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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 566/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. SCARTO CONTRIB. FONDO PERDUTO
CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata, nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
In punto spese, condannare il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Legale e, pertanto, confermare la sentenza impugnata favorevole all'appellato e condannare l'Agenzia delle Entrate all'erogazione della somma di euro 4.962,00, da accreditarsi presso l'IBAN n.Conto_Corrente_1.
Si chiede inoltre la condanna dell'Ufficio ai diritti, alle spese ed agli onorari di patrocinio ex art. 15 del D.Lgs.
546/92 per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate,
presentava stanza per il riconoscimento del contributo disciplinato dall'articolo 1, commi 16-27, del D.L.
73/2021 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni bis – Contributo perequativo) in data 20 dicembre
2021.
Nella medesima data la richiesta veniva scartata dal servizio telematico per la seguente motivazione: “La partita IVA del dichiarante non risulta essere attiva”.
Il contribuente proponeva reclamo avverso la menzionata comunicazione di scarto ritenuta illegittima per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 17, D.L. 73/2021;
3. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti.
L'Ufficio notificava il provvedimento di diniego all'istanza di mediazione e il contribuente si costituiva in giudizio.
Con la sentenza 72/04/2024, depositata il 15.1.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite per l'importo di euro 1.100,00.
.I giudici di primo grado hanno così motivato la loro decisione: Il cosiddetto decreto sostegni bis D.L.73/2021 all'art. 1 comma 16 prevede” al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica covid 19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato .” Al successivo comma 17 prevede “che tale contributo non spetta ai soggetti la cui partita iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge”.
La lettura della norma appare di facile interpretazione nel senso che l'unico impedimento formale per accedere a tale contributo sia quello di essere titolare di una partita iva attiva in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, che è entrato in vigore il 26/5/2021.
Il ricorrente alla data del 26/5/2021 risultava ancora titolare della partita iva poi cessata in data 31/5/2021
e, a parere di questa Corte, a nulla rileva che alla data di presentazione dell'istanza (20/12/2021) il ricorrente non fosse più titolare della partita IVA , perché la norma non ha stabilito questo limite e delresto proprio la ratio della normativa per l'emergenza covid 19 va interpretata nella volontà del legislatore di dare sostegno a tutti gli operatori commerciali che durante la pandemia hanno subito gravi disagi economici, la cui rifusione
è evidentemente stata successiva a tali disagi ed indipendente dallo stato del soggetto richiedente. La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto, né l'Ufficio ha risposto alla successiva istanza di autotutela presentata dal ricorrente, che avrebbe aperto un contraddittorio fra le parti certamente più utile per definire la questione, mentre al contrario l'avvenuta cessazione dell'attività prima della richiesta del contributo potrebbe essere un elemento che dimostra la reale difficoltà in cui si era trovato ad operare il ricorrente.
Il rilievo esaminato risulta assorbente di tutti gli altri. Per quanto esposto il ricorso merita accoglimento e la comunicazione di scarto va annullata”.
Propone appello la Direzione Provinciale II di Torino deducendo come motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 17, D.L. 73/2021; Violazione/mancata applicazione dell'art. 12 primo periodo delle preleggi.
Secondo l'articolo 1, comma 16, D.L. 73/2021 “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.
Il comma successivo prevede inoltre che “Il contributo a fondo perduto di cui alcomma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 …”.
Seppur il testo normativo non richieda espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza, qualora la richiesta avvenga successivamente all'entrata in vigore della norma, ossia dopo il 26 maggio 2021, detto requisito deve ritenersi indispensabile alla luce dei più generali principi vigenti in materia tributaria nonché nel rispetto della stessa ratio della norma.
È di tutta evidenza, infatti, che la mancanza della partita IVA faccia venir meno il presupposto soggettivo indispensabile ai fini della richiesta del contributo.
La stessa norma prevede che l'istanza possa essere presentata solo da soggetti che svolgono attività
d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA. Il contribuente al momento della presentazione dell'istanza, avendo già cessato la propria attività, era privo del suddetto requisito soggettivo.
Ben si comprende, pertanto, come l'erogazione del contributo in esame ad un'attività già cessata costituisca una contraddizione rispetto alla reale volontà del legislatore.
L'agevolazione nasce quindi con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia a patto che i soggetti svolgano ancora l'attività per la quale è prevista l'agevolazione.
Tale conclusione è confermata dall'esame della disciplina dettata per il contributo oggetto della presente controversia, così come dalla disciplina dei contributi a fondo perduto introdotti in precedenza dal Legislatore per far fronte alla crisi pandemica.
In particolare, per la disciplina del contributo a fondo perduto perequativo occorre fare riferimento all'art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021.
La disciplina del primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 può quindi essere utile per l'interpretazione delle norme dettate dal D.L. 73/2021 per la disciplina del contributo a fondo perduto perequativo.
Il D.L. 34/2020 nell'ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno all'impresa e all'economia”, ha introdotto all'articolo 25 un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.
L'ambito soggettivo ricomprende coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione e sono titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il comma 2 dell'art. 25 precisa che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza …”.
Appurata l'identica ratio delle norme riportate, appare evidente come anche nel caso del contributo a fondo perduto perequativo, oggetto del presente contenzioso, costituisca requisito imprescindibile per poter usufruire dell'agevolazione la presenza della partita IVA attiva al momento della presentazione dell'istanza.
Non solo. Nel caso concreto, trattasi di norme fiscali di agevolazioni.
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021 - intervenendo sul regime tributario agevolato delle associazioni sportive - ha ribadito il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di “stretta interpretazione”.
La Corte di Cassazione ha inteso riaffermare il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: il postulato giuridico è stato da ultimo enunciato (tra le altre) da Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre
2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) in base al quale costituisce caposaldo dell'ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale».
Invero, puntualizzano le Sezioni unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt.
23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015)[…]» a rendere ineludibile l'osservanza di tale regula iuris.
Orbene, dalla lettura dei decreti aventi lo stesso fine (il riconoscimento di un contributo a fondo perduto) e dall'esame diacronico dei medesimi, si fa sempre e solo riferimento all'attività in essere di impresa, arte o professione.
Il Legislatore usa il verbo al presente “soggetti che svolgono l'attività”, con la ulteriore precisazione al comma successivo “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza …”.
La locuzione “in ogni caso” sta a sottolineare la rilevanza del requisito di esistenza dell'attività (esistenza dell'attività e prosecuzione della stessa) alla data di presentazione dell'istanza.
Una diversa interpretazione, come voluto dal Giudice di primo grado, che ha esteso l'agevolazione a soggetto con attività cessata, comporterebbe una marchiana violazione dell'art. 12, primo periodo, delle preleggi, a mente del quale “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore”.
Detta ricostruzione è stata confermata dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Torino che, con la sentenza n. 476/03/2023 (all. 5), ha ribadito che in tema di “contributi a fondo perduto COVID” “Il legislatore ha più volte ribadito, che il contributo è previsto esclusivamente a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa che producono reddito o titolari di partita IVA” e che “il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D. L.73/2021, e presuppone che la partita IVA sia attiva al momento di presentazione dell'istanza”.
2. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
I Giudici di primo grado affermano: “La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che i lcontribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto”.
Contrariamente a quanto indicato in sentenza, l'Ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato gli elementi che dimostrano che il contribuente non svolgesse la propria attività già il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto di riferimento) e che la partita IVA sia stata chiusa pochi giorni dopo, esattamente il 31 maggio 2021, al solo fine di usufruire dell'agevolazione in esame.
Per valutare correttamente la sussistenza del requisito soggettivo appare necessario esaminare unitamente al dato formale del possesso della partita Iva anche l'elemento sostanziale dell'avvenuta cessazione, in punto di fatto dell'attività.
Posto che l'art. 35 del DPR 633/1972 impone di comunicare la cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento, il contribuente potrebbe differire appositamente la comunicazione di cessazione dell'attività con l'unico intento di trovarsi nelle condizioni che gli consentirebbero di presentare l'istanza.
Nel caso di specie il contribuente ha formalmente cessato la propria attività in data 31 maggio 2021, ossia dopo solo 5 giorni dallo scadere del termine che, a suo dire, gli consentirebbe di usufruire dell'agevolazione in esame ma, di fatto, ha cessato di svolgere la propria attività già in data precedente.
Dall'esame dell'elenco delle fatture emesse nel mese di maggio (allegato 1 alle controdeduzioni di primo grado) emerge che l'ultimo documento contabile è stato emesso in data 14 maggio 2021. Successivamente
a tale data il contribuente non ha quindi più svolto la propria attività.
Per quanto esposto, il contribuente non può beneficiare del contributo a fondo perduto per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché la corretta interpretazione della norma istitutiva del contributo in esame prevede che la partita IVA sia attiva al momento di presentazione dell'istanza.
Inoltre, nel caso di specie, il contributo comunque non spetterebbe anche nel caso in cui si dovesse considerare il termine del 26 maggio 2021 poiché, come indicato, il contribuente ha, di fatto, cessato di svolgere la propria attività prima di tale data.
L'omesso esame degli elementi esposti, decisivi per il presente giudizio, comporta l'illegittimità della sentenza impugnata.
E' costituito in giudizio il contribuente, parte appellata, che presenta controdeduzioni per la conferma della sentenza di primo grado on subordine ripropone questioni rimaste assorbite nella pronuncia di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello. L'Ufficio appellante così si esprime:
“Seppur il testo normativo non richieda espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza, qualora la richiesta avvenga successivamente all'entrata in vigore della norma, ossia dopo il 26 maggio 2021, detto requisito deve ritenersi indispensabile alla luce dei più generali principi vigenti in materia tributaria nonché nel rispetto della stessa ratio della norma”.
Appurato che la norma di riferimento ed il conseguente decreto attuativo (Provvedimento Agenzia Entrate
29.11.2021 n. 336196/2021) non richiedono espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza è impossibile sostenere che il contributo non spetti perché la partita IVA a tale data (di presentazione dell'istanza) era ormai cessata (ma successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021), pertanto il motivo di appello è da respingersi perché infondato.
Continua l'appellante (pag. 5) “Ben si comprende, pertanto, come l'erogazione del contributo in esame ad un'attività già cessata costituisca una contraddizione rispetto alla reale volontà del legislatore”, l'affermazione
è errata e documentalmente smentita in quanto al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021)
l'attività non era “già cessata”.
La sentenza impugnata ha anche affrontato correttamente il tema della ratio della norma, delle intenzioni del Legislatore, statuendo “del resto proprio la ratio della normativa per l'emergenza covid 19 va interpretata nella volontà del legislatore di dare sostegno a tutti gli operatori commerciali che durante la pandemia hanno subito gravi disagi economici, la cui rifusione è evidentemente stata successiva a tali disagi ed indipendente dallo stato del soggetto richiedente . La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto, né l'Ufficio ha risposto alla successiva istanza di autotutela presentata dal ricorrente, che avrebbe aperto un contraddittorio fra le parti certamente più utile per definire la questione, mentre al contrario l'avvenuta cessazione dell'attività prima della richiesta del contributo potrebbe essere un elemento che dimostra la reale difficoltà in cui si era trovato ad operare il ricorrente”.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'Ufficio afferma “I Giudici di primo grado affermano: “La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto”.
La prova “che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto” offerta dall'Ufficio consiste nel ritenere che “Dall'esame dell'elenco delle fatture emesse nel mese di maggio (allegato 1 alle controdeduzioni di primo grado) emerge che l'ultimo documento contabile è stato emesso in data 14 maggio
2021. Successivamente a tale data il contribuente non ha quindi più svolto la propria attività”.
L'Ufficio presume che con l'emissione dell'ultima fattura si è concretizzata la cessazione dell'attività ma così non è perché l'emissione della fattura rappresenta unicamente la richiesta del legittimo compenso per l'attività prestata, mentre la cessazione dell'attività richiede ben altri adempimenti anche di natura burocratico- amministrativa che vanno inevitabilmente oltre tale data.
E' pertanto del tutto apodittica ed indimostrata l'affermazione dell'Ufficio che la partita IVA “sia stata chiusa pochi giorni dopo, esattamente il 31 maggio 2021, al solo fine di usufruire dell'agevolazione in esame”.
Alla soccoenza consegue condanna allespee liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.100,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 566/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. SCARTO CONTRIB. FONDO PERDUTO
CONTRIBUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata, nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
In punto spese, condannare il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Legale e, pertanto, confermare la sentenza impugnata favorevole all'appellato e condannare l'Agenzia delle Entrate all'erogazione della somma di euro 4.962,00, da accreditarsi presso l'IBAN n.Conto_Corrente_1.
Si chiede inoltre la condanna dell'Ufficio ai diritti, alle spese ed agli onorari di patrocinio ex art. 15 del D.Lgs.
546/92 per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate,
presentava stanza per il riconoscimento del contributo disciplinato dall'articolo 1, commi 16-27, del D.L.
73/2021 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni bis – Contributo perequativo) in data 20 dicembre
2021.
Nella medesima data la richiesta veniva scartata dal servizio telematico per la seguente motivazione: “La partita IVA del dichiarante non risulta essere attiva”.
Il contribuente proponeva reclamo avverso la menzionata comunicazione di scarto ritenuta illegittima per i seguenti motivi:
1. Difetto di motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 17, D.L. 73/2021;
3. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti.
L'Ufficio notificava il provvedimento di diniego all'istanza di mediazione e il contribuente si costituiva in giudizio.
Con la sentenza 72/04/2024, depositata il 15.1.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di lite per l'importo di euro 1.100,00.
.I giudici di primo grado hanno così motivato la loro decisione: Il cosiddetto decreto sostegni bis D.L.73/2021 all'art. 1 comma 16 prevede” al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica covid 19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato .” Al successivo comma 17 prevede “che tale contributo non spetta ai soggetti la cui partita iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge”.
La lettura della norma appare di facile interpretazione nel senso che l'unico impedimento formale per accedere a tale contributo sia quello di essere titolare di una partita iva attiva in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, che è entrato in vigore il 26/5/2021.
Il ricorrente alla data del 26/5/2021 risultava ancora titolare della partita iva poi cessata in data 31/5/2021
e, a parere di questa Corte, a nulla rileva che alla data di presentazione dell'istanza (20/12/2021) il ricorrente non fosse più titolare della partita IVA , perché la norma non ha stabilito questo limite e delresto proprio la ratio della normativa per l'emergenza covid 19 va interpretata nella volontà del legislatore di dare sostegno a tutti gli operatori commerciali che durante la pandemia hanno subito gravi disagi economici, la cui rifusione
è evidentemente stata successiva a tali disagi ed indipendente dallo stato del soggetto richiedente. La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto, né l'Ufficio ha risposto alla successiva istanza di autotutela presentata dal ricorrente, che avrebbe aperto un contraddittorio fra le parti certamente più utile per definire la questione, mentre al contrario l'avvenuta cessazione dell'attività prima della richiesta del contributo potrebbe essere un elemento che dimostra la reale difficoltà in cui si era trovato ad operare il ricorrente.
Il rilievo esaminato risulta assorbente di tutti gli altri. Per quanto esposto il ricorso merita accoglimento e la comunicazione di scarto va annullata”.
Propone appello la Direzione Provinciale II di Torino deducendo come motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 17, D.L. 73/2021; Violazione/mancata applicazione dell'art. 12 primo periodo delle preleggi.
Secondo l'articolo 1, comma 16, D.L. 73/2021 “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.
Il comma successivo prevede inoltre che “Il contributo a fondo perduto di cui alcomma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 …”.
Seppur il testo normativo non richieda espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza, qualora la richiesta avvenga successivamente all'entrata in vigore della norma, ossia dopo il 26 maggio 2021, detto requisito deve ritenersi indispensabile alla luce dei più generali principi vigenti in materia tributaria nonché nel rispetto della stessa ratio della norma.
È di tutta evidenza, infatti, che la mancanza della partita IVA faccia venir meno il presupposto soggettivo indispensabile ai fini della richiesta del contributo.
La stessa norma prevede che l'istanza possa essere presentata solo da soggetti che svolgono attività
d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA. Il contribuente al momento della presentazione dell'istanza, avendo già cessato la propria attività, era privo del suddetto requisito soggettivo.
Ben si comprende, pertanto, come l'erogazione del contributo in esame ad un'attività già cessata costituisca una contraddizione rispetto alla reale volontà del legislatore.
L'agevolazione nasce quindi con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia a patto che i soggetti svolgano ancora l'attività per la quale è prevista l'agevolazione.
Tale conclusione è confermata dall'esame della disciplina dettata per il contributo oggetto della presente controversia, così come dalla disciplina dei contributi a fondo perduto introdotti in precedenza dal Legislatore per far fronte alla crisi pandemica.
In particolare, per la disciplina del contributo a fondo perduto perequativo occorre fare riferimento all'art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021.
La disciplina del primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 può quindi essere utile per l'interpretazione delle norme dettate dal D.L. 73/2021 per la disciplina del contributo a fondo perduto perequativo.
Il D.L. 34/2020 nell'ambito del Titolo II dedicato al “Sostegno all'impresa e all'economia”, ha introdotto all'articolo 25 un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.
L'ambito soggettivo ricomprende coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione e sono titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il comma 2 dell'art. 25 precisa che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza …”.
Appurata l'identica ratio delle norme riportate, appare evidente come anche nel caso del contributo a fondo perduto perequativo, oggetto del presente contenzioso, costituisca requisito imprescindibile per poter usufruire dell'agevolazione la presenza della partita IVA attiva al momento della presentazione dell'istanza.
Non solo. Nel caso concreto, trattasi di norme fiscali di agevolazioni.
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021 - intervenendo sul regime tributario agevolato delle associazioni sportive - ha ribadito il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di “stretta interpretazione”.
La Corte di Cassazione ha inteso riaffermare il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: il postulato giuridico è stato da ultimo enunciato (tra le altre) da Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2020, n. 15249, in connessione con Cass. civ., sez. un. 22 settembre
2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) in base al quale costituisce caposaldo dell'ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale».
Invero, puntualizzano le Sezioni unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt.
23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015)[…]» a rendere ineludibile l'osservanza di tale regula iuris.
Orbene, dalla lettura dei decreti aventi lo stesso fine (il riconoscimento di un contributo a fondo perduto) e dall'esame diacronico dei medesimi, si fa sempre e solo riferimento all'attività in essere di impresa, arte o professione.
Il Legislatore usa il verbo al presente “soggetti che svolgono l'attività”, con la ulteriore precisazione al comma successivo “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza …”.
La locuzione “in ogni caso” sta a sottolineare la rilevanza del requisito di esistenza dell'attività (esistenza dell'attività e prosecuzione della stessa) alla data di presentazione dell'istanza.
Una diversa interpretazione, come voluto dal Giudice di primo grado, che ha esteso l'agevolazione a soggetto con attività cessata, comporterebbe una marchiana violazione dell'art. 12, primo periodo, delle preleggi, a mente del quale “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore”.
Detta ricostruzione è stata confermata dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Torino che, con la sentenza n. 476/03/2023 (all. 5), ha ribadito che in tema di “contributi a fondo perduto COVID” “Il legislatore ha più volte ribadito, che il contributo è previsto esclusivamente a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa che producono reddito o titolari di partita IVA” e che “il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D. L.73/2021, e presuppone che la partita IVA sia attiva al momento di presentazione dell'istanza”.
2. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
I Giudici di primo grado affermano: “La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che i lcontribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto”.
Contrariamente a quanto indicato in sentenza, l'Ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato gli elementi che dimostrano che il contribuente non svolgesse la propria attività già il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto di riferimento) e che la partita IVA sia stata chiusa pochi giorni dopo, esattamente il 31 maggio 2021, al solo fine di usufruire dell'agevolazione in esame.
Per valutare correttamente la sussistenza del requisito soggettivo appare necessario esaminare unitamente al dato formale del possesso della partita Iva anche l'elemento sostanziale dell'avvenuta cessazione, in punto di fatto dell'attività.
Posto che l'art. 35 del DPR 633/1972 impone di comunicare la cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento, il contribuente potrebbe differire appositamente la comunicazione di cessazione dell'attività con l'unico intento di trovarsi nelle condizioni che gli consentirebbero di presentare l'istanza.
Nel caso di specie il contribuente ha formalmente cessato la propria attività in data 31 maggio 2021, ossia dopo solo 5 giorni dallo scadere del termine che, a suo dire, gli consentirebbe di usufruire dell'agevolazione in esame ma, di fatto, ha cessato di svolgere la propria attività già in data precedente.
Dall'esame dell'elenco delle fatture emesse nel mese di maggio (allegato 1 alle controdeduzioni di primo grado) emerge che l'ultimo documento contabile è stato emesso in data 14 maggio 2021. Successivamente
a tale data il contribuente non ha quindi più svolto la propria attività.
Per quanto esposto, il contribuente non può beneficiare del contributo a fondo perduto per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché la corretta interpretazione della norma istitutiva del contributo in esame prevede che la partita IVA sia attiva al momento di presentazione dell'istanza.
Inoltre, nel caso di specie, il contributo comunque non spetterebbe anche nel caso in cui si dovesse considerare il termine del 26 maggio 2021 poiché, come indicato, il contribuente ha, di fatto, cessato di svolgere la propria attività prima di tale data.
L'omesso esame degli elementi esposti, decisivi per il presente giudizio, comporta l'illegittimità della sentenza impugnata.
E' costituito in giudizio il contribuente, parte appellata, che presenta controdeduzioni per la conferma della sentenza di primo grado on subordine ripropone questioni rimaste assorbite nella pronuncia di accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello. L'Ufficio appellante così si esprime:
“Seppur il testo normativo non richieda espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza, qualora la richiesta avvenga successivamente all'entrata in vigore della norma, ossia dopo il 26 maggio 2021, detto requisito deve ritenersi indispensabile alla luce dei più generali principi vigenti in materia tributaria nonché nel rispetto della stessa ratio della norma”.
Appurato che la norma di riferimento ed il conseguente decreto attuativo (Provvedimento Agenzia Entrate
29.11.2021 n. 336196/2021) non richiedono espressamente che la partita IVA sia attiva anche al momento di presentazione dell'istanza è impossibile sostenere che il contributo non spetti perché la partita IVA a tale data (di presentazione dell'istanza) era ormai cessata (ma successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021), pertanto il motivo di appello è da respingersi perché infondato.
Continua l'appellante (pag. 5) “Ben si comprende, pertanto, come l'erogazione del contributo in esame ad un'attività già cessata costituisca una contraddizione rispetto alla reale volontà del legislatore”, l'affermazione
è errata e documentalmente smentita in quanto al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021)
l'attività non era “già cessata”.
La sentenza impugnata ha anche affrontato correttamente il tema della ratio della norma, delle intenzioni del Legislatore, statuendo “del resto proprio la ratio della normativa per l'emergenza covid 19 va interpretata nella volontà del legislatore di dare sostegno a tutti gli operatori commerciali che durante la pandemia hanno subito gravi disagi economici, la cui rifusione è evidentemente stata successiva a tali disagi ed indipendente dallo stato del soggetto richiedente . La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto, né l'Ufficio ha risposto alla successiva istanza di autotutela presentata dal ricorrente, che avrebbe aperto un contraddittorio fra le parti certamente più utile per definire la questione, mentre al contrario l'avvenuta cessazione dell'attività prima della richiesta del contributo potrebbe essere un elemento che dimostra la reale difficoltà in cui si era trovato ad operare il ricorrente”.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'Ufficio afferma “I Giudici di primo grado affermano: “La Corte non condivide l'interpretazione dall'Ufficio che ritiene contraddittorio dare un contributo ad un'attività già cessata, in quanto nel caso in esame non è stato dimostrato dall'Ufficio che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto”.
La prova “che il contribuente abbia voluto approfittare di un sostegno non dovuto” offerta dall'Ufficio consiste nel ritenere che “Dall'esame dell'elenco delle fatture emesse nel mese di maggio (allegato 1 alle controdeduzioni di primo grado) emerge che l'ultimo documento contabile è stato emesso in data 14 maggio
2021. Successivamente a tale data il contribuente non ha quindi più svolto la propria attività”.
L'Ufficio presume che con l'emissione dell'ultima fattura si è concretizzata la cessazione dell'attività ma così non è perché l'emissione della fattura rappresenta unicamente la richiesta del legittimo compenso per l'attività prestata, mentre la cessazione dell'attività richiede ben altri adempimenti anche di natura burocratico- amministrativa che vanno inevitabilmente oltre tale data.
E' pertanto del tutto apodittica ed indimostrata l'affermazione dell'Ufficio che la partita IVA “sia stata chiusa pochi giorni dopo, esattamente il 31 maggio 2021, al solo fine di usufruire dell'agevolazione in esame”.
Alla soccoenza consegue condanna allespee liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in € 1.100,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.