Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2025, proposto da
DI LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Corbellini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del decreto di cui al Prot. N. P-CN/L/Q/2023/105686 (Codice Pratica CN2208943844) emesso dalla Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’immigrazione, in data 20/12/2024, notificato in data 08/01/2025, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, proposta da DI LA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NN ES ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 05/03/2025, DI LA ha impugnato la determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo della quale la Prefettura di Cuneo ha respinto la sia istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
Osservato che il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo e ha conseguentemente sospeso gli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta da LA (ord. 10/04/2025 n. 147);
Osservato ancora che, in adempimento del dictum cautelare , l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno in favore del ricorrente;
Osservato infine che LA ha dato atto dell’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio e ha conseguentemente rinunciato al ricorso con atto del 23/12/2023;
Considerato che l’atto di rinuncia, ancorché notificato all’Amministrazione resistente, non è sottoscritto personalmente dal ricorrente e non è corredato da un “mandato speciale” a favore del procuratore di quest’ultimo (cui non è assimilabile la procura ad litem , pur contenente la facoltà di rinunciare agli atti o all’azione: cfr. ex plurimis Cons. Stato. Sez. V, 15/06/2015 n. 2940), di talché difettano i presupposti per l’adozione della pronuncia estintiva ex art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a.;
Considerato tuttavia che il sopravvenuto rilascio del nulla-osta alla conversione del suo titolo di soggiorno ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio (come espressamente riconosciuto dal ricorrente in atti) e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, di talché sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che l’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e il complessivo contegno delle parti giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NN ES ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ES ON | AE ER |
IL SEGRETARIO