CASS
Sentenza 2 marzo 2021
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2021, n. 8300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8300 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OT EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN 'FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado dell'Il dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato EL OT in relazione ai reati di cui agli artt. 378 e 337 cod. pen., per avere, il 10 settembre 2014, aiutato FA RF a sottrarsi all'arresto in quanto autore di una rapina, usando resistenza agli agenti del commissariato di polizia di Primavalle, opponendosi violentemente all'apertura Penale Sent. Sez. 6 Num. 8300 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 13/01/2021 della porta di ingresso della sua abitazione nella quale il RF aveva trovato rifugio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il OT, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con quattro distinti punti, i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen. (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché le carte del processo avessero dimostrato che egli non aveva usato violenza contro gli agenti operanti per impedire il compimento di un atto del loro ufficio, ma aveva solo usato una 'forza moderata' integrante una mera forma di resistenza passiva al loro operato;
ciò senza neppure trascurare che gli agenti non si erano qualificati ed avevano forzato la porta di ingresso dell'abitazione dell'imputato; e, quindi, che non era stato provato che questi, al momento dell'ingresso dei poliziotti, fosse consapevole che stesse resistendo a pubblici ufficiali. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 393-bis e 59, comma 4, cod. pen. (terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito omesso di riconoscere all'imputato la causa di non punibilità per avere egli reagito ad un atto arbitrario compiuto dai pubblici ufficiali operanti. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 378 cod. pen. (quarto punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per il reato di favoreggiamento, nonostante le emergenze processuali non avessero affatto provato che in casa del OT avesse trovato rifugio il RF ovvero che il primo fosse consapevole che l'amico fosse ricercato per avere commesso proco prima una rapina, non potendo essere a tal fine valorizzato il solo atteggiamento silente dell'imputato e risultando, invece che gli agenti non si erano qualificati ed avevano forzato la porta della casa del prevenuto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata lamentata direttamente una violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo, è manifestamente infondato. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento esegetico i principi secondo i quali l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, Oliva, Rv. 245855); mentre solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen., dovendosi però considerarsi non punibile solo la reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, non anche il vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione (Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043). Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Roma ha fatto buon governo, affermando come non potesse esser qualificata come una forma di resistenza passiva la condotta dell'imputato che, a fronte dell'ingresso in casa degli agenti di polizia postisi alla ricerca dell'autore di una rapina, si era fisicamente opposto all'ingresso spingendo contro di loro la porta e così ponendo in essere una forma di violenza fisica chiaramente destinata ad ostacolare il compimento dell'atto di quei pubblici ufficiali. 3. Lo stesso primo motivo e l'analogo terzo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata prospettata una violazione delle norme processuali concernenti i criteri di valutazione della prova anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico dei due reati contestati, sono inammissibili perché presentati per far valere l'asserita mancata osservanza di disposizioni non prevista a pena di nullità o di inutilizzabilità. Ed infatti, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c), dello stesso codice di rito (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; così anche Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153): sicché non superano il vaglio preliminare di ammissibilità motivi di ricorso per cassazione che censurano l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando essi sono fondati su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge che non era stata dedotta con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN 'FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado dell'Il dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato EL OT in relazione ai reati di cui agli artt. 378 e 337 cod. pen., per avere, il 10 settembre 2014, aiutato FA RF a sottrarsi all'arresto in quanto autore di una rapina, usando resistenza agli agenti del commissariato di polizia di Primavalle, opponendosi violentemente all'apertura Penale Sent. Sez. 6 Num. 8300 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 13/01/2021 della porta di ingresso della sua abitazione nella quale il RF aveva trovato rifugio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il OT, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con quattro distinti punti, i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen. (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, benché le carte del processo avessero dimostrato che egli non aveva usato violenza contro gli agenti operanti per impedire il compimento di un atto del loro ufficio, ma aveva solo usato una 'forza moderata' integrante una mera forma di resistenza passiva al loro operato;
ciò senza neppure trascurare che gli agenti non si erano qualificati ed avevano forzato la porta di ingresso dell'abitazione dell'imputato; e, quindi, che non era stato provato che questi, al momento dell'ingresso dei poliziotti, fosse consapevole che stesse resistendo a pubblici ufficiali. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 393-bis e 59, comma 4, cod. pen. (terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito omesso di riconoscere all'imputato la causa di non punibilità per avere egli reagito ad un atto arbitrario compiuto dai pubblici ufficiali operanti. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 378 cod. pen. (quarto punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per il reato di favoreggiamento, nonostante le emergenze processuali non avessero affatto provato che in casa del OT avesse trovato rifugio il RF ovvero che il primo fosse consapevole che l'amico fosse ricercato per avere commesso proco prima una rapina, non potendo essere a tal fine valorizzato il solo atteggiamento silente dell'imputato e risultando, invece che gli agenti non si erano qualificati ed avevano forzato la porta della casa del prevenuto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata lamentata direttamente una violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo, è manifestamente infondato. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento esegetico i principi secondo i quali l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, Oliva, Rv. 245855); mentre solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen., dovendosi però considerarsi non punibile solo la reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, non anche il vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione (Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043). Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Roma ha fatto buon governo, affermando come non potesse esser qualificata come una forma di resistenza passiva la condotta dell'imputato che, a fronte dell'ingresso in casa degli agenti di polizia postisi alla ricerca dell'autore di una rapina, si era fisicamente opposto all'ingresso spingendo contro di loro la porta e così ponendo in essere una forma di violenza fisica chiaramente destinata ad ostacolare il compimento dell'atto di quei pubblici ufficiali. 3. Lo stesso primo motivo e l'analogo terzo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata prospettata una violazione delle norme processuali concernenti i criteri di valutazione della prova anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico dei due reati contestati, sono inammissibili perché presentati per far valere l'asserita mancata osservanza di disposizioni non prevista a pena di nullità o di inutilizzabilità. Ed infatti, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c), dello stesso codice di rito (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; così anche Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153): sicché non superano il vaglio preliminare di ammissibilità motivi di ricorso per cassazione che censurano l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando essi sono fondati su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge che non era stata dedotta con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2021