_2
trasferire la propria quota di proprietà, pari al 50% dell'intera proprietà, della abitazione sita in Civitavecchia Via Fusco n.5 alla Sig.ra , Parte_1
proprietaria della restante quota;
h) Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale predetto è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della loro separazione consensuale;
i) le spese notarili saranno a carico del Sig. cui Parte_2
spetterà la scelta del Notaio rogante.
j)i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore .
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1436/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PITIGLIANO (GR), 19/12/1985) e Parte_2
(CIVITAVECCHIA (RM), 30/07/1980) relativamente al matrimonio celebrato in Civitavecchia (RM) - atto n.37, P. 2 S. A, Registro Stato Civile
del Comune di Civitavecchia, Atti di matrimonio, dell'anno 2016;, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1436/2025 RG, introdotta da
(PITIGLIANO (GR), 19/12/1985), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BONIFAZI LUCA;
(CIVITAVECCHIA (RM), 30/07/1980), con Parte_2
il patrocinio dell'avv. BONIFAZI LUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Civitavecchia (RM) - atto n.37, P. 2 S. A, Registro Stato
Civile del Comune di Civitavecchia, Atti di matrimonio, dell'anno 2016; che i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione era nata la figlia , nata a [...] il Persona_1
17.12.2014, convivente presso l'indirizzo di residenza dei genitori unitamente al figlio di primo letto della Sig.ra , nato il Persona_2
16.07.2009 a Civitavecchia;
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
la figlia , minorenne, verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e sarà collocata con la mamma, nella casa in cui ha sempre vissuto, in Via Vincenzo Fusco n.5 ,
Civitavecchia;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Persona_1
salvo diverso accordo tra i coniugi in relazione alle necessità, nei
[...]
fine settimana , alternati con la mamma, per la metà delle feste natalizie e per la metà delle feste pasquali. In estate la figlia potrà trascorrere con il padre le vacanze per due settimane non consecutive;
la casa coniugale sarà assegnata alla moglie, pur essendo di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistata in regime di comunione legale dal marito, il quale entro un mese dalla data del decreto di omologa della separazione ultimerà l'asporto dei suoi beni personali e nello stesso termine richiderà il trasferimento di residenza in altra abitazione;
e) il marito corrisponderà alla moglie, la somma di € 500,00
(cinquecento/00) mensili quale contributo di mantenimento ed €300,00 quale contributo di mantenimento per la figlia minorenne, da versare entrambi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base alle variazioni rilevate dall' ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati e da corrispondersi mediante bonifico bancario alla Sig.ra ; Parte_1
f) entrambi i coniugi sosterranno le spese straordinarie di natura sanitaria extramutualistiche, scolastiche e sportive della figlia nella misura del 50% ciascuno, applicandosi in ogni caso il protocollo in materia di famiglia adottato presso l'intestato Tribunale;
g)a definizione dei reciproci rapporti e quale pattuizione essenziale ai fini della soluzione della lite, il Sig. si impegna a Parte_2
trasferire la propria quota di proprietà, pari al 50% dell'intera proprietà, della abitazione sita in Civitavecchia Via Fusco n.5 alla Sig.ra , Parte_1
proprietaria della restante quota;
h) Le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale predetto è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della loro separazione consensuale;
i) le spese notarili saranno a carico del Sig. cui Parte_2
spetterà la scelta del Notaio rogante.
j)i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore .
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1436/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PITIGLIANO (GR), 19/12/1985) e Parte_2
(CIVITAVECCHIA (RM), 30/07/1980) relativamente al matrimonio celebrato in Civitavecchia (RM) - atto n.37, P. 2 S. A, Registro Stato Civile
del Comune di Civitavecchia, Atti di matrimonio, dell'anno 2016;, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 07/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone