Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 105
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 17, D.L. 73/2021

    La Corte ritiene che la norma e il decreto attuativo non richiedano espressamente che la partita IVA sia attiva al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre, la ratio della norma è di sostenere gli operatori economici colpiti dalla pandemia, indipendentemente dallo stato del soggetto richiedente al momento della richiesta, purché l'attività non fosse già cessata alla data di entrata in vigore del decreto.

  • Rigettato
    Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    La Corte ritiene che l'emissione dell'ultima fattura non costituisca di per sé prova della cessazione dell'attività, la quale richiede adempimenti burocratico-amministrativi che vanno oltre tale data. L'affermazione dell'Ufficio sulla cessazione dell'attività al solo fine di usufruire dell'agevolazione è apodittica e indimostrata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 105
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo