Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1002
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di refusione delle spese

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore della CRESET. La maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 2 septies D. Lgs n. 546/92 è stata esclusa in quanto abrogata.

  • Rigettato
    Mancanza di prova delle notifiche degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notificazione degli atti prodromici da parte della resistente.

  • Rigettato
    Pagamento dell'IMU 2012

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012 teneva già conto del versamento effettuato dalla contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che tra la notifica degli atti prodromici e l'intimazione di pagamento non fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione applicabile. Ha inoltre ricordato che l'intimazione di pagamento, se non impugnata, cristallizza la pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Rigettato
    Litisconsorzio necessario con l'ente impositore

    La Corte ha ritenuto non necessario evocare in giudizio l'ente impositore, poiché il ricorso è risultato infondato e la sua citazione sarebbe stata un'attività processuale ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1002
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 1002
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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