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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/12/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 1612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA NT Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. RO RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
IG CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in C.F._2
Pavia, Via Filippo Cossa n. 24
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_1 P.IVA_1
ET (C.F. ) e ST EG (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il cui studio in Pavia, Via Valla n. 2
APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Voglia la Corte d'Appello, in completa riforma della sentenza n. 473/2025 Parte_1 pubblicata il 17/04/2025 dal Tribunale di Pavia, Giudice dott. Renato Cameli, nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. n.r.g. 994/2024, così giudicare:
- previe le declaratorie del caso anche in ordine alla mancanza dei requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto alla provvigione di cui al D.Lgs. n. 59 del 26/03/ 2010, accertare che nulla è dovuto alla
[...] dall'appellante; Controparte_1
pagina 1 di 7 - per l'effetto, condannare al rimborso di tutte le somme corrisposte Controparte_1 dall'appellante in forza della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese, compensi ed esborsi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: Controparte_1
- confermare in toto la sentenza n. 743/2025 resa dal Tribunale di Pavia il 17 aprile 2025 e pubblicata in pari data, respingendo il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito anche conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 chiedendo al Tribunale di Pavia di accertare e dichiarare il proprio diritto al compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile acquistato dalla convenuta ii data 23.11.2023, e, per l'effetto, di condannarla al pagamento della somma di € 8.700, oltre interessi dal dovuto al saldo. A supporto della propria domanda, deduceva: CP_1
- che, in data 8.02.2021, era stata incaricata dalla società costruttrice di promuovere le CP_2 vendite di un complesso immobiliare fino al giorno 31.12.2021, proseguendo tale attività, di fatto anche oltre il termine previsto;
- che, in data 19.12.2022, il padre di si era recato presso gli Parte_1 Persona_1 uffici della richiedendo informazioni in ordine al complesso in esame per conto della CP_1 figlia e, a fronte di ciò, socia della gli aveva trasmesso tutta la Persona_2 CP_1 documentazione richiesta, avvisando contestualmente la della circostanza;
CP_2
- che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che aveva Parte_1 concluso il contratto preliminare di compravendita direttamente con la;
CP_2
- che, malgrado le diverse richieste di pagamento, non provvedeva a corrispondere quanto Pt_1 dovuto per l'attività svolta. Sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ex art. 1754 e ss. c.c. richiedeva quindi il pagamento della provvigione spettante, quantificata, in base agli usi della Camera di Commercio di Pavia, nel 3% del prezzo pattuito.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone Parte_1
l'integrale rigetto. Eccepiva, in primo luogo, la mancanza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 per il pagamento della provvigione e, nel merito, che l'agenzia non aveva in alcun modo agevolato la conclusione del contatto di compravendita, essendo l'incontro tra le parti avvenuto in data 17.12.2022 esclusivamente grazie alla madre che, apprendendo la circostanza della vendita dell'immobile direttamente da (padre del costruttore edile), aveva organizzato una visita con Per_3 il costruttore e suo padre.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 473/2025 del 17/04/2025, accoglieva integralmente le domande attoree. In particolare il Tribunale, respinta l'eccezione sollevata da in ordine alla mancata CP_3
pagina 2 di 7 iscrizione della nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, atteso che CP_1
l'agenzia aveva puntualmente indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia, che, peraltro, risultava evincibile dall'incarico di mediazione e comprovata da diverse attestazioni in atti pubblici notarili, nel merito, riteneva provata l'attività di mediazione svolta da sia in fase ex CP_1 ante, attraverso pubblicizzazione dell'operazione immobiliare, sia successivamente, con specifico riferimento alla compravendita oggetto di causa, e ciò indipendentemente dalla formale scadenza del contratto in data 31.12.2021 (risultando ben documentato che l'attività di intermediazione fosse proseguita oltre tale termine) in quanto si era concretizzata nell'invio a padre di Persona_1
(che si era recato negli uffici della società attrice per conto della figlia richiedendo Parte_1 informazioni sul complesso immobiliare) della documentazione necessaria e delle informazioni specifiche ai fini del futuro acquisto, il tutto nella cornice dei comprovati i rapporti tra l'agenzia e lo studio notarile che aveva provveduto al rogito. Pertanto, ritenendo l'importo richiesto, pari al 3% del prezzo di vendita, coerente con gli usi general della Camera di Commercio di Pavia, ha liquidato l'importo dovuto a in € 8.700. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando due motivi di appello che Parte_1 possono essere richiamati come segue: . 1)“Primo motivo di appello: omesso accertamento della mancanza dei requisiti ex D.lgs. n.59 del 26/03/2010 e sul diritto alla provvigione”: l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione di nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010. In CP_1 particolare l'agenzia non avrebbe assolto l'onere di dimostrare l'iscrizione presso la Camere di commercio come imprese di mediazione con REA attivo e codice ATECO 68.31, oltre che l'abilitazione del soggetto che aveva posto in essere l'attività di mediazione. 2) “Secondo motivo di appello: l'errata valutazione delle prove e l'assenza del “contributo causale minimo ex art. 1755 c.c.”: l'appellante contesta la sussistenza del “contributo causale minimo” richiesto dall'art. 1755 c.c. per il maturare del diritto alla provvigione in capo a CP_1 sostenendo che la vendita non era avvenuta “per effetto dell'intervento del mediatore”, poiché “tutti in paese erano a conoscenza di tale operazione”, avendo altresì visitato la villetta già prima Pt_1 che il padre si fosse recato dalla come dimostrato dalle testimonianze rese Persona_1 CP_1 in primo grado di giudizio che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, non risultavano in alcun modo contraddittorie;
il passaggio di in agenzia del 19.12.2022, ed il Persona_4 successivo invio della documentazione, non rappresentava in alcun modo un “antecedente indispensabile e significativo della stipula” e, in ogni caso, tale passaggio non risultava collegato alla precedente visita effettuata da e la madre, peraltro non convivente con la figlia. Parte_1
Si è costituita in giudizio che, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
All'udienza del 16.10.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso pagina 3 di 7 come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 4.12.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
****
L'appello è infondato e, per le ragioni che seguono, deve essere integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo di appello con cui l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione di nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, le CP_1 argomentazioni di parte appellante non possono in alcun modo essere condivise, pacificamente risultando, anche dalla documentazione prodotta in atti, la sussistenza in capo a di tutti i CP_1 requisiti richiesti ex d.lgs. n. 59/2010 per potere esercitare il diritto alla provvigione. E' da premettere che successivamente alla soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione e del disposto di cui all'art. 73 co. 6, del d.lgs. 59/2010, la giurisprudenza ha chiarito che non si è determinata l'abrogazione della stessa L. 39/1989 in quanto l'art. 6 di detta legge deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014).L'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, atteso che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 29506 del 24/10/23; Sez. 2 Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021).
Nel caso di specie nel contratto quadro intervenuto tra la e ( doc.1 fasc. grado CP_1 CP_2
è riportato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia (che peraltro risulta CP_1 invariato a fronte della trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata, trattandosi di un'operazione di continuità aziendale), che il numero REA.La sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio della mediazione risulta, inoltre, attestata dal notaio che ha proceduto al rogito degli atti di compravendita relativi ad altri immobili del complesso immobiliare (nei quali si dava atto dell'attività di mediazione svolta da cfr. doc. 18 - 21 fasc. , il quale, in conformità CP_1 CP_1 con quanto stabilito dal D.L. 223/2006 art. 35, co. 22, risultava tenuto a verificare la sussistenza in capo al soggetto qualificato come "mediatore" dei suddetti requisiti. Per altro verso è circostanza pacifica che la società abbia svolto attività di mediazione immobiliare. Non meritano infine considerazione, ai fini della decisione in esame, le argomentazioni relative alla mancata indicazione del codice ATECO 68.31.00, che rileva a soli fini fiscali classificando un'attività per esigenze meramente statistiche, nonché le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione dell'abilitazione di che aveva posto in essere l'attività di mediazione. L'attività di Persona_2 mediazione svolta da soci, amministratori e dipendenti nell'ambito della società risulta infatti imputata pagina 4 di 7 esclusivamente alla società stessa, che ha pubblicizzato la vendita dell'immobile (cfr. doc. 2 fasc.
e ha ricevuto presso i propri uffici fornendogli la relativa documentazione. CP_1 Persona_1
Infine l'appellata ha fornito elementi idonei a dare conto della sussistenza del requisito richiesto dalla legge per potere svolgere l'attività mediatizia.
2. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante deduce la vendita non sia avvenuta “per effetto dell'intervento del mediatore”, in quanto la risultava già a conoscenza Pt_1 dell'operazione immobiliare e aveva ricevuto tutte le informazioni necessarie a fronte della visita del 17.12.2022, avvenuta prima che il padre si fosse recato alla La doglianza Persona_1 CP_1 non può essere accolta, risultando dalla documentazione prodotta in atti il contributo causalfornito dall'agenzia immobiliare onde addivenire alla conclusione dell'affare, in termini da valutarsi adeguati al fine del maturare del diritto alla provvigione. 2.1. A monte, risulta in primo luogo pacifica, in quanto mai contestata, l'attività di pubblicizzazione dell'operazione immobiliare svolta da che ha permesso alle parti di venire a conoscenza CP_1 della stessa, e ha così reso possibile alla madre di di potersi attivare e chiedere a Parte_1
padre del costruttore, se le villette facenti parte del complesso risultavano ancora Persona_5 in vendita. L'allegazione secondo cui “tutti in paese erano a conoscenza di tale operazione, e non grazie alla pubblicità” non risulta in alcun modo idonea a smentire l'esistenza e la rilevanza dell'attività di pubblicizzazione svolta da Fermo restando il fatto che tale circostanza rimane CP_1 una mera allegazione del tutto sfornita di supporto probatorio, deve comunque ribadirsi che, anche ove si ammettesse la veridicità della stessa, ciò comunque non varrebbe a escludere che tale comune conoscenza dell'operazione era stata resa possibile, o comunque agevolata, proprio grazie all'attività di pubblicizzazione effettuata da CP_1
2.2. In secondo luogo, indipendentemente dall'incontro avvenuto tra la madre do Parte_1 costei e in data 17.12.2022, risulta incontestato, oltre che pienamente documentato, il fatto Per_3 che l'agenzia avesse inviato a tutta la documentazione utile e comunque necessaria Persona_1 ai fini della valutazione dell'affare e della stipula del contratto, contenente, non solo informazioni fornite a fronte di specifiche richieste (in ordine a eventuali possibilità di modifica delle planimetrie e all'impianto di riscaldamento1), ma anche una dettagliata descrizione delle opere (coibentazione, tubature, serramenti, impianto elettrico e di riscaldamento, ecc.) e il conteggio di tutte le spese da sostenere ai fini dell'acquisto, comprensivo delle imposte (catastali, ipotecarie e di registro), degli allacciamenti ed accatastamenti, della provvigione all'agenzia e delle spese notarli (sia per l'atto di acquisto sia per l'atto di mutuo). E' del tutto irrilevante il fatto che la documentazione sia stata inviata al padre (e non Persona_1 direttamente alla figlia e ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità è consolidata Parte_1
pagina 5 di 7 nell'affermare che ”Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti” (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020), così, coerentemente, “per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.” (Cass. n. 8126/2009). 2.3. Non meritano quindi considerazione le argomentazioni spese da parte appellante al fine di dimostrare l'effettività dell'incontro del 17.12.2022. Difatti, dato per provato che l'incontro in sia effettivamente avvenuto, risulta inconfutabile, per le motivazioni sopra spese, l'attività di mediazione svolta dall'agenzia, concretizzatasi nell'aver fornito essa, e non altri, la documentazione necessaria alla conclusione dell'affare. come correttamente affermato dal giudice di prime Parte_1 cure, non ha infatti in alcun modo dimostrato di aver reperito la documentazione necessaria in via alternativa, personalmente o meno, senza l'intervento dell'agenzia. Le prove testimoniali, ove anche non se ne voglia valorizzare la contraddittorietà in ordine alla circostanza riferita in merito alle persone effettivamente presenti, non inficiano tale assunto, anzi vanno a supportare la valutazione che investe il contributo causale offerto dall'agenzia.Infatti dalla testimonianza resa all'udienza del 20.11.2024 da padre del costruttore, emerge che nell'incontro del 17.12.2022 Testimone_1 questi si sia limitato a consegnare “capitolato e prezzi”, documentazione che non solo non avrebbe consentito di apprezzare adeguatamente l'affare, ma è di per sé idonea, nonchè insufficiente, a consentire di perfezionare il trasferimento immobiliare. Alla luce degli elementi probatori in atti è fondato ritenere che l'incontro del 17.12.2022 sia stato piuttosto finalizzato ad una prima ricognizione utile a fare si che l'emerso interesse venisse poi veicolato e manifestato all'agenzia incaricata della vendita delle villette a schiera di cui faceva parte l'immobile compravenduto, agenzia che ha poi fornito tutta la necessaria documentazione utile per la conclusione dell'affare. A conferma dell'attività svolta dall'agenzia viene poi in rilievo, anche in termini di conseguenzialità logica, il fatto che lo studio notarile che ha curato la conclusione del contratto preliminare Per_6 che del successivo definitivo di ha chiesto a e non ad altri, le informazioni per Pt_1 CP_1 potere predisporre il negozio, in particolare indicazioni specifiche sull'acquirente Per_7
Sul punto non ha pregio il tentativo dell'appellante di fare ricorso ad un asserito errore in
[...] cui sarebbe incorsa la collaboratrice dello studio notarile, senza in alcun modo fornire elementi a supporto di tale tesi.
Infine le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di prime cure in merito all'assolvimento della prova in capo all'agenzia del proprio diritto alla CP_1 provvigione.
3. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a 26.000, essendo il valore della causa pari ad € 8.700,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 473/2025 pubblicata in data 17.04.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater
[...]
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RO RI MA NT
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da sua richiesta inoltro:
- capitolato dell'intervento specificando che l'impianto di riscaldamento sarà con pompa di calore e non con il sistema ibrido.
- prospetto spese
- planimetria specificando che sono già state eseguite le tramezze interne (possibilità comunque di modificarne in parte)
- brochure pubblicitaria 2 TO BERSINI
- confermare se acquisterà (solo Lei nubile) come da preliminare Parte_1
- produrre copia ISEE con scadenza 31.12.2023 se ha requisiti UNDER 36 (indic. Inferiore a E.40.000)
- produrre eventuali copie a di acquisto/vendita precedente 1° casa (se ha credito d'imposta)
- confermare che oltre a E.165.000 di acconto non siano stati versati altri acconti come da preliminare (a ns mani quelli da E.10.000 e da E.155.000) pagina 6 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA NT Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. RO RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
IG CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in C.F._2
Pavia, Via Filippo Cossa n. 24
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_1 P.IVA_1
ET (C.F. ) e ST EG (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il cui studio in Pavia, Via Valla n. 2
APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Voglia la Corte d'Appello, in completa riforma della sentenza n. 473/2025 Parte_1 pubblicata il 17/04/2025 dal Tribunale di Pavia, Giudice dott. Renato Cameli, nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. n.r.g. 994/2024, così giudicare:
- previe le declaratorie del caso anche in ordine alla mancanza dei requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto alla provvigione di cui al D.Lgs. n. 59 del 26/03/ 2010, accertare che nulla è dovuto alla
[...] dall'appellante; Controparte_1
pagina 1 di 7 - per l'effetto, condannare al rimborso di tutte le somme corrisposte Controparte_1 dall'appellante in forza della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese, compensi ed esborsi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: Controparte_1
- confermare in toto la sentenza n. 743/2025 resa dal Tribunale di Pavia il 17 aprile 2025 e pubblicata in pari data, respingendo il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito anche conveniva in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 chiedendo al Tribunale di Pavia di accertare e dichiarare il proprio diritto al compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile acquistato dalla convenuta ii data 23.11.2023, e, per l'effetto, di condannarla al pagamento della somma di € 8.700, oltre interessi dal dovuto al saldo. A supporto della propria domanda, deduceva: CP_1
- che, in data 8.02.2021, era stata incaricata dalla società costruttrice di promuovere le CP_2 vendite di un complesso immobiliare fino al giorno 31.12.2021, proseguendo tale attività, di fatto anche oltre il termine previsto;
- che, in data 19.12.2022, il padre di si era recato presso gli Parte_1 Persona_1 uffici della richiedendo informazioni in ordine al complesso in esame per conto della CP_1 figlia e, a fronte di ciò, socia della gli aveva trasmesso tutta la Persona_2 CP_1 documentazione richiesta, avvisando contestualmente la della circostanza;
CP_2
- che, successivamente, era venuta a conoscenza della circostanza che aveva Parte_1 concluso il contratto preliminare di compravendita direttamente con la;
CP_2
- che, malgrado le diverse richieste di pagamento, non provvedeva a corrispondere quanto Pt_1 dovuto per l'attività svolta. Sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ex art. 1754 e ss. c.c. richiedeva quindi il pagamento della provvigione spettante, quantificata, in base agli usi della Camera di Commercio di Pavia, nel 3% del prezzo pattuito.
Si costituiva contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone Parte_1
l'integrale rigetto. Eccepiva, in primo luogo, la mancanza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 per il pagamento della provvigione e, nel merito, che l'agenzia non aveva in alcun modo agevolato la conclusione del contatto di compravendita, essendo l'incontro tra le parti avvenuto in data 17.12.2022 esclusivamente grazie alla madre che, apprendendo la circostanza della vendita dell'immobile direttamente da (padre del costruttore edile), aveva organizzato una visita con Per_3 il costruttore e suo padre.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 473/2025 del 17/04/2025, accoglieva integralmente le domande attoree. In particolare il Tribunale, respinta l'eccezione sollevata da in ordine alla mancata CP_3
pagina 2 di 7 iscrizione della nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, atteso che CP_1
l'agenzia aveva puntualmente indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia, che, peraltro, risultava evincibile dall'incarico di mediazione e comprovata da diverse attestazioni in atti pubblici notarili, nel merito, riteneva provata l'attività di mediazione svolta da sia in fase ex CP_1 ante, attraverso pubblicizzazione dell'operazione immobiliare, sia successivamente, con specifico riferimento alla compravendita oggetto di causa, e ciò indipendentemente dalla formale scadenza del contratto in data 31.12.2021 (risultando ben documentato che l'attività di intermediazione fosse proseguita oltre tale termine) in quanto si era concretizzata nell'invio a padre di Persona_1
(che si era recato negli uffici della società attrice per conto della figlia richiedendo Parte_1 informazioni sul complesso immobiliare) della documentazione necessaria e delle informazioni specifiche ai fini del futuro acquisto, il tutto nella cornice dei comprovati i rapporti tra l'agenzia e lo studio notarile che aveva provveduto al rogito. Pertanto, ritenendo l'importo richiesto, pari al 3% del prezzo di vendita, coerente con gli usi general della Camera di Commercio di Pavia, ha liquidato l'importo dovuto a in € 8.700. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando due motivi di appello che Parte_1 possono essere richiamati come segue: . 1)“Primo motivo di appello: omesso accertamento della mancanza dei requisiti ex D.lgs. n.59 del 26/03/2010 e sul diritto alla provvigione”: l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione di nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010. In CP_1 particolare l'agenzia non avrebbe assolto l'onere di dimostrare l'iscrizione presso la Camere di commercio come imprese di mediazione con REA attivo e codice ATECO 68.31, oltre che l'abilitazione del soggetto che aveva posto in essere l'attività di mediazione. 2) “Secondo motivo di appello: l'errata valutazione delle prove e l'assenza del “contributo causale minimo ex art. 1755 c.c.”: l'appellante contesta la sussistenza del “contributo causale minimo” richiesto dall'art. 1755 c.c. per il maturare del diritto alla provvigione in capo a CP_1 sostenendo che la vendita non era avvenuta “per effetto dell'intervento del mediatore”, poiché “tutti in paese erano a conoscenza di tale operazione”, avendo altresì visitato la villetta già prima Pt_1 che il padre si fosse recato dalla come dimostrato dalle testimonianze rese Persona_1 CP_1 in primo grado di giudizio che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, non risultavano in alcun modo contraddittorie;
il passaggio di in agenzia del 19.12.2022, ed il Persona_4 successivo invio della documentazione, non rappresentava in alcun modo un “antecedente indispensabile e significativo della stipula” e, in ogni caso, tale passaggio non risultava collegato alla precedente visita effettuata da e la madre, peraltro non convivente con la figlia. Parte_1
Si è costituita in giudizio che, contestate le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
All'udienza del 16.10.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso pagina 3 di 7 come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 4.12.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
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L'appello è infondato e, per le ragioni che seguono, deve essere integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo di appello con cui l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione relativa alla mancata iscrizione di nel Registro delle Imprese ex D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, le CP_1 argomentazioni di parte appellante non possono in alcun modo essere condivise, pacificamente risultando, anche dalla documentazione prodotta in atti, la sussistenza in capo a di tutti i CP_1 requisiti richiesti ex d.lgs. n. 59/2010 per potere esercitare il diritto alla provvigione. E' da premettere che successivamente alla soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione e del disposto di cui all'art. 73 co. 6, del d.lgs. 59/2010, la giurisprudenza ha chiarito che non si è determinata l'abrogazione della stessa L. 39/1989 in quanto l'art. 6 di detta legge deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59 del 2010 hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014).L'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, atteso che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 29506 del 24/10/23; Sez. 2 Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021).
Nel caso di specie nel contratto quadro intervenuto tra la e ( doc.1 fasc. grado CP_1 CP_2
è riportato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia (che peraltro risulta CP_1 invariato a fronte della trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata, trattandosi di un'operazione di continuità aziendale), che il numero REA.La sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio della mediazione risulta, inoltre, attestata dal notaio che ha proceduto al rogito degli atti di compravendita relativi ad altri immobili del complesso immobiliare (nei quali si dava atto dell'attività di mediazione svolta da cfr. doc. 18 - 21 fasc. , il quale, in conformità CP_1 CP_1 con quanto stabilito dal D.L. 223/2006 art. 35, co. 22, risultava tenuto a verificare la sussistenza in capo al soggetto qualificato come "mediatore" dei suddetti requisiti. Per altro verso è circostanza pacifica che la società abbia svolto attività di mediazione immobiliare. Non meritano infine considerazione, ai fini della decisione in esame, le argomentazioni relative alla mancata indicazione del codice ATECO 68.31.00, che rileva a soli fini fiscali classificando un'attività per esigenze meramente statistiche, nonché le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione dell'abilitazione di che aveva posto in essere l'attività di mediazione. L'attività di Persona_2 mediazione svolta da soci, amministratori e dipendenti nell'ambito della società risulta infatti imputata pagina 4 di 7 esclusivamente alla società stessa, che ha pubblicizzato la vendita dell'immobile (cfr. doc. 2 fasc.
e ha ricevuto presso i propri uffici fornendogli la relativa documentazione. CP_1 Persona_1
Infine l'appellata ha fornito elementi idonei a dare conto della sussistenza del requisito richiesto dalla legge per potere svolgere l'attività mediatizia.
2. Risulta infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante deduce la vendita non sia avvenuta “per effetto dell'intervento del mediatore”, in quanto la risultava già a conoscenza Pt_1 dell'operazione immobiliare e aveva ricevuto tutte le informazioni necessarie a fronte della visita del 17.12.2022, avvenuta prima che il padre si fosse recato alla La doglianza Persona_1 CP_1 non può essere accolta, risultando dalla documentazione prodotta in atti il contributo causalfornito dall'agenzia immobiliare onde addivenire alla conclusione dell'affare, in termini da valutarsi adeguati al fine del maturare del diritto alla provvigione. 2.1. A monte, risulta in primo luogo pacifica, in quanto mai contestata, l'attività di pubblicizzazione dell'operazione immobiliare svolta da che ha permesso alle parti di venire a conoscenza CP_1 della stessa, e ha così reso possibile alla madre di di potersi attivare e chiedere a Parte_1
padre del costruttore, se le villette facenti parte del complesso risultavano ancora Persona_5 in vendita. L'allegazione secondo cui “tutti in paese erano a conoscenza di tale operazione, e non grazie alla pubblicità” non risulta in alcun modo idonea a smentire l'esistenza e la rilevanza dell'attività di pubblicizzazione svolta da Fermo restando il fatto che tale circostanza rimane CP_1 una mera allegazione del tutto sfornita di supporto probatorio, deve comunque ribadirsi che, anche ove si ammettesse la veridicità della stessa, ciò comunque non varrebbe a escludere che tale comune conoscenza dell'operazione era stata resa possibile, o comunque agevolata, proprio grazie all'attività di pubblicizzazione effettuata da CP_1
2.2. In secondo luogo, indipendentemente dall'incontro avvenuto tra la madre do Parte_1 costei e in data 17.12.2022, risulta incontestato, oltre che pienamente documentato, il fatto Per_3 che l'agenzia avesse inviato a tutta la documentazione utile e comunque necessaria Persona_1 ai fini della valutazione dell'affare e della stipula del contratto, contenente, non solo informazioni fornite a fronte di specifiche richieste (in ordine a eventuali possibilità di modifica delle planimetrie e all'impianto di riscaldamento1), ma anche una dettagliata descrizione delle opere (coibentazione, tubature, serramenti, impianto elettrico e di riscaldamento, ecc.) e il conteggio di tutte le spese da sostenere ai fini dell'acquisto, comprensivo delle imposte (catastali, ipotecarie e di registro), degli allacciamenti ed accatastamenti, della provvigione all'agenzia e delle spese notarli (sia per l'atto di acquisto sia per l'atto di mutuo). E' del tutto irrilevante il fatto che la documentazione sia stata inviata al padre (e non Persona_1 direttamente alla figlia e ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità è consolidata Parte_1
pagina 5 di 7 nell'affermare che ”Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti” (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020), così, coerentemente, “per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.” (Cass. n. 8126/2009). 2.3. Non meritano quindi considerazione le argomentazioni spese da parte appellante al fine di dimostrare l'effettività dell'incontro del 17.12.2022. Difatti, dato per provato che l'incontro in sia effettivamente avvenuto, risulta inconfutabile, per le motivazioni sopra spese, l'attività di mediazione svolta dall'agenzia, concretizzatasi nell'aver fornito essa, e non altri, la documentazione necessaria alla conclusione dell'affare. come correttamente affermato dal giudice di prime Parte_1 cure, non ha infatti in alcun modo dimostrato di aver reperito la documentazione necessaria in via alternativa, personalmente o meno, senza l'intervento dell'agenzia. Le prove testimoniali, ove anche non se ne voglia valorizzare la contraddittorietà in ordine alla circostanza riferita in merito alle persone effettivamente presenti, non inficiano tale assunto, anzi vanno a supportare la valutazione che investe il contributo causale offerto dall'agenzia.Infatti dalla testimonianza resa all'udienza del 20.11.2024 da padre del costruttore, emerge che nell'incontro del 17.12.2022 Testimone_1 questi si sia limitato a consegnare “capitolato e prezzi”, documentazione che non solo non avrebbe consentito di apprezzare adeguatamente l'affare, ma è di per sé idonea, nonchè insufficiente, a consentire di perfezionare il trasferimento immobiliare. Alla luce degli elementi probatori in atti è fondato ritenere che l'incontro del 17.12.2022 sia stato piuttosto finalizzato ad una prima ricognizione utile a fare si che l'emerso interesse venisse poi veicolato e manifestato all'agenzia incaricata della vendita delle villette a schiera di cui faceva parte l'immobile compravenduto, agenzia che ha poi fornito tutta la necessaria documentazione utile per la conclusione dell'affare. A conferma dell'attività svolta dall'agenzia viene poi in rilievo, anche in termini di conseguenzialità logica, il fatto che lo studio notarile che ha curato la conclusione del contratto preliminare Per_6 che del successivo definitivo di ha chiesto a e non ad altri, le informazioni per Pt_1 CP_1 potere predisporre il negozio, in particolare indicazioni specifiche sull'acquirente Per_7
Sul punto non ha pregio il tentativo dell'appellante di fare ricorso ad un asserito errore in
[...] cui sarebbe incorsa la collaboratrice dello studio notarile, senza in alcun modo fornire elementi a supporto di tale tesi.
Infine le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di prime cure in merito all'assolvimento della prova in capo all'agenzia del proprio diritto alla CP_1 provvigione.
3. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a 26.000, essendo il valore della causa pari ad € 8.700,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 473/2025 pubblicata in data 17.04.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater
[...]
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RO RI MA NT
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da sua richiesta inoltro:
- capitolato dell'intervento specificando che l'impianto di riscaldamento sarà con pompa di calore e non con il sistema ibrido.
- prospetto spese
- planimetria specificando che sono già state eseguite le tramezze interne (possibilità comunque di modificarne in parte)
- brochure pubblicitaria 2 TO BERSINI
- confermare se acquisterà (solo Lei nubile) come da preliminare Parte_1
- produrre copia ISEE con scadenza 31.12.2023 se ha requisiti UNDER 36 (indic. Inferiore a E.40.000)
- produrre eventuali copie a di acquisto/vendita precedente 1° casa (se ha credito d'imposta)
- confermare che oltre a E.165.000 di acconto non siano stati versati altri acconti come da preliminare (a ns mani quelli da E.10.000 e da E.155.000) pagina 6 di 7