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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3857/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202500019522000 IMU
contro
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000000649000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000000649000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722400000933000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000001607000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06470L423000000310000 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42300000806000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42300001282000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42400001272000 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L62300000508000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L62300000850000 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 731/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 50602202500019522000 del 18/4/2025, notificata il 20/5/2025 dalla Creset, Crediti, Servizi e tecnologie S.P.A, quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di LL IN, con il quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.266,24, comprensiva di sanzioni ed interessi ed oneri di riscossione per il mancato pagamento della IMU e della TASI per gli anni d'imposta
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020, limitatamente agli anni di imposta 2012-2013-2014.
Deduce la mancata notificazione degli atti presupposti, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2012 e che in ogni caso la pretesa tributaria relativa agli anni in contestazione è prescritta.
Conclude come segue: “1) In rito ed in via preliminare, dichiarare la nullità dell' intimazione di pagamento impugnata e di ogni atto prodromico e successivo, stante la mancanza di prova, ad oggi, delle avvenute notifiche degli atti presupposti;
Nel merito: 2) Accertare e dichiarare estinta la pretesa creditoria azionata sia per intervenuto pagamento per l'IMU anno 2012 che per intervenuta prescrizione , dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto dalla ricorrente per i tributi richiesti;
3) Condannare parte avversa alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. si costituisce in giudizio ed eccepisce, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso per la sua mancata notificazione anche all'ente impositore litisconsorte necessario,
Nel merito deduce che la notificazione dell'intimazione n. 50602202500019522000 è stata preceduta dalla rituale notifica dei seguenti atti prodromici: 1) ingiunzione n. 0064707222000000649 del 20.06.2022 ritualmente notificata con racc. a.r. n. 618458652524 del 20.07.2022, preceduta dall'avviso di accertamento
1198 notificato con racc. a.r. n. 15391134689 del 08.01.2018 e avviso di accertamento n. 1167 del 30.11.2018 notificato con racc. a.r. n. 141990118126 del 22.12.2018 per IMU 2012 e 2013 e 2) ingiunzione n.
0064707224000000933 del 28.03.2024 ritualmente notificata con racc. a.r. n. 619488799821 del 12.04.2024,
a sua volta preceduta dall'avviso di accertamento n. 1170 emesso per omesso pagamento IMU relativa all'anno di imposta 2014, notificato con racc. a.r. n. 58404511201911282 del 23.12.2019 per IMU 2014, che la pretesa tributaria non è prescritta e che non risultano essere stati impugnati dalla contribuente gli atti prodromici.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per non avere la ricorrente chiamato in causa il Comune di
LL IN e, comunque, di rigettarlo nel merito con vittoria di spese e compensi di giudizio e maggiorazione del 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 septies D. Lgs n. 546/92.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. ha allegato gli atti la prova della regolare notificazione degli atti prodromici oggetto dell'atto impugnato ( allegati nn. 1, 2 e 7 della produzione di parte resistente)
e fra la notificazione degli stessi risalente al 20/7/2022, al 24/4/2024 e al 12/4/2024 e quella dell'intimazione di pagamento n. 50602202500019522000 del 18/4/2025 non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione applicabile nel caso in esame.
Giova ricordare che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R.,
n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”)( cfr.
Cass. civ. n. 20476/2025) e che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ( cfr. Cass. civ. n. 9866/2024).
Parte ricorrente eccepiva anche di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'annualità 2012 a titolo di IMU allegando il relativo f24, dal quale risulta il versamento di euro 60,00 ( cfr. allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente) e anche tale doglianza non merita accoglimento.
L'avviso di accertamento n. 1198 del 30/11/2017, notificato a mani della destinataria l'8/1/2018, individua la somma dovuta a titolo di IMU 2012 previa sottrazione di quella di euro 60,00 versata dalla contribuente.
Tanto premesso, non appare necessario evocare in giudizio l'ente impositore, atteso che il ricorso risulta in evidenza non fondato e traducendosi, in tal caso, la citazione del Comune di LL IN in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo ( cfr. Cass. civ. sez. un. n. 23542/2015). Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2 septies D. Lgs n. 546/92, che risulta abrogato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CRESET – Crediti, Servizi e
Tecnologie s.p.a., che liquida in euro 525,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3857/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202500019522000 IMU
contro
Creset Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000000649000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000000649000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722400000933000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470722000001607000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 06470L423000000310000 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42300000806000 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42300001282000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L42400001272000 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L62300000508000 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006470L62300000850000 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 731/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 50602202500019522000 del 18/4/2025, notificata il 20/5/2025 dalla Creset, Crediti, Servizi e tecnologie S.P.A, quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di LL IN, con il quale le è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.266,24, comprensiva di sanzioni ed interessi ed oneri di riscossione per il mancato pagamento della IMU e della TASI per gli anni d'imposta
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020, limitatamente agli anni di imposta 2012-2013-2014.
Deduce la mancata notificazione degli atti presupposti, di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2012 e che in ogni caso la pretesa tributaria relativa agli anni in contestazione è prescritta.
Conclude come segue: “1) In rito ed in via preliminare, dichiarare la nullità dell' intimazione di pagamento impugnata e di ogni atto prodromico e successivo, stante la mancanza di prova, ad oggi, delle avvenute notifiche degli atti presupposti;
Nel merito: 2) Accertare e dichiarare estinta la pretesa creditoria azionata sia per intervenuto pagamento per l'IMU anno 2012 che per intervenuta prescrizione , dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto dalla ricorrente per i tributi richiesti;
3) Condannare parte avversa alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. si costituisce in giudizio ed eccepisce, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso per la sua mancata notificazione anche all'ente impositore litisconsorte necessario,
Nel merito deduce che la notificazione dell'intimazione n. 50602202500019522000 è stata preceduta dalla rituale notifica dei seguenti atti prodromici: 1) ingiunzione n. 0064707222000000649 del 20.06.2022 ritualmente notificata con racc. a.r. n. 618458652524 del 20.07.2022, preceduta dall'avviso di accertamento
1198 notificato con racc. a.r. n. 15391134689 del 08.01.2018 e avviso di accertamento n. 1167 del 30.11.2018 notificato con racc. a.r. n. 141990118126 del 22.12.2018 per IMU 2012 e 2013 e 2) ingiunzione n.
0064707224000000933 del 28.03.2024 ritualmente notificata con racc. a.r. n. 619488799821 del 12.04.2024,
a sua volta preceduta dall'avviso di accertamento n. 1170 emesso per omesso pagamento IMU relativa all'anno di imposta 2014, notificato con racc. a.r. n. 58404511201911282 del 23.12.2019 per IMU 2014, che la pretesa tributaria non è prescritta e che non risultano essere stati impugnati dalla contribuente gli atti prodromici.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per non avere la ricorrente chiamato in causa il Comune di
LL IN e, comunque, di rigettarlo nel merito con vittoria di spese e compensi di giudizio e maggiorazione del 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 septies D. Lgs n. 546/92.
La Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. ha allegato gli atti la prova della regolare notificazione degli atti prodromici oggetto dell'atto impugnato ( allegati nn. 1, 2 e 7 della produzione di parte resistente)
e fra la notificazione degli stessi risalente al 20/7/2022, al 24/4/2024 e al 12/4/2024 e quella dell'intimazione di pagamento n. 50602202500019522000 del 18/4/2025 non risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione applicabile nel caso in esame.
Giova ricordare che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R.,
n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”)( cfr.
Cass. civ. n. 20476/2025) e che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ( cfr. Cass. civ. n. 9866/2024).
Parte ricorrente eccepiva anche di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'annualità 2012 a titolo di IMU allegando il relativo f24, dal quale risulta il versamento di euro 60,00 ( cfr. allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente) e anche tale doglianza non merita accoglimento.
L'avviso di accertamento n. 1198 del 30/11/2017, notificato a mani della destinataria l'8/1/2018, individua la somma dovuta a titolo di IMU 2012 previa sottrazione di quella di euro 60,00 versata dalla contribuente.
Tanto premesso, non appare necessario evocare in giudizio l'ente impositore, atteso che il ricorso risulta in evidenza non fondato e traducendosi, in tal caso, la citazione del Comune di LL IN in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo ( cfr. Cass. civ. sez. un. n. 23542/2015). Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2 septies D. Lgs n. 546/92, che risulta abrogato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della CRESET – Crediti, Servizi e
Tecnologie s.p.a., che liquida in euro 525,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Salerno, 23/2/2026
Dott.ssa Elvira Bellantoni