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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario SI SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1956/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. BIDOLLI Parte_1 C.F._1
BI
-parte attrice - contro con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA DA, Controparte_2
-contumace
[...]
- -contumace Controparte_3
-parte convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni lesioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice come da atto di citazione :
“accertata la responsabilità del nella causazione del sinistro de CP_4
quo, condannare, per le causali di cui in narrativa, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della residua somma di Euro Parte_1
51.588,00 (cinquantunomilacinquecentottantotto/00), ovvero di quella maggiore
o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di
1 giustizia,oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
- Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, stante la congruità della somma offerta e liquidata in complessivi € 6.550,00 ante causam dalla società assicuratrice convenuta.
In subordine
Disposta preventivamente una nuova CTU medico legale sulla persona di parte attrice, liquidare quanto realmente e concretamente accertato in capo ad
ed in conseguenza del dedotto incidente stradale, tenendo Parte_1
tuttavia conto di quanto percepito dalla stessa attrice sia da parte della società assicuratrice convenuta sia dall'INAIL.
In ogni caso con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per Parte_1
ottenere il risarcimento del danno biologico subito in data 04.03.2015 quando alla guida della Alfa Romeo 145 tg BL442ER di proprietà di CP_4 [...]
percorrendo corso Cavour in Macerata, giunto all'altezza del CP_5
numero civico n.18 investiva l'attrice mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, caricandola sul parabrezza e sbalzandola a terra di circa 20 metri più avanti, procurandole lesioni come refertate dal Pronto Soccorso di Macerata dove l'attrice veniva trasportata in ambulanza.
Incontestato l'an della vicenda, ritenuta da parte attrice la non congruità del risarcimento offerto dalla in misura di euro 6.550,00, Controparte_1
veniva proposto il procedimento n 1191/20 Rg per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 696 bis cpc al fine di valutare e quantificare le lesioni patite dall'attrice.
All'esito della relazione peritale a firma del Dott , che per la Persona_1
perizia si avvaleva della consulenza psichiatrica del Dott Persona_2
2 rimanendo le parti ferme sulle proprie posizioni, veniva introdotto il presente giudizio per ottenere il riconoscimento della pretesa risarcitoria ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dalla compagnia assicuratrice.
Rimasti contumaci i convenuti e , si costituiva la Controparte_5 CP_4
contestando la pretesa attorea e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda oltre quanto già corrisposto a titolo di danno, in subordine chiedeva il rinnovo della ctu medico legale al fine di accertare la effettiva somma risarcitoria da liquidare.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art 132 cpc , mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione , senza necessità di ripercorrere le varie fasi processuali se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
La domanda verte solo sulla quantificazione del danno biologico patito dalla attrice a seguito del sinistro del 04.03.2015, non risultando contestazione alcuna in ordine all'an e quindi sulla responsabilità del che si trovava alla CP_4
guida dell'autovettura di proprietà di . CP_2
All'esito della consulenza peritale, di cui al procedimento per ATP n 1191/2020
Rg acquisita in atti, emerge che a seguito dell' investimento del 04/03/2015,
non riportava fratture bensì un trauma con contusioni Parte_2
localizzate allo scheletro cranio-facciale, al rachide cervicale e lombo-sacrale, all'anca dx, al bacino, al torace e all'addome da cui sono derivati:
· trauma contusivo cranio-facciale con distorsione dell'articolazione temporomandibolare dx e mobilizzazione di preesistente protesi dentaria con frattura della ceramica del lato vestibolare del ponte protesico del settore mascellare dx e ferita del margine linguale dx;
· trauma contusivo-distrattivo muscolare del rachide cervicale e lombo-sacrale;
· trauma contusivo anca dx;
· trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx;
· Inoltre - si è strutturato, in diretta conseguenza del trauma subito, un complesso sintomatologico psico-patologico che è andato delineandosi nel
3 tempo come undisturbo dell'adattamento persistente cronico decorrente con ansia e umoredepresso misti (309.28 – F43.23), mentre nell'immediatezza del trauma si sviluppava un disturbo da stress acuto.
Per quanto riguarda il suddetto disturbo post-traumatico da stress, il ctu Dr , Per_1
richiamava la valutazione del consulente psichiatra dr. riportando Persona_2
quanto segue:
“La valutazione effettuata dal sottoscritto conferma che il trauma dovuto all'incidente stradale del 04.03.2015, ha comportato dapprima un disturbo da stress acuto. La periziata ha eseguito una terapia psicofarmacologica a base di ansiolitici e antidepressivi e ipnoinducenti che all'atto della valutazione non è piÙ in atto. Ha inoltre eseguito un percorso psicoterapico. Si può pertanto affermare che il disturbo da stress acuto in nesso di causa con l'evento traumatico dell'incidente stradale del 04.03.2015 è stato affrontato con le dovute terapie farmacologiche e psicoterapiche e con il tempo ha residuato un disturbo dell'adattamento che allo stato attuale, visto il tempo decorso (5 anni), può dirsi cronico”
Il quadro clinico sopra descritto è quello riportato nella relazione peritale a firma del Dott , acquisita agli atti del presente giudizio, a cui per Persona_1
comodità espositiva si rimanda non rinvenendo nell'elaborato evidenti vizi tali da inficiarne la validità, o giustificare la rinnovazione della perizia (come pure richiesto da parte convenuta), considerate anche le risultanze della prova testimoniale della dott.ssa la quale dichiarava di aver trattato la Tes_1
paziente solo dopo il sinistro del 04.03.15, ( cfr verbale udienza del 29.11.22) nonché stante la mancanza di documentazione sanitaria attestante la preesistenza di disagi psichici a carico dell'attrice .
Il Ctu nel procedimento per ATP n 1191/20 Rg, concludeva ritenendo le lesioni risarcibili in misura di in un'inabilità temporanea di giorni 66 ( di cui 1 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% ed i restanti 25 al 25%) riconoscendo una invalidità permanente tra il 10% e l'11% a titolo di danno biologico
(comprensivo anche del danno psichico).
4 Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle modalità dell'investimento ( la attrice mentre si trovava ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva urtata e caricata sul cofano dell'auto andando a urtare, frantumandolo, il parabrezza, ricadendo a terra sulla strada) le lesioni esitate sono consistite in un trauma policontusivo, senza fratture, pertanto appare congruo liquidare in favore di all'epoca dei fatti di anni Parte_1
cinquantuno, facendo applicazione dei parametri previsti dalle note tabelle milanesi, l'importo di euro 26.252.75 complessivamente determinato a titolo di danno biologico valutato all'attualità, per il sinistro occorsole il 04.03.15 già comprensivo di qualsiasi voce di danno, indice di sofferenza o danno psichico patito, così quantificato:
- euro 22.544,00 per invalidità permanente in misura dell'11% (punto danno biologico 2.732,57 , -ed euro 3.708.75 a titolo di invalidità temporanea parziale
( euro 115,00 = 1 giorno per inabilità totale, euro 1.725,00 per 20 gg al 75 % , euro 1.150,00 per gg 20 al 50% ed euro 718,75 per i restanti gg 25 al 25%); somma questa da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione previsti dall'Istat fino o all'effettivo soddisfo previa detrazione di quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
Riguardo al danno patrimoniale, questo va liquidato in misura di euro 3.717,10 , pari alla somma delle spese documentalmente giustificate dalla difesa attorea e ritenute congrue dal ctu ( come indicato nella relazione del Dr in Persona_1
atti), che dovranno essere rimborsate alla parte ricorrente, oltre al riconoscimento degli interessi legali su dette spese a far data dagli effettivi esborsi.
Nessun'altra voce integrativa di danno può essere liquidata, oltre quanto sopra considerato, né a titolo di danno esistenziale né a titolo di danno morale, pure richiesti, trattandosi di duplicazioni di voci di danno già comprese nell'importo sopra riconosciuto secondo i parametri delle tabelle milanesi e comprensivo anche di danno psichico, né può trovare accoglimento un'ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno, in mancanza di idonea prova a
5 riguardo e ritenuto che il valore sopra considerato sia già comprensivo e reintegrativo del pregiudizio, anche psichico, patito dall'attrice a seguito dei postumi derivanti dall'evento dannoso.
Alla parte convenuta soccombente, in solido, consegue il pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi come da dispositivo, mentre i costi di ctu e della relazione tecnica peritale di parte ( in quanto propedeutica all'introduzione del presente giudizio) vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, che liquida in euro
26.745,00, a titolo di danno biologico, somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione previsti dall'Istat fino o all'effettivo soddisfo nonché euro 3.717,10 titolo di danno patrimoniale, oltre al riconoscimento degli interessi legali su tale ultima somma,
a far data dagli effettivi esborsi
All'importo sopra descritto va detratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice e dagli altri enti intervenuti nella liquidazione del danno
Visto l'art.91 cpc, condanna parte convenuta in solido al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi , ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta in solido , i costi di ctu e della relazione medica di parte, ove documentati.
Così deciso in Macerata il 02/10/2025 .
Il giudice on.
SI SC
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario SI SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1956/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. BIDOLLI Parte_1 C.F._1
BI
-parte attrice - contro con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA DA, Controparte_2
-contumace
[...]
- -contumace Controparte_3
-parte convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni lesioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice come da atto di citazione :
“accertata la responsabilità del nella causazione del sinistro de CP_4
quo, condannare, per le causali di cui in narrativa, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della residua somma di Euro Parte_1
51.588,00 (cinquantunomilacinquecentottantotto/00), ovvero di quella maggiore
o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di
1 giustizia,oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
- Respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, stante la congruità della somma offerta e liquidata in complessivi € 6.550,00 ante causam dalla società assicuratrice convenuta.
In subordine
Disposta preventivamente una nuova CTU medico legale sulla persona di parte attrice, liquidare quanto realmente e concretamente accertato in capo ad
ed in conseguenza del dedotto incidente stradale, tenendo Parte_1
tuttavia conto di quanto percepito dalla stessa attrice sia da parte della società assicuratrice convenuta sia dall'INAIL.
In ogni caso con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per Parte_1
ottenere il risarcimento del danno biologico subito in data 04.03.2015 quando alla guida della Alfa Romeo 145 tg BL442ER di proprietà di CP_4 [...]
percorrendo corso Cavour in Macerata, giunto all'altezza del CP_5
numero civico n.18 investiva l'attrice mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, caricandola sul parabrezza e sbalzandola a terra di circa 20 metri più avanti, procurandole lesioni come refertate dal Pronto Soccorso di Macerata dove l'attrice veniva trasportata in ambulanza.
Incontestato l'an della vicenda, ritenuta da parte attrice la non congruità del risarcimento offerto dalla in misura di euro 6.550,00, Controparte_1
veniva proposto il procedimento n 1191/20 Rg per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 696 bis cpc al fine di valutare e quantificare le lesioni patite dall'attrice.
All'esito della relazione peritale a firma del Dott , che per la Persona_1
perizia si avvaleva della consulenza psichiatrica del Dott Persona_2
2 rimanendo le parti ferme sulle proprie posizioni, veniva introdotto il presente giudizio per ottenere il riconoscimento della pretesa risarcitoria ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dalla compagnia assicuratrice.
Rimasti contumaci i convenuti e , si costituiva la Controparte_5 CP_4
contestando la pretesa attorea e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda oltre quanto già corrisposto a titolo di danno, in subordine chiedeva il rinnovo della ctu medico legale al fine di accertare la effettiva somma risarcitoria da liquidare.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art 132 cpc , mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione , senza necessità di ripercorrere le varie fasi processuali se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda .
La domanda verte solo sulla quantificazione del danno biologico patito dalla attrice a seguito del sinistro del 04.03.2015, non risultando contestazione alcuna in ordine all'an e quindi sulla responsabilità del che si trovava alla CP_4
guida dell'autovettura di proprietà di . CP_2
All'esito della consulenza peritale, di cui al procedimento per ATP n 1191/2020
Rg acquisita in atti, emerge che a seguito dell' investimento del 04/03/2015,
non riportava fratture bensì un trauma con contusioni Parte_2
localizzate allo scheletro cranio-facciale, al rachide cervicale e lombo-sacrale, all'anca dx, al bacino, al torace e all'addome da cui sono derivati:
· trauma contusivo cranio-facciale con distorsione dell'articolazione temporomandibolare dx e mobilizzazione di preesistente protesi dentaria con frattura della ceramica del lato vestibolare del ponte protesico del settore mascellare dx e ferita del margine linguale dx;
· trauma contusivo-distrattivo muscolare del rachide cervicale e lombo-sacrale;
· trauma contusivo anca dx;
· trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx;
· Inoltre - si è strutturato, in diretta conseguenza del trauma subito, un complesso sintomatologico psico-patologico che è andato delineandosi nel
3 tempo come undisturbo dell'adattamento persistente cronico decorrente con ansia e umoredepresso misti (309.28 – F43.23), mentre nell'immediatezza del trauma si sviluppava un disturbo da stress acuto.
Per quanto riguarda il suddetto disturbo post-traumatico da stress, il ctu Dr , Per_1
richiamava la valutazione del consulente psichiatra dr. riportando Persona_2
quanto segue:
“La valutazione effettuata dal sottoscritto conferma che il trauma dovuto all'incidente stradale del 04.03.2015, ha comportato dapprima un disturbo da stress acuto. La periziata ha eseguito una terapia psicofarmacologica a base di ansiolitici e antidepressivi e ipnoinducenti che all'atto della valutazione non è piÙ in atto. Ha inoltre eseguito un percorso psicoterapico. Si può pertanto affermare che il disturbo da stress acuto in nesso di causa con l'evento traumatico dell'incidente stradale del 04.03.2015 è stato affrontato con le dovute terapie farmacologiche e psicoterapiche e con il tempo ha residuato un disturbo dell'adattamento che allo stato attuale, visto il tempo decorso (5 anni), può dirsi cronico”
Il quadro clinico sopra descritto è quello riportato nella relazione peritale a firma del Dott , acquisita agli atti del presente giudizio, a cui per Persona_1
comodità espositiva si rimanda non rinvenendo nell'elaborato evidenti vizi tali da inficiarne la validità, o giustificare la rinnovazione della perizia (come pure richiesto da parte convenuta), considerate anche le risultanze della prova testimoniale della dott.ssa la quale dichiarava di aver trattato la Tes_1
paziente solo dopo il sinistro del 04.03.15, ( cfr verbale udienza del 29.11.22) nonché stante la mancanza di documentazione sanitaria attestante la preesistenza di disagi psichici a carico dell'attrice .
Il Ctu nel procedimento per ATP n 1191/20 Rg, concludeva ritenendo le lesioni risarcibili in misura di in un'inabilità temporanea di giorni 66 ( di cui 1 al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% ed i restanti 25 al 25%) riconoscendo una invalidità permanente tra il 10% e l'11% a titolo di danno biologico
(comprensivo anche del danno psichico).
4 Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle modalità dell'investimento ( la attrice mentre si trovava ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva urtata e caricata sul cofano dell'auto andando a urtare, frantumandolo, il parabrezza, ricadendo a terra sulla strada) le lesioni esitate sono consistite in un trauma policontusivo, senza fratture, pertanto appare congruo liquidare in favore di all'epoca dei fatti di anni Parte_1
cinquantuno, facendo applicazione dei parametri previsti dalle note tabelle milanesi, l'importo di euro 26.252.75 complessivamente determinato a titolo di danno biologico valutato all'attualità, per il sinistro occorsole il 04.03.15 già comprensivo di qualsiasi voce di danno, indice di sofferenza o danno psichico patito, così quantificato:
- euro 22.544,00 per invalidità permanente in misura dell'11% (punto danno biologico 2.732,57 , -ed euro 3.708.75 a titolo di invalidità temporanea parziale
( euro 115,00 = 1 giorno per inabilità totale, euro 1.725,00 per 20 gg al 75 % , euro 1.150,00 per gg 20 al 50% ed euro 718,75 per i restanti gg 25 al 25%); somma questa da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione previsti dall'Istat fino o all'effettivo soddisfo previa detrazione di quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
Riguardo al danno patrimoniale, questo va liquidato in misura di euro 3.717,10 , pari alla somma delle spese documentalmente giustificate dalla difesa attorea e ritenute congrue dal ctu ( come indicato nella relazione del Dr in Persona_1
atti), che dovranno essere rimborsate alla parte ricorrente, oltre al riconoscimento degli interessi legali su dette spese a far data dagli effettivi esborsi.
Nessun'altra voce integrativa di danno può essere liquidata, oltre quanto sopra considerato, né a titolo di danno esistenziale né a titolo di danno morale, pure richiesti, trattandosi di duplicazioni di voci di danno già comprese nell'importo sopra riconosciuto secondo i parametri delle tabelle milanesi e comprensivo anche di danno psichico, né può trovare accoglimento un'ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno, in mancanza di idonea prova a
5 riguardo e ritenuto che il valore sopra considerato sia già comprensivo e reintegrativo del pregiudizio, anche psichico, patito dall'attrice a seguito dei postumi derivanti dall'evento dannoso.
Alla parte convenuta soccombente, in solido, consegue il pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi come da dispositivo, mentre i costi di ctu e della relazione tecnica peritale di parte ( in quanto propedeutica all'introduzione del presente giudizio) vengono definitivamente posti a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, che liquida in euro
26.745,00, a titolo di danno biologico, somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione previsti dall'Istat fino o all'effettivo soddisfo nonché euro 3.717,10 titolo di danno patrimoniale, oltre al riconoscimento degli interessi legali su tale ultima somma,
a far data dagli effettivi esborsi
All'importo sopra descritto va detratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice e dagli altri enti intervenuti nella liquidazione del danno
Visto l'art.91 cpc, condanna parte convenuta in solido al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi , ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta in solido , i costi di ctu e della relazione medica di parte, ove documentati.
Così deciso in Macerata il 02/10/2025 .
Il giudice on.
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