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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/02/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2106/2017 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente dom.to in Sassari, alla Parte_1 C.F._1 via E. Costa n. 78, presso e nello studio dell'Avvocato Giorgio Soletta, che lo rappresenta e difende,
ATTORE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonello Desini e
Mario Cossu e presso lo studio di quest'ultimo in Olbia in Corso Umberto I n. 150 elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento per responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima per i fatti descritti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali (danni al fabbricato, derivanti da mancato reddito locatizio e rifusione spese e/o ulteriori danni conseguenti e/o
1 comunque qualificabili) e non patrimoniali (c.d. danno, biologico, danno morale e danno esistenziale e rifusione delle spese e/o ulteriori danni conseguenti e/o comunque qualificabili) liquidandoli nella somma di euro 348.807,86 (o quella minore o maggiore accertata in corso di causa) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, il ha dedotto: di essere proprietario di un fabbricato Pt_1 posto in Olbia all'incrocio tra la Via Asproni e la Via Garibaldi a cui si accede dal civico n.
41/a, confinante, tra l'altro, su due lati con immobile di proprietà della convenuta;
che l'immobile dell'attore ha riportato importanti lesioni strutturali a causa dell'attività di demolizione dell'immobile della realizzata in data 18\19\20 febbraio Controparte_1
2009; che la CTU a firma dell'Ing. svolta nell'ATP R.G. n. 234/2010 ha accertato il Per_1
nesso di causa tra tale fatto e i danni prodottisi, quantificando i costi per il ripristino in euro
21.780,82; che nell'ambito delle attività di indagine sull'ipotesi di reato di cui all'art. 44 lett. B
DPR 380/2001 è stata eseguita un'altra CTU a firma dell'Ing. su incarico del Per_2
Pubblico Ministero che è pervenuta alle medesime conclusioni, quantificando però i costi per il ripristino in euro 111.879,13; che la vicenda oggetto di causa ha determinato l'insorgere nell'attore di una grave patologia di natura psichiatrica;
che oltre al danno biologico, l'evento ha causato danni morali ed esistenziali;
che dal fatto sono derivati danni patrimoniali pari a euro
19.804,02 per il pagamento di parcelle a Legali e Tecnici e pari a euro 8.406,31 per scongiurare il crollo del tetto;
che lo stato penoso in cui versa il fabbricato di proprietà attorea ha impedito la locazione dello stesso, provocando un mancato guadagno (reddito locatizio 2009/2017) pari a euro 90.000,00.
Costituitasi, che ha acquistato Controparte_1
l'immobile nell'aprile del 2006 da ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e ha chiesto: in via preliminare che fossero dichiarate prescritte le pretese di parte attrice ex art. 2947 co. 1 c.c. e nel merito il loro rigetto.
A sostegno della domanda, parte convenuta ha rappresentato che il dies a quo da cui computare il decorso del termine prescrizionale è da individuarsi nel giorno 6.3.2009, quando il precedente Legale di controparte ha diffidato la a rifondere tutti Controparte_1
i danni causati dalla demolizione dell'edificio adiacente;
che il termine di prescrizione quinquennale non è stato validamente interrotto prima della sua maturazione, in quanto le diffide dell'attuale Legale del sono state inviate ben oltre il 6.3.2014. Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente, mediante CTU e tramite l'escussione di un teste di parte convenuta.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
2 Preliminarmente va vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ebbene, innanzitutto deve affermarsi il principio secondo cui il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale va individuato con il momento in cui la parte acquista un apprezzabile grado di contezza delle cause del pregiudizio patito. Nel caso di specie, il primo momento da cui può ragionevolmente desumersi che il abbia acquisito la conoscenza Pt_1 ora detta, si ritiene coincida con l'incarico dato all'Ing. nel 2006. Nessun risultato Per_3 probatorio, infatti, ha recato l'escussione del teste la quale ha dichiarato Testimone_1
di non sapere nulla sulle circostanze sulle quali è stata sentita, circostanze che, se provate, avrebbero potuto dimostrare una conoscenza del fatto pregiudizievole da parte dell'attore antecedente al 6.3.2004, con la conseguenza che la missiva del 6.3.2009 richiamata da parte convenuta sarebbe stata tardiva al fine di impedire il maturare della prescrizione.
Ciò detto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cfr. Cass.
8637/2020).
In virtù di tale orientamento, dunque, l'eccezione sollevata dalla convenuta è infondata, in quanto il termine quinquennale di prescrizione, una volta tempestivamente interrotto nel
2010 con la proposizione del procedimento di ATP, è tornato a decorrere ex novo il 26 ottobre
2012 con il deposito della relazione del consulente, con la conseguenza che la successiva messa in mora avvenuta a seguito della ricezione da parte della convenuta della raccomandata nel luglio del 2017 esclude che sia maturata la prescrizione invocata.
Passando al merito della controversia, occorre subito precisare che la fattispecie in esame va sussunta sotto la norma di cui all'art. 2051 c.c. Alla stregua di tale disposizione, nel nostro ordinamento si prevede una responsabilità sostanzialmente oggettiva per cui il custode risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a prescindere dalla colpa, a meno che non provi il caso fortuito. Ciò quindi che deve essere accertato al fine di poter dichiarare la responsabilità del soggetto è il fatto lesivo, il danno ingiusto (ovverosia il danno evento consistente nella lesione di un diritto giuridicamente rilevante), il danno conseguenza (che può avere natura patrimoniale e non patrimoniale) e i due nessi causali, il primo tra la condotta e il danno evento (in tal caso si parla di causalità materiale) e il secondo tra il danno evento e il danno conseguenza (in tal caso si parla di causalità giuridica).
3 Nel caso che ci occupa entrambe le CTU in atti sostanzialmente concordano quanto a rinvenire le cause dei danni lamentati da parte attrice inizialmente nell'abbassamento del piano fondale del muro di confine, a causa dell'imprudente e negligente stato di abbandono e di degrado dell'edificio già di proprietà così come testimoniato dalle foto n. 11 e n. 12 CP_2
della Relazione tecnica del 9.5.2005, a firma dell'Ing. , commissionata dal Persona_4
Da tali foto è possibile constatare che la maggior parte del tetto dell'edificio di proprietà CP_2
(ora risulta crollata e la parte rimanente in tale stato di degrado CP_2 Controparte_1
ha consentito il passaggio e l'accumulo dell'acqua piovana nella parte a ridosso della muratura di confine con la proprietà , avendo la falda del tetto la pendenza verso tale edificio e da Pt_1
questo separata mediante una canaletta della cui esistenza si ha traccia tuttora. Tale stato di cose ha pertanto compromesso non solo le strutture orizzontali preesistenti fino a portare al crollo dei solai (tetto) ma ha, inoltre, dilavato il muro comune tra i due edifici costruito con pietrame granitico e malta di fango. Nel tempo l'accumulo dell'acqua piovana ai piedi del muro ha, pertanto, ridotto la portanza del terreno posto alla base della fondazione del muro comune, provocando un abbassamento del piano fondale del muro stesso e lo scivolamento dell'edificio confinante di proprietà verso quella (ora provocando le Pt_1 CP_2 Controparte_1
lesioni e le fessurazioni già dette.
Il convincimento del CTU Visicale è supportato sia dalle considerazioni svolte dall'Ing.
nella relazione in atti del 9.5.2005 sia dal monitoraggio strutturale dell'edificio Per_4
eseguito dall'Ing. la cui ultima misura è stata effettuata durante le operazioni peritali del Per_3
15.6.2012, sia dalla verifica delle misure di verticalità effettuate in data 3.10.2012. Occorre osservare, infatti, che le misure dell'Ing. sono state effettuate in parte prima della Per_3
demolizione dell'immobile della convenuta, avvenuta il 18.2.2009, e in parte successivamente alla demolizione e alla costruzione della paratia di consolidamento delle fondazioni dell'edificio del . Tali misure hanno messo in evidenza che il fenomeno di scivolamento non solo è Pt_1
continuato, ma addirittura si è accentuato. Questo perché probabilmente i lavori di demolizione e di consolidamento sono stati condotti in maniera errata. Infatti, il consolidamento delle fondazioni del muro comune doveva essere effettuato per conci prima della demolizione dell'edificio e, inoltre, non dovevano essere demoliti i muri dell'edificio della
[...]
posti ortogonalmente alla parete di confine dell'edificio del , in modo da CP_1 Pt_1
trasformarli in “contrafforti” di sicurezza fino alla nuova edificazione dell'edificio in sostituzione di quello demolito.
Vi è da aggiungere, inoltre, che, come descritto nella relazione di consolidamento citata, si è scavato per almeno 100 centimetri al di sotto del piano delle fondazioni dell'edificio per
4 poter costruire la paratia di contenimento eseguita in unico getto, creando ulteriori problemi di stabilità. Infine, non è stata effettuata l'intonacatura del muro perimetrale residuo benché previsto nella relazione tecnica dei lavori di consolidamento consegnata al C.T.U. dalla parte convenuta, evidentemente ritenuta necessaria al fine di impedire il dilavamento della muratura in pietrame e malta di fango.
Da tali considerazioni del CTU , alle quali si ritiene di poter aderire in quanto Per_1
prive di vizi logico giuridici idonei ad inficiarne l'attendibilità, emerge che la lesione del diritto di proprietà dell'attore è riconducibile inizialmente a una condotta imputabile al primo proprietario e successivamente all'acquisto da parte della odierna convenuta a condotte che ad essa sono riconducibili. Il consulente, infatti, ha rilevato che il fenomeno di scivolamento, a seguito del trasferimento immobiliare, non solo è continuato, ma addirittura si è accentuato dopo la demolizione dell'edificio.
Accertato quindi il nesso eziologico tra la condotta e il danno, trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, in assenza della prova del caso fortuito, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta per i danni di natura patrimoniale derivati dal fatto ingiusto. Del resto, se è vero che il danno iniziale è riconducibile a un soggetto diverso dalla convenuta, ovverosia il suo dante causa, è anche vero che in un'ottica di massima protezione del danneggiato nei casi di responsabilità da cose in custodia, obbligo di massima protezione confermato dalla natura oggettiva della responsabilità, la prova della effettiva ripartizione delle eventuali percentuali di responsabilità si crede incomba sul danneggiante, il quale ha l'onere di provare tale circostanza e di convenire in giudizio il proprio dante causa, con la conseguenza che in assenza di tale prova e in considerazione del fatto che comunque la percentuale maggiore di danno può ritenersi imputabile sulla base della CTU alla convenuta, la quale dal momento dell'acquisto (nel 2006) non ha fatto nulla per rimediare ai danni che continuavano a prodursi nella proprietà del e nel 2009, a causa della demolizione del proprio immobile, ha Pt_1 aggravato il fenomeno di scivolamento già in atto, a quest'ultima deve addebitarsi la responsabilità di tutti i danni accertati.
Per ciò che concerne la quantificazione dei costi per il ripristino si deve fare riferimento alla consulenza a firma dell'Ing. , in quanto svoltasi nel pieno contraddittorio delle parti Per_1
in causa. Eventuali contestazioni sull'ammontare dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi, infatti, avrebbero dovuto essere sollevate in quella fase, ma così non è stato. La successiva perizia effettuata nell'ambito di un procedimento penale, seppure può fornire elementi indiziari ai fini della decisione della controversia, tuttavia non può superare le conclusioni di una consulenza regolarmente svoltasi e direttamente afferente al procedimento contenzioso,
5 relativamente alla quale non sono sorte contestazioni nel momento della sua sottoposizione alle parti.
Quanto agli altri danni patrimoniali di cui al documento n. 6 di parte attrice, nominato
“spese sostenute e certificate” si ritiene che vi sia la prova delle spese sostenute, o che comunque dovranno essere sostenute, e quindi risarcibili, per complessivi euro 10.100,00, in ossequio al disposto di cui all'art. 1223 c.c. Secondo giurisprudenza costante, ai fini della risarcibilità del compenso degli ausiliari di parte, è sufficiente la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
08-09-2021, n. 24188), con la conseguenza che si ritiene sufficiente ai fini del risarcimento la produzione della fattura del professionista e non anche del bonifico che attesti l'effettivo pagamento.
In applicazione di tali principi, si è ritenuto comunque non risarcibile: la parcella n. 5 da euro 5.000,01 in quanto trattasi di compenso riferibile a più procedimenti giudiziari relativamente ai quali non è stato possibile individuare l'esatto compenso corrisposto per il procedimento civile di ATP;
le voci dalla n. 13 alla n. 21 in quanto o non è stata prodotta nemmeno la fattura del consulente di parte (n. 14, 15 e 16), o sono riferibili a procedimenti penali sconosciuti nel presente procedimento (n. 13, 17 e 18), oppure concernono spese non risarcibili (n. 19 e 21). La voce n. 20 sarà ovviamente oggetto di liquidazione delle spese di lite.
Quanto alle spese sostenute per il rifacimento del tetto, non essendoci la prova che i danni al tetto siano eziologicamente dipendenti dal fatto lesivo accertato, non possono essere risarcite. Del resto, nella CTU non si fa riferimento ad alcun danno al tetto della proprietà
, tant'è che tra gli interventi necessari ai fini del ripristino dello stato dei luoghi non è Pt_1
previsto tale tipo di intervento.
Quanto al danno da mancata locazione, va detto che parte attrice, ai fini della sua risarcibilità, avrebbe dovuto dare la prova dell'effettiva volontà di locare l'immobile. A tal fine avrebbe almeno dovuto provare che prima dei danni lamentati l'abitazione veniva locata, oppure che c'è stato un tentativo di locarla anche nel periodo in cui sono iniziati a verificarsi le lesioni. Inoltre, non è stato fornito un parametro oggettivo su cui fondare la quantificazione della pretesa risarcitoria. In assenza di tali elementi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, va evidenziato che tale tipo di danno conseguenza può essere risarcito o nei casi prescritti dalla legge, così come sancito dall'art. 2059 c.c., oppure, a seguito di una lettura costituzionalmente orientata elaborata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso di lesione di un diritto
6 fondamentale della persona. Tale impostazione, dunque, se da un lato ha ampliato le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, dall'altro ha comunque limitato tale effetto alle lesioni di diritti personali e non anche di diritti aventi un contenuto economico.
Pertanto, poiché nel caso di specie il diritto leso è il diritto di proprietà, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, con la conseguenza che la domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
Per le ragioni ora esposte, la domanda attorea va accolta nei limiti di cui in espositiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di parte attrice di euro 31.880,82
(21.780,82 + 10.100,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Rigetta tutte le altre domande.
Tempio Pausania, 5.2.2024
Il giudice
Ugo Iannini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2106/2017 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente dom.to in Sassari, alla Parte_1 C.F._1 via E. Costa n. 78, presso e nello studio dell'Avvocato Giorgio Soletta, che lo rappresenta e difende,
ATTORE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonello Desini e
Mario Cossu e presso lo studio di quest'ultimo in Olbia in Corso Umberto I n. 150 elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento per responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima per i fatti descritti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali (danni al fabbricato, derivanti da mancato reddito locatizio e rifusione spese e/o ulteriori danni conseguenti e/o
1 comunque qualificabili) e non patrimoniali (c.d. danno, biologico, danno morale e danno esistenziale e rifusione delle spese e/o ulteriori danni conseguenti e/o comunque qualificabili) liquidandoli nella somma di euro 348.807,86 (o quella minore o maggiore accertata in corso di causa) oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, il ha dedotto: di essere proprietario di un fabbricato Pt_1 posto in Olbia all'incrocio tra la Via Asproni e la Via Garibaldi a cui si accede dal civico n.
41/a, confinante, tra l'altro, su due lati con immobile di proprietà della convenuta;
che l'immobile dell'attore ha riportato importanti lesioni strutturali a causa dell'attività di demolizione dell'immobile della realizzata in data 18\19\20 febbraio Controparte_1
2009; che la CTU a firma dell'Ing. svolta nell'ATP R.G. n. 234/2010 ha accertato il Per_1
nesso di causa tra tale fatto e i danni prodottisi, quantificando i costi per il ripristino in euro
21.780,82; che nell'ambito delle attività di indagine sull'ipotesi di reato di cui all'art. 44 lett. B
DPR 380/2001 è stata eseguita un'altra CTU a firma dell'Ing. su incarico del Per_2
Pubblico Ministero che è pervenuta alle medesime conclusioni, quantificando però i costi per il ripristino in euro 111.879,13; che la vicenda oggetto di causa ha determinato l'insorgere nell'attore di una grave patologia di natura psichiatrica;
che oltre al danno biologico, l'evento ha causato danni morali ed esistenziali;
che dal fatto sono derivati danni patrimoniali pari a euro
19.804,02 per il pagamento di parcelle a Legali e Tecnici e pari a euro 8.406,31 per scongiurare il crollo del tetto;
che lo stato penoso in cui versa il fabbricato di proprietà attorea ha impedito la locazione dello stesso, provocando un mancato guadagno (reddito locatizio 2009/2017) pari a euro 90.000,00.
Costituitasi, che ha acquistato Controparte_1
l'immobile nell'aprile del 2006 da ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e ha chiesto: in via preliminare che fossero dichiarate prescritte le pretese di parte attrice ex art. 2947 co. 1 c.c. e nel merito il loro rigetto.
A sostegno della domanda, parte convenuta ha rappresentato che il dies a quo da cui computare il decorso del termine prescrizionale è da individuarsi nel giorno 6.3.2009, quando il precedente Legale di controparte ha diffidato la a rifondere tutti Controparte_1
i danni causati dalla demolizione dell'edificio adiacente;
che il termine di prescrizione quinquennale non è stato validamente interrotto prima della sua maturazione, in quanto le diffide dell'attuale Legale del sono state inviate ben oltre il 6.3.2014. Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente, mediante CTU e tramite l'escussione di un teste di parte convenuta.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
2 Preliminarmente va vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Ebbene, innanzitutto deve affermarsi il principio secondo cui il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale va individuato con il momento in cui la parte acquista un apprezzabile grado di contezza delle cause del pregiudizio patito. Nel caso di specie, il primo momento da cui può ragionevolmente desumersi che il abbia acquisito la conoscenza Pt_1 ora detta, si ritiene coincida con l'incarico dato all'Ing. nel 2006. Nessun risultato Per_3 probatorio, infatti, ha recato l'escussione del teste la quale ha dichiarato Testimone_1
di non sapere nulla sulle circostanze sulle quali è stata sentita, circostanze che, se provate, avrebbero potuto dimostrare una conoscenza del fatto pregiudizievole da parte dell'attore antecedente al 6.3.2004, con la conseguenza che la missiva del 6.3.2009 richiamata da parte convenuta sarebbe stata tardiva al fine di impedire il maturare della prescrizione.
Ciò detto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c.,
l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cfr. Cass.
8637/2020).
In virtù di tale orientamento, dunque, l'eccezione sollevata dalla convenuta è infondata, in quanto il termine quinquennale di prescrizione, una volta tempestivamente interrotto nel
2010 con la proposizione del procedimento di ATP, è tornato a decorrere ex novo il 26 ottobre
2012 con il deposito della relazione del consulente, con la conseguenza che la successiva messa in mora avvenuta a seguito della ricezione da parte della convenuta della raccomandata nel luglio del 2017 esclude che sia maturata la prescrizione invocata.
Passando al merito della controversia, occorre subito precisare che la fattispecie in esame va sussunta sotto la norma di cui all'art. 2051 c.c. Alla stregua di tale disposizione, nel nostro ordinamento si prevede una responsabilità sostanzialmente oggettiva per cui il custode risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a prescindere dalla colpa, a meno che non provi il caso fortuito. Ciò quindi che deve essere accertato al fine di poter dichiarare la responsabilità del soggetto è il fatto lesivo, il danno ingiusto (ovverosia il danno evento consistente nella lesione di un diritto giuridicamente rilevante), il danno conseguenza (che può avere natura patrimoniale e non patrimoniale) e i due nessi causali, il primo tra la condotta e il danno evento (in tal caso si parla di causalità materiale) e il secondo tra il danno evento e il danno conseguenza (in tal caso si parla di causalità giuridica).
3 Nel caso che ci occupa entrambe le CTU in atti sostanzialmente concordano quanto a rinvenire le cause dei danni lamentati da parte attrice inizialmente nell'abbassamento del piano fondale del muro di confine, a causa dell'imprudente e negligente stato di abbandono e di degrado dell'edificio già di proprietà così come testimoniato dalle foto n. 11 e n. 12 CP_2
della Relazione tecnica del 9.5.2005, a firma dell'Ing. , commissionata dal Persona_4
Da tali foto è possibile constatare che la maggior parte del tetto dell'edificio di proprietà CP_2
(ora risulta crollata e la parte rimanente in tale stato di degrado CP_2 Controparte_1
ha consentito il passaggio e l'accumulo dell'acqua piovana nella parte a ridosso della muratura di confine con la proprietà , avendo la falda del tetto la pendenza verso tale edificio e da Pt_1
questo separata mediante una canaletta della cui esistenza si ha traccia tuttora. Tale stato di cose ha pertanto compromesso non solo le strutture orizzontali preesistenti fino a portare al crollo dei solai (tetto) ma ha, inoltre, dilavato il muro comune tra i due edifici costruito con pietrame granitico e malta di fango. Nel tempo l'accumulo dell'acqua piovana ai piedi del muro ha, pertanto, ridotto la portanza del terreno posto alla base della fondazione del muro comune, provocando un abbassamento del piano fondale del muro stesso e lo scivolamento dell'edificio confinante di proprietà verso quella (ora provocando le Pt_1 CP_2 Controparte_1
lesioni e le fessurazioni già dette.
Il convincimento del CTU Visicale è supportato sia dalle considerazioni svolte dall'Ing.
nella relazione in atti del 9.5.2005 sia dal monitoraggio strutturale dell'edificio Per_4
eseguito dall'Ing. la cui ultima misura è stata effettuata durante le operazioni peritali del Per_3
15.6.2012, sia dalla verifica delle misure di verticalità effettuate in data 3.10.2012. Occorre osservare, infatti, che le misure dell'Ing. sono state effettuate in parte prima della Per_3
demolizione dell'immobile della convenuta, avvenuta il 18.2.2009, e in parte successivamente alla demolizione e alla costruzione della paratia di consolidamento delle fondazioni dell'edificio del . Tali misure hanno messo in evidenza che il fenomeno di scivolamento non solo è Pt_1
continuato, ma addirittura si è accentuato. Questo perché probabilmente i lavori di demolizione e di consolidamento sono stati condotti in maniera errata. Infatti, il consolidamento delle fondazioni del muro comune doveva essere effettuato per conci prima della demolizione dell'edificio e, inoltre, non dovevano essere demoliti i muri dell'edificio della
[...]
posti ortogonalmente alla parete di confine dell'edificio del , in modo da CP_1 Pt_1
trasformarli in “contrafforti” di sicurezza fino alla nuova edificazione dell'edificio in sostituzione di quello demolito.
Vi è da aggiungere, inoltre, che, come descritto nella relazione di consolidamento citata, si è scavato per almeno 100 centimetri al di sotto del piano delle fondazioni dell'edificio per
4 poter costruire la paratia di contenimento eseguita in unico getto, creando ulteriori problemi di stabilità. Infine, non è stata effettuata l'intonacatura del muro perimetrale residuo benché previsto nella relazione tecnica dei lavori di consolidamento consegnata al C.T.U. dalla parte convenuta, evidentemente ritenuta necessaria al fine di impedire il dilavamento della muratura in pietrame e malta di fango.
Da tali considerazioni del CTU , alle quali si ritiene di poter aderire in quanto Per_1
prive di vizi logico giuridici idonei ad inficiarne l'attendibilità, emerge che la lesione del diritto di proprietà dell'attore è riconducibile inizialmente a una condotta imputabile al primo proprietario e successivamente all'acquisto da parte della odierna convenuta a condotte che ad essa sono riconducibili. Il consulente, infatti, ha rilevato che il fenomeno di scivolamento, a seguito del trasferimento immobiliare, non solo è continuato, ma addirittura si è accentuato dopo la demolizione dell'edificio.
Accertato quindi il nesso eziologico tra la condotta e il danno, trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, in assenza della prova del caso fortuito, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta per i danni di natura patrimoniale derivati dal fatto ingiusto. Del resto, se è vero che il danno iniziale è riconducibile a un soggetto diverso dalla convenuta, ovverosia il suo dante causa, è anche vero che in un'ottica di massima protezione del danneggiato nei casi di responsabilità da cose in custodia, obbligo di massima protezione confermato dalla natura oggettiva della responsabilità, la prova della effettiva ripartizione delle eventuali percentuali di responsabilità si crede incomba sul danneggiante, il quale ha l'onere di provare tale circostanza e di convenire in giudizio il proprio dante causa, con la conseguenza che in assenza di tale prova e in considerazione del fatto che comunque la percentuale maggiore di danno può ritenersi imputabile sulla base della CTU alla convenuta, la quale dal momento dell'acquisto (nel 2006) non ha fatto nulla per rimediare ai danni che continuavano a prodursi nella proprietà del e nel 2009, a causa della demolizione del proprio immobile, ha Pt_1 aggravato il fenomeno di scivolamento già in atto, a quest'ultima deve addebitarsi la responsabilità di tutti i danni accertati.
Per ciò che concerne la quantificazione dei costi per il ripristino si deve fare riferimento alla consulenza a firma dell'Ing. , in quanto svoltasi nel pieno contraddittorio delle parti Per_1
in causa. Eventuali contestazioni sull'ammontare dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi, infatti, avrebbero dovuto essere sollevate in quella fase, ma così non è stato. La successiva perizia effettuata nell'ambito di un procedimento penale, seppure può fornire elementi indiziari ai fini della decisione della controversia, tuttavia non può superare le conclusioni di una consulenza regolarmente svoltasi e direttamente afferente al procedimento contenzioso,
5 relativamente alla quale non sono sorte contestazioni nel momento della sua sottoposizione alle parti.
Quanto agli altri danni patrimoniali di cui al documento n. 6 di parte attrice, nominato
“spese sostenute e certificate” si ritiene che vi sia la prova delle spese sostenute, o che comunque dovranno essere sostenute, e quindi risarcibili, per complessivi euro 10.100,00, in ossequio al disposto di cui all'art. 1223 c.c. Secondo giurisprudenza costante, ai fini della risarcibilità del compenso degli ausiliari di parte, è sufficiente la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
08-09-2021, n. 24188), con la conseguenza che si ritiene sufficiente ai fini del risarcimento la produzione della fattura del professionista e non anche del bonifico che attesti l'effettivo pagamento.
In applicazione di tali principi, si è ritenuto comunque non risarcibile: la parcella n. 5 da euro 5.000,01 in quanto trattasi di compenso riferibile a più procedimenti giudiziari relativamente ai quali non è stato possibile individuare l'esatto compenso corrisposto per il procedimento civile di ATP;
le voci dalla n. 13 alla n. 21 in quanto o non è stata prodotta nemmeno la fattura del consulente di parte (n. 14, 15 e 16), o sono riferibili a procedimenti penali sconosciuti nel presente procedimento (n. 13, 17 e 18), oppure concernono spese non risarcibili (n. 19 e 21). La voce n. 20 sarà ovviamente oggetto di liquidazione delle spese di lite.
Quanto alle spese sostenute per il rifacimento del tetto, non essendoci la prova che i danni al tetto siano eziologicamente dipendenti dal fatto lesivo accertato, non possono essere risarcite. Del resto, nella CTU non si fa riferimento ad alcun danno al tetto della proprietà
, tant'è che tra gli interventi necessari ai fini del ripristino dello stato dei luoghi non è Pt_1
previsto tale tipo di intervento.
Quanto al danno da mancata locazione, va detto che parte attrice, ai fini della sua risarcibilità, avrebbe dovuto dare la prova dell'effettiva volontà di locare l'immobile. A tal fine avrebbe almeno dovuto provare che prima dei danni lamentati l'abitazione veniva locata, oppure che c'è stato un tentativo di locarla anche nel periodo in cui sono iniziati a verificarsi le lesioni. Inoltre, non è stato fornito un parametro oggettivo su cui fondare la quantificazione della pretesa risarcitoria. In assenza di tali elementi, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da parte attrice, va evidenziato che tale tipo di danno conseguenza può essere risarcito o nei casi prescritti dalla legge, così come sancito dall'art. 2059 c.c., oppure, a seguito di una lettura costituzionalmente orientata elaborata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso di lesione di un diritto
6 fondamentale della persona. Tale impostazione, dunque, se da un lato ha ampliato le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, dall'altro ha comunque limitato tale effetto alle lesioni di diritti personali e non anche di diritti aventi un contenuto economico.
Pertanto, poiché nel caso di specie il diritto leso è il diritto di proprietà, non può essere riconosciuto alcun diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, con la conseguenza che la domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
Per le ragioni ora esposte, la domanda attorea va accolta nei limiti di cui in espositiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di parte attrice di euro 31.880,82
(21.780,82 + 10.100,00) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Rigetta tutte le altre domande.
Tempio Pausania, 5.2.2024
Il giudice
Ugo Iannini
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