Corte d'Appello Milano, sentenza 14/12/2025, n. 3429
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Sentenza 14 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, presieduta dalla dott.ssa Margherita Monte, ha emesso la sentenza n. R.G. 1612/2025, confermando la decisione del Tribunale di Pavia che aveva accolto la richiesta di un soggetto di riconoscere il diritto a una provvigione per attività di mediazione immobiliare. L'appellante sosteneva che l'agenzia non avesse i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 59/2010 per il pagamento della provvigione, contestando la sussistenza del "contributo causale minimo" necessario per il diritto alla provvigione, poiché la vendita sarebbe avvenuta senza il suo intervento diretto. L'appellata, al contrario, sosteneva di aver adempiuto a tutti i requisiti e di aver fornito un contributo significativo alla conclusione dell'affare.

Il giudice ha rigettato l'appello, affermando che l'agenzia aveva dimostrato di essere regolarmente iscritta e di aver svolto un'attività di mediazione efficace, contribuendo in modo determinante alla conclusione della compravendita. La Corte ha sottolineato che la prova dell'iscrizione e dell'attività di mediazione era stata adeguatamente fornita, e che l'agenzia aveva svolto un ruolo attivo nella pubblicizzazione dell'immobile e nella fornitura di informazioni necessarie per l'acquisto. Pertanto, la Corte ha confermato il diritto alla provvigione e ha condannato l'appellante al rimborso delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 14/12/2025, n. 3429
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3429
    Data del deposito : 14 dicembre 2025

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