TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8526/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPAGNUOLO ARCANGELA ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SPADARI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Le figlie verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre;
2) Assegnazione della casa familiare alla ricorrente , che sposterà la propria residenza presso Parte_1 la casa familiare;
il resistente si trasferirà in un monolocale adiacente alla casa;
3) Diritto di visita padre-figlie:
a) Il resistente cenerà un paio di volte a settimana (infrasettimanalmente) con le figlie nella casa familiare
(le parti ceneranno insieme);
b) Il padre trascorrerà con le figlie anche weekend alterni nel monolocale del resistente;
pagina 1 di 3 4) Le utenze dei due appartamenti limitrofi (casa familiare e monolocale) saranno separate
5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente;
Parte_1
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie minori, verserà a Controparte_1 Pt_1 la cifra di € 400,00 mensili (€200,00 mensili per ciascuna figlia) con un primo versamento di € 200
[...] entro il 10 di ogni mese ed un secondo versamento di ulteriori € 200 entro il 20 di ogni mese.
Tale importo dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) Le spese straordinarie per le figlie minori verranno sostenute al 50% tra i genitori come da Protocollo del
Tribunale di Monza;
8) Le parti danno atto che in futuro, con il proprio nucleo familiare (compagno e figlia) andrà a Per_1 vivere presso il bilocale;
9) Il resistente si impegna a spostare la propria residenza nel monolocale adiacente;
10) Spese legali compensate.
Le parti danno atto che attueranno tale accordo entro fine Maggio 2025.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 25 febbraio 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Vanno recepite le condizioni concordate in udienza, essendo conformi a legge e all'interesse delle figlie. Vengono fatti salvi diversi accordi tra le parti e l'alternanza con ciascun genitore nei periodi festivi e di vacanza scolastica. III. Atteso l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e nel Comune di Seveso in data Parte_1 Controparte_1
23 settembre 2004 (atto n.41 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte, fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra le parti e l'alternanza delle figlie minori con ciascun genitore nei periodi festivi e di vacanza scolastica;
II. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di stato civile del Comune di
Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898 III. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Laura
Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8526/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPAGNUOLO ARCANGELA ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SPADARI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Le figlie verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre;
2) Assegnazione della casa familiare alla ricorrente , che sposterà la propria residenza presso Parte_1 la casa familiare;
il resistente si trasferirà in un monolocale adiacente alla casa;
3) Diritto di visita padre-figlie:
a) Il resistente cenerà un paio di volte a settimana (infrasettimanalmente) con le figlie nella casa familiare
(le parti ceneranno insieme);
b) Il padre trascorrerà con le figlie anche weekend alterni nel monolocale del resistente;
pagina 1 di 3 4) Le utenze dei due appartamenti limitrofi (casa familiare e monolocale) saranno separate
5) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla ricorrente;
Parte_1
6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie minori, verserà a Controparte_1 Pt_1 la cifra di € 400,00 mensili (€200,00 mensili per ciascuna figlia) con un primo versamento di € 200
[...] entro il 10 di ogni mese ed un secondo versamento di ulteriori € 200 entro il 20 di ogni mese.
Tale importo dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) Le spese straordinarie per le figlie minori verranno sostenute al 50% tra i genitori come da Protocollo del
Tribunale di Monza;
8) Le parti danno atto che in futuro, con il proprio nucleo familiare (compagno e figlia) andrà a Per_1 vivere presso il bilocale;
9) Il resistente si impegna a spostare la propria residenza nel monolocale adiacente;
10) Spese legali compensate.
Le parti danno atto che attueranno tale accordo entro fine Maggio 2025.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 25 febbraio 2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Vanno recepite le condizioni concordate in udienza, essendo conformi a legge e all'interesse delle figlie. Vengono fatti salvi diversi accordi tra le parti e l'alternanza con ciascun genitore nei periodi festivi e di vacanza scolastica. III. Atteso l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e nel Comune di Seveso in data Parte_1 Controparte_1
23 settembre 2004 (atto n.41 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte, fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra le parti e l'alternanza delle figlie minori con ciascun genitore nei periodi festivi e di vacanza scolastica;
II. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di stato civile del Comune di
Seveso, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898 III. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Laura
Gaggiotti
pagina 3 di 3