CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Oggi, SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di NZ NZ, nato a [...] il [...] LA HE, nato a [...] il [...] AT MA IG, nato a [...] il [...] RD NZ ET, nato a [...] il [...] DeposL'uta in Cancelleria IN FE AM, nato a [...] il [...]; RD FR, nato a [...] il [...] RD FE IR, nato a [...] il [...] ON ES, nato a [...] il [...] IL FU ZI .:,?,:,.:7:1 '1 avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte Appello di Bari Luì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte rassegnate con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da ES ON e FE IR RD e l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. Non è comparso all'odierna udienza l'avvocato Censano che aveva chiesto la trattazione in presenza autorizzata con provvedimento del Presidente Titolare. - 4 Vt',2,. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8887 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa il 4 febbraio 2016 dal Tribunale di Foggia in ordine ad una serie di reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 112, n. 2 cod. pen. e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto ai quali era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, erano state concesse le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti e la recidiva (esclusa per HE LA e FR RD), era stata ritenuta la continuazione, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi 98) e 138) perché estinti per prescrizione e, avendo tutti gli imputati rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione (NZ Di NZ, MA IG AT, IN FE AM, RD FR); alla rideterminazione della pena, con il riconoscimento della continuazione (HE LA, NZ ET RD) e all'applicazione delle pene detentive sostitutive delle pene detentive brevi (ES ON e FE IR RD): - nei confronti di NZ Di NZ, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascrittigli e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di LA HE, ha rideterminato la pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa inflittagli in primo grado, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucera in data 12 novembre 2008, irrevocabile il 23 aprile 2009, così pervenendo alla pena complessiva di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
- nei confronti di MA IG AN, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascritti nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di NZ ET RD, ha rideterminato la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, inflittagli in primo grado, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente 2 procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari in data 17 marzo 2009, irrevocabile il 26 febbraio 2010 e così pervenendo alla pena complessiva di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- nei confronti di FE AM IN ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di RD FR, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado tra gli indicati reati e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 11 novembre 2010; - nei confronti di FE IR RD, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado, tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di ES ON, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, per il tramite dei loro rispettivi difensori di fiducia. 2. L'avv. IG Marinelli, difensore di fiducia di NZ Di NZ, HE LA, MA IG AT, NZ RD e FE AM IN, ha affidato il ricorso proposto per tutti i suoi assistiti ad un unico motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 81, cpv., cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla riduzione dell'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. 2.1 Lamenta il difensore che la motivazione della Corte di appello - che, nel prendere atto della rinuncia da parte di tutti i suoi assistiti ai motivi di appello, fatta eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione già riconosciuta (NZ Di NZ, MA IG AT, FE AM IN) ed alla determinazione della pena e al riconoscimento della continuazione (HE LA e NZ ET RD), ha ridotto e rideterminato nei termini sopraindicati la pena irrogata in aumento per la ritenuta continuazione tra i reati 3 ascritti in questo procedimento e quelli giudicati con le sentenze sopraindicate - risulta carente nella parte in cui omette di indicare il reato più grave da cui partire e nella parte in cui non esplicita le ragioni dell'entità della riduzione relativa ai vari aumenti di pena ex art. 81 cpv, cod. pen., in contrasto con quanto attualmente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Si indica Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019). 3. L'Avv. IR Nardelli, difensore di fiducia di FR Nardelli ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per violazione del principio del libero convincimento del giudice ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. 3.1. Si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto FR Nardelli penalmente responsabile sulla scorta di un'unica espressione pronunciata in una conversazione, captata all'interno dell'autovettura Lancia Y in data 9 gennaio 2007, n. 740, nel corso della quale FR RD avrebbe affermato «vendiamo la droga e non ce la facciamo;
se andassimo a lavorare ci dovremmo sparare». Si contesta che tale frase sia stata pronunciata dal RD e si deduce che la stessa non risulta nella perizia trascrittiva delle captazioni, lamentando un travisamento del fatto e della prova, anche nella parte in cui viene soprannominato "giovane" (e non "kojac", che sarebbe il suo soprannome), nonché laddove il perito afferma di essere calabrese e dunque non può aver riconosciuto le voci che parlavano in dialetto sanseverese. Si afferma che FR RD non è titolare di utenze telefoniche, non possiede autovetture, che è stato sempre detenuto, tranne alcuni mesi, che non risulta dagli atti che siano stati effettuati viaggi, che non ha alcun rapporto con NT TI, il quale ha categoricamente escluso che la droga sequestratagli gliel'avesse fornita FR RD. 4. L'avv. Ettore Censano, difensore di fiducia di FE IR RD e ES ON, ha presentato ricorso lamentando violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva in una pena sostitutiva. 4.1. Nel premettere che con dichiarazione del 27 gennaio 2023 aveva rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello riguardante la rideterminazione della pena, rappresenta di aver chiesto la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso la comunità "Associazione Superamento handicap" per il ON e degli arresti domiciliari (rectius: detenzione domiciliare sostitutiva) presso la propria residenza per FE IR RD, depositando apposita memoria. Si evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato, su parere contrario del procuratore generale, la richiesta di sostituzione della pena detentiva alla luce del disposto di cui all'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981 a mente del quale, 4 ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sicchè, dal momento che la pena complessiva per il ON risultava essere quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione, mentre per il RD era di anni nove, mesi dieci di reclusione, la richiesta non ha trovato accoglimento. Lamenta il difensore che la Corte territoriale non ha tenuto conto che le pene irrogate ad entrambi gli imputati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009 - ossia con la sentenza, irrevocabile, che ha giudicato i reati posti in continuazione con i fatti del presente processo - sono state già eseguite, tra l'altro in misura alternativa della semilibertà per il RD e della detenzione domiciliare per il ON, ragion per cui la richiesta di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. riguardava la residua pena ancora da espiare, ossia quella comminata in aumento, pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione. Si afferma che, posto che in fase di esecuzione è previsto che la pena convertita cumulata con le altre pene da eseguire, ove superi i quattro anni di reclusione, impone la revoca della conversione, l'interpretazione logica e costituzionalmente orientata della norma in questione deve portare a ritenere che quando la pena va in continuazione con altre condanne e quella da eseguire non supera i quattro anni di reclusione, può essere disposta la sostituzione ai sensi dell'articolo 20-bis cod. pen. Diversamente, nel caso in cui la norma dovesse essere interpretata nel senso inteso dai giudici territoriali, va sollevata questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento ponendosi la norma in contrasto con il disposto di cui all'articolo 27 Cost. Si lamenta inoltre vizio di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di considerare e valutare le articolate argomentazioni esposte nella memoria difensiva, presentata a sostegno della richiesta di sostituzione della pena detentiva, nella quale si evidenziava che i precedenti penali di cui gli imputati erano gravati non risultavano ostativi alla sostituzione della pena, per le ragioni ivi indicate e non considerate. Infine, si censurano le argomentazioni addotte dal Procuratore generale ed avallate dai giudici della Corte territoriale laddove hanno rigettato la richiesta di sostituzione della pena in ragione della gravità dei fatti e della personalità degli imputati desunta dai rispettivi certificati penali, ponendosi così in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981, secondo cui è da ritenere ostativa alla sostituzione della pena detentiva la sola sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute da parte del condannato. 5 Si chiede quindi l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 2. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto da ES ON e FE IR RD e dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi. 2.1 In relazione al ricorso proposto nell'interesse di ES ON e FE IR RD evidenzia che la richiesta, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale non poteva essere accolta perché in contrasto con il chiaro disposto normativo della nuova disciplina di cui all'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981 ed in tal senso si è già espressa Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m. In altri termini, l'art. 53 legge cit. nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse dì FR RD è inammissibile avendo questi rinunciato a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quello relativo all'aumento di pena per la continuazione. 2.3 Tutti gli altri ricorsi sono inammissibili, essendo la giurisprudenza di legittimità concorde nel ritenere che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005), tanto più quando i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770). Nel caso di specie, poi, l'assai modesta entità degli aumenti disposti consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da HE LA, NZ ET RD, FR RD, FE IR RD e ES ON sono inammissibili per quanto di seguito esplicitato, mentre vanno accolti, limitatamente alla determinazione 6 dell'aumento per la continuazione, quelli presentati nell'interesse di NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN. 1.1 Va premesso, in via generale, che gli imputati hanno rinunciato parzialmente ai motivi di appello: in particolare, NZ Di NZ, MA IG AT, FE AM IN, FR RD hanno rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione;
HE LA e NZ ET RD hanno rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi alla rideterminazione della pena, con il riconoscimento della continuazione;
la rinuncia dei motivi da parte di ES ON e FE IR RD escludeva quello relativo alla rideterminazione della pena con l'applicazione delle pene detentive sostitutive delle pene detentive brevi. 1.2 Ne consegue, in accoglimento del principio di diritto consolidato espresso da questo Corte, al quale questo collegio aderisce, che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01, in termini anche Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, NTse, Rv. 268385-01). 2. Tanto chiarito, rileva questo Collegio che le doglianze formulate con il motivo oggetto dei ricorsi proposti da HE LA e NZ ET RD risultano del tutto generiche, non essendo state in alcun modo indicate dalla parte le ragioni, in tesi, giustificative dell'ipotizzata violazione di legge e del prospettato vizio motivazionale. 2.1 La Corte di appello, diversamente da quanto affermato indistintamente per tutti gli assistiti, nell'accogliere il motivo di ricorso cui le parti non avevano rinunciato (ossia il riconoscimento della continuazione e, per il solo LA, anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche), ha evidenziato, per quanto riguarda il LA, che il Tribunale aveva riconosciuto già le circostanze attenuanti (e tanto risulta a pag 28 della sentenza di primo grado) ed ha quindi riconosciuto il vincolo della continuazione, rispettivamente, con i reati giudicati con la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Lucera il 12 novembre 2008, irrevocabile il 23 aprile 2009, per il LA, e con i reati giudicati con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello il 17 marzo 2009, irrevocabile il 26 febbraio 2010, per RD NZ ET, individuando tra tutti il reato più grave ed i singoli aumenti per la continuazione (cfr sul punto par. 5.4, pag. 18 e 19 per il LA e par. 5.8, pag. 20 e 21 per NZ ET RD) con motivazione immune da censure perché aderente ai principi espressi dalla 7 Suprema Corte in tema di riconoscimento della continuazione con reati giudicati in sentenze passate in giudicato (cfr sul punto, da ultimo Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114-02 ma anche Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01). Non essendosi la difesa dei ricorrenti LA e RD NZ ET confrontata adeguatamente con il provvedimento impugnato, i ricorsi da loro proposti vanno dichiarati inammissibili, in applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425- 01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109-01). 3. Il provvedimento della Corte di appello va invece censurato in relazione alla riduzione della pena per la continuazione, già ritenuta in primo grado, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli ascritti a NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN, giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009. 3.1 E' bene, in premessa, chiarire quali siano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, cui aderisce questo collegio. Sul tema degli aumenti per i reati satelliti in caso di reato continuato Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 ha di recente espresso il principio così di seguito massimato: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». La decisione sposa un orientamento che si muoveva lungo la scia già tracciata da Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243589-01, Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01, Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, EB, Rv. 263717-01 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750. In particolare, che l'aumento per la continuazione vada operato non in modo onnicomprensivo, bensì specificando l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, 8 è proprio quanto aveva affermato anche Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750, in tema di continuazione tra reati satellite puniti con pene eterogenee, trattandosi di una specificazione funzionale non solo per l'applicazione di taluni istituti giuridici ad alcuni dei reati fittiziamente unificati, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione. Più in generale, la questione sul tema della determinazione della pena per i reati satelliti, tange quella, molto delicata, relativa alla nullità della sentenza, in parte qua, con la quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva, senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (nullità affermata da Sez. U, n. 7930 del 21/05/1995, Zuoine, Rv. 201549-01 e poi in parte superata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici successive - cfr Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, Giannone, Rv. 262290-01), e lumeggia su un principio che connota le pronunce del Supremo consesso sul tema, ossia quello secondo cui proprio la verifica dell'osservanza del limite di cui all'art. 81, comma terzo, cod. pen. e gli effetti dello scioglimento del cumulo giuridico dovuti all'applicazione degli istituti della prescrizione, della sostituzione delle pene detentive brevi, della estinzione delle misure cautelare personali, per citarne alcuni, rendono necessario che sia individuabile la pena stabilità dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite, anche tenendo presente - in questo senso le Sez. U, EB - che la realtà normativa costituita dall'istituto della continuazione è di carattere duttile, che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire (in altri termini, in vista del perseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reato continuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità). Sez. U, Pizzone, hanno ritenuto che, diversamente da quanto era stato sostenuto in alcune pronunce che militavano per la tesi dell'aumento unitario, il dato normativo imponga al giudice di individuare in modo distinto e specifico le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso di continuazione. I principi espressi da Sez. U, Pizzone, vanno poi rapportati anche al tema della determinazione della pena in caso di continuazione in executivis, posto che la continuazione, nel caso di specie, è stata riconosciuta non solo tra i reati in sede di cognizione, ma anche tra questi ultimi e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile. 9 In un inciso (par 13) di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv 270074-01 e Rv 270073-01, il Supremo consesso, nel raffrontare l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (che sancisce che il giudice dell'esecuzione deve considerare violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave), alla parallela previsione dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., (a norma del quale la violazione con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della stessa o di diverse violazioni di legge è punita con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave), rimarca come nel processo di cognizione l'individuazione della violazione più grave è appunto affidata alla valutazione discrezionale, per quanto vincolata, del giudice, mentre nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cedevolezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della pena più grave già inflitta. Nell'uno come nell'altro caso, si dice, la pena-base è sempre quella per la violazione più grave, rispettivamente da determinare o già determinata, così adattando l'istituto della continuazione alle caratteristiche proprie della esecuzione. 3.2 Di questi principi i giudici di merito non hanno fatto buon governo. La Corte di appello, adottando la stessa formula per tutti e tre gli imputati - che avevano rinunciato a tutti i motivi, fatta eccezione per quello relativo all'aumento per la continuazione - ha motivato nei seguenti termini «Vi sono le condizioni per un adeguamento in melius della sanzione applicata dal Tribunale per i reati residui posti in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata il 10 luglio 2008 mediante la riduzione da un uno, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa ad un anno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa». Ancor prima il Tribunale, dopo aver riconosciuto la continuazione, si era così espresso: «ciò posto - e tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. - previa affermazione della loro penale responsabilità per tutti i delitti rispettivamente ascrittigli [...] la pena loro rispettivamente inflitta con la sentenza datata 1 luglio 2009 dalla Corte di appello di Bari va elevata nella misura - ritenuta congrua - di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.0000,00 di multa...». 3.3 Emerge dalla lettura della sentenza impugnata e da quella adottata dal giudice di prime cure (alla quale la prima sembra implicitamente richiamarsi) non solo che nel calcolo per la continuazione non è stato individuato il reato più grave, ma che non è stato neanche indicato, per ciascuno dei reati posti in continuazione, la pena in aumento, nonostante, in questo procedimento, NZ Di NZ fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio, e 134), per aver acquistato da HE UC sostanza stupefacente del tipo cocaina non a fini personali;
MA IG 10 AT fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio, 134), per aver acquistato da HE UC sostanza stupefacente del tipo cocaina non a fini personali e FE AM IN fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio. 3.4. In applicazione dei principi di diritto sopra esposti la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione per NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN, e, fermo restando l'accertamento definitivo di responsabilità nei loro confronti, va disposta la trasmissione ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché proceda a determinare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione, applicando i principi di diritto sopraesposti. 4. Inammissibile è il ricorso proposto da FR RD, come osservato anche dal Sost. Procuratore generale nella requisitoria scritta. 4.1 I motivi di doglianza attengono infatti alla dichiarazione di responsabilità, nonostante FR RD abbia rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione di quello relativo all'aumento per la continuazione con i reati giudicati con sentenza emessa 1'11 novembre 2010 dalla Corte di appello di Bari. 4.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del consolidato principio di diritto in base al quale la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, cit.). 5. Egualmente inammissibili sono i ricorsi proposti da ES ON e FE IR RD, che avevano rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, avendo richiesto l'applicazione di una sanzione sostitutiva (della detenzione domiciliare sostitutiva - in questo senso, la memoria presentata - FE IR RD;
del lavoro di pubblica utilità presso la Comunità "Associazione Superamento handicap" il ON) in ragione della circostanza che l'aumento di pena in continuazione, disposta dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte di Appello, rientrava, esso solo, nei limiti di pena previsti per la sostituzione, essendo stato fissato in anni uno, mesi dieci di reclusione per ognuno. 5.1 Nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva, facendo corretta applicazione del 11 disposto di cui all'art. 53, comma 3, legge n. 689 del 1981 che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro cui possono essere applicate le pene sostitutive, espressamente stabilisce che debba tenersi conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e dunque della pena complessiva, non già di quella determinata in aumento. 5.2 Si è sul punto già affermato che ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi (cfr Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748-01). 5.3 Nel caso di specie, come risulta da quanto affermato dalla Corte territoriale, non smentito dalla difesa, la pena complessiva per i due imputati supera di gran lunga quella entro cui può procedersi alla sostituzione, posto che per il ON era pari ad anni cinque, mesi quattro di reclusione, mentre per il RD era di anni nove, mesi dieci di reclusione. Né può ritenersi che i limiti fissati dal legislatore operino solo sulla pena comminata in aumento, laddove parte della pena, se non tutta la pena, posta in continuazione sia stata espiata: la lettura suggerita in questo senso nel ricorso è non solo contraria al disposto normativo, ma anche contraria alla ratio legis essendosi precisato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 che con il nuovo art. 53 legge n. 689 del 1981 si è scelto di introdurre «una disciplina del tutto diversa, secondo la quale ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato» (cfr. Relazione illustrativa cit. pag. 358). 5.4 Deve dunque affermarsi che l'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981, nella sua nuova formulazione, prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro cui possono essere applicate le pene sostitutive, della pena complessivamente irrogata, senza fare riferimento alla parte elevata in aumento per la ritenuta continuazione con reati già giudicati, e ciò sia quando la pena inflitta per questi ultimi debba essere ancora espiata, sia quando sia già stata eseguita. 12 Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa è questa una scelta frutto di discrezionalità legislativa che risponde a criteri ragionevoli e non arbitrari ed essa non risulta contraria alle norme costituzionali e non giustifica quindi la rimessione della questione alla Corte costituzionale. 5.5 Inammissibile è, infine, anche il rilievo relativo all'omessa valutazione della memoria, con la quale il difensore reitera la richiesta di sostituzione della pena detentiva motivandola su elementi di natura soggettiva (la buona condotta assunta dal ON e le condizioni di salute, indicate per inciso, del RD), che non superano il rilievo principale mosso dalla Corte di appello alla richiesta difensiva, posto a fondamento del rigetto, ossia l'assenza dei presupposti oggettivi, ancorati al limite della pena, che consentono l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti HE LA, NZ ET RD, FR RD, FE IR RD e ES ON del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di NZ NZ, AT MA IG e IN FE AM limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di LA HE, RD NZ ET, RD FR, RD FE IR e ON ES che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte rassegnate con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da ES ON e FE IR RD e l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. Non è comparso all'odierna udienza l'avvocato Censano che aveva chiesto la trattazione in presenza autorizzata con provvedimento del Presidente Titolare. - 4 Vt',2,. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8887 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa il 4 febbraio 2016 dal Tribunale di Foggia in ordine ad una serie di reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 112, n. 2 cod. pen. e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto ai quali era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, erano state concesse le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti e la recidiva (esclusa per HE LA e FR RD), era stata ritenuta la continuazione, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi 98) e 138) perché estinti per prescrizione e, avendo tutti gli imputati rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione (NZ Di NZ, MA IG AT, IN FE AM, RD FR); alla rideterminazione della pena, con il riconoscimento della continuazione (HE LA, NZ ET RD) e all'applicazione delle pene detentive sostitutive delle pene detentive brevi (ES ON e FE IR RD): - nei confronti di NZ Di NZ, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascrittigli e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di LA HE, ha rideterminato la pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa inflittagli in primo grado, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucera in data 12 novembre 2008, irrevocabile il 23 aprile 2009, così pervenendo alla pena complessiva di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa;
- nei confronti di MA IG AN, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascritti nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di NZ ET RD, ha rideterminato la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, inflittagli in primo grado, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente 2 procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari in data 17 marzo 2009, irrevocabile il 26 febbraio 2010 e così pervenendo alla pena complessiva di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- nei confronti di FE AM IN ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già riconosciutagli in primo grado tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di RD FR, ha ridotto ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, inflittagli a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado tra gli indicati reati e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 11 novembre 2010; - nei confronti di FE IR RD, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado, tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009; - nei confronti di ES ON, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione già ritenuta in primo grado tra i reati ascrittigli nel presente procedimento e quelli giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, per il tramite dei loro rispettivi difensori di fiducia. 2. L'avv. IG Marinelli, difensore di fiducia di NZ Di NZ, HE LA, MA IG AT, NZ RD e FE AM IN, ha affidato il ricorso proposto per tutti i suoi assistiti ad un unico motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 81, cpv., cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla riduzione dell'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. 2.1 Lamenta il difensore che la motivazione della Corte di appello - che, nel prendere atto della rinuncia da parte di tutti i suoi assistiti ai motivi di appello, fatta eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione già riconosciuta (NZ Di NZ, MA IG AT, FE AM IN) ed alla determinazione della pena e al riconoscimento della continuazione (HE LA e NZ ET RD), ha ridotto e rideterminato nei termini sopraindicati la pena irrogata in aumento per la ritenuta continuazione tra i reati 3 ascritti in questo procedimento e quelli giudicati con le sentenze sopraindicate - risulta carente nella parte in cui omette di indicare il reato più grave da cui partire e nella parte in cui non esplicita le ragioni dell'entità della riduzione relativa ai vari aumenti di pena ex art. 81 cpv, cod. pen., in contrasto con quanto attualmente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Si indica Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019). 3. L'Avv. IR Nardelli, difensore di fiducia di FR Nardelli ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di legge e di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per violazione del principio del libero convincimento del giudice ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. 3.1. Si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto FR Nardelli penalmente responsabile sulla scorta di un'unica espressione pronunciata in una conversazione, captata all'interno dell'autovettura Lancia Y in data 9 gennaio 2007, n. 740, nel corso della quale FR RD avrebbe affermato «vendiamo la droga e non ce la facciamo;
se andassimo a lavorare ci dovremmo sparare». Si contesta che tale frase sia stata pronunciata dal RD e si deduce che la stessa non risulta nella perizia trascrittiva delle captazioni, lamentando un travisamento del fatto e della prova, anche nella parte in cui viene soprannominato "giovane" (e non "kojac", che sarebbe il suo soprannome), nonché laddove il perito afferma di essere calabrese e dunque non può aver riconosciuto le voci che parlavano in dialetto sanseverese. Si afferma che FR RD non è titolare di utenze telefoniche, non possiede autovetture, che è stato sempre detenuto, tranne alcuni mesi, che non risulta dagli atti che siano stati effettuati viaggi, che non ha alcun rapporto con NT TI, il quale ha categoricamente escluso che la droga sequestratagli gliel'avesse fornita FR RD. 4. L'avv. Ettore Censano, difensore di fiducia di FE IR RD e ES ON, ha presentato ricorso lamentando violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva in una pena sostitutiva. 4.1. Nel premettere che con dichiarazione del 27 gennaio 2023 aveva rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello riguardante la rideterminazione della pena, rappresenta di aver chiesto la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso la comunità "Associazione Superamento handicap" per il ON e degli arresti domiciliari (rectius: detenzione domiciliare sostitutiva) presso la propria residenza per FE IR RD, depositando apposita memoria. Si evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato, su parere contrario del procuratore generale, la richiesta di sostituzione della pena detentiva alla luce del disposto di cui all'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981 a mente del quale, 4 ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sicchè, dal momento che la pena complessiva per il ON risultava essere quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione, mentre per il RD era di anni nove, mesi dieci di reclusione, la richiesta non ha trovato accoglimento. Lamenta il difensore che la Corte territoriale non ha tenuto conto che le pene irrogate ad entrambi gli imputati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009 - ossia con la sentenza, irrevocabile, che ha giudicato i reati posti in continuazione con i fatti del presente processo - sono state già eseguite, tra l'altro in misura alternativa della semilibertà per il RD e della detenzione domiciliare per il ON, ragion per cui la richiesta di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. riguardava la residua pena ancora da espiare, ossia quella comminata in aumento, pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione. Si afferma che, posto che in fase di esecuzione è previsto che la pena convertita cumulata con le altre pene da eseguire, ove superi i quattro anni di reclusione, impone la revoca della conversione, l'interpretazione logica e costituzionalmente orientata della norma in questione deve portare a ritenere che quando la pena va in continuazione con altre condanne e quella da eseguire non supera i quattro anni di reclusione, può essere disposta la sostituzione ai sensi dell'articolo 20-bis cod. pen. Diversamente, nel caso in cui la norma dovesse essere interpretata nel senso inteso dai giudici territoriali, va sollevata questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento ponendosi la norma in contrasto con il disposto di cui all'articolo 27 Cost. Si lamenta inoltre vizio di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di considerare e valutare le articolate argomentazioni esposte nella memoria difensiva, presentata a sostegno della richiesta di sostituzione della pena detentiva, nella quale si evidenziava che i precedenti penali di cui gli imputati erano gravati non risultavano ostativi alla sostituzione della pena, per le ragioni ivi indicate e non considerate. Infine, si censurano le argomentazioni addotte dal Procuratore generale ed avallate dai giudici della Corte territoriale laddove hanno rigettato la richiesta di sostituzione della pena in ragione della gravità dei fatti e della personalità degli imputati desunta dai rispettivi certificati penali, ponendosi così in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981, secondo cui è da ritenere ostativa alla sostituzione della pena detentiva la sola sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute da parte del condannato. 5 Si chiede quindi l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. 2. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto da ES ON e FE IR RD e dichiararsi inammissibili tutti gli altri ricorsi. 2.1 In relazione al ricorso proposto nell'interesse di ES ON e FE IR RD evidenzia che la richiesta, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale non poteva essere accolta perché in contrasto con il chiaro disposto normativo della nuova disciplina di cui all'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981 ed in tal senso si è già espressa Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, Di Leone, n.m. In altri termini, l'art. 53 legge cit. nella sua nuova formulazione prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, degli aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per concorso formale o continuazione, ossia della pena finale, senza possibilità di fare riferimento alla pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave o, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, al solo fine della sostituzione, alla parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse dì FR RD è inammissibile avendo questi rinunciato a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quello relativo all'aumento di pena per la continuazione. 2.3 Tutti gli altri ricorsi sono inammissibili, essendo la giurisprudenza di legittimità concorde nel ritenere che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005), tanto più quando i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770). Nel caso di specie, poi, l'assai modesta entità degli aumenti disposti consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da HE LA, NZ ET RD, FR RD, FE IR RD e ES ON sono inammissibili per quanto di seguito esplicitato, mentre vanno accolti, limitatamente alla determinazione 6 dell'aumento per la continuazione, quelli presentati nell'interesse di NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN. 1.1 Va premesso, in via generale, che gli imputati hanno rinunciato parzialmente ai motivi di appello: in particolare, NZ Di NZ, MA IG AT, FE AM IN, FR RD hanno rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi all'aumento per la continuazione;
HE LA e NZ ET RD hanno rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi alla rideterminazione della pena, con il riconoscimento della continuazione;
la rinuncia dei motivi da parte di ES ON e FE IR RD escludeva quello relativo alla rideterminazione della pena con l'applicazione delle pene detentive sostitutive delle pene detentive brevi. 1.2 Ne consegue, in accoglimento del principio di diritto consolidato espresso da questo Corte, al quale questo collegio aderisce, che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01, in termini anche Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, NTse, Rv. 268385-01). 2. Tanto chiarito, rileva questo Collegio che le doglianze formulate con il motivo oggetto dei ricorsi proposti da HE LA e NZ ET RD risultano del tutto generiche, non essendo state in alcun modo indicate dalla parte le ragioni, in tesi, giustificative dell'ipotizzata violazione di legge e del prospettato vizio motivazionale. 2.1 La Corte di appello, diversamente da quanto affermato indistintamente per tutti gli assistiti, nell'accogliere il motivo di ricorso cui le parti non avevano rinunciato (ossia il riconoscimento della continuazione e, per il solo LA, anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche), ha evidenziato, per quanto riguarda il LA, che il Tribunale aveva riconosciuto già le circostanze attenuanti (e tanto risulta a pag 28 della sentenza di primo grado) ed ha quindi riconosciuto il vincolo della continuazione, rispettivamente, con i reati giudicati con la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Lucera il 12 novembre 2008, irrevocabile il 23 aprile 2009, per il LA, e con i reati giudicati con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello il 17 marzo 2009, irrevocabile il 26 febbraio 2010, per RD NZ ET, individuando tra tutti il reato più grave ed i singoli aumenti per la continuazione (cfr sul punto par. 5.4, pag. 18 e 19 per il LA e par. 5.8, pag. 20 e 21 per NZ ET RD) con motivazione immune da censure perché aderente ai principi espressi dalla 7 Suprema Corte in tema di riconoscimento della continuazione con reati giudicati in sentenze passate in giudicato (cfr sul punto, da ultimo Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114-02 ma anche Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01). Non essendosi la difesa dei ricorrenti LA e RD NZ ET confrontata adeguatamente con il provvedimento impugnato, i ricorsi da loro proposti vanno dichiarati inammissibili, in applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425- 01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109-01). 3. Il provvedimento della Corte di appello va invece censurato in relazione alla riduzione della pena per la continuazione, già ritenuta in primo grado, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli ascritti a NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN, giudicati con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari in data 1 luglio 2009. 3.1 E' bene, in premessa, chiarire quali siano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, cui aderisce questo collegio. Sul tema degli aumenti per i reati satelliti in caso di reato continuato Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 ha di recente espresso il principio così di seguito massimato: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». La decisione sposa un orientamento che si muoveva lungo la scia già tracciata da Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243589-01, Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01, Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, EB, Rv. 263717-01 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750. In particolare, che l'aumento per la continuazione vada operato non in modo onnicomprensivo, bensì specificando l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, 8 è proprio quanto aveva affermato anche Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750, in tema di continuazione tra reati satellite puniti con pene eterogenee, trattandosi di una specificazione funzionale non solo per l'applicazione di taluni istituti giuridici ad alcuni dei reati fittiziamente unificati, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione. Più in generale, la questione sul tema della determinazione della pena per i reati satelliti, tange quella, molto delicata, relativa alla nullità della sentenza, in parte qua, con la quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva, senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (nullità affermata da Sez. U, n. 7930 del 21/05/1995, Zuoine, Rv. 201549-01 e poi in parte superata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici successive - cfr Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, Giannone, Rv. 262290-01), e lumeggia su un principio che connota le pronunce del Supremo consesso sul tema, ossia quello secondo cui proprio la verifica dell'osservanza del limite di cui all'art. 81, comma terzo, cod. pen. e gli effetti dello scioglimento del cumulo giuridico dovuti all'applicazione degli istituti della prescrizione, della sostituzione delle pene detentive brevi, della estinzione delle misure cautelare personali, per citarne alcuni, rendono necessario che sia individuabile la pena stabilità dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite, anche tenendo presente - in questo senso le Sez. U, EB - che la realtà normativa costituita dall'istituto della continuazione è di carattere duttile, che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire (in altri termini, in vista del perseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reato continuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità). Sez. U, Pizzone, hanno ritenuto che, diversamente da quanto era stato sostenuto in alcune pronunce che militavano per la tesi dell'aumento unitario, il dato normativo imponga al giudice di individuare in modo distinto e specifico le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso di continuazione. I principi espressi da Sez. U, Pizzone, vanno poi rapportati anche al tema della determinazione della pena in caso di continuazione in executivis, posto che la continuazione, nel caso di specie, è stata riconosciuta non solo tra i reati in sede di cognizione, ma anche tra questi ultimi e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile. 9 In un inciso (par 13) di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv 270074-01 e Rv 270073-01, il Supremo consesso, nel raffrontare l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (che sancisce che il giudice dell'esecuzione deve considerare violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave), alla parallela previsione dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., (a norma del quale la violazione con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della stessa o di diverse violazioni di legge è punita con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave), rimarca come nel processo di cognizione l'individuazione della violazione più grave è appunto affidata alla valutazione discrezionale, per quanto vincolata, del giudice, mentre nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cedevolezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della pena più grave già inflitta. Nell'uno come nell'altro caso, si dice, la pena-base è sempre quella per la violazione più grave, rispettivamente da determinare o già determinata, così adattando l'istituto della continuazione alle caratteristiche proprie della esecuzione. 3.2 Di questi principi i giudici di merito non hanno fatto buon governo. La Corte di appello, adottando la stessa formula per tutti e tre gli imputati - che avevano rinunciato a tutti i motivi, fatta eccezione per quello relativo all'aumento per la continuazione - ha motivato nei seguenti termini «Vi sono le condizioni per un adeguamento in melius della sanzione applicata dal Tribunale per i reati residui posti in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Bari pronunciata il 10 luglio 2008 mediante la riduzione da un uno, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa ad un anno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa». Ancor prima il Tribunale, dopo aver riconosciuto la continuazione, si era così espresso: «ciò posto - e tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. - previa affermazione della loro penale responsabilità per tutti i delitti rispettivamente ascrittigli [...] la pena loro rispettivamente inflitta con la sentenza datata 1 luglio 2009 dalla Corte di appello di Bari va elevata nella misura - ritenuta congrua - di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.0000,00 di multa...». 3.3 Emerge dalla lettura della sentenza impugnata e da quella adottata dal giudice di prime cure (alla quale la prima sembra implicitamente richiamarsi) non solo che nel calcolo per la continuazione non è stato individuato il reato più grave, ma che non è stato neanche indicato, per ciascuno dei reati posti in continuazione, la pena in aumento, nonostante, in questo procedimento, NZ Di NZ fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio, e 134), per aver acquistato da HE UC sostanza stupefacente del tipo cocaina non a fini personali;
MA IG 10 AT fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio, 134), per aver acquistato da HE UC sostanza stupefacente del tipo cocaina non a fini personali e FE AM IN fosse stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), per aver importato dall'Olanda ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio. 3.4. In applicazione dei principi di diritto sopra esposti la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione per NZ Di NZ, MA IG AT e FE AM IN, e, fermo restando l'accertamento definitivo di responsabilità nei loro confronti, va disposta la trasmissione ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché proceda a determinare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione, applicando i principi di diritto sopraesposti. 4. Inammissibile è il ricorso proposto da FR RD, come osservato anche dal Sost. Procuratore generale nella requisitoria scritta. 4.1 I motivi di doglianza attengono infatti alla dichiarazione di responsabilità, nonostante FR RD abbia rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione di quello relativo all'aumento per la continuazione con i reati giudicati con sentenza emessa 1'11 novembre 2010 dalla Corte di appello di Bari. 4.2 Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del consolidato principio di diritto in base al quale la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, cit.). 5. Egualmente inammissibili sono i ricorsi proposti da ES ON e FE IR RD, che avevano rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, avendo richiesto l'applicazione di una sanzione sostitutiva (della detenzione domiciliare sostitutiva - in questo senso, la memoria presentata - FE IR RD;
del lavoro di pubblica utilità presso la Comunità "Associazione Superamento handicap" il ON) in ragione della circostanza che l'aumento di pena in continuazione, disposta dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte di Appello, rientrava, esso solo, nei limiti di pena previsti per la sostituzione, essendo stato fissato in anni uno, mesi dieci di reclusione per ognuno. 5.1 Nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva, facendo corretta applicazione del 11 disposto di cui all'art. 53, comma 3, legge n. 689 del 1981 che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro cui possono essere applicate le pene sostitutive, espressamente stabilisce che debba tenersi conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e dunque della pena complessiva, non già di quella determinata in aumento. 5.2 Si è sul punto già affermato che ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi (cfr Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta, Rv. 286748-01). 5.3 Nel caso di specie, come risulta da quanto affermato dalla Corte territoriale, non smentito dalla difesa, la pena complessiva per i due imputati supera di gran lunga quella entro cui può procedersi alla sostituzione, posto che per il ON era pari ad anni cinque, mesi quattro di reclusione, mentre per il RD era di anni nove, mesi dieci di reclusione. Né può ritenersi che i limiti fissati dal legislatore operino solo sulla pena comminata in aumento, laddove parte della pena, se non tutta la pena, posta in continuazione sia stata espiata: la lettura suggerita in questo senso nel ricorso è non solo contraria al disposto normativo, ma anche contraria alla ratio legis essendosi precisato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 che con il nuovo art. 53 legge n. 689 del 1981 si è scelto di introdurre «una disciplina del tutto diversa, secondo la quale ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - non potrà in ogni caso essere superato» (cfr. Relazione illustrativa cit. pag. 358). 5.4 Deve dunque affermarsi che l'art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981, nella sua nuova formulazione, prevede che si debba tener conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro cui possono essere applicate le pene sostitutive, della pena complessivamente irrogata, senza fare riferimento alla parte elevata in aumento per la ritenuta continuazione con reati già giudicati, e ciò sia quando la pena inflitta per questi ultimi debba essere ancora espiata, sia quando sia già stata eseguita. 12 Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa è questa una scelta frutto di discrezionalità legislativa che risponde a criteri ragionevoli e non arbitrari ed essa non risulta contraria alle norme costituzionali e non giustifica quindi la rimessione della questione alla Corte costituzionale. 5.5 Inammissibile è, infine, anche il rilievo relativo all'omessa valutazione della memoria, con la quale il difensore reitera la richiesta di sostituzione della pena detentiva motivandola su elementi di natura soggettiva (la buona condotta assunta dal ON e le condizioni di salute, indicate per inciso, del RD), che non superano il rilievo principale mosso dalla Corte di appello alla richiesta difensiva, posto a fondamento del rigetto, ossia l'assenza dei presupposti oggettivi, ancorati al limite della pena, che consentono l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti HE LA, NZ ET RD, FR RD, FE IR RD e ES ON del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di NZ NZ, AT MA IG e IN FE AM limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di LA HE, RD NZ ET, RD FR, RD FE IR e ON ES che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/01/2025.