TAR Catania, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 870
TAR
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti; insussistenza della condotta contestata; violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017; insussistenza dei presupposti fattuali necessari ai fini dell’applicazione della misura; illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; sviamento dalla causa tipica; violazione di legge ex art. 3 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla pericolosità della condotta del ricorrente.

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene la condotta del ricorrente fosse riferibile a lui, la valutazione della sua pericolosità sociale fosse inadeguata. La mera denuncia e il procedimento penale non sono sufficienti a dimostrare un pericolo effettivo per la sicurezza pubblica. L'archiviazione per particolare tenuità del fatto, che ha escluso la gravità della condotta e l'abitualità, contrasta con la valutazione di pericolosità necessaria per l'emissione del provvedimento.

  • Altro
    Violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; violato principio di gradualità e proporzionalità della sanzione; difetto di istruttoria; abnormità dell’adottato provvedimento.

    Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 870
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 870
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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