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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3236/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000421000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1776/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto viziata dalla mancata notifica degli atti prodromici ovvero dell'avviso di accertamento n.
TF3013M01900/2023 relativo all'omesso pagamento della IRPEF per l'anno 2018.
Si sono costituiti entrambi gli uffici citati ed hanno richiesto il rigetto del ricorso, dando prova dell'avvenuta notifca del prodromico avviso di accertamento.
All'odierna udienza camerale la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quale unico motivo di ricorso il contribuente si è doluto dalla mancata notifica degli atti prodromici all'avviso di iscrizione ipotecaria ovvero dell'avviso di accertamento n. TF3013M01900/2023 relativo all'omesso pagamento della IRPEF per l'anno 2018. Il motivo è del tutto infondato, ai limiti della lite temeraria in quanto l'Agenzia delle Entrate costituendosi ha dato prova tche l'avviso di accertamento n.
TF33013M01900/2023 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202500000421000, è stato validamente notificato al contribuente a mezzo pec il 04/07/2023.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano direttamente in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite che liquida in euro 3169,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000421000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1776/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto viziata dalla mancata notifica degli atti prodromici ovvero dell'avviso di accertamento n.
TF3013M01900/2023 relativo all'omesso pagamento della IRPEF per l'anno 2018.
Si sono costituiti entrambi gli uffici citati ed hanno richiesto il rigetto del ricorso, dando prova dell'avvenuta notifca del prodromico avviso di accertamento.
All'odierna udienza camerale la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quale unico motivo di ricorso il contribuente si è doluto dalla mancata notifica degli atti prodromici all'avviso di iscrizione ipotecaria ovvero dell'avviso di accertamento n. TF3013M01900/2023 relativo all'omesso pagamento della IRPEF per l'anno 2018. Il motivo è del tutto infondato, ai limiti della lite temeraria in quanto l'Agenzia delle Entrate costituendosi ha dato prova tche l'avviso di accertamento n.
TF33013M01900/2023 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202500000421000, è stato validamente notificato al contribuente a mezzo pec il 04/07/2023.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano direttamente in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite che liquida in euro 3169,00 oltre oneri accessori se dovuti.