Art. 23. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845 , secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , in materia di riparto di funzioni tra le predette autorita';
c) individuare la CONSOB quale autorita' competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845 , qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;
d) individuare la CONSOB quale autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845 ;
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , salvaguardando altresi' la posizione del titolare dello strumento finanziario;
f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attivita' dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ;
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845 ;
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 23:
- Il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2023, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- La Parte III, Titolo II-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 recano rispettivamente: «Disciplina dei mercati», «Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' di regolamento e di gestione accentrata».
- Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto 2014, n. L 257.
- Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 :
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). - Omissis
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle, comunque, dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma.
Omissis.».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845 , secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , in materia di riparto di funzioni tra le predette autorita';
c) individuare la CONSOB quale autorita' competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845 , qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;
d) individuare la CONSOB quale autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845 ;
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , salvaguardando altresi' la posizione del titolare dello strumento finanziario;
f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attivita' dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ;
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845 ;
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 23:
- Il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2023, Serie L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- La Parte III, Titolo II-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 recano rispettivamente: «Disciplina dei mercati», «Disciplina dei depositari centrali e delle attivita' di regolamento e di gestione accentrata».
- Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto 2014, n. L 257.
- Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 :
«Art. 82 (Attivita' e regolamento della gestione accentrata). - Omissis
2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative:
a) le modalita' di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonche' di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attivita', previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
e) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
g) le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;
h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
i) le altre modalita' operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle, comunque, dirette a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma.
Omissis.».