Art. 35.
((Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.))
((Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.))
apri il documento allegato DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) (GU n.5 del 8-1-2014) Vigente al: 7-2-2014 Titolo I Modifiche al codice civile in materia di filiazione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; Vista la preliminare deliberazione …
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