TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14264/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1 Parte_1
Nato a Voghera in data 11.01.1978 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Monopoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano il 22.11.1983 cittadina: ITALIANA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valerio Petrosino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 11.07.2015
(anno 2015 - atto n.0366 - reg. 03 - parte 2 - serie A)
x separati consensualmente con verbale in data 22.06.2020 pagina 1 di 6 omologato con decreto del 24/07/2020 Tribunale di Milano – sezione IX -( RGN 16717/2020)
con i seguenti figli: nato il 11.11.2016 a Milano Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Pt_2 prevalentemente presso l'abitazione materna. I genitori concorderanno insieme ogni scelta rilevante relativa all'educazione, alla istruzione e alla salute del figlio;
2. la casa coniugale, di proprietà della signora madre della ricorrente, rimane Persona_1
assegnata alla sig,ra con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, alcuni dei quali acquistati dal CP_1
sig. in costanza di matrimonio;
Pt_1
3. il signor a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore verserà alla signora Parte_1 Pt_2
la somma di €.200,00 mensili, tale somma verrà corrisposta a decorrere dal mese di Controparte_1
novembre 2024 e entro la fine di ogni mese, e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT- costo vita.
Dal compimento dei tredici anni di età del minore (11 novembre 2029) il contributo al mantenimento del figlio verrà maggiorato di €.50,00 mensili, che si aggiungeranno all'importo rivalutato e la cui Pt_2
somma continuerà ad essere soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- costo vita, come in precedenza.
4. i coniugi sono concordi nello stabilire che l'assegno unico corrisposto dall'Inps e calcolato sulla base della retribuzione della SI , continuerà ad essere incassato interamente da Controparte_1 quest'ultima;
5. il signor si impegna altresì a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie, Parte_1
mediche, scolastiche e sportive-ricreative, del figlio come indicate dalle linee guida della Corte
d'appello di Milano che si riportano integralmente di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, via email ordinaria o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Come da intese raggiunte la sig.ra rinuncia alle somme dovute dal sig. a titolo di CP_1 Pt_1
arretrati Istat.
pagina 3 di 6 7. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé nella propria abitazione o altrove secondo le seguenti modalità, che potranno essere modificate in base ai futuri impegni lavorativi del sig. Pt_1
- a fine settimana alterni, salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze del figlio, dal venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera dopo cena o al lunedì mattina, quando il minore verrà accompagnato direttamente a scuola;
- un giorno infrasettimanale, che verrà stabilito concordemente dai genitori, dall'uscita dalla scuola,
o da diverso orario da concordarsi, sino alle ore 19 o sino a dopo cena secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta dalle parti;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare di volta in volta tra i genitori (entro la fine di giugno).
Resta inteso che durante il periodo di spettanza del padre, il minore dovrà essere prelevato e riaccompagnato presso il domicilio materno, salvo diversi accordi tra le parti.
Durante i Ponti e le Festività i genitori concorderanno la ripartizione in parti uguali e continuative del periodo di vacanza in cui poter tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di ciascuno.
In caso di disaccordo, si seguirà il principio dell'alternanza annuale.
Il giorno della Vigilia di Natale sino alla sera del 25 (Natale) sarà trascorso dal figlio, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, previo accordo.
Ugualmente il giorno di Pasqua e le altre festività rilevanti.
Resta inteso che i coniugi dovranno rispettare gli impegni assunti nei confronti del figlio;
8. nei periodi di permanenza del minore presso il domicilio paterno, e comunque in qualunque circostanza in cui il minore dovesse essere sotto la custodia temporanea del padre, il signor Pt_1
dovrà rendersi reperibile sul proprio telefono cellulare o in caso di irreperibilità sarà tenuto a
[...]
comunicare dei recapiti alternativi alla madre, del pari la signora sarà tenuta al Controparte_1
rispetto del principio di cui al presente paragrafo;
9. nei giorni di competenza paterna il minore verrà prelevato all'uscita di scuola o nel luogo in cui si trovi e riaccompagnato all'orario concordato presso il domicilio materno, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
Nell'eventualità in cui uno dei due genitori non possa garantire il rispetto degli orari concordati avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al coniuge, con congruo anticipo;
10. i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso, ove sia necessario, per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
pagina 4 di 6 11. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e non avanzano alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 11.07.2015 tra e ; Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6