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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15718 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa TT RI, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26728 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Caprio, del foro di Avellino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco
Montozzi, sito in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4, opponente
E
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via Vincenzo Monti n. 2,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito, per brevità, anche solo ) chiedeva ed otteneva che il Controparte_1 CP_1
Tribunale Civile di Roma emettesse, in data 11.02.2021, decreto ingiuntivo n. 3450/2021 (Rg.
2540/2021), per € 40.481,61, oltre interessi e spese, nei confronti della (di Parte_1
Part seguito, per brevità, anche solo “ ”), per il mancato pagamento delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, giusto contratto sottoscritto in data 28.06.2018. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2021, la proponeva Parte_1 opposizione, avverso il decreto notificato in data 02.03.2021, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Avellino ex artt. 19 e 20 c.p.c., dovendosi individuare quale foro competente quello del debitore, nel caso di specie sito a Solofra
(AV), ove era stabilita la propria sede legale ed era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, stante anche l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 1182, co. 4, c.c., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
che nel merito, l'opponente sosteneva che non era dovuta la somma ingiunta, atteso che la quantificazione dei consumi era avvenuta attraverso letture stimate e non effettive e che non aveva mai ricevuto le fatture azionate in monitorio, non inviate da con cadenza bimestrale, in violazione della relativa normativa di settore;
che CP_1
l'opponente chiedeva, pertanto, al tribunale, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Avellino e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da e per CP_1
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. per la sua emissione.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dall'opponente ed evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, correttamente incardinata secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1182, c.c. e 20 c.p.c., ritenuti applicabili al caso di specie, in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, dovuta a titolo di fatture scadute e rimaste insolute, doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
che l'opposta, in forza del contratto di somministrazione stipulato con la Part
, in data 28.06.2018, aveva regolarmente provveduto all'erogazione di energia elettrica presso il locale della stessa, sito a Solofra (AV), in Via Nuova Asi n. 4, per mezzo del competente
Distributore di zona, la E-Distribuzione Spa, la quale, a fronte della prestazione resa, le aveva comunicato il flusso telematizzato dei consumi di energia presso il riferito punto di prelievo;
che l'importo di € 40.481,61 era dovuto, come indicato nelle fatture azionate in monitorio, dal contenuto analitico ed emesse sulla base delle letture rilevate e dei dati reali comunicati dal
Distributore; che il decreto era stato legittimamente emesso, in virtù dei requisiti di cui agli artt. 633
e 634, co. 2, c.p.c., avendo l'opposta prodotto le fatture, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, indicante gli estremi delle fatture insolute, nonché l'estratto conto delle stesse;
che le fatture erano state regolarmente recapitate all'indirizzo fornito dall'opponente, al momento della stipula del contratto de quo; che l'opposta chiedeva, pertanto, in via preliminare, di rigettare le eccezioni formulate dall'opponente e di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla
[...]
occorre rilevare che la stessa non appare fondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
Nel caso di specie, ricorre una obbligazione pecuniaria liquida, il cui ammontare, infatti, può essere determinato in base al titolo, con un calcolo aritmetico e facendo riferimento a criteri non discrezionali, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis", esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, o indichi criteri determinativi non discrezionali e, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 13/09/2016, n. 17989).
Ebbene, il forum destinatae solutionis, a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., deve essere considerato il domicilio del creditore che, nella fattispecie, si identifica con la sede di , CP_1 ubicata in Roma (il dato è pacifico e non contestato), con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ciò posto, è opportuno ricordare che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame, supportava la propria pretesa creditoria producendo, già in CP_1 fase monitoria, l'estratto conto e l'estratto autentico notarile delle scritture contabili relativo alle fatture azionate (cfr. docc. fascicolo monitorio). L'opposta integrava poi la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito del contratto di somministrazione, Part stipulato in data 20.06.2018, con la e della copia delle fatture azionate in monitorio (cfr. docc. fascicolo di parte opposta).
A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che, dall'istruttoria svolta, è risultato pacifico e documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in data 20.06.2018, per l'immobile sito a Solofra (AV), Via Nuova Asi n. 4 (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opposta).
Con riferimento al disconoscimento della firma ivi apposta, eccepito dall'opponente, appare necessario evidenziare come lo stesso non sia stato validamente esperito, posto che, ai fini di un efficace disconoscimento della firma del legale rappresentante di una società, o del personale incaricato, lo stesso deve essere effettuato in modo specifico e attestando la diversità della firma apposta sul documento rispetto alle “sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati ed identificabili” o di tutto il personale addetto (cfr. sul punto Cass. n. 149/2023, Cass.
n. 7240/2019, Cass. n. 3620/2010).
E', poi, appena il caso di evidenziare che al citato contratto era stata allegata una copia del documento d'identità della legale rappresentante dell'opponente, , ulteriore elemento Persona_1 che da cui desumere la volontà dell'opponente di concludere un contratto di fornitura di energia con l'opposta (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opposta).
Sul punto si ritiene opportuno ricordare il principio generale della libertà della forma che, come noto, non prevede, per la stipula di contratti di fornitura di energia, la forma scritta ad substantiam o ad probationem, lasciando alle parti la libertà di scegliere la forma che preferiscono per manifestare il proprio consenso, purché idonea a esternare in modo chiaro e inequivocabile la loro volontà, che può essere provata con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici, o per “facta concludentia” (cfr. Cass. 14/07/2023, n. 20267).
Occorre, pertanto, osservare che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscano l'incombente probatorio posto a carico dell'opposta, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la fornitura di energia Part elettrica in favore della e allegato l'inadempimento della controparte, relativo al mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio.
Spettava, al contrario, a parte opponente fornire la prova del fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, onere non assolto, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dalla stessa, in quanto generiche e non supportate da adeguate allegazioni. Part Si rileva, infatti, che non risulta agli atti che la , in fase stragiudiziale e dopo la ricezione delle fatture, abbia formulato contestazioni specifiche in ordine alle somme richieste, negandone la debenza.
Inoltre, anche le eccezioni mosse con l'opposizione, generiche e prive di supporto probatorio, sono risultate infondate e contraddette dalle prove prodotte dall'opposta.
Alcun rilievo, poi, può assumere la nota di variazione Iva, emessa in data 19.12.2020 da
[...]
a fronte della mancata corresponsione degli importi, di cui alle fatture oggetto di azione CP_1 monitoria, al fine di provvedere a un ricalcolo dell'Iva dovuta dal cliente, con l'esatto riferimento al numero e alla data di emissione delle fatture rettificate, la specifica indicazione della causale della variazione, nonché l'esatto importo dell'imponibile e dell'Iva (cfr. doc. n. 24 fascicolo di parte opposta).
Il documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, veniva accompagnato da nota esplicativa, in cui precisava che lo stesso era stato emesso “per il recupero dell'IVA relativa alle fatture ad oggi CP_1 ancora insolute” e che “la nota di credito è stata emessa ai soli fini fiscali a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del
D.P.R. n. 633/1972 (come modificato dall'art. 1 Legge 208/2015). La nota di variazione per recupero IVA non implica la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce e non comporta alcun rimborso a suo favore” (cfr. doc. n. 24 fascicolo di parte opposta).
Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. 55/2014, secondo i minimi, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3450/2021 (Rg. 2540/2021), emesso dal Tribunale di Roma in data
11.02.2021, ad istanza di per € 40.481,61, oltre accessori, ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
TT RI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa TT RI, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26728 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Caprio, del foro di Avellino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco
Montozzi, sito in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4, opponente
E
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo, in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via Vincenzo Monti n. 2,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito, per brevità, anche solo ) chiedeva ed otteneva che il Controparte_1 CP_1
Tribunale Civile di Roma emettesse, in data 11.02.2021, decreto ingiuntivo n. 3450/2021 (Rg.
2540/2021), per € 40.481,61, oltre interessi e spese, nei confronti della (di Parte_1
Part seguito, per brevità, anche solo “ ”), per il mancato pagamento delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, giusto contratto sottoscritto in data 28.06.2018. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 1 aprile 2021, la proponeva Parte_1 opposizione, avverso il decreto notificato in data 02.03.2021, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Avellino ex artt. 19 e 20 c.p.c., dovendosi individuare quale foro competente quello del debitore, nel caso di specie sito a Solofra
(AV), ove era stabilita la propria sede legale ed era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, stante anche l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 1182, co. 4, c.c., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
che nel merito, l'opponente sosteneva che non era dovuta la somma ingiunta, atteso che la quantificazione dei consumi era avvenuta attraverso letture stimate e non effettive e che non aveva mai ricevuto le fatture azionate in monitorio, non inviate da con cadenza bimestrale, in violazione della relativa normativa di settore;
che CP_1
l'opponente chiedeva, pertanto, al tribunale, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Avellino e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da e per CP_1
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. per la sua emissione.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dall'opponente ed evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, correttamente incardinata secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1182, c.c. e 20 c.p.c., ritenuti applicabili al caso di specie, in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, dovuta a titolo di fatture scadute e rimaste insolute, doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
che l'opposta, in forza del contratto di somministrazione stipulato con la Part
, in data 28.06.2018, aveva regolarmente provveduto all'erogazione di energia elettrica presso il locale della stessa, sito a Solofra (AV), in Via Nuova Asi n. 4, per mezzo del competente
Distributore di zona, la E-Distribuzione Spa, la quale, a fronte della prestazione resa, le aveva comunicato il flusso telematizzato dei consumi di energia presso il riferito punto di prelievo;
che l'importo di € 40.481,61 era dovuto, come indicato nelle fatture azionate in monitorio, dal contenuto analitico ed emesse sulla base delle letture rilevate e dei dati reali comunicati dal
Distributore; che il decreto era stato legittimamente emesso, in virtù dei requisiti di cui agli artt. 633
e 634, co. 2, c.p.c., avendo l'opposta prodotto le fatture, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, indicante gli estremi delle fatture insolute, nonché l'estratto conto delle stesse;
che le fatture erano state regolarmente recapitate all'indirizzo fornito dall'opponente, al momento della stipula del contratto de quo; che l'opposta chiedeva, pertanto, in via preliminare, di rigettare le eccezioni formulate dall'opponente e di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 24.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla
[...]
occorre rilevare che la stessa non appare fondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
Nel caso di specie, ricorre una obbligazione pecuniaria liquida, il cui ammontare, infatti, può essere determinato in base al titolo, con un calcolo aritmetico e facendo riferimento a criteri non discrezionali, con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis", esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, o indichi criteri determinativi non discrezionali e, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. SS. UU. 13/09/2016, n. 17989).
Ebbene, il forum destinatae solutionis, a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., deve essere considerato il domicilio del creditore che, nella fattispecie, si identifica con la sede di , CP_1 ubicata in Roma (il dato è pacifico e non contestato), con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ciò posto, è opportuno ricordare che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame, supportava la propria pretesa creditoria producendo, già in CP_1 fase monitoria, l'estratto conto e l'estratto autentico notarile delle scritture contabili relativo alle fatture azionate (cfr. docc. fascicolo monitorio). L'opposta integrava poi la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito del contratto di somministrazione, Part stipulato in data 20.06.2018, con la e della copia delle fatture azionate in monitorio (cfr. docc. fascicolo di parte opposta).
A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che, dall'istruttoria svolta, è risultato pacifico e documentalmente provato, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in data 20.06.2018, per l'immobile sito a Solofra (AV), Via Nuova Asi n. 4 (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opposta).
Con riferimento al disconoscimento della firma ivi apposta, eccepito dall'opponente, appare necessario evidenziare come lo stesso non sia stato validamente esperito, posto che, ai fini di un efficace disconoscimento della firma del legale rappresentante di una società, o del personale incaricato, lo stesso deve essere effettuato in modo specifico e attestando la diversità della firma apposta sul documento rispetto alle “sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati ed identificabili” o di tutto il personale addetto (cfr. sul punto Cass. n. 149/2023, Cass.
n. 7240/2019, Cass. n. 3620/2010).
E', poi, appena il caso di evidenziare che al citato contratto era stata allegata una copia del documento d'identità della legale rappresentante dell'opponente, , ulteriore elemento Persona_1 che da cui desumere la volontà dell'opponente di concludere un contratto di fornitura di energia con l'opposta (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opposta).
Sul punto si ritiene opportuno ricordare il principio generale della libertà della forma che, come noto, non prevede, per la stipula di contratti di fornitura di energia, la forma scritta ad substantiam o ad probationem, lasciando alle parti la libertà di scegliere la forma che preferiscono per manifestare il proprio consenso, purché idonea a esternare in modo chiaro e inequivocabile la loro volontà, che può essere provata con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici, o per “facta concludentia” (cfr. Cass. 14/07/2023, n. 20267).
Occorre, pertanto, osservare che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscano l'incombente probatorio posto a carico dell'opposta, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la fornitura di energia Part elettrica in favore della e allegato l'inadempimento della controparte, relativo al mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio.
Spettava, al contrario, a parte opponente fornire la prova del fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, onere non assolto, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dalla stessa, in quanto generiche e non supportate da adeguate allegazioni. Part Si rileva, infatti, che non risulta agli atti che la , in fase stragiudiziale e dopo la ricezione delle fatture, abbia formulato contestazioni specifiche in ordine alle somme richieste, negandone la debenza.
Inoltre, anche le eccezioni mosse con l'opposizione, generiche e prive di supporto probatorio, sono risultate infondate e contraddette dalle prove prodotte dall'opposta.
Alcun rilievo, poi, può assumere la nota di variazione Iva, emessa in data 19.12.2020 da
[...]
a fronte della mancata corresponsione degli importi, di cui alle fatture oggetto di azione CP_1 monitoria, al fine di provvedere a un ricalcolo dell'Iva dovuta dal cliente, con l'esatto riferimento al numero e alla data di emissione delle fatture rettificate, la specifica indicazione della causale della variazione, nonché l'esatto importo dell'imponibile e dell'Iva (cfr. doc. n. 24 fascicolo di parte opposta).
Il documento contabile, emesso ai soli fini fiscali, veniva accompagnato da nota esplicativa, in cui precisava che lo stesso era stato emesso “per il recupero dell'IVA relativa alle fatture ad oggi CP_1 ancora insolute” e che “la nota di credito è stata emessa ai soli fini fiscali a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del
D.P.R. n. 633/1972 (come modificato dall'art. 1 Legge 208/2015). La nota di variazione per recupero IVA non implica la rinuncia da parte nostra al credito cui si riferisce e non comporta alcun rimborso a suo favore” (cfr. doc. n. 24 fascicolo di parte opposta).
Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. 55/2014, secondo i minimi, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3450/2021 (Rg. 2540/2021), emesso dal Tribunale di Roma in data
11.02.2021, ad istanza di per € 40.481,61, oltre accessori, ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
IL GIUDICE
TT RI