Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato PE Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio Genio Civile -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Agatino Bellomo, Rita Rosa Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
dell’ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
del provvedimento di diniego di autorizzazione del Genio Civile di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, e degli ulteriori atti indicati in ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e il successivo provvedimento di conferma n. -OMISSIS-, entrambi relativi a una scala esterna in ferro realizzata presso la loro abitazione.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) i ricorrenti hanno presentato al Comune una comunicazione di inizio dei lavori asseverata e successivamente una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per la realizzazione di una scala esterna in ferro necessaria per migliorare la fruibilità dell’edificio su una corte di loro uso esclusivo; b) decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività gli interessati hanno comunicato l’inizio dei lavori; c) il Comune, con nota in data -OMISSIS-, ha invitato i ricorrenti a sospendere i lavori e successivamente ha adottato l’ordine di demolizione qui impugnato, ritenendo che l’opera necessitasse del permesso di costruire; d) i ricorrenti hanno regolarizzato la pratica presso il Genio Civile di -OMISSIS- con comunicazione in data -OMISSIS- (qualificando l’intervento come privo di rilevanza ai fini sismici) e hanno sollecitato il Comune - senza ricevere riscontro - ad intervenire in autotutela sulle proprie determinazioni; e) sussiste la violazione degli art. 3 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2 del decreto legislativo n. 222/2016 e della legge regionale n. 16/2016, poiché la scala in ferro costituisce una “pertinenza”, è priva di volumetria e non è visibile dalla via pubblica, sicché l’intervento non necessitava di permesso di costruire e poteva esser realizzato tramite comunicazione di inizio dei lavori asseverata o segnalazione certificata di inizio attività; f) l’ordine di demolizione è illegittimo in quanto si era formato il silenzio-assenso sulla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (art. 19 della legge n. 241/1990) e anche sull’istanza presentata al Genio Civile; g) il comportamento del Comune appare contraddittorio, perplesso e inficiato da errore sui presupposti di fatto, poiché l’Amministrazione ha ignorato i titoli edilizi che si erano già formati e non è intervenuta in autotutela nel rispetto della disciplina contemplata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Con memoria in data 29 maggio 2025 il controinteressato ha dedotto, in sintesi, quanto segue: a) dopo il sopralluogo della Polizia Municipale e l’ordine di immediata sospensione dei lavori, i ricorrenti hanno presentato la comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. -OMISSIS-per la realizzazione della scala, dichiarando circostanze non corrispondenti alla realtà quanto alla titolarità esclusiva dell’intervento, all’area di sedime e alla data di inizio lavori, rappresentando l’opera come eseguita su una corte privata, mentre essa ricade su una corte comune; b) il Comune, con nota del -OMISSIS-, ha evidenziato che: - la comunicazione di inizio dei lavori asseverata era stata presentata dopo l’avvio dei lavori; - la documentazione non consentiva di identificare compiutamente la natura edilizia dell’intervento; - risultava la presenza di opere ulteriori; c) l’Amministrazione ha, quindi, richiesto integrazioni, segnalando che, se l’intervento ricadeva su area comune in mancanza di assenso dei comproprietari, la comunicazione doveva considerarsi presentata da soggetto non legittimato ed essa conteneva dichiarazioni non veritiere; d) in data -OMISSIS- i ricorrenti hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria n. -OMISSIS-, che viene parimenti contestata; e) l’opera è una struttura in ferro di dimensioni rilevanti, realizzata su area comune, e presenta profili di pericolo per la pubblica incolumità; f) sono inammissibili, improcedibili e nulle la comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. -OMISSIS-e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria n. -OMISSIS-, in quanto i lavori erano già iniziati all’atto della presentazione e l’intervento non poteva considerarsi soggetto a semplici comunicazioni, oltre a mancare il consenso dei comproprietari sull’uso della parte comune incisa dall’opera; g) l’Amministrazione, in sede di scrutinio della richiesta di titolo edilizio (anche in relazione a comunicazioni di inizio dei lavori asseverate o di segnalazione certificate di inizio attività), è tenuta a verificare la legittimazione del richiedente e l’esistenza di un titolo idoneo di godimento; h) il Comune ha richiesto ai ricorrenti documentazione - non prodotta - attestante la proprietà o l’assenso dei comproprietari; i) non sussiste alcun uso esclusivo dei ricorrenti su una porzione della particella -OMISSIS-, richiamandosi al riguardo l’atto di permuta in data -OMISSIS-, che ha disciplinato l’uso della corte comune senza attribuzione di alcun uso esclusivo (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 28972/2020); l) l’opera, inoltre, non poteva essere oggetto di comunicazione di inizio dei lavori asseverata quale pertinenza e non rientra tra gli interventi indicati come attività edilizia libera o semplificata, richiamandosi sul punto il decreto legislativo n. 222/2016 e il relativo allegato A; m) l’intervento, poi, necessita dell’autorizzazione sismica preventiva e il Genio Civile di -OMISSIS- ha adottato ordinanza di sospensione dei lavori in data -OMISSIS- (trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica) e con nota in data -OMISSIS- ha respinto l’istanza di riesame in autotutela, ribadendo l’insufficienza della mera comunicazione di inizio lavori e precisando che l’intervento non rientrava tra quelli “privi di rilevanza” indicati nel decreto n. 344/2020; n) un’ulteriore istanza dei ricorrenti in data -OMISSIS- non è stata assentita e non può essersi formato alcun silenzio-assenso da parte del Comune di -OMISSIS-; o) a seguito della trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, inoltre, il Genio Civile non può riesaminare la pratica sino all’esito del giudizio penale; p) si richiama l’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e si evidenzia che l’ordinamento non contempla una sanatoria dell’autorizzazione sismica (sul punto, cfr. anche gli artt. 65, 93 e 94 del medesimo D.P.R., le affermazioni della giurisprudenza – T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, n. 3981/2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9355/2024; Cass. Pen., n. 5536/2025; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, n. 376/2020 – nonché l’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 quanto ai poteri connessi alla tutela della pubblica incolumità); q) non si è formato il silenzio-assenso sulla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, essendo intervenuto l’ordine di demolizione in data -OMISSIS-; r) si richiama inoltre la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241/1990 quanto a rappresentazioni non veritiere e carenza dei presupposti, non potendo consolidarsi in tal caso alcun affidamento tutelabile e potendo l’Amministrazione inibire comunque l’intervento.
Il Comune intimato, con memoria in data 30 maggio 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) i ricorrenti hanno realizzato una scala esterna in ferro su una corte comune, presentando inizialmente una comunicazione di inizio dei lavori asseverata e poi una segnalazione certificata di inizio attività, dopo che era stata disposta la sospensione dei lavori; b) il Comune, invero, all’esito del sopralluogo, ha rilevato l’assenza del permesso di costruire e il diniego opposto dal Genio Civile di -OMISSIS- in relazione all’autorizzazione sismica, disponendo, quindi, la demolizione dell’opera; c) i ricorrenti sostengono che la scala possa essere realizzata tramite comunicazione di inizio dei lavori asseverata o segnalazione certificata di inizio attività in quanto pertinenza dell’immobile e invocano altresì il silenzio-assenso in relazione all’autorizzazione sismica; d) il Comune evidenzia che, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, la scala non può considerarsi una semplice pertinenza dell’immobile, venendo in rilievo un intervento che modifica la sagoma e il prospetto del fabbricato e il quale per dimensioni, stabilità e autonomia strutturale comporta un significativo impatto urbanistico-edilizio s; e) in base a consolidata giurisprudenza, invero, la costruzione di una scala esterna è soggetta al rilascio di permesso di costruire, come disposto dall’art. 10, lettera c , del D.P.R. n. 380/2001 (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 febbraio 2023, n. 296; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3395/2023; T.A.R. Campania, Salerno, 15 marzo 2021, n. 658; T.A.R. Campania, Napoli, 9 aprile 2018, n. 2274); f) la scala in questione, inoltre, rileva anche ai fini delle distanze legali (sul punto, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 19 febbraio 2021, n. 472); g) le opere di modesta entità e accessorie (cioè le vere “pertinenze”) sono solo quelle temporanee e prive di rilevanza urbanistica; h) la circostanza che la scala sia destinata a collegare porzioni dell’immobile dei ricorrenti non esclude la necessità del permesso di costruire, in quanto la struttura determina un impatto volumetrico e urbanistico, modificando la sagoma dell’edificio e la destinazione della corte comune; i) il diniego del Genio Civile di -OMISSIS-, motivato dalla carenza degli elaborati richiesti dalla normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica (decreto ministeriale in data 17 gennaio 2018), impedisce la valida formazione del titolo edilizio e il consolidamento degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria; l) l’autorizzazione sismica è infatti un presupposto fondamentale per l’inizio dei lavori (art. 94 e 94-bis del D.P.R. n. 380/2001), e in sua assenza non può configurarsi alcun silenzio-assenso (cfr. Cons. Stato, 2 febbraio 1996, n. 117); m) la mancata impugnazione del diniego espresso del Genio Civile comporta la definitività del relativo provvedimento; n) il meccanismo del silenzio-assenso non opera in questo caso, perché l’autorizzazione deve comunque essere preventiva rispetto all’inizio dei lavori; o) l’ordine di demolizione risulta adeguatamente motivato sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.
In data 3 giugno 2025 il Comune ha depositato la nota del Genio Civile n. -OMISSIS-in cui si afferma, tra l’altro, che la richiesta di autorizzazione era stata respinta e che i lavori non potevano essere iniziati.
Anche il controinteressato ha depositato documentazione in data 3 giugno 2025.
Mediante motivi aggiunti depositati in data 18 luglio 2025 i ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento del Genio Civile di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza in data -OMISSIS- per il rilascio del nulla-osta sismico; b) la contestuale comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSIS-; c) le pregresse determinazioni richiamate nel provvedimento impugnato (diniego di autorizzazione in data -OMISSIS-, ordine di sospensione n. 32 del 17 settembre 2024, verbale in data -OMISSIS-).
Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) è stato violato l’art. 13 della legge regionale n. 7/ 2019, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa contestualmente al provvedimento di rigetto; b) risulta il difetto assoluto o comunque la radicale insufficienza della motivazione del provvedimento, poiché il diniego si limita ad affermazioni generiche sulla non conformità del progetto alla normativa sismica vigente e su non meglio precisati elementi sostanziali di contrasto, senza indicazione delle specifiche norme violate e delle risultanze istruttorie poste a base della decisione, con improprio richiamo ad atti relativi ad un procedimento differente; c) si denuncia, altresì, la violazione dell’art. 94, commi 2 e 2 bis , del D.P.R. n. 380/2001, in quanto, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza inoltro di richieste istruttorie, si era ormai formato il silenzio-assenso sulla richiesta degli interessati, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, intervenire in autotutela, nel rispetto della relativa disciplina; d) può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento solo in presenza di circostanze specifiche che non si ravvisano nel caso in esame; e) i precedenti atti amministrativi menzionati nel provvedimento qui impugnato non possono costituire motivazione per relationem in assenza di puntuale correlazione con l’istanza e con la diversa qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento come di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Con memoria in data 5 settembre 2025 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) i motivi aggiunti sono inammissibili, in quanto il provvedimento conferma il diniego già espresso con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; b) in ogni caso, il provvedimento risultava vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso; c) l’atto richiama e recepisce, altresì, per relationem il verbale n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, da cui risulta che la realizzazione della scala esterna rientra, non tra gli interventi privi di rilevanza, ma tra le opere soggette ad autorizzazione e/o deposito, ragion per cui era stato adottato il menzionato provvedimento di diniego n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; d) lo stesso verbale dà atto di plurime violazioni delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001; e) nell’ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso solo in presenza di un provvedimento espresso dell’Amministrazione, configurandosi altrimenti un’ipotesi di silenzio-inadempimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1708/2023); f) è inconferente il richiamo all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 quanto al presunto silenzio-assenso del Genio Civile, non potendosi dare avvio ai lavori nelle località sismiche in assenza della preventiva autorizzazione; g) appare corretto il richiamo del Genio Civile all’art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di intervento rientrante tra quelli rilevanti ai fini della pubblica incolumità; h) ad ogni buon conto, il Genio Civile ha espresso un diniego che è rimasto inoppugnato, risultando irrilevante la successiva istanza in data -OMISSIS-.
Con memoria in data 5 settembre 2025 il controinteressato, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il Genio Civile non può riesaminare la pratica fino alla definizione del procedimento penale e il provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti è un atto vincolato, in relazione al quale risultano superflui l’apporto partecipativo del privato e la comunicazione di avvio del procedimento e non si richiede una specifica e puntuale motivazione, né può invocarsi alcun legittimo affidamento in capo all’interessato; b) l’autorizzazione di cui all’art. 94, commi 2 e 2 bis , del D.P.R. n. 380/2001 richiede un provvedimento espresso e nessun silenzio-assenso si è quindi formato sull’istanza, anche perché i lavori erano già stati sospesi con ordinanza non impugnata; c) nel sistema delineato dagli artt. 94 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 non è previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria per opere già eseguite e sottoposte a controllo preventivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 1347/2021; T.A.R. Lazio, Latina, n. 376/2020) e il controllo sulla conformità urbanistica e sismica non è soggetto a termini perentori (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VI, 7 giugno 2018, n. 3777); d) il progetto presentato in data -OMISSIS- contiene, poi, rappresentazioni non conformi dello stato dei luoghi.
Con memoria in data 12 novembre 2025 i ricorrenti, nel ribadire le proprie difese, hanno osservato, in particolare, quanto segue: a) non è possibile l’integrazione postuma della motivazione dell’ordine di demolizione tramite difese svolte in giudizio; b) il titolo di acquisto attribuisce agli interessati l’uso esclusivo della porzione di cortile interessata dalla scala e, per quanto attiene alle distanze legali, si richiama l’art. 44.1 del regolamento edilizio, il quale prevede per i cortili la distanza di tre metri (non di dieci); c) l’opera non può qualificarsi come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, anche perché l’area non è soggetta a vincoli paesaggistici; d) l’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 impone un preavviso scritto per i lavori in zona sismica, il quale nella specie è stato dato tempestivamente con comunicazione in data -OMISSIS-, con conseguente formazione del silenzio-assenso ex art. 94, commi 2 e 2 bis , del D.P.R. n. 380/2001; e) la seconda comunicazione in data -OMISSIS- è una mera integrazione documentale, in relazione alla quale si è formato un ulteriore silenzio-assenso; f) per gli interventi di cui alle lettere b e c dell’art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 il titolo abilitativo è costituito dalla comunicazione, come confermato dal comma 4; g) pertanto, nella vicenda in esame l’inizio dei lavori non integra il reato di costruzione in zona sismica in difetto di preavviso.
L’Avvocatura dello Stato, con memoria in data 17 novembre 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) a seguito della comunicazione in data -OMISSIS- il Genio civile ha accertato che l’intervento esulava dalla tipologia degli interventi privi di rilevanza e che l’avvio dei lavori richiedeva la preventiva autorizzazione sismica; b) con provvedimento n. 2024006604 in data -OMISSIS-l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego e in data -OMISSIS- è stato redatto il verbale (di inosservanza delle norme tecniche per le zone sismiche) n. -OMISSIS-, con contestuale sospensione dei lavori e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001; c) in data -OMISSIS- gli interessati hanno depositato un progetto relativo alla medesima scala e al medesimo sito, qualificando l’intervento come rientrante tra quelli di cui all’allegato A, lettera b , del decreto n. 344/2020, soggetti ad autorizzazione, anche nella forma del silenzio-assenso; d) in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha tuttavia accertato che l’intervento era già stato oggetto di ordinanza di sospensione dei lavori in data -OMISSIS- e di verbale di inosservanza trasmesso all’autorità giudiziaria; e) sulla base di tali elementi, con nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’istanza è stata respinta, precisandosi che, pendente il procedimento penale, l’autorizzazione sismica avrebbe potuto essere eventualmente rilasciata solo dopo la sentenza definitiva; f) si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio del Genio Civile, atteso che le singole articolazioni amministrative non hanno autonoma capacità processuale e la legittimazione passiva spetta agli Assessorati regionali; g) il ricorso è quindi inammissibile in quanto non proposto nei confronti dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; h) nel merito si rileva che i ricorrenti mirano ad ottenere una autorizzazione sismica in sanatoria, istituto non previsto dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, n. 9355/2024); i) l’art. 103 del D.P.R. n. 380/2001 impone di accertare che chiunque inizi costruzioni o sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio (mentre l’art. 96 prevede la redazione e trasmissione del verbale di accertata violazione e l’art. 97 prevede la obbligatoria sospensione dei lavori, precisando - comma 4 - che il relativo ordine produce effetti fino alla pronuncia irrevocabile dell’autorità giudiziaria); l) il deposito postumo del progetto è quindi privo di effetti (cfr. Cass. Pen., n. 19196/2019 e n. 28747/2018; T.A.R. Lazio, Roma, n. 167/2016; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1305/2020); m) il provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti aveva natura vincolata e, pertanto, la mancata comunicazione dei motivi ostativi non incide sulla sua legittimità; n) la motivazione indica la necessità di attendere la definizione del procedimento penale ed è sufficiente rispetto alla funzione dell’atto; o) in ordine al silenzio-assenso deve anche precisarsi che l’istituto non trova applicazione quando l’istanza è inammissibile ed è diretta a ottenere un titolo non previsto dall’ordinamento.
Con memoria in data 26 novembre 2025 il Comune ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 27 novembre 2025 i ricorrenti, nel ribadire le proprie difese, hanno osservato, in particolare, quanto segue: a) i ricorrenti erano in possesso di due titoli edilizi (comunicazione di inizio dei lavori asseverata del -OMISSIS- e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria del -OMISSIS-), mai revocati o annullati, e di una denuncia di inizio lavori coperta da silenzio-assenso sul piano sismico, mentre l’ordinanza di sospensione dei lavori aveva esaurito i propri effetti, sicché l’attività edilizia deve ritenersi svolta in modo legittimo e conforme alla disciplina; b) il provvedimento del Genio Civile in data -OMISSIS-non costituisce un annullamento del silenzio-assenso e non può produrre effetti retroattivi; c) si è formato il silenzio-assenso anche sull’istanza in data -OMISSIS-; d) per la valutazione della pubblica incolumità occorre evidenziare che la scala è collocata in un cortile privato di uso esclusivo, ove non può configurarsi un rischio per la pubblica incolumità in senso proprio; e) una scala in ferro per l’accesso ad un’unità abitativa non può comunque rientrare tra gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità di cui alla lettera a dell’art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, avuto riguardo alle previsioni di cui al decreto ministeriale in data 30 aprile 2020; f) l’intervento rientra, invece, nell’ambito della lettera b dell’art. 94 bis .
Con memoria in data 10 dicembre 2025 il controinteressato, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la scala non è funzionale all’accesso all’immobile dei ricorrenti, posto che l’edificio è dotato da sempre di un’autonoma scala in cemento; b) la documentazione fotografica dimostra come la scala in ferro serva in realtà a raggiungere la copertura, dove sono stati collocati materiali per una futura tettoia o mansarda; c) l’immobile non è in cemento armato, trattandosi di fabbricato ultracentenario in calce, cemento e pietre; d) la particella -OMISSIS- è una strada comune percorsa anche da soggetti estranei e da villeggianti per accedere dal retro al lungomare.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Per una più agevole disamina dei motivi di ricorso deve premettersi una sintetica ricostruzione della vicenda, come emergente dagli scritti difensivi e dalla copiosa documentazione depositata in giudizio.
In data -OMISSIS- è pervenuta al Comune una segnalazione relativa all’esecuzione di lavori di realizzazione di una scala in ferro, che sono stati avviati dai ricorrenti nella medesima data, in assenza di titolo edilizio.
Tanto si evince: - dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (impugnata con il ricorso introduttivo); - dalla diffida del Comune in data -OMISSIS-; - dalla nota di riscontro inviata al Comune in data -OMISSIS-, nella quale i ricorrenti precisano (e confermano) “ che l’opera era stata appena iniziata in data -OMISSIS- ”; - dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale in data -OMISSIS-.
I ricorrenti hanno presentato al Comune comunicazione di inizio lavori asseverata (prot. n. -OMISSIS-) in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ lavori di manutenzione straordinaria e montaggio di una scala in ferro su corte privata ”, indicando quale data di inizio delle opere l’-OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, inoltre, i ricorrenti hanno presentato sul Portale Sismica della Regione una comunicazione relativa ai suddetti lavori, qualificati come “ interventi privi di rilevanza ” ai fini della pubblica incolumità, ai sensi della lett. c dell’allegato A del D.D.G. n. 344 in data 19 maggio 2020, da realizzare liberamente, senza previa autorizzazione né deposito del progetto all’Ufficio del Genio Civile.
Detto Ufficio ha richiesto al Comune, con nota prot. n. -OMISSIS-, lo svolgimento di accertamenti sull’intervento edilizio in questione.
In data -OMISSIS- i ricorrenti hanno presentato al Comune una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per i suddetti lavori (prot. n. -OMISSIS-).
Il Comune ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- (trasmessa al Genio Civile in data -OMISSIS-), in quanto avviati in mancanza del prescritto titolo abilitativo.
I ricorrenti, rilevando che nei trenta giorni successivi alla presentazione della predetta segnalazione certificata l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento definitivo e che, nelle more, era decorso il termine di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori, in data -OMISSIS- hanno comunicato al Comune l’inizio degli interventi edilizi per il successivo -OMISSIS-; con nota in pari data, il Comune ha rappresentato agli interessati l’intenzione di procedere alla revoca della segnalazione certificata di inizio attività, invitandoli a sospendere i lavori.
Il Comune, in riscontro alla richiesta del Genio Civile, ha, poi, effettuato un sopralluogo in data -OMISSIS-, accertando la realizzazione di opere (manutenzione straordinaria e montaggio della scala in ferro) in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.
In data -OMISSIS-l’Ufficio del Genio Civile ha emesso provvedimento di diniego per le opere in questione, osservando che era da ritenersi insufficiente la mera comunicazione all’Ufficio dell’inizio dei lavori (presentata in data -OMISSIS-), atteso che la realizzazione di una scala esterna su corte del fabbricato non rientra tra gli “ interventi privi di rilevanza ” di cui alla lett. c dell’allegato A del D.D.G. n. 344 in data 19 maggio 2020, bensì tra le opere soggette ad autorizzazione e/o deposito del progetto (unitamente a tutti gli elaborati tecnici prescritti dal D.M. 17 gennaio 2018).
In data -OMISSIS- detto Ufficio ha, altresì, redatto verbale di inosservanza di norme tecniche per le zone sismiche, ordinando la sospensione dei lavori e trasmettendo gli atti al Comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- in relazione alle riscontrate violazioni degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 (per l’esecuzione dei lavori in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione e/o di deposito del progetto) e degli artt. 85 e 86 (per non avere giustificato con calcoli statici le strutture realizzate).
Con nota (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- il Comune, facendo riferimento al provvedimento di diniego del Genio Civile di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento finalizzato alla demolizione della scala in ferro.
In data -OMISSIS- i ricorrenti hanno proceduto al deposito del progetto all’Ufficio del Genio Civile, ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune, a conclusione del procedimento avviato, ha emesso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- (impugnata con il ricorso introduttivo).
In data -OMISSIS- l’Ufficio del Genio Civile ha adottato provvedimento di diniego (impugnato con i motivi aggiunti), richiamando il precedente diniego in data -OMISSIS-, il verbale di inosservanza di norme tecniche e l’ordinanza di sospensione dei lavori in data -OMISSIS-, ed osservando che “ ogni ulteriore provvedimento definitivo potrà essere adottato da questo Ufficio solo dopo la pronuncia definitiva dell’Autorità Giudiziaria in merito al verbale sopra citato ”.
Tanto premesso, il Collegio osserva che l’ordine di demolizione impugnato con il ricorso introduttivo si fonda sulla natura abusiva degli interventi in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire e sulla mancanza del nulla-osta del Genio Civile, il quale aveva adottato provvedimento di diniego in data -OMISSIS-(sul presupposto che, non rientrando la realizzazione della scala esterna tra gli “ interventi privi di rilevanza ”, i lavori necessitavano della presentazione dei calcoli statici e della preventiva autorizzazione e/o deposito del progetto).
In relazione a tale secondo profilo, di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato, va osservato che ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, “ Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione ”.
Il comma 2 bis del medesimo art. 94, invocato in ricorso, stabilisce che “ Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso… ”.
Nel caso di specie va esclusa la formazione del titolo tacito per silenzio-assenso, non avendo i ricorrenti presentato “domanda di autorizzazione” al Genio Civile corredata degli elaborati prescritti dalla normativa tecnica di settore – quale presupposto per l’applicazione della richiamata norma – bensì una mera comunicazione di inizio dei lavori in data -OMISSIS-, sul presupposto (erroneo, come di fatto non contestato e ammesso dagli stessi ricorrenti con la presentazione di una successiva istanza di autorizzazione in data -OMISSIS-) che le opere in questione (realizzazione di una scala esterna in ferro su corte del fabbricato) rientrassero tra gli “ interventi privi di rilevanza ” di cui alla lett. c dell’allegato A del D.D.G. n. 344 in data 19 maggio 2020.
In ogni caso, la supposta formazione del silenzio-assenso sulla comunicazione in data -OMISSIS- appare irrilevante, poiché il titolo in questione (anche per silentium ) avrebbe dovuto essere acquisito prima dell’inizio dei lavori, che nel caso di specie sono, invece, stati avviati già in data -OMISSIS-, in assenza del previo deposito del progetto prescritto dall’art. 93 D.P.R. n. 380/2001 o dell’autorizzazione di cui all’art. 94.
Va, poi, rilevato che su tale prima “istanza” dei ricorrenti il Genio Civile ha, comunque, adottato un provvedimento espresso di rigetto in data -OMISSIS-, non impugnato dai ricorrenti e non più contestabile in giudizio, neppure in via incidentale (a norma dell’art. 34, comma 2, c.p.a., infatti, “ il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’art. 29 ”).
Non può, inoltre, essere condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo cui il Comune avrebbe dovuto prendere atto che “ la posizione con il Genio Civile era stata già ampiamente regolarizzata -qualora ce ne fosse stato bisogno - con la presentazione della nuova istanza di autorizzazione in data -OMISSIS- sulla quale si era formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 94, comma 2 bis, D.P.R. n. 380/2001 ”.
Invero, come già osservato, alla luce del quadro normativo in materia non è configurabile nell’ordinamento un’autorizzazione sismica “in sanatoria”, dovendo il titolo abilitativo essere conseguito preventivamente all’inizio dei lavori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, n. 3981/2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9355/2024).
Va aggiunto che, a seguito del provvedimento di diniego in data -OMISSIS-, il Genio Civile, in data -OMISSIS-, ha adottato un’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 D.P.R. n. 380/2001 (non impugnata dai ricorrenti) ed ha trasmesso gli atti al Comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- in relazione alle riscontrate violazioni degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Il citato art. 97 stabilisce che “ L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile ”.
In virtù di tale norma e in presenza di un ordine di sospensione dei lavori da parte del Genio Civile non impugnato, la cui efficacia permane fino alla definizione del procedimento penale con pronuncia irrevocabile, dunque, alcun effetto utile o rilevanza (anche ai fini della dedotta formazione del silenzio-assenso) può essere riconosciuta all’istanza di regolarizzazione postuma presentata dai ricorrenti, che, legittimamente, è stata respinta dal Genio Civile con provvedimento in data -OMISSIS-.
Ne deriva l’infondatezza dei motivi aggiunti di ricorso, anche per quanto concerne il dedotto vizio formale relativo alla omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, venendo in rilievo un provvedimento di carattere vincolato.
Va, infine, respinto anche il motivo di ricorso afferente alla formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 19 legge n. 241/1990, sulla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (prot. n. -OMISSIS-) in data -OMISSIS- e alla dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa per avere il Comune omesso di “ intervenire per l’annullamento in autotutela del provvedimento silentemente formatosi ”.
Invero, deve escludersi un consolidamento degli effetti della predetta segnalazione certificata di inizio attività, così come la formazione del silenzio-assenso, in assenza di preventivo deposito del progetto al Genio Civile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1347/2021) e deve ritenersi consentito in ogni tempo al Comune di intervenire per la repressione degli abusi edilizi accertati (ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990, infatti, “ restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali ”); ne deriva la legittimità dell’ordine di demolizione impugnato.
Per le esposte ragioni il ricorso, anche per motivi aggiunti, va respinto.
Le parti ricorrenti sono tenute, secondo la regola della soccombenza, a rifondere ai resistenti le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto: 1) lo respinge; 2) condanna i ricorrenti a rifondere ai resistenti le spese processuali, liquidate, in favore di ciascuna parte intimata, in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
RI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LI | IE ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.