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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 9/2025
Il Giudice GI LÀ, all'esito dell'udienza del 16/10/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ) e , (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to/dagli Avv.ti C.F._1
AN IL e RI CH
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli
[...] P.IVA_2
Avv.ti MADEO NATALINO, CAPEZZUTO PAOLO, VERNAGALLO
DOMENICO, , PA IA CP_2
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev. Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via preliminare: sospendere immediatamente inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza - ricorrendone
i presupposti, come esposto nel presente ricorso - l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata ex art. 18 della L. 24 novembre 1981 n.
689 emessa dall' Controparte_1
n. 311/2024, prot. n. PC/n. 32599 e prot. PC/n. 32600, notificata, rispettivamente al signor e alla società Parte_2 Parte_1
il 10.12.2024; Nel merito: per tutte le motivazioni esposte in
[...]
narrativa, dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace e conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l' ordinanza ingiunzione impugnata;
per l'effetto dichiarare i ricorrenti non tenuti a versare alcuna somma in favore dell'ente resistente
o di chiunque ne abbia la titolarità;
In via subordinata: valutando tutti gli elementi di cui all'art. 11 della L. 24 novembre 1981 n. 689, come meglio precisato in atti, ridurre gli importi a titolo sanzionatorio pretesi con detta ordinanza ingiunzione alla misura che verrà ritenuta di giustizia.”.
Per la parte resistente: “In via principale, confermare l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta, in quanto legittima e fondata, in fatto ed in diritto, senza applicazione di qualsivoglia riduzione degli importi ingiunti come sanzioni (…) - In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale, escludere la debenza da parte dell'Amministrazione resistente di qualsivoglia refusione di spese legali e processuali, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa sulla scorta degli elementi probatori per come risultanti
Pag. 2 di 8 dall'attività ispettiva svolta ed anzi i funzionari, qualora non avessero proceduto alla contestazione delle violazioni, sarebbero incorsi in gravi responsabilità, anche di carattere penale.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'o.i. n. 311/2024, Cont notificata il 10.12.2024, con cui l' ha ordinato a Parte_2
trasgressore, e a obbligata in solido, il Parte_1
pagamento dell'importo di € 3.960 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 22/02/02, n. 12 convertito con modificazioni dalla l. 23/04/02, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14/09/15 n. 151 per aver impiegato un lavoratore subordinato per un periodo non superiore a 30 giorni Persona_1
lavorativi senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, violazione accertata con verbale RA131 0025/2022, notificato ai ricorrenti in data 30.11.2022.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per carenza motivazionale sia del verbale di accertamento sia dell'ordinanza ingiunzione;
b) insussistenza della violazione accertata, dal momento che non risponde al vero che il trovato intento a utilizzare un'aspirapolvere, stesse Per_1
prestando attività lavorativa poiché questi si trovava nei locali aziendali
“per salutare la propria madre, signora dipendente della Persona_2
società ricorrente.” e non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato, considerato che il è dipendente a tempo pieno presso una società Per_1
terza (Marcegaglia Ravenna S.p.A.);
Pag. 3 di 8 c) illegittima quantificazione della sanzione, applicata in misura superiore al minimo di legge. Cont Si è costituito l' , resistendo al ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente, con l'escussione dei testi e ed è stata rinviata per la discussione Persona_1 Persona_2
all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in forma cartolare.
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di rideterminazione della sanzione, mentre è infondato nel resto.
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione, va precisato che tale tipologia di vizio rileva solamente nella misura in cui la motivazione sia del tutto assente o apparente, ma non anche insufficiente, in applicazione del condivisibile principio di diritto affermato dalla S.C. per cui “L'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.”
(Sez. 2 - , Sentenza n. 14567 del 30/05/2025 (Rv. 675371 - 01).
Alla luce del richiamato principio, il motivo è palesemente infondato, atteso che sia dall'o.i. sia dal verbale emerge che la motivazione non possa essere in alcun modo dirsi apparente od omessa.
Pag. 4 di 8 Per quanto concerne il merito della controversia, dal verbale di accertamento, che fa piena prova dei fatti dei quali i verbalizzanti hanno avuto diretta percezione, emerge che gli agenti accertatori hanno colto il figlio della dipendente della società (la quale risulta Per_1 Persona_2
essere l'unica dipendente della società), intento a passare l'aspirapolvere su un'auto in uso alla società ricorrente.
La difesa della ricorrente si impernia sulla non qualificabilità di tale attività quale lavoro subordinato, prospettando invece che si sia trattato di un'attività svolta a mero titolo di cortesia, prestata soltanto in quello specifico frangente in occasione di un saluto alla madre, come dimostrato anche dal fatto che il risulta già impiegato a tempo pieno presso Per_1
altro datore di lavoro.
In proposito, la teste ha dichiarato che il figlio, quel giorno, Persona_2
come era solito fare abitando nei pressi dei locali aziendali, era passato per un saluto, aggiungendo che “quando è passato quel giorno io stavo passando l'aspirapolvere della macchina di fronte all'ufficio, mi è squillato il telefono e allora lui ha detto dai “mamma dammi
l'aspirapolvere che faccio io”, e in quel momento sono arrivati gli accertatori, due ragazzi in borghese;
mio figlio era anche vestito bene col giacchino di camoscio quindi era lì palesemente in visita”.
Il teste ha così dichiarato: “io passavo lì come capita spesso per Per_1
fare un saluto a mia madre, ho visto il titolare della società, con cui siamo amici, ho visto che stava passando l'aspirapolvere nella macchina e in amicizia ho aperto lo sportello dall'altro lato e io ho preso il tubo e ho dato un'aspirata dall'altro lato, in quel momento sono arrivati gli accertatori, mi sono sentito bussare dietro, erano in borghese tanto che
Pag. 5 di 8 all'inizio non ho capito subito chi fossero;
mia mamma era all'interno, anche se non mi ricordo esattamente dove fosse perché è passato del tempo, non mi sembra che lei stessa passando l'aspirapolvere alla macchina;
mi sembra che lui stesse passando l'aspirapolvere alla macchina dall'altra parte, proprio di fronte all'ufficio nei parcheggi di fronte;
”.
È del tutto evidente la contraddizione tra le due dichiarazioni, che rende inattendibile la testimonianza di entrambi i testi, con la conseguenza che la spiegazione alternativa rispetto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato offerta dai ricorrenti è sfornita di supporto probatorio.
Ne deriva che l'attività svolta dal attestata dagli accertatori, non Per_1
trova spiegazione possibile che non sia quella dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale qualificazione si impone non soltanto per la già evidenziata assenza di una spiegazione alternativa dell'attività svolta dal ma anche per la Per_1
tipologia di mansioni svolte;
si tratta, infatti, di mansioni elementari che appaiono compatibili pressoché esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato.
Va anche osservato che alla qualificazione del rapporto quale subordinato non osta né il rapporto di parentela con la – che risulta mera Per_2
dipendente della società – né il fatto che il sia dipendente a tempo Per_1
pieno della società, dal momento che tale rapporto è compatibile con un'ulteriore attività di lavoro part – time.
Sussiste, pertanto, la violazione accertata con il verbale di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata.
Pag. 6 di 8 Occorre tuttavia rideterminare il quantum della sanzione, applicata dall'amministrazione in misura di poco superiore al doppio del minimo edittale.
Dal verbale di accertamento, infatti, pur emergendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non si desumono elementi da cui inferire una violazione grave (ad esempio, l'avere occupato il lavoratore per più giorni e a tempo pieno), sicché non si giustifica un discostamento significativo dal minimo di legge.
La sanzione va perciò rideterminata nella misura di € 2.500, come da proposta conciliativa formulata da questo giudice all'udienza del Cont 17.4.2025, prima della fase istruttoria, accettata dall' ma non dai ricorrenti senza giustificato motivo.
Atteso il riconoscimento della domanda dei ricorrenti in misura non superiore alla proposta rifiutata, le spese vanno regolate in base alla soccombenza tenuto conto del secondo periodo dell'art. 91 c.p.c., espressione del principio di causalità che regola la materia delle spese di lite, per cui il giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Cont L' va quindi condannato alla refusione delle spese della fase di studio e introduzione, mentre i ricorrenti vanno condannati alla refusione delle spese delle fasi istruttoria e decisoria (scaglione di valore di riferimento, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia), successive alla proposta ingiustificatamente rifiutata.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione da applicare per la violazione di cui in motivazione in € 2.500; rigetta per il resto il ricorso;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite delle fasi di studio e introduzione, che liquida in € 1.300, oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
c) condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite delle fasi istruttoria e decisoria, liquidate in €
1.400 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
18/10/2025 Il Giudice
GI LÀ
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 9/2025
Il Giudice GI LÀ, all'esito dell'udienza del 16/10/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ) e , (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to/dagli Avv.ti C.F._1
AN IL e RI CH
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli
[...] P.IVA_2
Avv.ti MADEO NATALINO, CAPEZZUTO PAOLO, VERNAGALLO
DOMENICO, , PA IA CP_2
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev. Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via preliminare: sospendere immediatamente inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza - ricorrendone
i presupposti, come esposto nel presente ricorso - l'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata ex art. 18 della L. 24 novembre 1981 n.
689 emessa dall' Controparte_1
n. 311/2024, prot. n. PC/n. 32599 e prot. PC/n. 32600, notificata, rispettivamente al signor e alla società Parte_2 Parte_1
il 10.12.2024; Nel merito: per tutte le motivazioni esposte in
[...]
narrativa, dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace e conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l' ordinanza ingiunzione impugnata;
per l'effetto dichiarare i ricorrenti non tenuti a versare alcuna somma in favore dell'ente resistente
o di chiunque ne abbia la titolarità;
In via subordinata: valutando tutti gli elementi di cui all'art. 11 della L. 24 novembre 1981 n. 689, come meglio precisato in atti, ridurre gli importi a titolo sanzionatorio pretesi con detta ordinanza ingiunzione alla misura che verrà ritenuta di giustizia.”.
Per la parte resistente: “In via principale, confermare l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta, in quanto legittima e fondata, in fatto ed in diritto, senza applicazione di qualsivoglia riduzione degli importi ingiunti come sanzioni (…) - In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale, escludere la debenza da parte dell'Amministrazione resistente di qualsivoglia refusione di spese legali e processuali, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa sulla scorta degli elementi probatori per come risultanti
Pag. 2 di 8 dall'attività ispettiva svolta ed anzi i funzionari, qualora non avessero proceduto alla contestazione delle violazioni, sarebbero incorsi in gravi responsabilità, anche di carattere penale.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'o.i. n. 311/2024, Cont notificata il 10.12.2024, con cui l' ha ordinato a Parte_2
trasgressore, e a obbligata in solido, il Parte_1
pagamento dell'importo di € 3.960 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 22/02/02, n. 12 convertito con modificazioni dalla l. 23/04/02, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14/09/15 n. 151 per aver impiegato un lavoratore subordinato per un periodo non superiore a 30 giorni Persona_1
lavorativi senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, violazione accertata con verbale RA131 0025/2022, notificato ai ricorrenti in data 30.11.2022.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per carenza motivazionale sia del verbale di accertamento sia dell'ordinanza ingiunzione;
b) insussistenza della violazione accertata, dal momento che non risponde al vero che il trovato intento a utilizzare un'aspirapolvere, stesse Per_1
prestando attività lavorativa poiché questi si trovava nei locali aziendali
“per salutare la propria madre, signora dipendente della Persona_2
società ricorrente.” e non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato, considerato che il è dipendente a tempo pieno presso una società Per_1
terza (Marcegaglia Ravenna S.p.A.);
Pag. 3 di 8 c) illegittima quantificazione della sanzione, applicata in misura superiore al minimo di legge. Cont Si è costituito l' , resistendo al ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e oralmente, con l'escussione dei testi e ed è stata rinviata per la discussione Persona_1 Persona_2
all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in forma cartolare.
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di rideterminazione della sanzione, mentre è infondato nel resto.
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione, va precisato che tale tipologia di vizio rileva solamente nella misura in cui la motivazione sia del tutto assente o apparente, ma non anche insufficiente, in applicazione del condivisibile principio di diritto affermato dalla S.C. per cui “L'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.”
(Sez. 2 - , Sentenza n. 14567 del 30/05/2025 (Rv. 675371 - 01).
Alla luce del richiamato principio, il motivo è palesemente infondato, atteso che sia dall'o.i. sia dal verbale emerge che la motivazione non possa essere in alcun modo dirsi apparente od omessa.
Pag. 4 di 8 Per quanto concerne il merito della controversia, dal verbale di accertamento, che fa piena prova dei fatti dei quali i verbalizzanti hanno avuto diretta percezione, emerge che gli agenti accertatori hanno colto il figlio della dipendente della società (la quale risulta Per_1 Persona_2
essere l'unica dipendente della società), intento a passare l'aspirapolvere su un'auto in uso alla società ricorrente.
La difesa della ricorrente si impernia sulla non qualificabilità di tale attività quale lavoro subordinato, prospettando invece che si sia trattato di un'attività svolta a mero titolo di cortesia, prestata soltanto in quello specifico frangente in occasione di un saluto alla madre, come dimostrato anche dal fatto che il risulta già impiegato a tempo pieno presso Per_1
altro datore di lavoro.
In proposito, la teste ha dichiarato che il figlio, quel giorno, Persona_2
come era solito fare abitando nei pressi dei locali aziendali, era passato per un saluto, aggiungendo che “quando è passato quel giorno io stavo passando l'aspirapolvere della macchina di fronte all'ufficio, mi è squillato il telefono e allora lui ha detto dai “mamma dammi
l'aspirapolvere che faccio io”, e in quel momento sono arrivati gli accertatori, due ragazzi in borghese;
mio figlio era anche vestito bene col giacchino di camoscio quindi era lì palesemente in visita”.
Il teste ha così dichiarato: “io passavo lì come capita spesso per Per_1
fare un saluto a mia madre, ho visto il titolare della società, con cui siamo amici, ho visto che stava passando l'aspirapolvere nella macchina e in amicizia ho aperto lo sportello dall'altro lato e io ho preso il tubo e ho dato un'aspirata dall'altro lato, in quel momento sono arrivati gli accertatori, mi sono sentito bussare dietro, erano in borghese tanto che
Pag. 5 di 8 all'inizio non ho capito subito chi fossero;
mia mamma era all'interno, anche se non mi ricordo esattamente dove fosse perché è passato del tempo, non mi sembra che lei stessa passando l'aspirapolvere alla macchina;
mi sembra che lui stesse passando l'aspirapolvere alla macchina dall'altra parte, proprio di fronte all'ufficio nei parcheggi di fronte;
”.
È del tutto evidente la contraddizione tra le due dichiarazioni, che rende inattendibile la testimonianza di entrambi i testi, con la conseguenza che la spiegazione alternativa rispetto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato offerta dai ricorrenti è sfornita di supporto probatorio.
Ne deriva che l'attività svolta dal attestata dagli accertatori, non Per_1
trova spiegazione possibile che non sia quella dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tale qualificazione si impone non soltanto per la già evidenziata assenza di una spiegazione alternativa dell'attività svolta dal ma anche per la Per_1
tipologia di mansioni svolte;
si tratta, infatti, di mansioni elementari che appaiono compatibili pressoché esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato.
Va anche osservato che alla qualificazione del rapporto quale subordinato non osta né il rapporto di parentela con la – che risulta mera Per_2
dipendente della società – né il fatto che il sia dipendente a tempo Per_1
pieno della società, dal momento che tale rapporto è compatibile con un'ulteriore attività di lavoro part – time.
Sussiste, pertanto, la violazione accertata con il verbale di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata.
Pag. 6 di 8 Occorre tuttavia rideterminare il quantum della sanzione, applicata dall'amministrazione in misura di poco superiore al doppio del minimo edittale.
Dal verbale di accertamento, infatti, pur emergendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non si desumono elementi da cui inferire una violazione grave (ad esempio, l'avere occupato il lavoratore per più giorni e a tempo pieno), sicché non si giustifica un discostamento significativo dal minimo di legge.
La sanzione va perciò rideterminata nella misura di € 2.500, come da proposta conciliativa formulata da questo giudice all'udienza del Cont 17.4.2025, prima della fase istruttoria, accettata dall' ma non dai ricorrenti senza giustificato motivo.
Atteso il riconoscimento della domanda dei ricorrenti in misura non superiore alla proposta rifiutata, le spese vanno regolate in base alla soccombenza tenuto conto del secondo periodo dell'art. 91 c.p.c., espressione del principio di causalità che regola la materia delle spese di lite, per cui il giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Cont L' va quindi condannato alla refusione delle spese della fase di studio e introduzione, mentre i ricorrenti vanno condannati alla refusione delle spese delle fasi istruttoria e decisoria (scaglione di valore di riferimento, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia), successive alla proposta ingiustificatamente rifiutata.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione da applicare per la violazione di cui in motivazione in € 2.500; rigetta per il resto il ricorso;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite delle fasi di studio e introduzione, che liquida in € 1.300, oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
c) condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di lite delle fasi istruttoria e decisoria, liquidate in €
1.400 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
18/10/2025 Il Giudice
GI LÀ
Pag. 8 di 8