TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 380
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 115 del d. lgs. n. 163/2006

    Il Tribunale ha ritenuto che, nei settori speciali, l'art. 115 del d. lgs. 163/2006 non sia applicabile e che le parti siano libere di derogare alla revisione dei prezzi. Pertanto, le clausole contrattuali che limitano tale revisione sono vincolanti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e comportamento contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto non provata l'identità dei presupposti e delle circostanze rispetto alle precedenti vicende contrattuali invocate dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità delle clausole contrattuali che escludono/limitano la revisione prezzi

    Il Tribunale ha ritenuto che, nei settori speciali, la revisione dei prezzi non sia un obbligo imposto dal diritto UE e che le parti siano libere di pattuire clausole che la limitino o escludano. Le clausole in questione sono quindi vincolanti.

  • Rigettato
    Richiesta di istruttoria per revisione prezzi

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo insussistenti i presupposti per la revisione dei prezzi secondo le pattuizioni contrattuali e la normativa applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 380
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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