Articolo 8 della Legge 8 maggio 1971, n. 258
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 giugno 1971
Art. 8.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 1 giugno 1971