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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12698 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI TE IG, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 37493 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Schiavi come in atti Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Moret Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, premesso di Parte_1 aver sempre svolto la mansione di infermiera prof ver contratto, a causa del ripetuto svolgimento delle mansioni descritte in ricorso, la malattia professionale “spondilodiscopatia lombare con deficit funzionale complessivo di media entità delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi e disturbi motori, quadro diagnostico-strumentale di disco-artrosi plurisdistrettuale” e che ha respinto la domanda di riconoscimento della CP_1 malattia professionale mancanza del nesso causale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Ritenere e Dichiarare che la patologia da cui è affetta la ricorrente “spondilodiscopatia lombare con deficit funzionale complessivo di media entità delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi persistenti e disturbi motori e quadro diagnostico –strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave” rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' (ex DPR 1124/65) e che la stessa è da considerarsi CP_1 malattia professionale ( alle Tabelle del Decreto n.38 del 12 Luglio 2000);
2. Ritenere e Dichiarare che la sig.ra ha diritto ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 13 del D.L. 20.02.2000 n. 38; all'indennizzo e ai benefici previsti dalla legge in relazione alle accertate invalidità, per l'effetto condannare l' a liquidare con le CP_1 modalità di legge, il danno biologico e/o la rendita per inabilit ente sulla base delle conclusioni della disponenda CTU o comunque a riconoscergli i benefici previsti dalla legge in relazione alle accertate invalidità;
3. Condannare l' in persona del Direttore pro-tempore, al riconoscimento in favore CP_3 dell'istante dei be nomici dipendenti e/o connessi alla rendita e/o all'indennizzo del danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo: CP_1
“rigettare tutte le nde proposte da in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto e, comunque, non provate”.
La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni;
è stata disposta CTU medico legale. All'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti, che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, si osserva quanto segue. In data 7.11.2024 il Tribunale ha conferito incarico al CTU nominato, assegnando i seguenti termini: termine di giorni 60 dall'inizio delle operazioni peritali (dunque fino al 13 gennaio 2025) per la redazione della relazione scritta e per la trasmissione della stessa alle parti, anche a mezzo di posta elettronica;
alle parti termine di giorni 15 (dunque fino al 28 gennaio 2025) dalla ricezione della relazione per far pervenire al CTU, anche a mezzo di posta elettronica, eventuali osservazioni;
al CTU ulteriore termine di giorni 15 (dunque fino al 12 febbraio 2025) per il deposito telematico della relazione unitamente alle osservazioni eventualmente ricevute dalle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse”.
Con provvedimento del 23.4.2025, su istanza del CTU, è stata concessa la proroga nei termini che seguono:
2 “Il Giudice autorizza la proroga richiesta dal CTU, assegnando al consulente termine fino al 6 agosto 2025 per la redazione della relazione scritta e per la trasmissione della stessa alle parti, anche a mezzo di posta elettronica;
assegna alle parti termine di giorni 15 dalla ricezione della relazione per far pervenire al CTU, anche a mezzo di posta elettronica, eventuali osservazioni;
assegna al CTU ulteriore termine di giorni 15 per il deposito telematico della relazione unitamente alle osservazioni eventualmente ricevute dalle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse;
rinvia la causa per la discussione e decisione all'udienza del 25 settembre 2025; visto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte entro la medesima data”.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.25, fissata per la discussione e decisione della causa, parte ricorrente ha evidenziato: il CTU ha invece provveduto al deposito in data 17.08.2025, oltre il termine assegnato….Pertanto, si chiede che l'elaborato non venga utilizzato ai fini decisori, essendo stato depositato oltre il termine perentorio, in via subordinata, si chiede la rinnovazione della CTU ovvero la fissazione di nuovi termini a garanzia del contraddittorio”; ha allegato alle note scritte le osservazioni del consulente di parte.
Con provvedimento del 26.9.25, il Tribunale ha così deciso:
“rilevato che parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, ha affermato che “con decreto del 23.04.2025 l'Ill.mo Giudice assegnava al CTU termine fino al 6.08.2025 per il deposito della relazione;
il CTU ha invece provveduto al deposito in data 17.08.2025, oltre il termine assegnato …la relazione deve considerarsi tardiva e irrituale”; che, in realtà, il termine del 6.8.2025 è stato assegnato per la trasmissione della relazione alle parti e la ricorrente afferma, ma non prova, che il CTU non vi abbia effettivamente provveduto;
che parte ricorrente ha irritualmente allegato alle note scritte in sostituzione di udienza le note redatte dal consulente di parte, senza chiedere l'autorizzazione al deposito, ritenuto, tuttavia, opportuno richiedere approfondimenti al CTU, assegna alle parti termine fino al 15 ottobre 2025 per far pervenire al CTU, anche a mezzo di posta elettronica, eventuali osservazioni;
assegna al CTU termine fino al 15 novembre 2025 per il deposito telematico di una relazione contenente una sintetica valutazione delle osservazioni eventualmente ricevute;
rinvia la causa per la discussione e decisione all'udienza del 26 novembre 2025;
3 visto l'art. 127 ter c.p.c. dispone che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte entro la medesima data”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ha chiesto la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio affermando che il CTU nominato “non ha fornito alcun riscontro alle osservazioni regolarmente inviate né ha proceduto al deposito della relazione integrativa richiesta, omettendo pertanto di adempiere agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico e di rispettare il principio del contraddittorio tecnico tra le parti”. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il CTU ha provveduto nei termini al deposito dei chiarimenti richiesti, depositando nel fascicolo telematico la perizia e, in allegato alla stessa, la “risposta alle note critiche” in data 28.10.2025; la doglianza di parte ricorrente è dunque palesemente infondata.
Per completezza, si osserva che, come già rilevato con provvedimento del 26.9.2025, il termine del 6.8.2025 non era il termine assegnato al CTU per il deposito della relazione, ma il termine assegnato per la trasmissione della relazione alle parti e la ricorrente si è limitata ad affermare, senza provarlo, che il CTU non vi avesse provveduto. In ogni caso, in applicazione del costante e condivisibile orientamento della S.C., il ritardo nell'invio della bozza di relazione del CTU alle parti deve ritenersi irrilevante, non avendo lo stesso determinato alcuna concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass., 13 luglio 2018, n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493). Infatti, il ritardo del C.T.U. non ha impedito alle parti di formulare le osservazioni alla bozza di relazione, che sono state dal consulente trascritte ed esaminate formulando le relative conclusioni.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le motivazioni di seguito esposte. Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare
4 costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Più in particolare, si ritiene che l'affermazione dell'esistenza di un rapporto causale efficiente tra la malattia sofferta e l'esposizione al rischio - diretto o ambientale - indotta dalle modalità di svolgimento di una determinata prestazione lavorativa, costituisca causa petendi della domanda diretta a conseguire le prestazioni previste dalla legge di tutela. Conseguentemente, sarà necessario che il lavoratore assicurato indichi prima, e provi poi, la causa della malattia, avendo riferimento a specifici fattori patogeni connessi alle caratteristiche dell'attività lavorativa, come pure la loro obiettiva capacità di produrre l'evento morboso, la loro effettività, ripetitività e l'incidenza concreta. Sarà, cioè, necessario, che sulla materia del contendere in tali termini delineata, si sia esercitato il contraddittorio tra le parti e fissato il thema decidendum del giudizio, senza che successivamente, l'assicurato, e neanche il giudice d'ufficio, possano inserire nuovi elementi di fatto che, integrando o sostituendo quelli inizialmente allegati, valgano analogamente a individuare e fondare il diritto del quale si chiede la tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2877 del 13/03/1995).
Nel caso in esame, il consulente medico legale nominato dal giudice dott.
con ampie ed esaustive motivazioni, ha rilevato: Persona_1 amnestici ed elementi rilevati dallo studio della documentazione medica, nonché dai rilievi clinici emersi in sede peritale, mette in luce un complesso patologico che interessa l'apparato osteoarticolare (il rachide lombare, con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 e bulging discale L5-S1, associato a segni strumentali di sofferenza radicolare distale arti inferiori), con sintomatologia algico-disfunzionale e fibromialgica a carattere remittente-intermittente, e riacutizzazione del quadro clinico in occasione di sforzi prolungati, posture obbligate ed atteggiamenti incongrui del tratto distale del rachide, nonché riferiti blocchi articolari, necessità di procedure massoterapiche e terapie farmacologiche specifiche, fino all'intervento neurochirurgico di stabilizzazione lombare mediante artrodesi a livello L4-L5, con discreto recupero del quadro disfunzionale e neuro-motorio. Relativamente all'etiopatogenesi ed alla riportata e invocata origine professionale o lavorativa che dir si voglia, in base della ricostruzione anamnestica e documentale, e nello specifico lo studio circostanziata degli atti di causa, nonché delle caratteristiche semeiologiche e strumentali emerse nell'indagine peritale, devono essere fatte alcune considerazioni fondamentali circa il determinismo dell'azione lesiva ed usurante dell'attività lavorativa e delle peculiari mansioni espletate dalla perizianda, e valutare nel concreto la possibilità, la probabilità o la certezza da cui deriva l'evento dannoso e considerare specificatamente, nel caso, l'idoneità lesiva dei fattori di rischio (traumatici e micro-traumatici) connessi all'attività lavorativa, intesa come l'efficienza, ovvero la capacità effettiva di generazione dell'evento, la proporzionalità dello stesso (corrispondenza fra energia dell'agente lesivo e resi-
5 stenza dell'organo colpito) e la compatibilità a provocare il danno all'integrità anatomica e funzionale del tratto distale della colonna vertebrale (oggetto di causa). Occorre quindi esaminare tutte questi presupposti (meglio qualità necessarie, secondo le comuni accezioni medico-legali), costituenti l'imprescindibile fondamento della discussione tecnico-giuridica relativamente all'identificazione ed accertamento del nesso di causalità materiale. Necessita perciò dimostrare se, nel caso di specie, siano stati soddisfatti i requisiti sopra richiamati, basali e indispensabili nel riconoscimento ed identificazione del rapporto etiopatogenetico causale fra la malattia di asserita origine e/o derivazione professionale denunciata dalla ricorrente, le specifiche mansioni espletate dalla stessa ed il provocato danno all'integrità psico-fisica. In tale ambito occorre necessariamente, in via preliminare, fare delle considerazioni di ordine generale relativamente alle malattie o patologie (meglio definite “disturbi” o “disordini”, secondo la letteratura anglosassone) muscolo-scheletriche e capsulo-legamentose di origine o genesi lavorativa propriamente dette. Queste ultime costituiscono le patologie professionali più comuni e risultano caratterizzate da un'etiologia multifattoriale e da un'estesa varietà di quadri clinici, sintomatologici e disfunzionali. I fattori di rischio biomeccanico possono causare o aggravare tali condizioni. Il sovraccarico biomeccanico è composto da vari elementi costitutivi che possono assumere il carattere di “determinanti di rischio”. In questo campo occorre ricondurre tutti gli elementi che compongono il sovraccarico biomeccanico a due “determinanti di rischio” fondamentali: il primo un eccesso di carico sulle strutture anatomiche, il secondo una dismisura di lavoro osteo-musco-lare localizzato (con conseguente “surmenage” delle strutture interessate).
“Occorre quindi misurare le esposizioni biomeccaniche e suddividerle in più livelli, e valutare l'andamento del rischio all'aumentare dell'esposizione stessa e indagare la forma della relazione dose-risposta, la quale ultima rappresenta un passaggio fondamentale sia nell'investigazione che nell'identificazione del danno alla validità derivante da attività lavorativa in ambito di Medicina del Lavoro e delle malattie professionali” (L. LE -
[...]
- “Trattato di Medicina del Lavoro” 2015 - “Malattie musc Per_2 Per_3 che e . Persona_4 Per_5 Persona_6
In tale ambito sono stati proposti diversi modelli di studio, e nel 2009 e altri Pt_2 hanno proposto un modello dose-risposta con curva ad U per l'associazione attività fisica e lombalgia: secondo quanto teorizzato dagli autori il rischio sarebbe minimo nel “range” di normale attività fisica e massimo in presenza di assoluta inattività e in presenza di attività massimale (stesso testo sopra richiamato). Radicalizzando il discorso, occorre dimostrare che il sovraccarico biomeccanico sia di rilevanza tale da superare la resistenza delle strutture che compongono l'appa-rato osteo-mio- legamentoso coinvolto nell'attività professionale (nel caso specifico il tratto lombare del rachide e le strutture mio-tendinee paravertebrali omologhe). In buona sostanza quindi, è necessario che tali sovvertimenti strutturali possano associarsi indissolubilmente a quadri patologici dello stesso, dovendo intravedere valori estremamente
6 alti di esposizione e configurare trasferimenti di energia che superano la resistenza delle strutture (ossa, muscoli, tendini, cartilagini, dischi intervertebrali) componenti l'apparato muscolo-scheletrico e disco-legamentoso del tratto distale della colonna vertebrale (vedi caso di specie). Secondo la letteratura scientifica, relativamente ai disturbi muscolo-scheletrici del rachide (riguardo il tratto lombare - vedi caso in esame), esiste una possibile corre-lazione tra sintomatologia algico-disfunzionale ed alcune precipue attività e condi-zioni lavorative (anzianità lavorativa, elevata intensità di lavoro, guida di veicoli particolari, elevato numero ore di volo, settore sanitario ed elettronico). Devono altresì essere prese in considerazione le abitudini di vita (attività sportiva e fumo di sigaretta), i dati antropometrico-fisiologici (età, statura, indice di massa corporea) e fisico- biomeccanici (torsioni, flessioni, movimentazione di carichi e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo - vedi elicotteristi, oltre a ritmi di lavoro imposti, incessanti ed estenuanti - vedi autotrasportatori su lungi tragitti). Nel 2010, una successione di revisioni sistematiche di letteratura ha preso in analisi singolarmente la relazione tra lombalgia e fattori di rischio lavorativi (fles-sioni e torsioni del busto, mantenimento di posture incongrue, della stazione eretta prolungata e cammino, trasporto e movimentazione di carichi, movimentare pazienti in caso di specifiche attività socio-sanitarie – vedi caso di specie). Le conclusioni cui sono pervenuti gli Autori declamano che le evidenze attuali NON possono presagire un nesso di causalità tra lombalgia e singoli fattori di rischio indagati, e questi ultimi maggiormente correlati e incriminati sono quelli individuali, psico-sociali e, nello specifico, quelli costituzionali, fisici e biomeccanici. Le patologie di maggiore interesse rispetto al possibile ruolo dell'esposizione lavorativa e sovraccarico biomeccanico sono le protrusioni discali e le ernie discali lombari (come nel caso specifico) associate o meno a spondiloartrosi e/o altre patologie degenerative di tipo osteo- distrofico della colonna vertebrale. Dal punto di vista biomeccanico il rachide lombare è il tratto della colonna vertebrale su cui grava la maggior parte della dinamica flesso-estensoria; in parti-colare il 60-75% dell'ampiezza del movimento di flesso-estensione è a carico della giunzione lombo-sacrale (cosiddetta cerniera lombo-sacrale). Come conseguenza, il disco intervertebrale posto tra L5 ed S1 è la componente più vulnerabile, seguito a breve distanza dallo spazio discale L4-L5 (e infatti risultano quelli che più frequen-temente sono oggetto di trattamenti chirurgici correttivi come nel caso “de quo”). Tutte le sollecitazioni meccaniche sia statiche che dinamiche vengono ammortizzate dal disco intervertebrale il quale, essendo composto da un nucleo gelatinoso conte-nente acqua per il 90% circa, è in grado di assorbire in maniera uniforme le forze di compressione di tutte le direzioni, e il cui equilibrio metabolico viene sovvertito da forze di compressione (precipuamente movimentazione manuale e sollevamento di carichi) con la possibilità di determinare lesioni a livello delle cartilagini delle limitanti vertebrali ed innescare il processo degenerativo a livello discale.
7 Dal punto di vista epidemiologico, non risultano disponibili revisioni sistematiche e quindi dati certi relativi alla relazione tra insorgenza di protrusioni /ernie discali lombari e fattori di rischio lavorativi e/o comunque di origine professionale. Sono altresì imputati, nella genesi etiopatologica, i fattori antropometrici-fisiologici (statura, età, indice di massa corporea), le meiopragie costituzionali e le abitudini di vita (sedentarietà, attività sportiva, sia ludica che agonistica e il fumo di sigaretta) e peraltro, nel caso in esame, la perizianda ha dichiarato di non aver mai fumato e/o comunque essere stata esposta al fumo di sigaretta. La disamina accurata delle modalità lavorative così come riportate dalla perizianda, la sig.ra e come ricavate e rilevate dallo studio circostanziato della Parte_1 docume i causa, ivi comprese le testimonianze agli atti e lo studio accurato del DVR (documento valutazione del rischio e scheda sanitaria della perizianda), NON mette in evidenza fattori di rischio occupazionali come sopra richiamati e individuati dagli studi e dalle revisioni sistematiche degli Autori in ambito di Medicina del Lavoro, a livello della colonna lombare, laddove i carichi bio-meccanici indagati e sopportati NON possono essere ritenuti di rilevanza tale (secondo quanto sopra esposto e le specifiche etiopatogenetiche richieste) da assur-gere a fattori causali e/o concausali (di tipo efficiente e determinante) nella estrin-secazione ed origine etiopatogenetica della malattia e/o le alterazioni patologiche oggetto di indagine peritale e di causa (distretto lombare del rachide). Deve altresì essere rilevato come il rischio lavorativo e la durata della prestazione lavorativa (relativamente al grado di sollecitazione biomeccanica e ripetitività della applicazione della forza), oltre alla presenza di fattori di nocività (vedi condizioni micro- climatico ambientali, vedi Reparti di Chirurgia e Radiologia) NON si riten-gono tali da poter desumere, con elevato grado di probabilità e/o di “probabilità qualificata”, secondo le comuni accezioni medico-legali in tema di identifica-zione del nesso causale e/o comunque concausale, un rapporto etiologico fra l'attività lavorativa, le mansioni espletate ed il quadro patologico oggetto di causa. L'indagine epidemiologica e fenomenologico-evolutiva della patologia vertebrale della perizianda mette altresì in evidenza l'insorgenza già in epoca precoce (pochi anni dopo l'assunzione in qualità di infermiera) di alterazioni spondilosiche lombari e protrusione discale L5-S1, avallando l'orientamento medico-legale richiamato. Si deve quindi concludere, congruamente, per l'assenza di fattori bio-meccanici ed occupazionali causati dall'attività professionale dichiarata e delle specifiche mansionig, dovendo quindi addivenire alla conclusione di NON poter identificare un nesso causale etiopatogenetico (o concausale di tipo efficiente e determinante) relativo all'origine ed estrinsecazione della patologia del tratto distale (lombare) della colonna vertebrale, oggetto delle presente controversia. NON possono quindi essere identificati, nel caso specifico, gli elementi determinanti (fattori di rischio biomeccanico quali sovraccarico lavorativo, sollecitazioni abnormi e/o ripetitività dei movimenti con applicazione di forza, lo spostamento ed il sollevamento di pesi pari o superiori a Kg. 20/25) di rilievo tale da poter provocare una sollecitazione patologica dei comparti legamentosi e discali del tratto distale (lombare) della colonna vertebrale, ovvero di
8 capacità etiopatogenetica di grado tale da determinare, con ragionevole certezza o comunque con elevata probabilità logica (criteriologia del “più probabile che non”, un'effettiva e documentata lesività traumatica o micro-traumatica ripetitiva da assimilare o accomunare ad effettivo sovraccarico bio-meccanico da implicare l'identificazione di nesso causale materiale. In buona sostanza, si può congruamente ritenere che le modalità lavorative NON possano aver generato forze inerziali tali da costituire “significativo sovraccarico cumulativo” e
“fattori di rischio occupazionale” (vedi “sovraccarico biomeccanico”) di rilevanza tale da determinare una influenza etiopatogenetica a livello delle strutture osteo-tendinee e discali del tratto lombare della colonna vertebrale, comunque di significatività tale da determinare, con
“elevato grado di probabilità” lesioni osteo-legamentose, in presenza quindi di un rischio lavorativo ritenuto di basso grado e/o comunque non rilevante a provocare le alterazioni patologiche di causa. Si reputa peraltro che l'importanza degli stessi fattori di rischio NON sia stata sufficiente, idonea e/o adeguata a provocare le alterazioni patologiche richieste dal-la parte attrice, in modo tale da indurre significativa variazione dello stato antece-dente e preesistente alle manifestazioni patologiche delle strutture discali oggetto di causa, in misura quindi appropriata per identificare menomazione a carattere per-manente della integrità psico-fisica, peraltro NON da mettere in rapporto causale con le modalità occupazionali e le lavorazioni connesse alle mansioni, nonché con le modalità cronologiche e fenomenologiche clinico-evolutive della patologia di causa. Al riguardo occorre rilevare come già nel 2000, a meno di cinque anni dall'assun-zione in qualità di infermiera professionale, una R.M. del rachide lombare eviden-ziasse una protrusione discale L5-S1 la cui origine, secondo la criteriologia del “più probabile che non”, in considerazione dell'evolutività fenomenologica delle affezioni artrosico-degenerative del rachide lombare, risaliva a qualche anno prima, e quindi, in considerazione dell'arco temporale lavorativo maturato all'epoca del riscontro diagnostico-strumentale della patologia di causa, NON può essere addebitata (neanche in termini di concausalità) alle lavorazioni e mansioni specifiche. Si ritiene quindi dover concludere che nel determinismo della patologia e/o meno-mazione in diagnosi NON abbiano avuto un ruolo causale o concausale le modalità di lavoro e le specifiche mansioni espletate, e/o comunque le stesse non siano state di significatività tale da determinare lesioni involutive, in assenza quindi di rischio significativo e/o comunque importante atto a provocare alterazioni patologiche così come descritte e riportate anamnesticamente e ricavate dagli atti di causa, secondo i criteri modale, qualitativo, quantitativo, e cronologico dell'identificazione e indivi-duazione del nesso giuridico-materiale in ambito di accertamento medico-legale. Si reputa quindi dover concludere per l'inammissibilità all'identificazione del nesso causale giuridico materiale tra l'attività professionale svolta dalla perizianda, le specifiche mansioni e la lesività psico-fisica riportata dalla perizianda (peraltro NON individuato, identificato o riconosciuto in ambito di indagine , secondo la criteriologia medico-legale in CP_1 tema di malattia professionale.
9 In conclusione, l'esame analitico dei dati anamnestici, dello studio dei documenti medici agli atti e dei rilievi clinici emersi in sede di visita peritale, mette in luce un complesso di menomazioni di natura prettamente degenerativa del tratto distale del rachide le quali, per i motivi sopra ampiamente dibattuti, NON può individuare moventi etiopatogenetici riguardo una circostanziata derivazione professionale. L'origine e l'etiopatogenesi della lesività biologica del tratto distale del rachide NON possono quindi congruamente individuare il nesso causale nelle specifiche man-sioni occupazionali e le lavorazioni annesse, così come riportati e riferiti nonché ricavati dagli atti di causa, la cui evolutività cronologico e fenomenologica NON può essere addebitata alle specifiche mansioni connesse all'incarico professionale. Le conclusioni cui è giunto il nominato consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi;
il CTU, inoltre, ha diffusamente e adeguatamente argomentato anche in risposta alle note critiche di parte ricorrente, precisando: In merito alla richiesta di chiarimenti ed eventuali integrazioni da parte del C.T. di parte attrice, Dott. (intervenuto alle operazioni peritali), sulla Persona_7 base delle osse 19.9.2025, circa la bozza di Consulenza Tecnica d'Ufficio relativa alla sig.ra espletato il rituale supplemento di Parte_1 indagine peritale (rivisitata la documentazione agli atti), nonché riesaminate specificatamente le mansioni lavorative (in particolare l'orario di lavoro, la continuità occupazionale e la turnazione giornaliera) e, in maniera precipua, riva-lutati i rilievi anamnestici (clinico- patologici, lavorativi ed occupazionali) e semeio-logico-disfunzionali emersi in corso di accertamento peritale, il sottoscritto C.T.U. si pregia di formulare i seguenti chiarimenti e controdeduzioni:
In primis occorre chiarire che il fatto che la menomazione di cui è stata richiesta l'etiopatogenesi professionale, NON può ascriversi a patologia tabellata (vedi tabella del 2023), cui si fa specifico riferimento, per la “spondilopatia lombare” a : CP_1
i svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”, laddove viene esclusa (vedi DVR agli atti) una movimentazione manuale di carichi (trasbordo e/o sollevamento pazienti con carattere di continuità e durata tale da poter configurare una determinante di rischio (vedi “sovraccarico biomeccanico”), per poter indivi- duare nelle mansioni svolte dalla perizianda (infermiera professionale), fattori etiopatogenetici atti a configurare un nesso giuridico-materiale (di tipo causale o anche concausale) per determinare la malattia professionale;
E quindi NON può ritenersi sufficiente la mera presunzione dell'etiopatogenesi professionale della malattia, ma occorre, dal punto di vista medico-legale, nell'ambito del nesso giuridico-materiale causale, dimostrare specificata-mente (da parte del richiedente), che quella patologia sia connaturata proprio nell'esercizio delle mansioni specifiche e per quel motivo, dovendo quindi intravedere, nell'ambito delle lavorazioni cui era addetto la
10 perizianda, una “probabilità qualificata” dell'etiopatogenesi nociva, e quindi determinare e/o identificare una causalità e/o concausalità degna di rilevanza in ordine all'estrinsecazione della patologia oggetto di causa;
Occorre infatti avere motivazioni congrue e dimostrabili riguardo l'etiopato-genesi della malattia (nello specifico “spondilopatia lombare”), laddove occorre necessariamente (ai fini di un congruo giudizio medico-legale) identificare la durata della prestazione lavorativa, il grado di sollecitazione bio-meccanica e soprattutto la ripetitività del movimento e la relativa applicazione della forza, nonché appurare il fatto che la perizianda sia stata assoggettata a sollecita-zioni abnormi e ripetitive del tratto distale del rachide, così come invocato dal C.T. di parte attrice, e non possono ritenersi sufficienti le motivazioni addotte e/o invocate (vedi mobilizzazione di pazienti nel post-operatorio, sollevamenti a letto, traslazioni letto-barella- tavolo Rx con uso prevalente di teli, spinta-traino di carrelli, presa e sostegno di carichi instabili…), né ritenersi probanti nell'ambito di identificazione del nesso di causalità materiale e/o dei criteri modale, qualitativo e quantitativo, atti a comprovare con certezza la natura professionale della malattia e/o riguardo il riconoscimento di un rapporto concausale di tipo efficiente e determinante all'estrinsecazione della patologia;
Relativamente proprio all'identificazione del nesso di causalità del caso in esame (esposizione a vibrazioni, posture incongrue, sovraccarico posturale del tratto distale della colonna vertebrale, esposizione a vibrazioni e/o scuotimenti del rachide lombare), noxae patogenetiche richiamate dal C.T. di parte attrice, occorre precisare alcuni presupposti medico-legali, che sono state volutamente trascurati e/o scarsamente rilevati dallo stesso nella lettura dell'elaborato peritale, e che necessariamente devono essere indagate e/o individuate in ambito di accertamento della malattia professionale oggetto di causa;
Si deve inoltre rimarcare che nel caso di specie, in ambito tecnico-assicurativo e giuridico, si può di “rischio generico” o, comunque, di “rischio generico aggra-vato”, per indicare la semplice probabilità di un evento dannoso, in assenza di un “rischio specifico”, ovvero la concreta ed elevata possibilità del verificarsi del danno, costituendo la probabilità il tramite fra la possibilità e la certezza. La possibilità indica unicamente che l'evento dannoso possa verificarsi, ma non fornisce alcuna indicazione percentualistica o matematica precisa e/o comunque di significativa rilevanza (vedi “probabilità qualificata”) circa la frequenza con cui l'evento possa realmente manifestarsi;
La possibilità deve quindi essere inquadrata nell'ambito dell'aleatorietà, e quindi ritenersi scarsamente significativa sul piano dell'accertamento del nesso causale in medicina legale (precipuamente in ambito di identificazione di malattia professionale) che, al contrario, deve essere supportato dai noti criteri cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, finanche a quello di esclusione. Dalla dottrina generale dell'indagine sul rapporto di causalità si evince che il criterio della possibilità significa meramente criterio dell'ammissibilità scientifica della ipotesi causale stessa;
In tale ambito, e nel caso specifico, va inquadrata l'esposizione della perizianda, sig.ra , alle noxae patogene sopra richiamate, ricordando come l'entità Parte_1 dell'es identificare nell'ambito di sub-continua e/o saltuaria) sia stata limitata nel tempo (turni giornalieri di ore 6.40, con documentate pause legate alla natura
11 stessa del lavoro), venendo quindi a cadere la cosiddetta continuità occupazionale etiopatogenetica nella malattia oggetto di causa e soprattutto a mancare gli elementi che compongono il sovraccarico biomeccanico e le due “determinanti di rischio” fondamentali nell'indagine del nesso di causalità materiale: il primo un eccesso di carico sulle strutture anatomiche, il secondo una dismisura di lavoro osteo-muscolare localizzato (con conseguente
“surmenage” delle strutture interessate);
Quindi, in tema di identificazione della malattia professionale, l'influenza del lavoro deve essere specifica e la patologia contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa, o per la documentata esposizione a quella noxa patogena permanendo, nel caso di specie, comunque sempre nel campo della aleatorietà e dell'etiopatogenesi multifattoriale;
Si può quindi escludere la probabile certezza e/o adeguata concretezza del rischio espositivo, allorché vengono a mancare i cosiddetti “fattori di rischio occupazionali” così come definiti in tema di “Medicina del Lavoro”;
Nel caso in esame, è peraltro vero che la sig.ra ha svolto le Parte_1 mansioni specifiche di infermiera professionale dal 199 per circa 25 anni, ma la continuità espositiva alle noxae patogene sopra richiamate NON è in alcun modo dimostrata e/o comunque accertata;
E' altresì documentato che la giunzione lombo-sacrale (cosiddetta cerniera L4-L5- S1) è la struttura più vulnerabile, per la sua caratteristica anatomica e quella su cui grava, da un punto di vista biomeccanico, la maggior parte della dinamica flesso-estensoria del rachide lombare ma, da un punto di vista epidemiologico, non sono al momento disponibili revisioni sistematiche relative alla relazione tra insorgenza di protrusioni/ernie discali lombari e fattori di rischio lavorativi diversi da quelli sopra richiamati;
Si rileva quindi l'assenza di una dettagliata valutazione anamnestica della ricostruzione del “sovraccarico biomeccanico cumulativo” del tratto distale della colonna vertebrale (“Trattato di Medicina del Lavoro” – L. ES - Per_2
“Malattie muscolo-scheletriche – Colonna Vertebrale” di e Per_3 CP_4
– Volume II), potendo ipotizzare fattori meiopragici costituzionali per le CP_5 erative discali del tratto distale del rachide (in tema di un corretto inquadramento medico-legale);
In buona sostanza, gli invocati fattori fisico-biomeccanici risultano di entità poco rilevante (soprattutto per l'impegno orario lavorativo accertato), dovendo quindi concludere per la mancanza o insufficienza di addentellati etio-patogenetici (in tema di nesso causale) di rilievo tale da addivenire ad una convinzione e/o comunque ragionevole o probabile certezza (nella comune accezione medico-legale) circa l'identificazione causale giuridico-materiale della malattia professionale a danno della perizianda, la sig.ra Parte_1
Sono quindi venuti a mancare e/o comunque not i fattori biofisico- meccanici richiamati dal C.T. di parte attrice (vedi vibrazioni, impatti da ritmi di lavoro incessanti, scuotimenti) e quindi i moventi etiopatogenetici nel determinismo della malattia professionale a carico della perizianda;
L'entità, la qualità e la modalità degli stessi fattori NON può risultare di rilevanza ed entità tale da provocare le alterazioni patologiche di cui alla richiesta di
12 malattia professionale, e comunque da considerare insufficiente da promuovere o cagionare la malattia stessa (non potendo inoltre escludere una meiopragia costituzionale delle strutture legamentoso-discali del tratto distale del rachide, come sopra richiamato);
Al riguardo occorre rilevare come già nel 2000, a meno di cinque anni dall'assun- zione in qualità di infermiera professionale, una R.M. del rachide lombare evidenziasse una protrusione discale L5-S1 la cui origine, secondo la criteriologia del “più probabile che non”, in considerazione dell'evolutività fenomenologica delle affezioni artrosico-degenerative del rachide lombare, risaliva a qualche anno prima, e quindi, in considerazione dell'arco temporale lavorativo maturato all'epoca del riscontro diagnostico-strumentale della patologia di causa, NON può essere addebitata (neanche in termini di concausalità) alle lavorazioni e mansioni specifiche;
L'etiopatogenesi può congruamente essere fatta risalire a cause diverse da quelle lavorative, che NON possono peraltro assurgere a ruolo di fattore concausale di tipo efficiente e determinante in ambito di accertamento del nesso causale giuridico-materiale, laddove lo “stato antecedente” assume rilievo nodale e fondamentale nel dimostrare che l'evento patologico in esame deriva da cause diverse da quelle invocate come derivate dalle lavorazioni e mansioni specifiche espletate dalla perizianda;
Occorre quindi escludere le cosiddette “vibrazioni trasmesse a tutto il corpo”, attributo patogenetico da limitare a determinate categorie professionali – vedi “lavorazioni svolte in modo non continuativo con macchine che espongano a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca pro-fessionale costiera d'altura”, e per “lavorazioni movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” (Tabelle malattie professionali dell'Industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 169 del 21.8.2008; voce 77), dovendo quindi escludere, nel caso di specie i fattori fisico-biomeccanici invocati;
La disamina delle mansioni lavorative espletate dalla periziandoa in buona sostanza, fa rilevare come la stessa possa essere genericamente stata esposta, in ragione della propria attività lavorativa, a posture incongrue e sollecitazioni del tratto distale della colonna vertebrale (nello specifico il tratto lombare), senza peraltro che fosse mai determinata l'entità dell'esposizione… alle noxae patogene qualitative e modali (intese come fattori fisico bio- meccanici) atte a determinare, in maniera causale e/o concausale la malattia oggetto di causa (vedi “spondilopatia lombare”), invocata e richiesta dal C.T. di Parte Attrice come ingenerata o derivante da motivi professionali e moventi etiopatogenetici occupazionali, non acclarati e/o dimostrati nella loro conti-nuità fenomenologica nociva atta a provocare le alterazioni oggetto di causa;
Ne consegue che, in presenza di accurata lettura dei fatti e degli atti di causa, il nesso causale o concausale (di tipo efficiente e determinante rispetto allo “stato anteriore”) relativo all'invocata malattia professionale, per i motivi sopra richiamati, deve essere escluso, e non può essere sostenuto meramente dal criterio dell'ammissibilità scientifica della ipotesi causale, rendendosi neces-sari presupposti di maggiore concretezza e tangibilità richiesti dalla
13 criterio-logia medico-legale, che deve sostenere l'effettiva esistenza del nesso di causalità e della sua produttività materiale. Per le motivazioni sopra esposte, non risulta possibile delineare un quadro di “elevata probabilità” e/o “probabilità qualificata” (secondo la comune accezione medico-legale e giurisprudenziale), riguardo il nesso causale fra l'affezione lombare di cui è portatrice la perizianda e l'invocata esposizione professionale. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI Il sottoscritto risponde pertanto alle osservazioni critiche, non potendo esimersi dal confermare il giudizio espresso nella bozza di relazione tecnica redatta in data 11.8.2025, e rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Magistrato del Tribunale Ordinario di Roma, Dott.ssa RI TE CONSIGLIO, nei seguenti termini: L'infermità di cui alla diagnosi e relative menomazioni algo- disfunzionali a carico della perizianda, la sig.ra NON Parte_1
RISULTANO collegate da nesso causale gi ale con l'attività professionale e le modalità lavorative connesse, né possono essere ricondotte dal punto di vista di concausalità efficiente e determinante, con le mansioni espletate”.
Ritenute esaustive e complete le argomentazioni del CTU, anche in risposta alle note critiche di parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono ripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di ctu medico-legale liquidate come da CP_1 separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 10/12/2025
Il giudice
RI TE IG
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